Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1331/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1331/2021 tra le parti:
p. IVA Parte_1
in persona del legale rappresentante c.f. P.IVA_1 Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Melone, PEC C.F._1
E vvocati.prato. Email_1
OPPONENTE
IMPRESA , p. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicola Mostardini, PEC Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Opponente: Nel merito: Voglia il Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 357/2021 r.g. 553/2021 emesso il 30.03.2021, perché illegittimo, nullo, annullabile e inammissibile , infondato in fatto e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma per qualsivoglia titolo o ragione è dovuta dalla a favore del Parte_1
ricorrente; Con vittoria di spese ed onorari e con condanna al pagamento di una somma in via pagina 1 di 8
Opposta: In via istruttoria: piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato ammettere idonea CTU volta ad accertare e quantificare il corrispettivo dovuto alla dalla Ditta Poggio dei Parte_2
Colli di AL CO;
nel merito: piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato condannare la Ditta
Poggio dei Colli di AL CO al pagamento, a favore della ditta “ Parte_3
”, della somma complessiva di € 33.098,90, o la maggiore o minore somma che verrà
[...] ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
FATTO E DIRITTO
L (di seguito anche: «l' Parte_1 Pt_1
») ha proposto, con citazione, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2021 con
[...]
cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare all' (di seguito: Parte_3
« ») la somma di € 43.448,50 quale saldo residuo delle fatture n.3/2011, Parte_3
n.7/2011, n.11/2011, n.33/2011, n. 34/2011, n. 32/2012, n 20/2014, n. 41/2015, n. 33/2017, n.
51/2017 e n. 10/2018, a titolo di corrispettivo di opere edile, oltre interessi moratori ex d.l.vo n.
231/2002, spese e accessori.
A fondamento dell'opposizione, in punto di fatto, ha allegato: la carenza Parte_1
parziale di legittimazione passiva in quanto la società opposta ha azionato le fatture n.3/2011,
n.7/2011, n. 11/2011, 33/2011, 34/2011, n. 32/2012 per la somma di € 37.065,00 che sono intestate all , la quale è soggetto giuridico diverso e Parte_4
comunque cancellato dal registro imprese;
che nell'estratto autentico del libro IVA, depositato ad integrazione documentale dall'opposta nella fase monitoria quale prova del credito, risultano annotate due fatture - la numero 9 e 10 del 29.03.2021 - emesse successivamente al deposito del ricorso monitorio e non rappresentanti quelle poste a base della originaria richiesta di ingiunzione;
che l' è stata iscritta nel registro delle imprese in data 26.03.2012 Parte_1
e per l'effetto tutte le fatture antecedenti depositate dall'opposta non le possono essere imputate;
che tutte le fatture sono generiche in quanto non descrivono le ore di lavoro di manodopera né i materiali utilizzati, né DDT di trasporto o altre indicazioni utili alla precisa ricostruzione del rapporto intercorso e sono sproporzionate in punto di quantum rispetto ai prezzari regionali;
che le fatture n. 11/2011 e 3/2011 risultano quietanzate, così come la n. 41/2015, preso atto dell'estratto conto della Banca Intesa San Paolo attestante il pagamento di € 1.579,25 con tale pagina 2 di 8 causale;
che la fattura n.32/2012 riguarda lavori di manutenzione ordinaria del locale frantoio di proprietà di e risulta essere intestata alla ditta frantoio Poggio dei Colli di Parte_4
Torrini Eleonora, che ne aveva anche la disponibilità materiale;
che la fattura n.51 del
29.12.2017 risulta essere emessa a rettifica della fattura n. 33 del 7.08.2017 e dunque l'importo ingiunto, che comprende entrambe le cifre, è stato calcolato due volte erroneamente;
che alla luce della ricostruzione fornita non risulterebbe alcun credito a favore della Parte_3 la quale di contro sarebbe debitrice dell'opponente per € 14.692,00; che il procedimento stragiudiziale di negoziazione assistita da avvocati si è concluso negativamente e non risulta vero quanto asserito in ricorso per decreto ingiuntivo dal ricorrente secondo cui l'accordo non sarebbe stato ratificato per comportamento imputabile al legale dell'opponente. Inoltre, l'attrice ha chiesto di non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 357/2021 in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La parte opposta ha rilevato come la somma degli importi delle fatture depositate nel ricorso per decreto ingiuntivo ammonta in totale a € 69.783,90 e che la quota parte riferibile all' Pt_1
è solo quella effettivamente richiesta e pari a € 43.448,50 e che in ogni caso all'esito
[...] dell'istruttoria sarà accertata la corretta esecuzione delle opere e la congruità dei prezzi applicati.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata disposta la mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l.vo n. 28/2010 (nella versione all'epoca vigente) che però ha avuto esito negativo.
All'udienza di verifica, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c..
All'esito dello scambio delle memorie istruttorie il giudice istruttore supplente ha ammesso le prove orali, rinviando invece la decisione sull'ammissione della CTU.
Espletata la prova per testi, ritenuta non necessaria la c.t.u., è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi anticipata al 7.04.2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. L'opposizione è fondata e dev'essere accolta.
2. in qualità di legale rappresentante dell' , agisce per il Controparte_1 Parte_3 pagamento del corrispettivo dell'appalto di opere edili che allega avere concluso con
[...]
quale titolare dell'azienda agricola Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 8 Trattandosi di azione di adempimento di obbligazione contrattuale, in base alla regola generale di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore desumibile dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., è onere della parte opposta provare la fonte negoziale del diritto di credito azionato, ossia l'esistenza del contratto (o dei contratti) d'appalto concluso con
[...]
nella suddetta qualità (Cass., Sez. Unite n. 13533/2001). Parte_1
Tale principio generale, in tema di appalto, trova specificazione nell'affermazione, fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità alla quale il Tribunale intende uniformarsi, secondo cui l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
(Cass., 23/09/2024, n. 25410), nonché la congruità della somma richiesta, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere;
al riguardo, non costituiscono idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass., 11/11/2021, n. 33575), né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass., 23/05/2024, n. 14399).
Costituisce diretto corollario di questi principi la delimitazione del potere attribuito al giudice dall'art. 1657 c.c. di determinare il corrispettivo dell'appalto nell'ipotesi in cui le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo (e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi): tale potere è infatti esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore oppure quest'ultimo abbia dimostrato l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda (Cass., 13/09/2016, n.
17959).
3. Ciò premesso in linea teorica, si rileva che, nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione della parte opponente, è onere dell' provare che fu Parte_3 [...]
a commissionare le lavorazioni descritte nelle fatture azionate in via monitoria, che Parte_1 tali lavorazioni furono effettivamente eseguite e l'esatta consistenza di esse.
3.1. Al riguardo si osserva che le fatture n. 3 del 9/02/2011, n. 7 del 13/04/2011, n. 11 del
22/06/2011, n. 33 del 29/11/2011, n. 34 del 29/11/2011, n. 32 del 29/11/2012, azionate in via monitoria, non sono emesse nei confronti dell'azienda agricola Parte_1
, bensì nei confronti di dei Colli di Torrini Eleonora. È quindi la stessa parte
[...] Pt_1
pagina 4 di 8 opposta, al momento dell'emissione della fattura, ad avere indicato quest'ultima come propria debitrice. Peraltro, eccetto che per la fattura n. 32/2012, quando furono emesse le fatture sopra menzionate, l'azienda agricola non era neppure iscritta al Parte_1 registro delle imprese, in quanto l'iscrizione risale al 26/03/2012; nel 2011, invece, era ancora esistente l'azienda agricola Poggio dei Colli di Torrini Eleonora, che risulta iscritta nel registro delle imprese in data 21/10/2010 e cancellata in data 27/11/2012.
In mancanza di allegazioni di una cessione del contratto, ovvero di una delegazione di debito o di pagamento, o di un accollo, o ancora di una cessione di azienda da ad Parte_4
non è possibile d'ufficio trarre dai documenti prodotti elementi di prova di Parte_1
una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, che neppure le parti hanno prospettato, perché ciò sarebbe in contrasto con il principio dispositivo.
Quanto alle altre fatture prodotte a sostegno del ricorso per ingiunzione - n. 20 del 5/08/2014, n.
41 del 9/10/2015, n. 33 del 7/08/2017, n. 51 del 29/12/2017 -, effettivamente emesse nei confronti dell'odierno opponente, si rileva in primo luogo che la fattura n. 51/2017 indica nella causale la rettifica della fattura n. 33/2017, con la conseguenza che quest'ultima non dev'essere considerata per espresso riconoscimento della parte opposta.
Le altre fatture si riferiscono a lavori alla cantina e di manutenzione ordinaria quali riprese di intonaco, trattamento antimuffa, imbiancatura comprensiva della facciata esterna presso l'immobile sito al civico 23 (fattura n. 20/2014), a lavori di intonacatura della facciata, applicazione di fissativo, stesura di uniformante e di tre mani di imbiancatura presso l'immobile posto al civico n. 5/A (fattura n. 41/2015), alla pavimentazione del piazzale relativo all'immobile posto al civico 23 (fattura n. 51/2017) e a riprese alla facciata, stonacatura e tinteggiatura della stessa con uniformante, sempre in relazione al civico 23 (fattura n. 10/2018).
La prova per testi dedotta da attiene unicamente alle lavorazioni oggetto delle fatture n. Pt_3
41/2015 e n. 51/2017: non si fa alcun riferimento alle opere oggetto della fattura n. 20/2014 e, quanto alla facciata, i capitoli di prova menzionano solo lavorazioni eseguite nel 2014, mentre non riguardano lavorazioni eseguite nel 2018, come presumibilmente sono quelle oggetto della fattura n. 10/2018. I capitoli, in realtà, si riferiscono anche a lavorazioni ulteriori, risalenti anch'esse all'anno 2014, non menzionate nelle fatture, quali lavori di areazione nella cucina, di riparazione dei pozzetti e della canna fumaria nel locale frantoio, di demolizione e rifacimento del solaio, del massetto, della pavimentazione, del battiscopa e della pavimentazione dell'area sotto le logge, lavori di manutenzione straordinaria dei due bagni posti all'interno dell'immobile,
pagina 5 di 8 imbiancatura interna, che però non possono essere considerate perché non oggetto di specifica allegazione da parte dell'opposta nei termini di legge.
I testimoni escussi hanno confermato che l' ha eseguito le opere Parte_3
genericamente descritte nelle fatture n. 41/2015 e n. 51/2017, ma nessuno dei testi escussi all'udienza del 14/02/2024 ha mostrato di essere conoscenza di chi l'avesse incaricata, limitandosi, al più, a esprimere opinioni personali o congetture.
In particolare, il teste collaboratore autonomo della parte opposta, ha detto che Testimone_1
le opere erano state commissionate da perché era presente durante l'esecuzione Parte_4
dei lavori, aggiungendo però che erano presenti anche il marito e il figlio di ossia Pt_4
Parte_1
Il teste dipendente dell' , ha affermato che l'incarico era stato Tes_2 Parte_3
conferito da perché «era lui che diceva cosa dovevamo fare e come doveva Parte_1 essere fatto», precisando però che sul posto c'erano anche e il marito. Parte_4
Il teste collaboratore dell'azienda agricola (dal 1998 al 2015), Testimone_3 Parte_1 ha detto di non sapere chi avesse incaricato l' e ha spiegato che, alla morte Parte_3 di originaria titolare dell'azienda agricola con sede in via Poggio dei Colli a Persona_1
Carmignano, la gestione dell'azienda venne assunta dalla figlia e dal nipote Parte_4
e che negli anni 2010-2011 fu quest'ultimo a prendere in mano l'azienda Parte_1
agricola, i cui terreni, su cui sono edificati tre fabbricati, erano però di proprietà della madre
Pt_4
Dalle visure camerali prodotte, si rileva in effetti che sia l'azienda agricola di cui era titolare sia quella nella titolarità di hanno sede a Carmignano, via Parte_4 Parte_1
Poggio dei Colli n. 23 (cfr. visure camerali), mentre dalle visure catastali si traggono indizi della proprietà degli immobili in capo a costituiti da tre fabbricati principali posti Parte_4
uno al civico n. 23 e due al civico n. 5/B, da alcuni annessi agricoli (tre ubicati al civico 23, uno al civico 5/B e uno senza numero civico), da un fabbricato rurale posto al civico 5/A e da un laboratorio posto al civico 5.
L'unico testimone (udienza 11/12/2024) che ha dichiarato che i lavori eseguiti da furono Pt_3
commissionati da è inattendibile perché Parte_4 Testimone_4 padre dell'opponente e marito della sig.ra indicata come debitrice in alcune delle fatture Pt_4 azionate in via monitoria;
conferma la non credibilità del dichiarante il fatto che è l'unico dei testi escussi ad avere collocato cronologicamente i lavori indicati nei capitoli di prova nel 2011 o nel 2013.
pagina 6 di 8 3.2. Dai fatti riportati dai testi non si traggono indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un contratto tra e perché sia Parte_1 Controparte_1
l'opponente che la madre potevano avere astrattamente un interesse all'esecuzione dei Pt_4 lavori, il sig. perché nel 2014 gestiva l'azienda agricola, tanto che aveva dato Parte_1
indicazioni ai muratori su come lavorare, e la sig.ra quale proprietaria degli immobili su Pt_4 cui i lavori vennero eseguiti, almeno fino al 26/04/2021 (data dell'estrazione della visura catastale).
Si deve quindi concludere che la parte opposta non ha assolto all'onere della prova a suo carico in ordine all'esistenza di uno o più contratti d'appalto stipulati con in qualità Parte_1 di titolare dell'azienda agricola Parte_1
3.3. In ogni caso, manca la prova dell'esatta consistenza delle opere eseguite, avuto riguardo ai materiali impiegati, alla manodopera impiegata, alle superfici oggetto delle lavorazioni, etc., prova che non potrebbe essere surrogata da una c.t.u., foss'anche a carattere percipiente, perché la c.t.u. non può essere utilizzata per esonerare la parte dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda: i capitoli di prova sono infatti generici e non specificano neppure a quale, dei diversi fabbricati siti in via Poggio dei Colli, richiamati anche nelle fatture con civici diversi, le lavorazioni si riferiscano.
3.4. Il fatto, allegato dalla parte opposta, che fosse stato raggiunto un accordo in sede di negoziazione assistita che prevedeva il pagamento da parte dell'opponente di € 43.448,50 (oltre
Iva) è contestato e non provato dai documenti 4-6 prodotti nel fascicolo monitorio, dai quali risulta soltanto la stipula della convenzione ex art. 2, decreto-legge n. 132/2024 e il fatto che un non meglio precisato accordo non è stato firmato dall' Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere allora revocato e dichiarato inefficace.
3.5. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opposta. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.
357/21 del 31/03/2021, emesso in favore di;
Parte_3
pagina 7 di 8 2) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente, che liquida in € 27,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 13/06/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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