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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16238/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione delibera assembleare”, e vertente
TRA in persona del suo Parte_1
rappresentante legale pro tempore P. IVA Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.ti BERGAMO FEDERICO e P.IVA_1
BERGAMO MARCO presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
e come da Email_1 Email_2
procura in atti;
E sito in NAPOLI in VIA Controparte_1
MICHELANGERLO DA CARAVAGGIO 70B, in persona dell'amministratore pro tempore , COD. FISC. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. SPADACCINO GIANCARLO, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c. come da procura in atti;
Email_3
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta del 10/03/2025, parte attrice, e del 13/03/2025, parte convenuta, depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La premessa la sua qualità di partecipante del Supercondominio Parte_1
Parco dei Fiori sito in Napoli alla Via Caravaggio, ha impugnato la delibera assunta sul capo 5 della delibera del 21/06/2023, tenutasi in seconda convocazione,
con la quale i condomini proponevano di regolamentare la sosta dei veicoli all'interno delle aree comuni.
L'attrice, con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, ha contestato la delibera nella parte in cui l'assembla ha inteso modificare il regolamento contrattuale condominiale, lamentando che tale mutamento poteva essere deliberato unicamente all'unanimità dei partecipanti del supercondominio e non con la semplice maggioranza qualificata, come invece avvenuto.
Con il terzo motivo d'impugnazione ha lamentato la violazione dell'art. 1136 c.c., in quanto l'assemblea ha deliberato di modificare l'art. 5 del regolamento condominiale, senza che tale modifica fosse posta all'ordine del giorno.
Si è costituito il convenuto che ha impugnato la domanda in quanto CP_3
del tutto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Il presente giudizio veniva introdotto con atto di citazione notificato il 21/07/2023
e, successivamente, in rinnovazione il 20/11/2023, al convenuto . CP_3
Nelle more, la parte attrice attivava la obbligatoria procedura di mediazione depositando la relativa istanza in data 18/07/2023.
All'ultimo incontro, nonostante il avesse depositato “verbale CP_3
assembleare del 20/03/2024” con il quale si era provveduto ad annullare “la
delibera in oggetto di mediazione”, le parti non riuscivano ad addivenire alla conciliazione poiché l'istante dichiarava “di non accettare la proposta in quanto non condivide la compensazione delle spese” legali, come da verbale negativo del 21/03/2024.
Dunque, alla prima udienza del 16/04/2024, le parti, concordemente, hanno chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere essendo intervenuta nelle more la nuova delibera del 20/03/2024, con la quale il convenuto revocava la CP_3
delibera impugnata del 21/06/2023.
Alla medesima udienza, parte attrice ha insistito affinché il fosse CP_3
condannato alla refusione delle spese di lite, mentre, parte convenuta ha chiesto “la
compensazione delle medesime, dal momento che la domanda di mediazione è
stata proposta il 18 luglio 2023 e la citazione è stata notificata la prima volta il 17
luglio 2023 con esito infruttuoso e poi la notifica è stata rinnovata dopo il
provvedimento del Tribunale e la mediazione si è articolata in più incontri e la parte istante non ha accettato la proposta del mediatore”.
2. Ciò posto, rilevata la cessazione della materia del contendere, occorre comunque pronunciarsi sulle spese di giudizio sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale.
In tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto per le società ex art. 2377, comma 8, c.c., il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
3. Dunque, venendo al merito, nel caso di specie la domanda attorea è infondata e va rigettata.
3.1. Non è meritevole di accoglimento il primo motivo d'impugnazione con cui l'attrice contesta la validità della delibera assembleare impugnata per aver modificato l'art. 5 del regolamento condominiale, senza il consenso unanime di tutti i condomini. A tal riguardo, non è neppure necessario soffermarsi sulla natura assembleare o contrattuale del regolamento condominiale, né sul carattere regolamentare o negoziale delle sue norme, in quanto l'assemblea non ha mai deliberato nel senso di modificare il contenuto degli obblighi regolamentari accettati da tutti i condomini.
All'uopo è necessario riportare i tratti essenziali del capo della delibera impugnata che, testualmente ha disposto:
“l'amministratore, preliminarmente, rammenta ai condomini che l'art. 5 del regolamento condominiali delle parti comuni, vieta espressamente la sosta auto
nei viali del parco, se non limitatamente alle sole operazioni di carico e scarico,
anche se da oltre 50 anni è tollerata, per tacito consenso e convenienza di tuti i
condomini, la sosta di auto e moto nei viali, senza però disporre di un regolamento
tale da evitare di abusare del bene comune. Ciò premesso, in considerazione di
una situazione di sosta selvaggia, tale da rendere difficoltoso manovrare gli automezzi all'interno del , ma soprattutto da garantire il transito di eventuali CP_1
mezzi di soccorso, propone all'assemblea la regolamentazione della sosta auto,
tenuto conto la disponibilità effettiva dei viali del e garantendo il godimento CP_1
della cosa comune parimenti tra tutti i condomini. […] L'assemblea dopo ampia ed animata discussione, considerate le difficoltà decisionali per una
regolamentazione della sosta auto, sentiti i pareri di alcuni condomini,
all'unanimità dispone quanto segue:
1) E' vietata la sosta di auto nei viali del parco a persone esterne
(parenti/amici/imprese di manutenzione/personale domestico) se non
limitatamente ad operazioni di carico e scarico come previsto da regolamento e
giusto per il tempo necessario previo avviso al personale addetto alla
sorveglianza, al fine di effettuare la registrazione e controllare il rispetto della tempistica […]
2) è vietata la sosta di auto non marcianti e con assicurazione scaduta, autorizzando l'amministratore, previa diffida al condomino proprietario alla
rimozione forzata con addebito delle spese a carico del . CP_3
3) è vietata la sosta di auto in aree non adibite ed in modo tale da inibire a
rendere difficoltoso il passaggio veicolare delle auto e dei mezzi di soccorso all'interno del parco, autorizzando l'amministratore alla rimozione forzata con
addebito delle spese a carico del condominio.
4) è vietata la sosta delle auto del personale addetto nei viali del parco”.
Tale delibera sembra perfettamente allineata con quanto previsto dall'art. 5 del richiamato regolamento condominiale che dispone: “Le persone addette al servizio dei condomini e dei fornitori non potranno sostare nelle zone e servizi comuni se non per il tempo richiesto per il disbrigo delle faccende relative al servizio. […] E' vietata la sosta delle auto nelle aree comuni”.
Invero, stando al tenore della delibera in oggetto, appare chiaro che i condomini abbiano voluto esplicitare e precisare i confini del divieto imposto dall'art. 5 del regolamento condominiale e, non già, modificarne il contenuto.
Difatti, pure in seguito alla proposta dell'amministratore di regolamentare il parcheggio dei veicoli sulle aree comuni, non ne è conseguita alcuna deliberazione decisoria dell'assemblea che, tuttavia, “in considerazione di una situazione di sosta selvaggia” (cfr. verbale del 21/06/2023 pag. 4 righi 2 e 3) è stata costretta a specificare secondo quali modalità dovesse ritenersi vigente il generico divieto imposto dall'art. 5 del regolamento condominiale (ove si dispone che “E' vietata la sosta delle auto nelle aree comuni”).
Del resto, è la stessa parte attrice a dedurre con il proprio atto introduttivo che l'assemblea ha deliberato in conformità al divieto disposto dal regolamento condominiale (vedi pag. 2 righi da 12 a 14).
Pertanto, la decisione assunta dall'assemblea non può ritenersi innovativa e/o modificativa del contenuto del regolamento più volte richiamato, in quanto la serie di divieti deliberati dai condomini rientrano nel più ampio veto imposto dall'art. 5 della detta regolamentazione condominiale.
In definitiva, deve ritenersi che non vi sia nessuna modifica sostanziale apportata dall'assemblea condominiale al regolamento di condominio, per modo che l'approvazione della delibera poteva essere legittimamente assunta con la maggioranza prevista dal co. 2 dell'art. 1136 c.c.
3.2. Anche il secondo motivo d'impugnazione non era fondato.
Invero, con l'ordine del giorno allegato alla convocazione assembleare, tutti i condomini erano stati posti nella piena conoscenza degli argomenti che si sarebbero trattati in assemblea.
Difatti, al punto 5 dell'ordine del giorno, previamente comunicato ai condomini,
non vi è menzione del mutamento del regolamento condominiale, non essendovi alcuna determinazione comune in tal senso.
Al contrario, all'o.d.g. è precisamente esplicitata la volontà di esaminare la proposta di regolamentare il parcheggio delle auto all'interno delle aree comuni anche mediante l'ausilio di una commissione di condomini incaricata di individuare i criteri secondo cui “organizzare le aree adibite a sosta”.
Pertanto, le determinazioni assunte con la delibera impugnata sono coerenti ed attinenti rispetto al tema posto all'ordine del giorno, di cui ne sono il logico ed immediato sviluppo.
Dunque, non è stato leso il diritto dei condomini alla preventiva informazione riguardo i temi da discutersi in assemblea, né la loro cosciente partecipazione alla stessa, per modo che l'attrice neppure di questo può dolersi. In definitiva, tutto quanto premesso ed evidenziato, la domanda non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettata.
4. Le spese secondo la regola della soccombenza virtuale dovrebbero pertanto cadere a carico di parte attrice ma difettando domanda di condanna alle spese da parte del convenuto, che ha in ogni atto chiesto soltanto la compensazione delle spese di lite, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) dichiara cessata la materia del contendere;
- b) compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 26.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16238/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione delibera assembleare”, e vertente
TRA in persona del suo Parte_1
rappresentante legale pro tempore P. IVA Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.ti BERGAMO FEDERICO e P.IVA_1
BERGAMO MARCO presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
e come da Email_1 Email_2
procura in atti;
E sito in NAPOLI in VIA Controparte_1
MICHELANGERLO DA CARAVAGGIO 70B, in persona dell'amministratore pro tempore , COD. FISC. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. SPADACCINO GIANCARLO, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c. come da procura in atti;
Email_3
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta del 10/03/2025, parte attrice, e del 13/03/2025, parte convenuta, depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La premessa la sua qualità di partecipante del Supercondominio Parte_1
Parco dei Fiori sito in Napoli alla Via Caravaggio, ha impugnato la delibera assunta sul capo 5 della delibera del 21/06/2023, tenutasi in seconda convocazione,
con la quale i condomini proponevano di regolamentare la sosta dei veicoli all'interno delle aree comuni.
L'attrice, con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, ha contestato la delibera nella parte in cui l'assembla ha inteso modificare il regolamento contrattuale condominiale, lamentando che tale mutamento poteva essere deliberato unicamente all'unanimità dei partecipanti del supercondominio e non con la semplice maggioranza qualificata, come invece avvenuto.
Con il terzo motivo d'impugnazione ha lamentato la violazione dell'art. 1136 c.c., in quanto l'assemblea ha deliberato di modificare l'art. 5 del regolamento condominiale, senza che tale modifica fosse posta all'ordine del giorno.
Si è costituito il convenuto che ha impugnato la domanda in quanto CP_3
del tutto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Il presente giudizio veniva introdotto con atto di citazione notificato il 21/07/2023
e, successivamente, in rinnovazione il 20/11/2023, al convenuto . CP_3
Nelle more, la parte attrice attivava la obbligatoria procedura di mediazione depositando la relativa istanza in data 18/07/2023.
All'ultimo incontro, nonostante il avesse depositato “verbale CP_3
assembleare del 20/03/2024” con il quale si era provveduto ad annullare “la
delibera in oggetto di mediazione”, le parti non riuscivano ad addivenire alla conciliazione poiché l'istante dichiarava “di non accettare la proposta in quanto non condivide la compensazione delle spese” legali, come da verbale negativo del 21/03/2024.
Dunque, alla prima udienza del 16/04/2024, le parti, concordemente, hanno chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere essendo intervenuta nelle more la nuova delibera del 20/03/2024, con la quale il convenuto revocava la CP_3
delibera impugnata del 21/06/2023.
Alla medesima udienza, parte attrice ha insistito affinché il fosse CP_3
condannato alla refusione delle spese di lite, mentre, parte convenuta ha chiesto “la
compensazione delle medesime, dal momento che la domanda di mediazione è
stata proposta il 18 luglio 2023 e la citazione è stata notificata la prima volta il 17
luglio 2023 con esito infruttuoso e poi la notifica è stata rinnovata dopo il
provvedimento del Tribunale e la mediazione si è articolata in più incontri e la parte istante non ha accettato la proposta del mediatore”.
2. Ciò posto, rilevata la cessazione della materia del contendere, occorre comunque pronunciarsi sulle spese di giudizio sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale.
In tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto per le società ex art. 2377, comma 8, c.c., il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
3. Dunque, venendo al merito, nel caso di specie la domanda attorea è infondata e va rigettata.
3.1. Non è meritevole di accoglimento il primo motivo d'impugnazione con cui l'attrice contesta la validità della delibera assembleare impugnata per aver modificato l'art. 5 del regolamento condominiale, senza il consenso unanime di tutti i condomini. A tal riguardo, non è neppure necessario soffermarsi sulla natura assembleare o contrattuale del regolamento condominiale, né sul carattere regolamentare o negoziale delle sue norme, in quanto l'assemblea non ha mai deliberato nel senso di modificare il contenuto degli obblighi regolamentari accettati da tutti i condomini.
All'uopo è necessario riportare i tratti essenziali del capo della delibera impugnata che, testualmente ha disposto:
“l'amministratore, preliminarmente, rammenta ai condomini che l'art. 5 del regolamento condominiali delle parti comuni, vieta espressamente la sosta auto
nei viali del parco, se non limitatamente alle sole operazioni di carico e scarico,
anche se da oltre 50 anni è tollerata, per tacito consenso e convenienza di tuti i
condomini, la sosta di auto e moto nei viali, senza però disporre di un regolamento
tale da evitare di abusare del bene comune. Ciò premesso, in considerazione di
una situazione di sosta selvaggia, tale da rendere difficoltoso manovrare gli automezzi all'interno del , ma soprattutto da garantire il transito di eventuali CP_1
mezzi di soccorso, propone all'assemblea la regolamentazione della sosta auto,
tenuto conto la disponibilità effettiva dei viali del e garantendo il godimento CP_1
della cosa comune parimenti tra tutti i condomini. […] L'assemblea dopo ampia ed animata discussione, considerate le difficoltà decisionali per una
regolamentazione della sosta auto, sentiti i pareri di alcuni condomini,
all'unanimità dispone quanto segue:
1) E' vietata la sosta di auto nei viali del parco a persone esterne
(parenti/amici/imprese di manutenzione/personale domestico) se non
limitatamente ad operazioni di carico e scarico come previsto da regolamento e
giusto per il tempo necessario previo avviso al personale addetto alla
sorveglianza, al fine di effettuare la registrazione e controllare il rispetto della tempistica […]
2) è vietata la sosta di auto non marcianti e con assicurazione scaduta, autorizzando l'amministratore, previa diffida al condomino proprietario alla
rimozione forzata con addebito delle spese a carico del . CP_3
3) è vietata la sosta di auto in aree non adibite ed in modo tale da inibire a
rendere difficoltoso il passaggio veicolare delle auto e dei mezzi di soccorso all'interno del parco, autorizzando l'amministratore alla rimozione forzata con
addebito delle spese a carico del condominio.
4) è vietata la sosta delle auto del personale addetto nei viali del parco”.
Tale delibera sembra perfettamente allineata con quanto previsto dall'art. 5 del richiamato regolamento condominiale che dispone: “Le persone addette al servizio dei condomini e dei fornitori non potranno sostare nelle zone e servizi comuni se non per il tempo richiesto per il disbrigo delle faccende relative al servizio. […] E' vietata la sosta delle auto nelle aree comuni”.
Invero, stando al tenore della delibera in oggetto, appare chiaro che i condomini abbiano voluto esplicitare e precisare i confini del divieto imposto dall'art. 5 del regolamento condominiale e, non già, modificarne il contenuto.
Difatti, pure in seguito alla proposta dell'amministratore di regolamentare il parcheggio dei veicoli sulle aree comuni, non ne è conseguita alcuna deliberazione decisoria dell'assemblea che, tuttavia, “in considerazione di una situazione di sosta selvaggia” (cfr. verbale del 21/06/2023 pag. 4 righi 2 e 3) è stata costretta a specificare secondo quali modalità dovesse ritenersi vigente il generico divieto imposto dall'art. 5 del regolamento condominiale (ove si dispone che “E' vietata la sosta delle auto nelle aree comuni”).
Del resto, è la stessa parte attrice a dedurre con il proprio atto introduttivo che l'assemblea ha deliberato in conformità al divieto disposto dal regolamento condominiale (vedi pag. 2 righi da 12 a 14).
Pertanto, la decisione assunta dall'assemblea non può ritenersi innovativa e/o modificativa del contenuto del regolamento più volte richiamato, in quanto la serie di divieti deliberati dai condomini rientrano nel più ampio veto imposto dall'art. 5 della detta regolamentazione condominiale.
In definitiva, deve ritenersi che non vi sia nessuna modifica sostanziale apportata dall'assemblea condominiale al regolamento di condominio, per modo che l'approvazione della delibera poteva essere legittimamente assunta con la maggioranza prevista dal co. 2 dell'art. 1136 c.c.
3.2. Anche il secondo motivo d'impugnazione non era fondato.
Invero, con l'ordine del giorno allegato alla convocazione assembleare, tutti i condomini erano stati posti nella piena conoscenza degli argomenti che si sarebbero trattati in assemblea.
Difatti, al punto 5 dell'ordine del giorno, previamente comunicato ai condomini,
non vi è menzione del mutamento del regolamento condominiale, non essendovi alcuna determinazione comune in tal senso.
Al contrario, all'o.d.g. è precisamente esplicitata la volontà di esaminare la proposta di regolamentare il parcheggio delle auto all'interno delle aree comuni anche mediante l'ausilio di una commissione di condomini incaricata di individuare i criteri secondo cui “organizzare le aree adibite a sosta”.
Pertanto, le determinazioni assunte con la delibera impugnata sono coerenti ed attinenti rispetto al tema posto all'ordine del giorno, di cui ne sono il logico ed immediato sviluppo.
Dunque, non è stato leso il diritto dei condomini alla preventiva informazione riguardo i temi da discutersi in assemblea, né la loro cosciente partecipazione alla stessa, per modo che l'attrice neppure di questo può dolersi. In definitiva, tutto quanto premesso ed evidenziato, la domanda non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettata.
4. Le spese secondo la regola della soccombenza virtuale dovrebbero pertanto cadere a carico di parte attrice ma difettando domanda di condanna alle spese da parte del convenuto, che ha in ogni atto chiesto soltanto la compensazione delle spese di lite, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) dichiara cessata la materia del contendere;
- b) compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 26.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena