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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/05/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3922 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza 23.4.2024,
vertente
TRA
, con l'avv. Alessandra D'Acunti Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Alessandra D'Acunti Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Motivi della decisione
e hanno chiesto con ricorso Parte_1 Controparte_1
congiunto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Tivoli, in data 11.9.1999, da cui sono nati i figli , Per_1 Per_2
e rispettivamente in data 16.11.1999, 1.3.2004 e 8.2.2005, precisando Per_3
che le parti si sono separate in virtù di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Tivoli con decreto del 4.10.2022.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, all'udienza del 23.4.2024, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 4.10.2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale osserva che le medesime sono conformi alla legge.
Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Tivoli, in data 11.9.1999;
[...] Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, n.
32, P. 1);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.5.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3922 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza 23.4.2024,
vertente
TRA
, con l'avv. Alessandra D'Acunti Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Alessandra D'Acunti Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Motivi della decisione
e hanno chiesto con ricorso Parte_1 Controparte_1
congiunto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Tivoli, in data 11.9.1999, da cui sono nati i figli , Per_1 Per_2
e rispettivamente in data 16.11.1999, 1.3.2004 e 8.2.2005, precisando Per_3
che le parti si sono separate in virtù di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Tivoli con decreto del 4.10.2022.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, all'udienza del 23.4.2024, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 4.10.2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale osserva che le medesime sono conformi alla legge.
Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Tivoli, in data 11.9.1999;
[...] Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, n.
32, P. 1);
c) dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.5.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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