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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2024, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1703/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di RN - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1703/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IC Cascio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
E
) rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Vincenzo Clemente, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 12.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 1703/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024 i coniugi [nata a Parte_1
Benevento il 03.03.1961 (C.F.: )] e C.F._1 Parte_2
[nato ad [...] il [...], C.F.: ], C.F._2 premesso di aver contratto matrimonio in data 02.07.1987 in Campagna (Sa), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Campagna dell'anno 1987, al n. 9 Parte II Serie A, e che da tale unione sono nati due figli, (06.09.1988) e IC (28.06.1991) ed evidenziato che il Tribunale Per_1 di RN ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 5120/2023 del
15/11/2023, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.11.2024 le parti, tramite i loro difensori, depositavano note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 1703/2024
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti, ragione per cui nessuno ha diritto ad alcuno assegno di mantenimento;
2) per le medesime considerazioni, non si prevede alcun tipo di mantenimento per i figli, essendo gli stessi come su detto autonomi ed economicamente autosufficienti”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, definitivamente pronunciando, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
)] e [nato ad [...] C.F._1 Parte_2
(Sa) il 26.02.1960, C.F.: ] in data 02.07.1987 in Campagna C.F._2
(Sa), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Campagna dell'anno 1987, al n. 9 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campagna (Sa) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento
3 Proc. R.V.G. n. 1703/2024
dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di RN - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1703/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IC Cascio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
E
) rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Vincenzo Clemente, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 12.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 1703/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024 i coniugi [nata a Parte_1
Benevento il 03.03.1961 (C.F.: )] e C.F._1 Parte_2
[nato ad [...] il [...], C.F.: ], C.F._2 premesso di aver contratto matrimonio in data 02.07.1987 in Campagna (Sa), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Campagna dell'anno 1987, al n. 9 Parte II Serie A, e che da tale unione sono nati due figli, (06.09.1988) e IC (28.06.1991) ed evidenziato che il Tribunale Per_1 di RN ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 5120/2023 del
15/11/2023, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.11.2024 le parti, tramite i loro difensori, depositavano note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 1703/2024
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti, ragione per cui nessuno ha diritto ad alcuno assegno di mantenimento;
2) per le medesime considerazioni, non si prevede alcun tipo di mantenimento per i figli, essendo gli stessi come su detto autonomi ed economicamente autosufficienti”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, definitivamente pronunciando, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
)] e [nato ad [...] C.F._1 Parte_2
(Sa) il 26.02.1960, C.F.: ] in data 02.07.1987 in Campagna C.F._2
(Sa), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Campagna dell'anno 1987, al n. 9 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campagna (Sa) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento
3 Proc. R.V.G. n. 1703/2024
dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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