Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/06/2022, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00974/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2018, proposto da
TI LU PP, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Ponzi Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 02/2018 Reg. Ord., notificata il 15/10/2018, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente e SUAP del Comune di Ugento ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate, giacché realizzate in assenza del titolo autorizzativo;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. L. Brocca, in sostituzione dell’avv. G. Mormandi, per la parte ricorrente e avv. F.sco Ponzi Provenzano per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la Sig.ra TI LU PP adiva questo Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe indicata, con cui le veniva ordinata la riduzione in pristino delle opere abusive realizzate su un immobile sito nel Comune di Ugento, in località “Misseri” .
1.1. A sostegno del ricorso, adduceva i seguenti motivi: I) Violazione art. 3 L. 241/90 e s.m.i. - Eccesso di potere per difetto di motivazione — Violazione del principio del legittimo affidamento — Violazione art. 97 Costituzione; II) Violazione e falsa applicazione di quanto previsto dall ’ art. 31 del DPR 380/01 (TU Edilizia) .
1.2. Si costituiva in giudizio il Comune di Ugento, chiedendo la reiezione del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3. All’udienza pubblica del 10 maggio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che la realizzazione dell’opera in questione è risalente nel tempo e che la P.A, pur essendo a conoscenza delle caratteristiche dell’immobile e dei dati dell’avvenuto accatastamento, avrebbe tenuto un contegno inerte, in tal modo ingenerando una posizione di legittimo affidamento; lamenta, pertanto, che il provvedimento gravato difetti di un’adeguata e congrua motivazione dell’ingiunzione sanzionatoria, nella quale sia indicato, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Osserva il Collegio che – stante l’assenza di qualsivoglia titolo legittimante l’intervento edilizio e, quindi, la natura chiaramente abusiva delle opere di che trattasi – il provvedimento gravato non necessitava di alcuna particolare motivazione, ma della semplice analitica descrizione, puntualmente contenuta nell’ordine di demolizione, degli abusi rilevati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2823; Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2292).
2.3. Secondo la condivisibile e granitica giurisprudenza del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, “l ’ ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest ’ ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l ’ esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2020, n. 2537; Sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 631; Sez. II, 3 settembre 2019, n. 6067).
2.4. Il principio è stato cristallizzato dalla sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017 dell’Adunanza Plenaria, secondo la quale “Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell ’ abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell ’ ipotesi in cui l ’ ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell ’ abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell ’ abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell ’ onere di ripristino” .
3. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa attorea stigmatizza l’illegittimità dell’azione amministrativa, per non essere stata esattamente indicata nel provvedimento demolitorio l’area da acquisire al patrimonio comunale, con conseguente pregiudizio agli interessi del ricorrente.
3.1. Anche tale doglianza non coglie nel segno, giacché i requisiti essenziali del provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua demolizione nel termine fissato sono l’accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione.
3.2. L’esatta indicazione dell’area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia deve invece essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate (T.A.R. Lecce n. 160/2019; Id. n. 1710/2018; T.A.R. Roma n. 9074/2018).
4. Per quanto suesposto, il ricorso va respinto, siccome infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Ugento, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO