TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8044/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 8044/2021, promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VR), Via Solferino n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Chiavegatti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via L. Pancaldo n. 70;
- attore opponente - contro
(P.IVA ), in persona legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Verona, Via Basso Acquar n. 89, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Tirozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Cesare Abba n. 12.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da note scritte depositate telematicamente in data 16.9.2024.
Per parte opposta, come da note scritte depositate telematicamente in data 4.9.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.10.2021, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2397/21 emesso dal Tribunale di Verona il 29.7.2021, con cui gli è stato ingiunto di pagina 1 di 10 Co pagare in favore della società la somma di € 6.253,56, a titolo di saldo del corrispettivo per CP_1 la fornitura e posa in opera degli infissi e serramenti nell'immobile di sua proprietà in Bussolengo, Via
Solferino n. 26, come da fattura n. 68 del 13.5.2021.
L'opponente ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo sul presupposto che nulla è dovuto all'appaltatore e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere e dalla perdita delle agevolazioni fiscali nonché al pagamento dell'avviso di fattura n. 7 del 21.12.2020 pari ad € 3.904,00, in base alle seguenti allegazioni in fatto e in diritto: a) nel
2019 il sig. ha commissionato a la fornitura e posa in opera di infissi e serramenti Pt_1 Controparte_1 presso l'abitazione di sua proprietà in Bussolengo;
b) a conclusione dei lavori ha emesso le Controparte_1 fatture n. 91 del 1.7.2019 e n. 152 del 1.10.2019, accettate e regolarmente pagate dal committente;
c) in seguito l'appaltatore ha emesso due ulteriori fatture (n. 72 del 13.7.2020 e n. 136 del 3.11.2020), che sono state subito contestate dal committente in considerazione dei vizi riscontrati nei serramenti, rimasti irrisolti nonostante i ripetuti interventi dell'appaltatore; d) inoltre, a distanza di due anni dalla conclusione dei lavori
(e dunque oltre il termine annuale previsto dalla normativa fiscale), ha illegittimamente Controparte_1 stornato mediante nota di accredito tutte le fatture sino a quel momento emesse, sia quelle pagate sia quelle contestate, emettendo al contempo le nuove fatture n. 66, 67 e 68 del 13.5.2021; e) le fatture n. 66/2021 e
67/2021 sono prive di giustificazione, poiché il credito sottostante è stato in parte già pagato dal sig. Pt_1
e in parte rinunciato da (mediante lo storno delle precedenti fatture), mentre la fattura n. Controparte_1
68/2021 posta alla base del decreto ingiuntivo viene integralmente contestata, poiché indica un indirizzo errato, non contiene la descrizione della prestazione a cui si riferisce e non corrisponde agli accordi intercorsi tra le parti;
f) a causa dell'illegittimo storno delle fatture n. 91/2019 e n. 152/2019 il sig. Pt_1 non ha potuto giovarsi dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 67 lett. a) L. 145/2018 (detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici), subendo così un danno pari ad € 3.000,00; g) le opere eseguite da presentano vizi e difetti che la stessa è Controparte_1 tenuta ad eliminare ovvero a risarcire;
h) il sig. quale titolare dell'omonima ditta individuale, vanta Pt_1 nei confronti di un credito di € 3.904,00 per lavori eseguiti su incarico di quest'ultima Controparte_1
(come da avviso di fattura n. 7 del 21.12.2020), che dovrà essere pagato o portato in compensazione con l'eventuale controcredito accertato a favore dell'opposta. si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo, deducendo che: i) il sig. – padre dell'impiegata amministrativa di Parte_1 CP_1
(sig.ra – ha commissionato all'opposta la sola fornitura dei serramenti, per il
[...] Controparte_2 valore complessivo da preventivo pari ad € 10.046,11 oltre IVA, riservandosi di affidare l'attività di posa pagina 2 di 10 alla ditta terza KB Ristrutturazioni S.r.l.; ii) in conformità agli accordi, si è limitata a Controparte_1 fornire i serramenti e, dopo la posa a cura di terzi, ha svolto piccoli interventi di sistemazione a mero titolo di cortesia, in ragione dei rapporti personali esistenti tra le parti;
iii) il sig. ha pagato acconti per € Pt_1
6.000,01, in base alle fatture n. 91/2019 e n. 152/2019; iv) tramite la propria dipendente Controparte_1 amministrativa sig.ra ha quindi emesso le due fatture a saldo n. 72/2020 e n. Controparte_2
136/2020 per complessivi € 5.638,13, non pagate dall'opponente; v) a seguito di controlli interni, CP_1 si è avveduta degli errori contenuti nelle fatture n. 72/2020 e n. 136/2020 (in cui è stata
[...] erroneamente addebitata la posa degli infissi;
è stata applicata l'errata aliquota IVA del 10%; non è stata inserita una parte della fornitura), ed ha quindi annullato tali fatture con note di credito ed emesso in sostituzione la fattura a saldo n. 68/2021, conforme a quanto previsto negli originari preventivi;
vi) le note di credito, dunque, non equivalgono a rimessione del debito e sono state emesse legittimamente, poiché ciò che rileva è che entro un anno dalla fatturazione si verifichi il presupposto idoneo a giustificare l'emissione della nota di variazione;
vii) gli asseriti vizi non sono imputabili a in quanto non attengono Controparte_1 agli infissi in quanto tali ma all'attività di posa, che non è stata realizzata dall'opposta; viii) il credito oggetto dell'avviso di fattura n. 7/2020, fatto valere in via riconvenzionale, è interamente contestato nell'an e nel quantum.
Con ordinanza del 18.3.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Nelle more il fascicolo è stato assegnato a diverso giudice istruttore, il quale, con ordinanza del 15.9.2022, ha ammesso i mezzi istruttori e formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., che non ha trovato l'accoglimento di parte opposta.
Alle udienze del 16.2.2023 e del 4.4.2023 si è svolta l'istruttoria orale dinanzi al G.O.P. all'uopo delegato. È stata quindi disposta una CTU volta ad accertare e quantificare le opere eseguite da e a Controparte_1 verificare l'esistenza dei vizi lamentati.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 16.9.2024. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. Va affrontato, in primo luogo, il tema della corretta qualificazione del contratto concluso tra le parti nel
2019 e dell'individuazione del suo oggetto, dal momento che secondo l'opponente si è trattato di un contratto per la duplice prestazione di fornitura e posa in opera dei serramenti, mentre l'opposto ha descritto il rapporto come un mero contatto di fornitura (dunque, in termini di compravendita). pagina 3 di 10 La diversa qualificazione assume rilievo al fine di verificare se vi sia stato l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'opposta e al fine di individuare la disciplina applicabile al rapporto, sul piano sia civilistico sia fiscale. L'opponente afferma infatti che avrebbe chiesto il Controparte_1 pagamento di importi non dovuti (avendo erroneamente applicato l'aliquota IVA al 22% anziché al 10%) e che la stessa sarebbe responsabile dei danni conseguenti ai vizi dei serramenti e all'errata fatturazione (in termini di perdita del beneficio della detrazione).
Si rammenta che sia per il contratto di appalto/prestazione d'opera sia per il contratto di compravendita non ci sono requisiti di forma ad substantiam (nemmeno se la parte sia un consumatore) e che pertanto i contenuti del contratto rilevanti ai fini della sua qualificazione possono desumersi dal complesso di elementi probatori, anche testimoniali, emersi nel corso dall'istruttoria.
In concreto, manca la prova di un contratto stipulato in forma scritta: non risulta provato che l'accordo si sia formato sui preventivi prodotti dall'opposta sub doc. 1 e 2, i quali non sono sottoscritti e, sulla base delle prove orali assunte, non risultano accettati da È del tutto verosimile che detti preventivi si Parte_1 inseriscano in una fase di negoziazione preliminare alla conclusione del contratto, ma non vi è prova che corrispondano agli accordi finali intercorsi.
2. È un dato non controverso che la abbia effettivamente fornito i serramenti a Controparte_1 Parte_1
così come, sempre in punto di fatto, è stato accertato che la posa dei serramenti è avvenuta ad
[...] opera di una ditta terza, la società K2 Ristrutturazioni.
In punto di diritto, l'attività di K2 Ristrutturazioni può tuttavia essere imputata alla nella Controparte_1 misura in cui sia provato che il contratto tra e ricomprendeva l'attività di posa e che Controparte_1 Pt_1
K2 Ristrutturazioni ha agito in qualità di subappaltatrice di Controparte_1
Parte opponente sostiene questa tesi (ma allora, per coerenza, dovrebbe anche riconoscersi debitrice nei confronti di del corrispettivo dell'attività di posa), mentre parte opposta nega tale Controparte_1 circostanza sul presupposto che la posa sarebbe stata commissionata a K2 Ristrutturazioni direttamente da
(e coerentemente non chiede il pagamento delle prestazioni di montaggio). Pt_1
3. Tanto premesso, si esaminano le risultanze istruttorie acquisite al riguardo.
Il compendio documentale, a ben vedere, non fornisce indici dirimenti in uno o nell'altro senso.
Da un lato, il primo preventivo (doc. 1) non prevede nulla relativamente all'attività di posa, mentre il secondo preventivo (doc. 2) prevede sì un importo di € 400,00 per la posa, ma, come detto prima, non vi è prova della sua accettazione.
Per altro verso, le fatture iniziali emesse da (nn. 91 e 152 del 2019) indicano la causale di Controparte_1
“fornitura e posa”, ma tale isolato elemento non è di per sé solo dirimente e tantomeno può essergli pagina 4 di 10 attribuita portata confessoria, considerato che, già sul piano documentale, è contraddetto dalla successiva emissione di note di credito (nn. 7 e 8 del 2021) e di fatture relative alla sola fornitura (nn. 66, 67, 68 del
2021) e che, all'esito dell'istruttoria, risulta smentito dalle prove testimoniali.
Decisiva è invece la prova testimoniale.
Si rinvengono sul tema dichiarazioni tra loro contrastanti dei testi figlia di Controparte_2 Parte_1
e dipendente di all'epoca dei fatti, e , legale rappresentante di K2
[...] Controparte_1 _1
Ristrutturazioni.
In particolare, la prima ha affermato che suo padre ha incaricato sia della fornitura sia Controparte_1 della posa, mentre il teste ha dichiarato di aver concluso l'accordo per la posa in opera proprio _1 con che agiva in veste di rappresentante di suo padre e non della ditta per cui lavorava (“noi CP_2 abbiamo effettuato il montaggio, utilizzando anche nostro materiale come schiuma, viti, silicone. Non mi ricordo bene il periodo ma so che ho fatto la posa a casa loro;
io conosco la figlia e lei mi ha detto se potevamo fare noi la posa a CP_2 casa loro, non ho avuto rapporti diretti con il sig. Conoscevo la sig.ra perché lavorava per Parte_1 CP_2 CP_1
e la mia ditta collaborava con la società; mi è stato detto dalla “Se io compro gli infissi dalla mi
[...] CP_2 CP_1 fate voi la posa direttamente?” perché lei era consapevole che noi eravamo bravi nella posa (…) Non ho chiesto il pagamento alla perché le cose sono state chiare fin dall'inizio; io lavoro sia con la che con tante altre società”). CP_1 Controparte_1
Il contrasto tra le due versioni deve essere risolto accordando prevalenza alle dichiarazioni del teste _1
, tenuto conto del fatto che quest'ultimo è un soggetto in posizione di completa terzietà rispetto alle
[...] odierne parti in causa, mentre l'attendibilità della teste risulta inficiata sia dal Controparte_2 rapporto diretto di parentela con l'opponente sia dalle contestazioni in essere tra la stessa e il proprio ex datore di lavoro (è documentata la pendenza di altro contenzioso).
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni di trovano un riscontro estrinseco in quanto riferito dalla _1 teste la quale, seppure non presente in azienda all'epoca della conclusione del contratto per Tes_2 cui è causa, ha tuttavia escluso che fosse stata incaricata della posa, motivando tale Controparte_1 affermazione in base all'esame diretto che ella ha svolto sui documenti aziendali (precisamente, basandosi sul fatto che nella contabilità aziendale non figura alcuna fattura di K2 Ristrutturazioni, circostanza in sé risulta sintomatica dell'assenza di un sottostante incarico in subappalto ed inoltre coerente con quanto affermato da circa il fatto che non ha chiesto alcun pagamento a . _1 Controparte_1
In conclusione, l'istruttoria conferma la tesi sostenuta da parte opposta, secondo cui l'attività di posa dei serramenti è stata commissionata a K2 Ristrutturazioni direttamente da e che pertanto il Parte_1 contratto tra e aveva ad oggetto la mera fornitura dei serramenti. Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 10 4. È doveroso precisare che il ruolo giocato da nel conferimento dell'incarico di Controparte_2 posa a K2 Ristrutturazioni può essere configurato sul piano giuridico in termini di rappresentanza apparente del padre Parte_1
Si rammenta l'orientamento della Suprema Corte in base al quale “possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. 13.7.2018
n. 18519, conf. Cass. 23.6.2017 n. 15645).
I presupposti così delineati ricorrono indubbiamente nel caso di specie. Risulta infatti che è stata
[...]
a contattare l'impresa K2 Ristrutturazione spendendo il nome del padre e chiedendo CP_2
l'installazione dei serramenti nella loro abitazione privata. La ha specificato a K2 Ristrutturazioni che Pt_1 avrebbe acquistato gli infissi dalla rendendo così palese agli occhi del terzo che stava Controparte_1 agendo in veste privata (e non di dipendente di tale società), tanto che il terzo ha dichiarato di vantare ancora “un credito nei confronti di per il montaggio di infissi a casa loro a Bussolengo”. CP_2
È indubbia la buona fede del terzo che, essendo abituato a lavorare anche per ha Controparte_1 immediatamente inteso che l'incarico non gli veniva conferito da tale impresa ma dalla (per il di lei Pt_1 padre) privatamente.
La condotta di è imputabili a ed è idonea ad impegnare lo stesso Controparte_2 Parte_1 sul piano negoziale in virtù del principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, di cui sussistono nella fattispecie tutti i requisiti (buona fede del terzo e comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente;
si veda in termini ex multis Cass.
27349 del 26.9.2023).
5. Così delineato l'oggetto del contratto inter partes come mera fornitura, si prende atto che il valore dei beni venduti a è stato determinato dal CTU in € 10.043,91 oltre IVA al 22% (tale essendo l'aliquota Pt_1 applicabile ad una prestazione di semplice fornitura di beni), e dunque ammonta a complessivi € 12.253,56.
Il CTU ha adeguatamente motivato la propria valutazione di congruità sulla base di parametri corretti e condivisibili: in particolare, ha ritenuto congruo l'importo richiesto da dopo averlo Controparte_1 confrontato e ritenuto in linea con il Prezziario Interprovinciale della Camera di Commercio pro tempore vigente e con i prezzi desumibili sul mercato (siti internet e contatti con ditte produttrici) (pag.
4-5 delle repliche alle osservazioni dei CTP).
pagina 6 di 10 Da tale importo devono scomputarsi gli acconti per € 6.000,00 pagati dall'opponente, con la conseguenza che risulta confermata la pretesa di azionata in sede monitoria, pari ad € 6.253,56. Controparte_1
6. Dalla ricostruzione in fatto che precede consegue, sotto altro aspetto, l'infondatezza della domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto il danno per la mancata fruizione della detrazione fiscale.
L'emissione delle note di credito e la successiva riemissione di nuova fattura concernente la sola fornitura dei serramenti sono condotte giustificate e coerenti con l'effettivo contenuto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. L'impossibilità di godere della detrazione dipende invero da una scelta negoziale del committente, che ha scelto di separare il rapporto di fornitura da quello di montaggio, e le relative conseguenze non possono quindi essere addebitate all'impresa fornitrice.
Quanto alle eventuali irregolarità della fatturazione, si tratta di aspetti rilevanti unicamente nel rapporto tra l'impresa e l'Agenzia delle Entrate, rispetto al cui accertamento l'opponente difetta di un Controparte_1 concreto interesse ad agire.
7. Passando all'esame delle altre domande riconvenzionali, l'opponente ha lamentato l'esistenza di vizi e difetti, chiedendo di accertare il proprio controcredito risarcitorio da opporre in compensazione al credito residuo di Controparte_1
La domanda è parzialmente fondata.
In base alla ricostruzione del rapporto tra le parti in termini di mera fornitura, l'obbligazione di garanzia posta a carico di è quella derivante dalla normativa in materia di compravendita (art. 1490 Controparte_1
c.c.), e non invece dalla disciplina dell'appalto (art. 1667 c.c.).
Ciò premesso, si dà atto che l'opposto non ha sollevato un'espressa e formale eccezione di decadenza dalla garanzia, tale non potendo reputarsi la generica constatazione dell'assenza di contestazioni relative ai materiali forniti (pag. 11 comparsa di costituzione).
Fermo quanto precede, l'indagine tecnica svolta dal CTU ha riscontrato, in primo luogo, la presenza diffusa di vizi e difetti riconducibili perlopiù ad una imperfetta e/o incompleta attività di installazione dei serramenti (mancata sigillatura/siliconatura, mancata registrazione della ferramenta, assenza di viti necessarie per il fissaggio dei telai, assenza di tappi nei fori posti nell'incavo per lo scarico dell'acqua piovana, etc.; cfr. pagg. 12-15 dell'elaborato peritale).
Questa prima tipologia di vizi, imputabile all'attività di posa del serramento, non può essere causalmente ascritta a per le ragioni sopra ampiamente illustrate. Controparte_1
Il CTU, tuttavia, ha dato atto di un'ulteriore problematica che interessa tutti i serramenti in esame, rappresentata dal fatto che risultano essere “fuori bolla”.
pagina 7 di 10 Al riguardo, il CTU ha evidenziato che “il problema del fuori bolla dell'anta mobile rispetto al telaio fisso di quasi tutti
i serramenti è il solo vizio significativo riscontrato nel corso delle rilevazioni, sulle cui cause anche i CC.TT.P. hanno concordato, attribuendolo al peso dei vetri che gravano sulla struttura dell'anta, una volta aperta, causandovi delle deformazioni da taglio” (pag. 14 dell'elaborato).
In altre parole, secondo il CTU la causa di tale problematica deriva da caratteristiche intrinseche dei serramenti (“eventuale eccessivo agio all'interno dei binari di scorrimento, eventuale eccessivo peso dei vetri che gravano sulla struttura dell'anta”), seppur con la precisazione che tale conclusione potrà essere confermata con certezza solo previo smontaggio e ispezione dei serramenti.
Si tratta dunque, in questo caso, di un vizio inerente al bene venduto, e che, in quanto tale, rientra nella garanzia di cui all'art. 1490 c.c. e può essere imputato al venditore Controparte_1
Il CTU ha individuato il rimedio necessario per ripristinare il corretto posizionamento in bolla dei serramenti nello “smontaggio dei fermavetri ed eventuale posizionamento di adeguati spessori correttivi tra anta e vetro”
(pag. 16 dell'elaborato).
Tenuto conto che il CTU, facendo ricorso ad un computo in economia, ha quantificato in complessivi €
2.318,98 (IVA compresa) il costo necessario per eliminare tutti i vizi accertati, e tenuto conto che il vizio del “fuori bolla” concorre con plurimi vizi derivanti da errori di montaggio (v. supra), si ritiene congruo quantificare nel 50% dell'importo stimato dal CTU la somma necessaria per le lavorazioni volte a rimediare ai vizi intrinseci dei serramenti.
La somma dimezzata di € 1.159,49 rappresenta dunque il danno che il venditore è tenuto, in forza della garanzia di cui all'art. 1490 c.c., a risarcire all'opponente.
Nessun ristoro può riconoscersi all'opponente per la non conformità dei serramenti ai parametri CE, trattandosi di doglianza sollevata tardivamente e da cui, in ogni caso, non risulta derivato né provato uno specifico pregiudizio risarcibile in capo all'opponente.
8. Infine, la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento del controcredito di è Parte_1 fondata solo in parte e, precisamente, per il minor importo di € 610,00 (ovvero € 500,00 oltre IVA al 22%), corrispondente al corrispettivo dei lavori svolti dall'opponente su incarico dell'opposta presso il cantiere di
Bardolino.
Rispetto a tale voce di credito l'opposta non ha sollevato alcuna contestazione né in punto di an né in punto di quantum, sicché il credito può ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Diversamente, le altre voci di credito indicate nell'avviso di fattura n. 7/2020, attinenti a lavori asseritamente svolti da nei cantieri identificati come “Via Basso Acquar” e “Rezzonico” Parte_1
(per i rispettivi importi di € 1.770,00 e € 1.000,00), non possono ritenersi dimostrate. pagina 8 di 10 A fronte delle contestazioni sollevate da già in sede stragiudiziale (doc. 17), l'opponente Controparte_1 non ha fornito una compiuta descrizione della natura delle prestazioni svolte e, sul piano istruttorio, non ha articolato alcun mezzo di prova, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c..
In particolare, per quanto riguarda il cantiere di Via Basso Acquar, è pur vero che l'opposta ha riconosciuto l'esistenza del titolo contrattuale, tuttavia ha contestato la congruità del corrispettivo richiesto come
“ingiustificato in considerazione del tempo e dell'attività da Lei svolta”. Costituiva preciso onere dell'opponente allegare in modo compiuto e provare la tipologia e consistenza delle prestazioni eseguite, il tempo e le risorse impiegate, etc.. In difetto, qualsiasi valutazione di congruità, anche in via suppletiva ai sensi dell'art. 1657 c.c., è in radice preclusa e il credito risulta indimostrato.
Analogamente, per quanto riguarda il cantiere presso la proprietà Rezzonico, l'opponente ha omesso di fornire qualsiasi prova in ordine alla titolarità del rapporto contrattuale, per dimostrare – cioè – che l'incarico per la rimozione dei serramenti preesistenti gli era stato conferito da e non Controparte_1 invece, come dedotto da quest'ultima, dal committente principale. L'unico documento prodotto al riguardo
(doc. 15) è una fattura emessa da nei confronti di Rezzonico, che tuttavia non contiene Controparte_1 alcun riferimento ai lavori di rimozione dei vecchi serramenti, e si rivela pertanto un documento non significativo al fine di provare l'esistenza di un rapporto di subappalto tra e Controparte_1 Pt_1
9. In conclusione, risulta quindi accertato, da un lato, un credito di nei confronti di Controparte_1 pari ad € 6.253,56 a titolo di residuo corrispettivo della fornitura di serramenti e, dall'altro Parte_1 lato, un controcredito di quest'ultimo nei confronti dell'impresa pari ad € 1.769,49, di cui € 1.159,49 a titolo di risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi coperti dalla garanzia ex art. 1490 c.c. ed € 610,00 a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti presso il cantiere di Bardolino.
Può procedersi a compensazione tra i due controcrediti.
Da tale operazione consegue che il decreto ingiuntivo n. 2397/21 del Tribunale di Verona va revocato e che l'opponente va condannato a pagare a favore di la somma differenziale di € 4.484,07, Controparte_1 maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (ovvero del deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi, previa liquidazione in base al valore del decisum, vengono poste a carico dell'opponente, in relazione sia alla fase monitoria sia al presente giudizio.
Per la stessa ragione, si pongono definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU come liquidate con separato decreto del 14.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: pagina 9 di 10 1) accerta e dichiara che è tenuta in favore di al pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.769,49, di cui € 1.159,49 a titolo di risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi coperti dalla garanzia ex art. 1490 c.c. ed € 610,00 a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti presso il cantiere di Bardolino;
2) dispone la compensazione tra il credito dell'opponente sub 1) e il credito dell'opposta pari ad €
6.253,56, e quindi, revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 2397/21 del 29.7.2021, condanna a pagare in favore di il residuo importo di € 4.484,07, Parte_1 Controparte_1 maggiorato degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda monitoria sino al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
450,00 per la fase monitoria e in € 2.552,00 per il presente giudizio, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, così come liquidate con decreto del Parte_1
14.2.2024.
Verona, 3.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 8044/2021, promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VR), Via Solferino n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Chiavegatti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via L. Pancaldo n. 70;
- attore opponente - contro
(P.IVA ), in persona legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Verona, Via Basso Acquar n. 89, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Tirozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Cesare Abba n. 12.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da note scritte depositate telematicamente in data 16.9.2024.
Per parte opposta, come da note scritte depositate telematicamente in data 4.9.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.10.2021, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2397/21 emesso dal Tribunale di Verona il 29.7.2021, con cui gli è stato ingiunto di pagina 1 di 10 Co pagare in favore della società la somma di € 6.253,56, a titolo di saldo del corrispettivo per CP_1 la fornitura e posa in opera degli infissi e serramenti nell'immobile di sua proprietà in Bussolengo, Via
Solferino n. 26, come da fattura n. 68 del 13.5.2021.
L'opponente ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo sul presupposto che nulla è dovuto all'appaltatore e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere e dalla perdita delle agevolazioni fiscali nonché al pagamento dell'avviso di fattura n. 7 del 21.12.2020 pari ad € 3.904,00, in base alle seguenti allegazioni in fatto e in diritto: a) nel
2019 il sig. ha commissionato a la fornitura e posa in opera di infissi e serramenti Pt_1 Controparte_1 presso l'abitazione di sua proprietà in Bussolengo;
b) a conclusione dei lavori ha emesso le Controparte_1 fatture n. 91 del 1.7.2019 e n. 152 del 1.10.2019, accettate e regolarmente pagate dal committente;
c) in seguito l'appaltatore ha emesso due ulteriori fatture (n. 72 del 13.7.2020 e n. 136 del 3.11.2020), che sono state subito contestate dal committente in considerazione dei vizi riscontrati nei serramenti, rimasti irrisolti nonostante i ripetuti interventi dell'appaltatore; d) inoltre, a distanza di due anni dalla conclusione dei lavori
(e dunque oltre il termine annuale previsto dalla normativa fiscale), ha illegittimamente Controparte_1 stornato mediante nota di accredito tutte le fatture sino a quel momento emesse, sia quelle pagate sia quelle contestate, emettendo al contempo le nuove fatture n. 66, 67 e 68 del 13.5.2021; e) le fatture n. 66/2021 e
67/2021 sono prive di giustificazione, poiché il credito sottostante è stato in parte già pagato dal sig. Pt_1
e in parte rinunciato da (mediante lo storno delle precedenti fatture), mentre la fattura n. Controparte_1
68/2021 posta alla base del decreto ingiuntivo viene integralmente contestata, poiché indica un indirizzo errato, non contiene la descrizione della prestazione a cui si riferisce e non corrisponde agli accordi intercorsi tra le parti;
f) a causa dell'illegittimo storno delle fatture n. 91/2019 e n. 152/2019 il sig. Pt_1 non ha potuto giovarsi dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 67 lett. a) L. 145/2018 (detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici), subendo così un danno pari ad € 3.000,00; g) le opere eseguite da presentano vizi e difetti che la stessa è Controparte_1 tenuta ad eliminare ovvero a risarcire;
h) il sig. quale titolare dell'omonima ditta individuale, vanta Pt_1 nei confronti di un credito di € 3.904,00 per lavori eseguiti su incarico di quest'ultima Controparte_1
(come da avviso di fattura n. 7 del 21.12.2020), che dovrà essere pagato o portato in compensazione con l'eventuale controcredito accertato a favore dell'opposta. si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo, deducendo che: i) il sig. – padre dell'impiegata amministrativa di Parte_1 CP_1
(sig.ra – ha commissionato all'opposta la sola fornitura dei serramenti, per il
[...] Controparte_2 valore complessivo da preventivo pari ad € 10.046,11 oltre IVA, riservandosi di affidare l'attività di posa pagina 2 di 10 alla ditta terza KB Ristrutturazioni S.r.l.; ii) in conformità agli accordi, si è limitata a Controparte_1 fornire i serramenti e, dopo la posa a cura di terzi, ha svolto piccoli interventi di sistemazione a mero titolo di cortesia, in ragione dei rapporti personali esistenti tra le parti;
iii) il sig. ha pagato acconti per € Pt_1
6.000,01, in base alle fatture n. 91/2019 e n. 152/2019; iv) tramite la propria dipendente Controparte_1 amministrativa sig.ra ha quindi emesso le due fatture a saldo n. 72/2020 e n. Controparte_2
136/2020 per complessivi € 5.638,13, non pagate dall'opponente; v) a seguito di controlli interni, CP_1 si è avveduta degli errori contenuti nelle fatture n. 72/2020 e n. 136/2020 (in cui è stata
[...] erroneamente addebitata la posa degli infissi;
è stata applicata l'errata aliquota IVA del 10%; non è stata inserita una parte della fornitura), ed ha quindi annullato tali fatture con note di credito ed emesso in sostituzione la fattura a saldo n. 68/2021, conforme a quanto previsto negli originari preventivi;
vi) le note di credito, dunque, non equivalgono a rimessione del debito e sono state emesse legittimamente, poiché ciò che rileva è che entro un anno dalla fatturazione si verifichi il presupposto idoneo a giustificare l'emissione della nota di variazione;
vii) gli asseriti vizi non sono imputabili a in quanto non attengono Controparte_1 agli infissi in quanto tali ma all'attività di posa, che non è stata realizzata dall'opposta; viii) il credito oggetto dell'avviso di fattura n. 7/2020, fatto valere in via riconvenzionale, è interamente contestato nell'an e nel quantum.
Con ordinanza del 18.3.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Nelle more il fascicolo è stato assegnato a diverso giudice istruttore, il quale, con ordinanza del 15.9.2022, ha ammesso i mezzi istruttori e formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., che non ha trovato l'accoglimento di parte opposta.
Alle udienze del 16.2.2023 e del 4.4.2023 si è svolta l'istruttoria orale dinanzi al G.O.P. all'uopo delegato. È stata quindi disposta una CTU volta ad accertare e quantificare le opere eseguite da e a Controparte_1 verificare l'esistenza dei vizi lamentati.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 16.9.2024. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. Va affrontato, in primo luogo, il tema della corretta qualificazione del contratto concluso tra le parti nel
2019 e dell'individuazione del suo oggetto, dal momento che secondo l'opponente si è trattato di un contratto per la duplice prestazione di fornitura e posa in opera dei serramenti, mentre l'opposto ha descritto il rapporto come un mero contatto di fornitura (dunque, in termini di compravendita). pagina 3 di 10 La diversa qualificazione assume rilievo al fine di verificare se vi sia stato l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'opposta e al fine di individuare la disciplina applicabile al rapporto, sul piano sia civilistico sia fiscale. L'opponente afferma infatti che avrebbe chiesto il Controparte_1 pagamento di importi non dovuti (avendo erroneamente applicato l'aliquota IVA al 22% anziché al 10%) e che la stessa sarebbe responsabile dei danni conseguenti ai vizi dei serramenti e all'errata fatturazione (in termini di perdita del beneficio della detrazione).
Si rammenta che sia per il contratto di appalto/prestazione d'opera sia per il contratto di compravendita non ci sono requisiti di forma ad substantiam (nemmeno se la parte sia un consumatore) e che pertanto i contenuti del contratto rilevanti ai fini della sua qualificazione possono desumersi dal complesso di elementi probatori, anche testimoniali, emersi nel corso dall'istruttoria.
In concreto, manca la prova di un contratto stipulato in forma scritta: non risulta provato che l'accordo si sia formato sui preventivi prodotti dall'opposta sub doc. 1 e 2, i quali non sono sottoscritti e, sulla base delle prove orali assunte, non risultano accettati da È del tutto verosimile che detti preventivi si Parte_1 inseriscano in una fase di negoziazione preliminare alla conclusione del contratto, ma non vi è prova che corrispondano agli accordi finali intercorsi.
2. È un dato non controverso che la abbia effettivamente fornito i serramenti a Controparte_1 Parte_1
così come, sempre in punto di fatto, è stato accertato che la posa dei serramenti è avvenuta ad
[...] opera di una ditta terza, la società K2 Ristrutturazioni.
In punto di diritto, l'attività di K2 Ristrutturazioni può tuttavia essere imputata alla nella Controparte_1 misura in cui sia provato che il contratto tra e ricomprendeva l'attività di posa e che Controparte_1 Pt_1
K2 Ristrutturazioni ha agito in qualità di subappaltatrice di Controparte_1
Parte opponente sostiene questa tesi (ma allora, per coerenza, dovrebbe anche riconoscersi debitrice nei confronti di del corrispettivo dell'attività di posa), mentre parte opposta nega tale Controparte_1 circostanza sul presupposto che la posa sarebbe stata commissionata a K2 Ristrutturazioni direttamente da
(e coerentemente non chiede il pagamento delle prestazioni di montaggio). Pt_1
3. Tanto premesso, si esaminano le risultanze istruttorie acquisite al riguardo.
Il compendio documentale, a ben vedere, non fornisce indici dirimenti in uno o nell'altro senso.
Da un lato, il primo preventivo (doc. 1) non prevede nulla relativamente all'attività di posa, mentre il secondo preventivo (doc. 2) prevede sì un importo di € 400,00 per la posa, ma, come detto prima, non vi è prova della sua accettazione.
Per altro verso, le fatture iniziali emesse da (nn. 91 e 152 del 2019) indicano la causale di Controparte_1
“fornitura e posa”, ma tale isolato elemento non è di per sé solo dirimente e tantomeno può essergli pagina 4 di 10 attribuita portata confessoria, considerato che, già sul piano documentale, è contraddetto dalla successiva emissione di note di credito (nn. 7 e 8 del 2021) e di fatture relative alla sola fornitura (nn. 66, 67, 68 del
2021) e che, all'esito dell'istruttoria, risulta smentito dalle prove testimoniali.
Decisiva è invece la prova testimoniale.
Si rinvengono sul tema dichiarazioni tra loro contrastanti dei testi figlia di Controparte_2 Parte_1
e dipendente di all'epoca dei fatti, e , legale rappresentante di K2
[...] Controparte_1 _1
Ristrutturazioni.
In particolare, la prima ha affermato che suo padre ha incaricato sia della fornitura sia Controparte_1 della posa, mentre il teste ha dichiarato di aver concluso l'accordo per la posa in opera proprio _1 con che agiva in veste di rappresentante di suo padre e non della ditta per cui lavorava (“noi CP_2 abbiamo effettuato il montaggio, utilizzando anche nostro materiale come schiuma, viti, silicone. Non mi ricordo bene il periodo ma so che ho fatto la posa a casa loro;
io conosco la figlia e lei mi ha detto se potevamo fare noi la posa a CP_2 casa loro, non ho avuto rapporti diretti con il sig. Conoscevo la sig.ra perché lavorava per Parte_1 CP_2 CP_1
e la mia ditta collaborava con la società; mi è stato detto dalla “Se io compro gli infissi dalla mi
[...] CP_2 CP_1 fate voi la posa direttamente?” perché lei era consapevole che noi eravamo bravi nella posa (…) Non ho chiesto il pagamento alla perché le cose sono state chiare fin dall'inizio; io lavoro sia con la che con tante altre società”). CP_1 Controparte_1
Il contrasto tra le due versioni deve essere risolto accordando prevalenza alle dichiarazioni del teste _1
, tenuto conto del fatto che quest'ultimo è un soggetto in posizione di completa terzietà rispetto alle
[...] odierne parti in causa, mentre l'attendibilità della teste risulta inficiata sia dal Controparte_2 rapporto diretto di parentela con l'opponente sia dalle contestazioni in essere tra la stessa e il proprio ex datore di lavoro (è documentata la pendenza di altro contenzioso).
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni di trovano un riscontro estrinseco in quanto riferito dalla _1 teste la quale, seppure non presente in azienda all'epoca della conclusione del contratto per Tes_2 cui è causa, ha tuttavia escluso che fosse stata incaricata della posa, motivando tale Controparte_1 affermazione in base all'esame diretto che ella ha svolto sui documenti aziendali (precisamente, basandosi sul fatto che nella contabilità aziendale non figura alcuna fattura di K2 Ristrutturazioni, circostanza in sé risulta sintomatica dell'assenza di un sottostante incarico in subappalto ed inoltre coerente con quanto affermato da circa il fatto che non ha chiesto alcun pagamento a . _1 Controparte_1
In conclusione, l'istruttoria conferma la tesi sostenuta da parte opposta, secondo cui l'attività di posa dei serramenti è stata commissionata a K2 Ristrutturazioni direttamente da e che pertanto il Parte_1 contratto tra e aveva ad oggetto la mera fornitura dei serramenti. Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 10 4. È doveroso precisare che il ruolo giocato da nel conferimento dell'incarico di Controparte_2 posa a K2 Ristrutturazioni può essere configurato sul piano giuridico in termini di rappresentanza apparente del padre Parte_1
Si rammenta l'orientamento della Suprema Corte in base al quale “possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. 13.7.2018
n. 18519, conf. Cass. 23.6.2017 n. 15645).
I presupposti così delineati ricorrono indubbiamente nel caso di specie. Risulta infatti che è stata
[...]
a contattare l'impresa K2 Ristrutturazione spendendo il nome del padre e chiedendo CP_2
l'installazione dei serramenti nella loro abitazione privata. La ha specificato a K2 Ristrutturazioni che Pt_1 avrebbe acquistato gli infissi dalla rendendo così palese agli occhi del terzo che stava Controparte_1 agendo in veste privata (e non di dipendente di tale società), tanto che il terzo ha dichiarato di vantare ancora “un credito nei confronti di per il montaggio di infissi a casa loro a Bussolengo”. CP_2
È indubbia la buona fede del terzo che, essendo abituato a lavorare anche per ha Controparte_1 immediatamente inteso che l'incarico non gli veniva conferito da tale impresa ma dalla (per il di lei Pt_1 padre) privatamente.
La condotta di è imputabili a ed è idonea ad impegnare lo stesso Controparte_2 Parte_1 sul piano negoziale in virtù del principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole, di cui sussistono nella fattispecie tutti i requisiti (buona fede del terzo e comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente;
si veda in termini ex multis Cass.
27349 del 26.9.2023).
5. Così delineato l'oggetto del contratto inter partes come mera fornitura, si prende atto che il valore dei beni venduti a è stato determinato dal CTU in € 10.043,91 oltre IVA al 22% (tale essendo l'aliquota Pt_1 applicabile ad una prestazione di semplice fornitura di beni), e dunque ammonta a complessivi € 12.253,56.
Il CTU ha adeguatamente motivato la propria valutazione di congruità sulla base di parametri corretti e condivisibili: in particolare, ha ritenuto congruo l'importo richiesto da dopo averlo Controparte_1 confrontato e ritenuto in linea con il Prezziario Interprovinciale della Camera di Commercio pro tempore vigente e con i prezzi desumibili sul mercato (siti internet e contatti con ditte produttrici) (pag.
4-5 delle repliche alle osservazioni dei CTP).
pagina 6 di 10 Da tale importo devono scomputarsi gli acconti per € 6.000,00 pagati dall'opponente, con la conseguenza che risulta confermata la pretesa di azionata in sede monitoria, pari ad € 6.253,56. Controparte_1
6. Dalla ricostruzione in fatto che precede consegue, sotto altro aspetto, l'infondatezza della domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto il danno per la mancata fruizione della detrazione fiscale.
L'emissione delle note di credito e la successiva riemissione di nuova fattura concernente la sola fornitura dei serramenti sono condotte giustificate e coerenti con l'effettivo contenuto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. L'impossibilità di godere della detrazione dipende invero da una scelta negoziale del committente, che ha scelto di separare il rapporto di fornitura da quello di montaggio, e le relative conseguenze non possono quindi essere addebitate all'impresa fornitrice.
Quanto alle eventuali irregolarità della fatturazione, si tratta di aspetti rilevanti unicamente nel rapporto tra l'impresa e l'Agenzia delle Entrate, rispetto al cui accertamento l'opponente difetta di un Controparte_1 concreto interesse ad agire.
7. Passando all'esame delle altre domande riconvenzionali, l'opponente ha lamentato l'esistenza di vizi e difetti, chiedendo di accertare il proprio controcredito risarcitorio da opporre in compensazione al credito residuo di Controparte_1
La domanda è parzialmente fondata.
In base alla ricostruzione del rapporto tra le parti in termini di mera fornitura, l'obbligazione di garanzia posta a carico di è quella derivante dalla normativa in materia di compravendita (art. 1490 Controparte_1
c.c.), e non invece dalla disciplina dell'appalto (art. 1667 c.c.).
Ciò premesso, si dà atto che l'opposto non ha sollevato un'espressa e formale eccezione di decadenza dalla garanzia, tale non potendo reputarsi la generica constatazione dell'assenza di contestazioni relative ai materiali forniti (pag. 11 comparsa di costituzione).
Fermo quanto precede, l'indagine tecnica svolta dal CTU ha riscontrato, in primo luogo, la presenza diffusa di vizi e difetti riconducibili perlopiù ad una imperfetta e/o incompleta attività di installazione dei serramenti (mancata sigillatura/siliconatura, mancata registrazione della ferramenta, assenza di viti necessarie per il fissaggio dei telai, assenza di tappi nei fori posti nell'incavo per lo scarico dell'acqua piovana, etc.; cfr. pagg. 12-15 dell'elaborato peritale).
Questa prima tipologia di vizi, imputabile all'attività di posa del serramento, non può essere causalmente ascritta a per le ragioni sopra ampiamente illustrate. Controparte_1
Il CTU, tuttavia, ha dato atto di un'ulteriore problematica che interessa tutti i serramenti in esame, rappresentata dal fatto che risultano essere “fuori bolla”.
pagina 7 di 10 Al riguardo, il CTU ha evidenziato che “il problema del fuori bolla dell'anta mobile rispetto al telaio fisso di quasi tutti
i serramenti è il solo vizio significativo riscontrato nel corso delle rilevazioni, sulle cui cause anche i CC.TT.P. hanno concordato, attribuendolo al peso dei vetri che gravano sulla struttura dell'anta, una volta aperta, causandovi delle deformazioni da taglio” (pag. 14 dell'elaborato).
In altre parole, secondo il CTU la causa di tale problematica deriva da caratteristiche intrinseche dei serramenti (“eventuale eccessivo agio all'interno dei binari di scorrimento, eventuale eccessivo peso dei vetri che gravano sulla struttura dell'anta”), seppur con la precisazione che tale conclusione potrà essere confermata con certezza solo previo smontaggio e ispezione dei serramenti.
Si tratta dunque, in questo caso, di un vizio inerente al bene venduto, e che, in quanto tale, rientra nella garanzia di cui all'art. 1490 c.c. e può essere imputato al venditore Controparte_1
Il CTU ha individuato il rimedio necessario per ripristinare il corretto posizionamento in bolla dei serramenti nello “smontaggio dei fermavetri ed eventuale posizionamento di adeguati spessori correttivi tra anta e vetro”
(pag. 16 dell'elaborato).
Tenuto conto che il CTU, facendo ricorso ad un computo in economia, ha quantificato in complessivi €
2.318,98 (IVA compresa) il costo necessario per eliminare tutti i vizi accertati, e tenuto conto che il vizio del “fuori bolla” concorre con plurimi vizi derivanti da errori di montaggio (v. supra), si ritiene congruo quantificare nel 50% dell'importo stimato dal CTU la somma necessaria per le lavorazioni volte a rimediare ai vizi intrinseci dei serramenti.
La somma dimezzata di € 1.159,49 rappresenta dunque il danno che il venditore è tenuto, in forza della garanzia di cui all'art. 1490 c.c., a risarcire all'opponente.
Nessun ristoro può riconoscersi all'opponente per la non conformità dei serramenti ai parametri CE, trattandosi di doglianza sollevata tardivamente e da cui, in ogni caso, non risulta derivato né provato uno specifico pregiudizio risarcibile in capo all'opponente.
8. Infine, la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento del controcredito di è Parte_1 fondata solo in parte e, precisamente, per il minor importo di € 610,00 (ovvero € 500,00 oltre IVA al 22%), corrispondente al corrispettivo dei lavori svolti dall'opponente su incarico dell'opposta presso il cantiere di
Bardolino.
Rispetto a tale voce di credito l'opposta non ha sollevato alcuna contestazione né in punto di an né in punto di quantum, sicché il credito può ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Diversamente, le altre voci di credito indicate nell'avviso di fattura n. 7/2020, attinenti a lavori asseritamente svolti da nei cantieri identificati come “Via Basso Acquar” e “Rezzonico” Parte_1
(per i rispettivi importi di € 1.770,00 e € 1.000,00), non possono ritenersi dimostrate. pagina 8 di 10 A fronte delle contestazioni sollevate da già in sede stragiudiziale (doc. 17), l'opponente Controparte_1 non ha fornito una compiuta descrizione della natura delle prestazioni svolte e, sul piano istruttorio, non ha articolato alcun mezzo di prova, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c..
In particolare, per quanto riguarda il cantiere di Via Basso Acquar, è pur vero che l'opposta ha riconosciuto l'esistenza del titolo contrattuale, tuttavia ha contestato la congruità del corrispettivo richiesto come
“ingiustificato in considerazione del tempo e dell'attività da Lei svolta”. Costituiva preciso onere dell'opponente allegare in modo compiuto e provare la tipologia e consistenza delle prestazioni eseguite, il tempo e le risorse impiegate, etc.. In difetto, qualsiasi valutazione di congruità, anche in via suppletiva ai sensi dell'art. 1657 c.c., è in radice preclusa e il credito risulta indimostrato.
Analogamente, per quanto riguarda il cantiere presso la proprietà Rezzonico, l'opponente ha omesso di fornire qualsiasi prova in ordine alla titolarità del rapporto contrattuale, per dimostrare – cioè – che l'incarico per la rimozione dei serramenti preesistenti gli era stato conferito da e non Controparte_1 invece, come dedotto da quest'ultima, dal committente principale. L'unico documento prodotto al riguardo
(doc. 15) è una fattura emessa da nei confronti di Rezzonico, che tuttavia non contiene Controparte_1 alcun riferimento ai lavori di rimozione dei vecchi serramenti, e si rivela pertanto un documento non significativo al fine di provare l'esistenza di un rapporto di subappalto tra e Controparte_1 Pt_1
9. In conclusione, risulta quindi accertato, da un lato, un credito di nei confronti di Controparte_1 pari ad € 6.253,56 a titolo di residuo corrispettivo della fornitura di serramenti e, dall'altro Parte_1 lato, un controcredito di quest'ultimo nei confronti dell'impresa pari ad € 1.769,49, di cui € 1.159,49 a titolo di risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi coperti dalla garanzia ex art. 1490 c.c. ed € 610,00 a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti presso il cantiere di Bardolino.
Può procedersi a compensazione tra i due controcrediti.
Da tale operazione consegue che il decreto ingiuntivo n. 2397/21 del Tribunale di Verona va revocato e che l'opponente va condannato a pagare a favore di la somma differenziale di € 4.484,07, Controparte_1 maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (ovvero del deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi, previa liquidazione in base al valore del decisum, vengono poste a carico dell'opponente, in relazione sia alla fase monitoria sia al presente giudizio.
Per la stessa ragione, si pongono definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU come liquidate con separato decreto del 14.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: pagina 9 di 10 1) accerta e dichiara che è tenuta in favore di al pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.769,49, di cui € 1.159,49 a titolo di risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi coperti dalla garanzia ex art. 1490 c.c. ed € 610,00 a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti presso il cantiere di Bardolino;
2) dispone la compensazione tra il credito dell'opponente sub 1) e il credito dell'opposta pari ad €
6.253,56, e quindi, revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 2397/21 del 29.7.2021, condanna a pagare in favore di il residuo importo di € 4.484,07, Parte_1 Controparte_1 maggiorato degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda monitoria sino al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
450,00 per la fase monitoria e in € 2.552,00 per il presente giudizio, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, così come liquidate con decreto del Parte_1
14.2.2024.
Verona, 3.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 10 di 10