Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2225/2022 Ruolo Generale (reca riunita la causa N. 1811/2022 Ruolo Generale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nelle cause civili di primo grado riunite, promosse, quanto alla causa N. 2225/2022 Ruolo
Generale, con atto di citazione notificato l'11 ottobre 2022
da
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al Parte_1 P.IVA_1 predetto atto di citazione, dall'avv. Daniele Caneva e dall'avv. Silvia Stadera ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Meravigli nn. 12 - 14
- attrice opponente -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 P.IVA_2 calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Leonardo Rebellato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa largo Parolini n. 131/B
- convenuta opposta -
oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 785/2022;
e, quanto alla causa N. 1811/2022 Ruolo Generale, con atto di citazione notificato il 3 agosto 2022
Pagina 1 di 14
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 P.IVA_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Daniele Caneva e dall'avv. Silvia Stadera ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Meravigli nn. 12 -14
- attrice -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla CP_1 P.IVA_3 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Leonardo Rebellato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa largo Parolini n. 131/B
- convenuta -
oggetto: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.).
Cause riunite iscritte a ruolo, rispettivamente, il 13 ottobre 2022 ed il 4 agosto 2022 e trattenute in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
10 gennaio 2025.
CONCLUSIONI
Per come da foglio depositato telematicamente il 9 gennaio 2025: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
in via preliminare
- sospendere ex art. 649 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, emesso prima dell'udienza di comparizione, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento pendente avanti
Codesto Ill.mo Tribunale, Sezione I, R.G. 1811/2022, assegnato alla Dott.ssa Elisa Tesco;
in via principale
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
Pagina 2 di 14 - annullare il lodo arbitrale irrituale n. 5 del 10 giugno 2022 (pratica arbitrale 2/2022) emesso dal Collegio Arbitrale presso la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e
Semi di Genova ai sensi dell'art. 808 ter, comma secondo, n. 4) e n. 5) c.p.c.;
in via istruttoria
- ammettere, a prova contraria, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che, nel procedimento arbitrale n. 2/2022, sono stato nominato arbitro di parte da
CP_1
2) Vero che, nel procedimento arbitrale n. 2/2022, all'udienza del 9 maggio 2022, il
Collegio Arbitrale, composto oltre che da me dai Ragg. e , ha sentito CP_2 CP_3
separatamente e e mai le parti in un contraddittorio comune? CP_1 Parte_1
3) Vero che, nel procedimento arbitrale n. 2/2022, all'udienza del 9 maggio 2022, è stato condiviso con l'Avv. il criterio di calcolo da adottarsi per la CP_4 CP_1
quantificazione delle differenze prezzo dovute da a Parte_1 CP_1
4) Vero che il criterio di calcolo di cui al capitolo precedente era il medesimo adottato nel
Contr lodo n. 2/2022 celebrato fra le società e CP_1
5) Vero che l'applicazione del criterio di calcolo di cui al capitolo precedente avrebbe condotto alla quantificazione di differenze prezzo pari ad Euro 52.714,80?
6) Vero che il lodo arbitrale n. 5/2022, a definizione del procedimento arbitrale n. 2/2022, sub doc. 1 di che mi si rammostra, è stato emesso dal Collegio Arbitrale di cui Parte_1 sono membro un mese dopo l'udienza arbitrale del 9 maggio 2022 e precisamente in data
10 giugno 2022?
Si indica, quale teste, sui capitoli di prova sopra riportati il Sig. Testimone_1
Costigliole d'Asti, domiciliato presso la sede della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi in Genova, Via Edilio Raggio, n. 1/7.
in ogni caso
- con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio sia del presente procedimento sia del procedimento monitorio”.
Pagina 3 di 14 Per come da foglio depositato telematicamente il 9 gennaio 2025: Controparte_1
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed argomentazione reietta
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO respingere l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del requisito dei gravi motivi previsto dall'art. 649 c.p.c.;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere le avverse domande siccome totalmente infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in premessa ed esponendi in corso di causa.
Mezzi istruttori riservati.
Con vittoria di spese e competenze legali oltre spese generali ed accessori”.
Per come da foglio depositato telematicamente il 9 gennaio 2025: CP_1
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed argomentazione reietta
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere le avverse domande siccome totalmente infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in premessa ed esponendi in corso di causa.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE nel caso in cui il
Tribunale ritenesse di annullare il lodo arbitrale n. 5/22 di accertare CP_6
l'inadempimento di alle quote seconda quindicina agosto 2021, seconda Parte_1
quindicina settembre 2021, prima e seconda quindicina ottobre 2021, prima e seconda quindicina novembre 2021, prima e seconda quindicina dicembre 2021 del contratto n.
31917, e per l'effetto condannare a rifondere le differenze prezzo spettanti a Parte_1
nella misura di euro 52.714,00-, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di CP_1
giustizia, oltre interessi calcolati ex art. XVI condizioni generali di contratto er CP_6
merce estera franco vagone e/o altro veicolo.
Mezzi istruttori riservati.
Pagina 4 di 14 Con vittoria di spese e competenze legali oltre spese generali ed accessori”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 28 luglio 2022 ha chiesto al Tribunale Controparte_1 di Pordenone di ingiungere a l'immediato pagamento di € 52.714,00 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno e di € 3.695,00 a titolo di rimborso delle spese arbitrali, il tutto oltre IVA, credito portato dal lodo n. 5/2022 emesso dalla Camera Arbitrale del
Commercio dei Semi di Genova e che le era stato ceduto da CP_1 Controparte_1
1.2 Con decreto ingiuntivo n. 785/2022, pronunciato il 4 agosto 2022, il Giudice designato ha accolto la domanda.
1.3 Con atto di citazione notificato l'11 ottobre 2022, contenente contestuale istanza di sospensiva, l'attrice opponente nel premettere che con citazione Parte_1
notificata il 3 agosto 2022 aveva instaurato avanti al Tribunale di Pordenone il procedimento N. 1811/2022 Ruolo Generale al fine di ottenere l'annullamento del sopra indicato lodo ai sensi dell'art. 808 ter comma 2° nn. 4 e 5 c.p.c., ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 785/2022, notificatole unitamente ad atto di precetto il 7 ottobre 2022, evocando avanti allo stesso Tribunale di Pordenone la convenuta opposta per sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
in via preliminare
- sospendere ex art. 649 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, emesso prima dell'udienza di comparizione, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento pendente avanti
Codesto Ill.mo Tribunale, Sezione I, R.G. 1811/2022, assegnato alla Dott.ssa Elisa Tesco;
in via principale
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso
Pagina 5 di 14 con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio sia del presente procedimento sia del procedimento monitorio”.
1.4 Con decreto del 14 ottobre 2022 il Giudice, ravvisata, da un lato, l'urgenza di provvedere sull'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata da ed attesa, Parte_1 dall'altro lato, la interposta impugnativa del lodo, sulla cui base era stata concessa in fase monitoria l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo di che trattasi, ne ha sospeso in via provvisoria l'esecutorietà.
1.5 Si è, quindi, costituita la convenuta opposta così testualmente Controparte_1
concludendo:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed argomentazione reietta
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO respingere l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del requisito dei gravi motivi previsto dall'art. 649 c.p.c.;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere le avverse domande siccome totalmente infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in premessa ed esponendi in corso di causa.
Mezzi istruttori riservati.
Con vittoria di spese e competenze legali oltre spese generali ed accessori”.
1.6 Come si è sopra accennato, il 3 agosto 2022 ha notificato a Parte_1
l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale n. 5/2022, CP_1 chiedendone l'annullamento per violazione, da parte del collegio arbitrale, sia dell'obbligo di riservatezza e di non anticipazione della decisione sia del principio del contraddittorio.
1.7 In tale secondo procedimento (rubricato sub N. 1811/2022 Ruolo Generale) si è costituita insistendo per il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale, CP_1 nella subordinata ipotesi in cui il lodo fosse stato, viceversa, annullato, per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di e per la condanna della stessa a Parte_1 pagarle € 52.714,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, quale rifusione delle
Pagina 6 di 14 differenze prezzo ad essa spettanti.
1.8 Confermata all'udienza cartolare del 20 gennaio 2023 la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la riunione dei due procedimenti pendenti, il Giudice ha, quindi, assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.9 Indi, le cause per l'effetto riunite, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 10 gennaio 2025 sono state trattenute in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, appare indispensabile affrontare previamente l'impugnativa del lodo arbitrale n. 5/2022, proposta da nel giudizio riunito N. 1811/2022 Ruolo Parte_1
Generale, poiché sulle risultanze di detto lodo si fonda, come si è visto, il decreto ingiuntivo n. 785/2022, ottenuto da ed oggetto di opposizione nel Controparte_1
procedimento N. 2225/2022 Ruolo Generale.
Orbene, la domanda attorea merita accoglimento, giacché fondata.
Risultano, invero, documentali e/o pacifici gli antefatti di causa, un tanto rendendo del tutto superflua l'escussione dei testi sulle circostanze dedotte da ambo le parti.
È, in particolare, accaduto che con contratto n. 31917 in atti, sottoscritto il 21 aprile
2020, ha concordato di vendere a 1.440 tonnellate di farina Parte_1 CP_1 di soia proteica estera e/o nazionale, al prezzo di € 326,00 a tonnellata (più IVA), con la previsione di consegna ripartita di 60 tonnellate ogni quindicina del mese, a partire dal 15 gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.
Tale contratto richiama espressamente le clausole fissate dai contratti tipo n. 36 ed
è regolato dalle Condizioni Generali dei Contratti-Tipo “A.C.C.S.” (Associazione del
Commercio dei Cereali e dei Semi) redatte dalla Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e dei Semi di Genova e prodotte in giudizio.
Il medesimo contratto, inoltre, contiene una clausola compromissoria, del seguente
Pagina 7 di 14 tenore letterale: “Le parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente contratto mediante determinazione contrattuale ad un arbitrato irrituale da esperirsi in conformità al Regolamento dell'Associazione cui il presente contratto fa riferimento”.
Procedimento arbitrale disciplinato, nello specifico, dal dimesso Regolamento
Arbitrale, il quale così prevede:
- art. 13: “Gli arbitrati sono “irrituali” e si svolgono con la costituzione di un Collegio formato da tre Arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo nominato dai primi due”;
- art. 21: “La Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi comunica alle Parti la composizione del Collegio Arbitrale. Le Parti hanno facoltà di essere ascoltate direttamente o tramite delegati muniti di apposita procura;
a tal fine, la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi provvede alla loro convocazione plenaria con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. L'assenza di una Parte, ovvero di entrambe, il giorno della convocazione non condiziona la regolare prosecuzione della procedura arbitrale, salvo legittimo impedimento. In nessun caso le Parti possono presenziare alla discussione fra i componenti del Collegio Arbitrale. In occasione di ogni seduta il Collegio Arbitrale redige e sottoscrive un “verbale” attestante, sinteticamente l'attività svolta e le eventuali determinazioni assunte in via istruttoria dal Collegio Arbitrale. Ciascun verbale è conservato nel fascicolo della procedura arbitrale”;
- stesso art. 21: “Segretezza - Gli Arbitri sono tenuti alla riservatezza, anche nei confronti della Parte mandante, con riguardo al contenuto e gli argomenti delle loro discussioni, attraverso le quali sono giunti all'emissione della decisione arbitrale”.
Lamentando l'inadempimento di a partire dalle quote della Parte_1
seconda quindicina di agosto 2021, al fine di ottenere la rifusione delle CP_1
differenze prezzo conseguenti alla mancata consegna della merce pattuita, ha, quindi, adito il Collegio Arbitrale, che si è, poi, costituito nelle persone degli arbitri sig. Tes_1
per rag. per e rag.
[...] CP_1 Persona_1 Parte_1 Persona_2
quale terzo componente nonché Presidente.
Pagina 8 di 14 Il Collegio Arbitrale, riunitosi in videoconferenza il 9 maggio 2022, esaminati scritti e documenti e dopo aver sentito, per quanto qui di interesse e separatamente fra loro, l'avv.
Leonardo Rebellato in rappresentanza di giusta procura alle liti agli atti ed il CP_1
signor giusta delega di ha pronunciato il successivo 10 Testimone_2 Parte_1
giugno 2022 a maggioranza (ossia con la sottoscrizione del Presidente e CP_3 dell'arbitro il lodo n. 5/2022, col quale, accertato l'inadempimento Controparte_7 della venditrice a decorrere dal 31 agosto 2021, ha quantificato in € Parte_1
52.714,00 il credito spettante alla compratrice per differenza prezzo. CP_1
Lamenta, tuttavia, che tale lodo deve essere annullato ai sensi Parte_1 dell'art. 808 ter comma 2° nn. 4 e 5 c.p.c., in quanto pronunciato da Collegio Arbitrale che ha violato sia l'obbligo di riservatezza e di non anticipazione della decisione sia il principio del contraddittorio.
La ragione è presto detta.
Il 17 maggio 2022, vale a dire dopo l'audizione delle parti (avvenuta il 9 maggio
2022) e prima della pronuncia del lodo (risalente al 10 giugno 2022), ha CP_1 notificato a per il tramite dell'avv. Leonardo Rebellato, comunicazione Parte_1
di intervenuta cessione a del credito dovuto in conseguenza Controparte_1 dell'inadempimento al contratto oggetto dell'arbitrato a quella data ancora in corso, credito quantificato in € 52.714,00 (oltre interessi e spese ella procedura arbitrale) per differenza prezzo.
Ne è seguita il 19 maggio 2022 PEC, con cui il legale di ha Parte_1 contestato la sussistenza del diritto di credito di nonché l'entità della somma ex CP_1
adverso indicata.
A tale missiva l'avv. Leonardo Rebellato ha replicato lo stesso 19 maggio 2022, precisando che, durante la sua audizione personale avanti al Collegio Arbitrale del 9 maggio 2022, avevano discusso dell'ammontare della differenza prezzo spettante a CP_1
a fronte della documentale prova dell'inadempimento di
[...] Parte_1
aggiungendo altresì che il medesimo Collegio Arbitrale aveva riferito che per il calcolo della differenza prezzo avrebbe utilizzato le quotazioni già rilevate in altro precedente arbitrato (intervenuto fra tale e la medesima nonché di aver espresso CP_5 CP_1
Pagina 9 di 14 la propria adesione all'adozione di tale criterio.
Infine, la comunicazione del 31 maggio 2022, inviata a dalla Parte_1
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, contiene altra mail di risposta, in cui l'avv. Leonardo Rebellato ha ulteriormente ribadito che la tanto contestata somma di € 52.714,00 era stata calcolata sulla base di quanto detto durante l'udienza del
9 maggio 2002, quando, conclusa la discussione con lo stesso avv. Leonardo Rebellato in punto inadempimento della venditrice, il Collegio Arbitrale gli aveva chiesto se avesse qualcosa da obiettare sul fatto che i conteggi della differenza prezzo fossero effettuati prendendo a riferimento le rilevazioni di prezzo raccolte durante l'arbitrato , Parte_2
aggiungendo di nulla aver opposto.
Si è detto più sopra che gli antefatti di causa emergono in modo convergente dalla documentazione, che le parti hanno esaustivamente prodotto e che sin qui si è ampiamente richiamata.
E si è pure detto che gli stessi antefatti sono finanche pacifici, giacché nei suoi scritti ha reiteratamente riconosciuto che, durante l'audizione del 9 maggio CP_1
2022, gli arbitri avevano chiesto all'avv. Leonardo Rebellato se vi fosse, da parte sua, opposizione all'utilizzo, per la quantificazione delle differenze di prezzo conseguenti al documentale inadempimento di delle quotazioni della farina di soia Parte_1
utilizzate in altro, precedente, arbitrato.
Operate, allora, dette premesse, appare agevole ricordare che il lodo pronunciato in sede di arbitrato irrituale (qual è quello che ci occupa) è annullabile, ex art. 808 ter comma
2° nn. 4 e 5 c.p.c., se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo stesso oppure se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
E, per quanto si illustrerà subito, gli arbitri hanno, nella specie, violato non solo l'art. 21 del Regolamento Arbitrale sopra indicato, che impone loro l'obbligo di riservatezza e di non anticipazione della decisione, ma anche il più generale principio del contraddittorio, connaturato ad ogni giusto processo.
Sotto il primo profilo (violazione dell'art. 21), è di tutta evidenza che, nel corso della
Pagina 10 di 14 seduta del 9 maggio 2022, gli arbitri hanno preventivamente rivelato alla sola il CP_1
contenuto della decisione che di lì a breve hanno, guarda caso, assunto e le valutazioni in forza delle quali sono in seguito pervenuti all'emissione del lodo in quegli esatti termini, anche quantitativi.
Quanto, invece, al secondo profilo (violazione del principio del contraddittorio), costituisce ius receptum (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 18049 dell'8 settembre 2004) che nell'arbitrato irrituale il contraddittorio non si articola necessariamente nelle forme rigorose tipiche del giudizio ordinario, ma richiede pur sempre che a tutte le parti sia garantita la possibilità di conoscere le ragioni sostenute dagli avversari e di far, quindi, valere le proprie tesi di segno contrario.
Il che sta a significare (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2650 del 5 marzo
1992; vedasi, in tema, pure Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 3975 del 27 febbraio
2004) che anche nell'arbitrato irrituale si impone il rispetto del principio del contraddittorio, la cui operatività comporta che gli arbitri conoscano compiutamente i punti di vista degli interessati e che questi ultimi conoscano ciò che le altre parti hanno detto o fatto conoscere agli arbitri, nonché gli elementi di fatto esterni, rilevanti per la controversia, che gli arbitri stessi abbiano acquisito. L'osservanza del detto principio non implica, invece, che le parti siano poste a conoscenza degli elementi di valutazione e delle argomentazioni che gli arbitri intendano adottare a fondamento del proprio giudizio.
Andando ancora più nel dettaglio (vedasi in parte motiva la sentenza n. 2650/1991 appena citata), il principio del contraddittorio è “essenziale rispetto ad ogni emanazione di un giudizio, nell'ambito del quale rientra anche l'arbitrato irrituale, secondo la giurisprudenza e la dottrina più autorevoli (cfr. fra le altre, Cass. 16 maggio 1962 n. 1070;
Cass. 8 febbraio 1964 n. 298; Cass. 29 ottobre 1974 n. 3298; Cass. 23 novembre 1957 n.
4474; Cass. 27 aprile 1961 n. 941). Tale principio si realizza, nell'arbitrato irrituale, non nelle forme rigorose della fissazione di termini per le rispettive difese e repliche (a meno che non vi sia un'espressa previsione in tal senso, nell'accordo delle parti), ma nei limiti in cui possa assicurarsi alle parti la possibilità di conoscere le rispettive ragioni e difendersi.
Ognuna delle parti deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni e di contrastare le ragioni avversarie, e quindi l'arbitro irrituale deve concedere alle parti detta possibilità.
Inoltre, se la natura della controversia comporta l'assunzione di prove, tale istruttoria non
Pagina 11 di 14 può essere "segreta", ma deve essere svolta dando alle parti la possibilità di intervenire e di conoscere i risultati dell'istruttoria stessa. Il principio del contraddittorio riguarda, pertanto, la necessità che gli arbitri liberi conoscano compiutamente i punti di vista degli interessati e che questi ultimi conoscano quello che le altre parti hanno detto o fatto conoscere agli arbitri;
riguarda, poi, la conoscenza reciproca degli elementi di fatto esterni, rilevanti per la controversia, che l'arbitro libero ha acquisito. Una volta acquisite le rispettive richieste e ragioni e le risultanze dell'istruttoria, comincia per l'arbitro il momento del giudizio, che è affidato alla sua valutazione, del tutto al di fuori di un qualsiasi scambio di informazioni con le parti, perché è ovvio che l'arbitro non può avere l'obbligo di fare preventivamente conoscere alle parti quali sono gli elementi di fatto che egli ritiene rilevanti e quali sono le tesi fondate e le domande che ritenga di accogliere. La dialettica del contraddittorio si istituisce fra le parti, ma non fra le parti e l'arbitro il quale, una volta che tutti gli elementi esterni al suo giudizio sono stati definiti, deve procedere in segretezza all'emanazione del giudizio stesso”.
Calando, pertanto, i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che gli arbitri, nel corso della convocazione del 9 maggio 2022, non potevano informare le parti, e men che meno una sola di esse, in merito alle domando che ritenevano fondate e meritevoli, quindi, di accoglimento né in ordine agli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione che dovevano assumere. Ed, invece, essi hanno rivelato alla compratrice quale criterio intendevano utilizzare per la soluzione della controversia, di fatto anticipando esattamente la stessa pronuncia che hanno poi in effetti adottato.
Del resto, chiedere all'avv. Leonardo Rebellato se vi fosse, da parte di CP_1 opposizione all'applicazione del criterio di valutazione del danno utilizzato in altro lodo è iniziativa non solo del tutto inutile, dacché è evidente che gli arbitri non erano in alcun modo vincolati al previo benestare del compratore, al fine di poter procedere alla quantificazione del dovuto, ma che si pone anche in palese contrasto con tutti i principi sopra richiamati, perché con ogni evidenza volta ad anticipare ad una parte di ritenere provato l'inadempimento dell'altro contendente, avendo di fatto gli arbitri stessi messo la medesima a conoscenza degli elementi di valutazione e delle argomentazioni CP_1
che intendevano adottare a fondamento del proprio imminente giudizio di rigetto delle tesi difensive dei Parte_1
Pagina 12 di 14 Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, il lodo va, come detto, annullato, conseguendone, di riflesso, anche la revoca del decreto ingiuntivo, opposto nel giudizio N. 2225/2022 Ruolo Generale e che su tale lodo trova il suo unico fondamento.
2.2 Va, infine, affrontata, per essere disattesa, la domanda riconvenzionale che CP_1
ha proposto in via di subordine nel giudizio riunito N. 1811/2022 di Ruolo Generale.
[...]
Essa chiede, più precisamente, che, in caso di annullamento del lodo in contestazione, questo Giudice accerti l'inadempimento di nella Parte_1
consegna della merce dovuta a partire dalla seconda quindicina di agosto 2021 e condanni, pertanto, la stessa al pagamento di € 52.714,00 o della Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze prezzo.
Tale domanda è, tuttavia, improponibile nella presente sede, in virtù della stessa clausola compromissoria presente nel contratto n. 31917 del 21 aprile 2020 di cui si è sopra detto.
Clausola in forza della quale, infatti, le parti hanno espressamente rinunciato all'azione avanti al Giudice ordinario e ad avvalersi, dunque, della tutela giurisdizionale, intendendo sottoporre ogni decisione al riguardo ai soli arbitri irrituali.
2.3 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo la prudente notula dimessa, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da per l'effetto revocando in ogni Parte_1
sua parte il decreto ingiuntivo n. 785/2022 ottenuto da Controparte_1
2) annulla, ex art. 808 ter comma 2° nn. 4 e 5 c.p.c., il lodo n. 5 del 10 giugno 2022 impugnato da Parte_1
3) dichiara improponibile la domanda proposta in via subordinata riconvenzionale da
CP_1
4) condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle spese CP_1 Controparte_1 processuali sostenute da che liquida in complessivi € 13.430,00 per Parte_1
Pagina 13 di 14 compenso ed in complessivi € 1.192,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%,
CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 28 maggio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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