Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente rel.
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott. Alberto Canale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3218/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto liquidazione di competenze professionali ex art. 14 dec. Leg.vo n.150/2011 e vertente
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Avv. nato ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
procuratore di sé stesso, con studio in Ischia alla via C.F._1 delle Terme n. 40 ove elett.te domicilia, casella di posta elettronica certificata fax 081/3331121. RICORRENTE Email_1
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c.f. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: l'avv. :“l'esponente si riporta al proprio ricorso ed alle Pt_1 conclusioni ivi formulate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 14 d.lgs 150/2011, in data 8.7.2024, l'avv. premesso che: ” 1.- l'esponente ha Parte_1 rappresentato e difeso il sig. , nato a [...] il [...], CP_1 cod. fisc. , nel procedimento contro il C.F._2 [...]
innanzi alla Corte di Appello di Napoli n. 4030/2014 R.G. Controparte_2 per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli -Sezione Distaccata di Ischia- n. 337/2013. 2.- Il ricorrente, in adempimento del mandato ricevuto, ha espletato ogni necessaria attività per il buon fine del giudizio per il proprio
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Tanto premesso l'avv. così concludeva: “a.- accertare e dichiarare che Pt_1
l'esponente ha reso prestazioni professionali di avvocato rappresentando e difendendo il sig. nel procedimento contro il CP_1 [...]
innanzi alla Corte di Appello di Napoli n. 4030/2014 R.G. Controparte_2 per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli -Sezione Distaccata di Ischia- n. 337/2013; b.- liquidare in favore dell'esponente ed a carico di controparte, per le prestazioni professionali di cui in epigrafe, asaldo delle proprie competenze e spese, e quindi al netto dell'acconto ricevuto e di cui alla cennata fattura n. 10 del 09.12.2019 (pari ad euro 863,46 per competenze e spese generali ed euro 134,54 per c.p.a. ed euro 2,00 per bollo), le competenze e spese nelle misure di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10.3.2014 ed in ragione del valore della controversia (euro 250.000,00) la complessiva somma di euro 10.078,79 come in epigrafe specificato, ovvero la diversa misura che sarà determinata dalla Corte di Appello di Napoli in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10.3.2014 ed in ragione del valore della controversia, il tutto oltre c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge;
per l'effetto: condannare il sig. al pagamento in favore CP_1 dell'esponente della somma accertata dovuta a saldo per competenze professionali e spese generali, pari al la complessiva somma di euro 10.078,79, ovvero della diversa somma che sarà determinata dalla Corte di
2 Appello di Napoli in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10.3.2014 ed in ragione del valore della controversia, il tutto oltre c.p.a. ed i.v.a . nelle misure di legge oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. Con ristoro di spese, anche forfetarie, e compensi”.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione nel termine di cui all'art. 275bis c.p.c., CP_1
non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
§ 2. Venendo al merito, osserva la Corte che il conferimento dell'incarico professionale e l'espletamento delle prestazioni siano ampiamente provate dagli atti relativi al giudizio presupposto e, in specie, dalla sentenza di questa Corte. Gli stessi, infatti, dimostrano che l'avv. abbia Parte_1 rappresentato ed assistito nell'ambito dei giudizi di secondo CP_1 grado.
§ 3. Procedendo con l'esame del quantum, la Corte osserva che, non avendo le parti concordato pattiziamente la misura del compenso dovuto all'avv.
, si debba fare applicazione dei criteri di liquidazione previsti dal d.m. Pt_1
55/14, così come richiesto. Tanto premesso, la Corte ritiene che l'avv. Pt_1 abbia richiesto il compenso previsto dalla predetta tabella per il valore (corretto) della causa sino ad € 250.000,00 e, pertanto la domanda deve essere integralmente accolta.
§ 4. Osserva, da ultimo, la Corte che le spese processuali del presente giudizio debbano seguire la soccombenza di e vadano liquidate, CP_1 applicando la tabella 12 allegata al D.M. n. 147/22, scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, limite nel quale è contenuto il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna , in favore dell'avv. al CP_1 Parte_1 pagamento della somma, come determinata in motivazione, di euro 10.078,79
, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
b) condanna, altresì, , a pagare, in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
, le spese processuali del presente procedimento, che liquida in euro
[...]
278,36 per spese vive, euro 2.500,00 per compenso, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e la c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
3 dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione integrale del provvedimento ha contribuito il funzionario u.p.p. dott.ssa Ilaria Faticoni
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