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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/09/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 1376/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Elvira Longobardi ( ), ed insieme alla stessa elettivamente C.F._1
domiciliata in Gragnano (NA) alla via San Sebastiano n. 62, giusta procura agli atti,
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro CP_1 C.F._2
Monsurrò (C.F.: , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello C.F._3
stesso professionista in Torre Annunziata (NA) alla via Gambardella n. 120, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione di primo grado
-APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , in persona del Presidente p.t., via Santa Lucia n. Controparte_2 P.IVA_2
81
- APPELLATA contumace pagina 1 di 9 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 714/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.
Carlo Romano, resa nel giudizio n. 10330/2021 RG, depositata in data 14.02.2023, difetto di giurisdizione - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' CP_1 [...]
e la impugnando l'estratto di ruolo (n. Controparte_3 Controparte_2
13334/2016) relativo alla cartella esattoriale n. 07120160106727860000 dell'importo complessivo di € 261,32, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2011.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di pace, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale “dalla notificazione della cartella di cui al precedente capo non faceva seguito la comunicazione di alcuna richiesta di pagamento fino all'attualità”.
Chiedeva, quindi la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale nr. 07120160106727860000 con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in primo luogo, la Parte_1 carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni tributarie nonché la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa la carenza di interesse ad agire dell'opponente. Eccepiva, altresì, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi successivi nonché il mancato decorso del termine prescrizionale.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice di pace in favore delle Commissioni tributarie, di dichiarare inammissibile l'azione proposta poiché carente di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con sentenza n. 714/2023 del 06.09.2022, depositata il 14/02/2023, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione accoglieva la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto e condannava l' , in solido con la Controparte_3 Controparte_2 pagina 2 di 9 al pagamento delle spese nei confronti dell'attrice, con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Avverso detta sentenza, presentava appello l' eccependo: - la Parte_2
carenza di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
- l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- regolarità delle notifiche della cartella di pagamento e degli atti successivi;
- infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva chiedendo di dichiarare: “in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, appartenendo la controversia, ex art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, alla giurisdizione del
Giudice tributario. Nel merito di dichiarare non prescritto il credito della cartella di pagamento
07120160106727860000; dichiarare, in via subordinata, inammissibile la domanda attorea, essendo la spiegata opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo di cartella di pagamento.
Condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione”.
In data 06.06.2023, si costituiva l'appellata depositando comparsa di costituzione CP_1
in cui contestava puntualmente i motivi addotti dall'appellante e in particolare: la corretta giurisdizione del giudice adito, l'avvenuto decorso del termine di prescrizione;
l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto ruolo ricorrendo, in maniera esplicita, l'interesse ad agire del contribuente. Eccepiva altresì la violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 cpc poiché
l'appello è mancante di elementi fondamentali.
Pertanto, parte appellata, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite, con attribuzione.
In data 02.04.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 10.5.2025 al fine di consentire alla cancelleria di effettuare la comunicazione del provvedimento.
Va dichiarata la contumacia della che, pur regolarmente citata, come attesta la Controparte_2 relata di notifica, a mezzo pec, in data 27.02.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Preliminarmente, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo pagina 3 di 9 richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciò premesso, sempre in via preliminare e vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante che la natura della pretesa creditoria ha ad oggetto un tributo (tassa automobilistica).
Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria. pagina 4 di 9 La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari
(“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. pagina 5 di 9 proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n.
34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021;
Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento pagina 6 di 9 preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella pagina 7 di 9 giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (avendo l'appellato in primo grado impugnato l'estratto ruolo, cosi come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste solo in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti (riformando anche in parte qua la sentenza appellata);
Torre Annunziata, 2.09.2025
Il Giudice
Dott. Emanuela Musi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 1376/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Elvira Longobardi ( ), ed insieme alla stessa elettivamente C.F._1
domiciliata in Gragnano (NA) alla via San Sebastiano n. 62, giusta procura agli atti,
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro CP_1 C.F._2
Monsurrò (C.F.: , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello C.F._3
stesso professionista in Torre Annunziata (NA) alla via Gambardella n. 120, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione di primo grado
-APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , in persona del Presidente p.t., via Santa Lucia n. Controparte_2 P.IVA_2
81
- APPELLATA contumace pagina 1 di 9 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 714/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.
Carlo Romano, resa nel giudizio n. 10330/2021 RG, depositata in data 14.02.2023, difetto di giurisdizione - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' CP_1 [...]
e la impugnando l'estratto di ruolo (n. Controparte_3 Controparte_2
13334/2016) relativo alla cartella esattoriale n. 07120160106727860000 dell'importo complessivo di € 261,32, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2011.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di pace, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale “dalla notificazione della cartella di cui al precedente capo non faceva seguito la comunicazione di alcuna richiesta di pagamento fino all'attualità”.
Chiedeva, quindi la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale nr. 07120160106727860000 con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in primo luogo, la Parte_1 carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni tributarie nonché la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa la carenza di interesse ad agire dell'opponente. Eccepiva, altresì, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi successivi nonché il mancato decorso del termine prescrizionale.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice di pace in favore delle Commissioni tributarie, di dichiarare inammissibile l'azione proposta poiché carente di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con sentenza n. 714/2023 del 06.09.2022, depositata il 14/02/2023, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione accoglieva la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto e condannava l' , in solido con la Controparte_3 Controparte_2 pagina 2 di 9 al pagamento delle spese nei confronti dell'attrice, con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Avverso detta sentenza, presentava appello l' eccependo: - la Parte_2
carenza di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
- l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- regolarità delle notifiche della cartella di pagamento e degli atti successivi;
- infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva chiedendo di dichiarare: “in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, appartenendo la controversia, ex art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, alla giurisdizione del
Giudice tributario. Nel merito di dichiarare non prescritto il credito della cartella di pagamento
07120160106727860000; dichiarare, in via subordinata, inammissibile la domanda attorea, essendo la spiegata opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo di cartella di pagamento.
Condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione”.
In data 06.06.2023, si costituiva l'appellata depositando comparsa di costituzione CP_1
in cui contestava puntualmente i motivi addotti dall'appellante e in particolare: la corretta giurisdizione del giudice adito, l'avvenuto decorso del termine di prescrizione;
l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto ruolo ricorrendo, in maniera esplicita, l'interesse ad agire del contribuente. Eccepiva altresì la violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 cpc poiché
l'appello è mancante di elementi fondamentali.
Pertanto, parte appellata, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite, con attribuzione.
In data 02.04.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 10.5.2025 al fine di consentire alla cancelleria di effettuare la comunicazione del provvedimento.
Va dichiarata la contumacia della che, pur regolarmente citata, come attesta la Controparte_2 relata di notifica, a mezzo pec, in data 27.02.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Preliminarmente, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo pagina 3 di 9 richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciò premesso, sempre in via preliminare e vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante che la natura della pretesa creditoria ha ad oggetto un tributo (tassa automobilistica).
Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria. pagina 4 di 9 La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari
(“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. pagina 5 di 9 proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n.
34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021;
Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento pagina 6 di 9 preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella pagina 7 di 9 giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (avendo l'appellato in primo grado impugnato l'estratto ruolo, cosi come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste solo in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del G.d.P.) ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti (riformando anche in parte qua la sentenza appellata);
Torre Annunziata, 2.09.2025
Il Giudice
Dott. Emanuela Musi
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