TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15819 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 54110/2024
tra
(C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Tranquilli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 15.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.12.2024, chiedeva lo scioglimento del matrimonio Parte_1
civile contratto con in Roma, il 9.6.2004. Controparte_1
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio civile in Roma il 9.6.2004; dalla predetta unione non erano nati figli;
con sentenza del 12.5.2014, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione tra le parti;
non aveva avuto più notizia del da prima della separazione Parte_1 CP_1
giudiziale.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 15.10.2025, compariva personalmente la sola ricorrente ed il Giudice
Delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in ragione della mancata comparizione di parte resistente, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità
di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Le spese di lite, in ragione della pronuncia unicamente sullo status, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 54110/2024, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma il 9.6.2004;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune
di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 01070, parte 1, serie 01);
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Giudice rel. ed est. La Presidente
NI TT RT EN