Articolo 2250 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2229Articolo 2250 quater
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16 luglio 2016
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20 febbraio 2020
Art. 2250-ter. Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). 1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unita':
a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento ((per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031;)) ;
b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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