Accoglimento
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03896/2025REG.PROV.COLL.
N. 04022/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4022 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Briamonte e Nicola Menardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2413/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, del Ministero dell’Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 1° novembre 2019 il sig. -OMISSIS-, durante un controllo di polizia effettuato in via -OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS-, in un’area conosciuta come nota “ piazza di spaccio ”, veniva trovato - mentre era intento a pulire il tappetino della sua auto - in possesso di un coltello multiuso a serramanico della lunghezza di 18 cm (con lama di 8 cm) rivenuto nella portiera posteriore dell’auto e di 0,45 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo eroina, contenuta in un involucro in cellophane occultato in uno zainetto posto all’interno del veicolo.
2. Su proposta del Comando della locale Stazione dei Carabinieri, il Questore di Milano disponeva nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio e l’inibizione per un anno dal fare ritorno senza preventiva autorizzazione nel Comune di -OMISSIS-: tutto ciò sulla base della ritenuta annoverabilità del -OMISSIS- – -OMISSIS- – tra le categorie di soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b ) e c ), del D.lgs. n. 159/2011.
La disposizione in parola fa riferimento ai soggetti che:
-- “ b) per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ”;
-- “ c) per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
3. Il provvedimento, confermato in sede gerarchica dal Prefetto di Milano, veniva impugnato innanzi al TAR Milano sulla scorta di due motivi di doglianza intesi a segnalare:
i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. b ) e c ), e dell’art. 2 del D.lgs. n. 159/2011 in relazione all’art. 21- octies L. n. 241/1990 - stante l’infondatezza della valutazione di pericolosità formulata nei provvedimenti impugnati e l’insussistenza dei presupposti di fatto e giuridici richiesti dalle richiamate lettere dell’art. 1, comma 1;
ii) la violazione per falsa e mancata applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 – stante l’assenza di motivazione a sostegno del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e la mancanza di alcuna reale valutazione delle argomentazioni avanzate nel ricorso.
3.1. Nel corso del giudizio il ricorrente allegava inoltre la sentenza -OMISSIS- con la quale il Tribunale di Milano, V Sezione Penale, nel procedimento -OMISSIS-, lo aveva assolto “ perché il fatto non sussiste” dal reato a lui ascritto ai sensi dell’art. -OMISSIS-.
4. L’impugnativa avverso il foglio di via è stata respinta dal TAR lombardo con la sentenza qui impugnata n. 2413/2022.
5. In questa sede il ricorrente formula due motivi di appello:
-- con il primo censura la pronuncia gravata per aver integrato la motivazione posta dalla Questura a sostegno dell’emissione del foglio di via impugnato, e ciò in ritenuta violazione sia degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 112 c.p.c., sia del divieto di integrazione postuma della motivazione.
Il provvedimento della Questura esprime infatti una valutazione di pericolo per la sicurezza pubblica fondata su tre elementi di fatto, ovvero:
(i) i precedenti di polizia a carico del sig. -OMISSIS-;
(ii) il rinvenimento di un coltello multiuso a serramanico nella autovettura da lui utilizzata al momento del controllo;
( iii ) il possesso di 04,45 grammi lordi di sostanza stupefacente.
Il giudice di prime cure avrebbe integrato detta motivazione adducendo due nuovi elementi di fatto a giustificazione del foglio di via obbligatorio, ossia (iv) la mancata giustificazione del rinvenimento del coltello nell’autovettura e (v) la localizzazione dei fatti in una nota piazza di spaccio;
-- con il secondo motivo di appello, il ricorrente contesta la valenza indiziaria di ciascuno degli elementi valorizzati nel provvedimento e in sentenza, in quanto:
a) le segnalazioni di polizia, in assenza di accertamenti giudiziali, non valgono a superare la presunzione di non colpevolezza;
b) la detenzione di un coltellino marca “Opinel” non può assurgere a indice rivelatore di una personalità incline a comportamenti antisociali o alla commissione di reati, trattandosi di utensile ampiamente utilizzato da campeggiatori ed escursionisti e dotato di un’attitudine lesiva estremamente ridotta;
c) quanto alla mancata giustificazione del suo rinvenimento nello sportello posteriore di destra dell’autovettura, essa si spiega alla luce delle risultanze emerse nell’ambito del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Milano e riportate nella sentenza di assoluzione, ove si legge che “ ad ogni buon conto, neppure l’elemento soggettivo del reato risulta integrato, in quanto il rinvenimento del coltellino nella portiera posteriore destra dell’autovettura, in un luogo non immediatamente raggiungibile dal soggetto agente, e la disponibilità solo occasionale del veicolo, non consentono di ritenere provata la coscienza e volontà dell’imputato di avere la materiale disponibilità dello strumento da taglio per poterlo utilizzare al bisogno ”;
d) infine, la presenza in una “ nota piazza di spaccio ” e la detenzione di una modica quantità di sostanze stupefacenti trovano entrambe giustificazione – -OMISSIS- - nella verosimile intenzione del ricorrente di acquistare sostanze stupefacenti ad uso e consumo personale.
6. L’appello, al quale si oppongono con memoria formale le Amministrazioni intimate, è passato in decisione all’udienza del 15 aprile 2025.
7. Il Collegio ritiene di poter richiamare i precedenti di questa Sezione (Cons. Stato, III, n. 3781/2018 e n. 767/2018) nei quali, sul piano dei principi e dell’individuazione dell’estensione del potere esercitato, è stato affermato che:
- ai sensi del disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, l’emissione del foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi ritenere, se considerate nel complesso, significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento;
- in questa prospettiva assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “ dedizione ” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della “ sicurezza ” e della “ tranquillità pubblica ”);
-- la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo ed oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio).
8. Ciò posto, con riferimento al caso specifico va considerato (sempre nel solco dei criteri orientativi sopra richiamati) che:
- non risultano a carico dell’appellante condanne penali;
- la mera menzione delle denunce che lo hanno riguardato non è sufficiente a denotare la sua consolidata propensione alla commissione di reati, quale deve ritenersi insita nel concetto di “ dedizione ”, trattandosi di fatti assai risalenti (2014) e comunque correlati all’uso personale di sostanze stupefacenti (2015 e 2017), quindi piuttosto valorizzabili a favore della tesi difensiva del consumo personale e non dello spaccio;
- in ogni caso, dette denunce sono menzionate nel provvedimento impugnato in primo grado in modo del tutto generico e avulso dal contesto nel quale si è svolto il controllo del 2019 e dalle circostanze indiziarie che lo hanno caratterizzato: sì che la stessa connessione logico-argomentativa tra la parte “ storica ” del provvedimento (intesa a descrivere le precedenti vicende di polizia che hanno coinvolto l’interessato) e quella “ preventiva ” (incentrata sull’esigenza di impedire che la persona commetta altri reati) si presenta inespressa e, quindi, sostanzialmente evanescente;
- le ulteriori considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, invero pressoché limitate all’esplicitazione analitica di quanto indicato nel provvedimento, non integrano una motivazione postuma posto che l’atto del Questore richiama i retrostanti atti dei Carabinieri riferiti al controllo in occasione del quale all’istante sono stati sequestrati il coltellino e la dose di sostanza stupefacente, atti nei quali le circostanze di fatto evidenziate dal T.A.R. erano evidentemente illustrate (gli stessi invero non sono stati acquisiti nel presente giudizio, ma erano certamente noti all’odierno appellante – che non ne ha chiesto l’acquisizione tramite accesso – e il loro contenuto risulta trasfuso nella sentenza penale di assoluzione che lo stesso ricorrente ha versato in atti, sicché si può ritenere trattarsi di circostanze di fatto non contestate);
- purtuttavia, si tratta di elementi non utili a depotenziare la linea difensiva della parte, se solo si considera che:
a) la tipologia di coltello rivenuto e la sua collocazione al momento del controllo (“ in un luogo non immediatamente raggiungibile dal soggetto agente ”, ovvero nello sportello posteriore di destra dell’autovettura) non evidenziano - alla stregua delle stesse risultanze di polizia e a prescindere dalle sopravvenute valutazioni che sulle stesse sono state espresse dal giudice penale - una predisposizione al suo impiego offensivo;
b) la presenza in una “ nota piazza di spaccio ” e la detenzione di una modica quantità di sostanze stupefacenti trovano entrambe giustificazione nella verosimile intenzione del ricorrente di acquistare sostanze stupefacenti ad uso e consumo personale. A tutto voler concedere, si tratta di circostanze leggibili in un duplice senso e, quindi, in assenza di elementi indiziari di contorno, insufficienti a dimostrare l’attitudine criminale del soggetto nel contesto spazio-temporale riprodotto nel provvedimento della Questura.
9. Occorre dunque concludere che, alla luce dei parametri suddetti, le circostanze e le argomentazioni riportate nel provvedimento impugnato non possono essere considerate sufficienti a giustificare il foglio di via obbligatorio.
Sarebbe stato onere dell’Amministrazione enucleare ulteriori “ elementi di fatto ” , anche attinenti alle modalità di consumazione delle condotte criminose oggetto di denuncia ovvero al contesto in cui sono maturate, idonee a sostenere, sul piano motivazionale, la qualificazione dell’appellato come persona “ dedita ” alla commissione di (determinate tipologie di) reati; ed operare in relazione ad essi una valutazione prognostica di pericolosità per i beni della sicurezza e della tranquillità pubblica, eventualmente insita nel comportamento pregresso dell’interessato, suscettibile di essere disinnescata impedendo a questi di accedere ai luoghi in cui essa si era in precedenza manifestata.
Ma ciò, si ripete, non risulta avvenuto.
10. L’appello deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dell’atto gravato in primo grado.
11. Resta salvo il potere dell’Amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere, previa valutazione di tutte le circostanze rilevanti, esternandone gli esiti nella motivazione del provvedimento conclusivo.
12. La peculiarità dell’oggetto della controversia e il tenore meramente formale delle difese spiegate dalle Amministrazioni intimate giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso gravati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.