Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 18/02/2026, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2026, proposto da AD HY EL GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Scordamaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via delle Aleutine 31;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale tramite “decreto flussi”, emesso dalla Questura di Roma in data 12 novembre 2025, e notificato brevi manu presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma in data 17 novembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa IL IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il Decreto emesso dal Questore di Roma del 12 novembre 2025, notificato in data 17 novembre 2025, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale tramite “decreto flussi”, in ragione della mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna e in quanto, di fatto, il ricorrente non ha mai concretizzato il rapporto di lavoro stagionale;
- il ricorrente ha dedotto, a giustificazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza alla Questura di Roma, di aver ottenuto, in data 2 gennaio 2024, il nulla osta dal SUI di Ravenna, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 286/98, e di aver fatto regolare ingresso sul territorio nazionale in data 24 febbraio 2024, a seguito dell’ottenimento di un regolare visto per motivi di lavoro subordinato stagionale della durata di 180 giorni, nelle quote lavoro stagionale relative all’anno 2022; che il 22 gennaio 2025 il SUI di Ravenna, con il provvedimento di cui al prot. n° P-RA/L/Q/2023/101026, ha disposto la revoca del nulla osta in quanto la parte richiedente la quota lavorativa aveva disconosciuto l’istanza e detto riscontro veniva comunicato al legale del richiedente; di aver sporto, il 4 febbraio 2025, formale denuncia-querela nei confronti del datore di lavoro titolare dell’istanza e di aver avanzato in data 5 marzo 2025, a mezzo Kit postale, l’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno alla Questura di Roma, dichiarata inammissibile col decreto oggetto del presente gravame;
- il ricorrente lamenta quindi, a sostegno della illegittimità del decreto gravato, la mancata comunicazione del preavviso di revoca del nulla osta; la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione del legittimo affidamento maturato, della buona fede e dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poggiando il provvedimento gravato e la revoca del nulla osta su una causa imputabile al datore di lavoro, nei confronti del quale è stata sporta denuncia-querela;
- in data 12 febbraio 2026 l’Amministrazione si è costituita nel presente giudizio, depositando una memoria difensiva con cui, ricostruito puntualmente l’iter amministrativo svolto, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;
- nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a fronte della mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso la Prefettura di Ravenna, invero motivata dal formale disconoscimento della relativa istanza da parte dello stesso datore di lavoro, cui è conseguita la revoca del nulla osta da parte della medesima Amministrazione, il provvedimento oggetto del presente gravame costituisce un atto dovuto e vincolato da parte della Questura di Roma;
- in particolare, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dalla Questura in sede difensiva, è stata avanzata senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno da parte del ricorrente e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna;
- pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, co. 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- la dedotta imputabilità al datore di lavoro, e non anche al ricorrente, del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo previsto, risulta inconferente ai fini di causa, atteso il carattere vincolato del provvedimento oggetto del gravame;
- in ogni caso, l’infruttuoso esperimento della procedura per la stipulazione del contratto di soggiorno dinanzi alla Prefettura competente, non può essere sanato dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (Tar del Lazio, sezione I-ter, sent. n. 33650 /2025; id. sent. n. 12831/2025);
- come evidenziato dal Consiglio di Stato (sez. III) con sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 7892, “ accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere imperativo delle disposizioni normative sui flussi d’ingresso, si stravolgerebbe l’iter amministrativo che il legislatore ha disciplinato, contemperando le esigenze di speditezza per la conclusione della procedura a mezzo dell’ausilio telematico (spedizione del Kit), con quelle della sicurezza, mediante il tempestivo controllo e l’identificazione dei cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ”, di spettanza della Prefettura territorialmente competente;
- pur a voler considerare la buona fede del ricorrente, la normativa de qua è funzionale a impedire ingressi fraudolenti nel territorio dello Stato, per cui è pacifico che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa istaurazione di un rapporto di lavoro regolare, al fine di assicurare la continuità lavorativa di un soggetto già beneficiario di un titolo autorizzatorio, e non contempla invece la diversa possibilità di rilasciare ab initio il permesso per attesa occupazione nel diverso caso in cui il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo sia ascrivibile a cause imputabili al datore di lavoro (così, Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza del 4 luglio 2025, n. 2491);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato e vada pertanto respinto;
Ritenuto, infine, che le peculiarità della vicenda giustifichino la compensazione tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
DA NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IM | DA NG |
IL SEGRETARIO