Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3270/2014 R.Cont.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il G.U., dott.ssa Luigia Franzese, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3270/2014 R.G., con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Spaziano Bartolomeo, come da procura in Parte_1
atti;
APPELLANTE
e rappresentato e difeso dall'avv.to Cambio Elisabetta, come da procura in atti;
CP_1
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza n. 34/2014, nella causa iscritta a R.G. 11/2013 resa dal giudice di pace di Capriati a Volturno, emessa in data 12.01.2014, pubblicata e resa pubblica il 23.01.2014, non notificata;
conclusioni per le parti costituite come da atti difensivi e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte istante ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Capriati a Volturno
n. 34/2014, esponendo: - che il giudice di prime cure ha errato nel non ammettere la prova testimoniale del teste di parte opponente, - che il giudice di pace ha errato nel Testimone_1 rigettare l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste;
- che il giudice di prime cure ha Tes_2
errato nel ritenere infondata l'opposizione proposta;
- che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente una responsabilità dell'opponente, odierno appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c.
Tanto premesso, parte appellante ha richiesto, in riforma della sentenza impugnata, di ammettere la prova testimoniale del teste di dichiarare l'incapacità del teste Testimone_1 Tes_2
e di dichiarare nulla la testimonianza dello stesso, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, di
Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.06.2014, si costituiva parte appellata, contestando le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Con ordinanza del 01.10.2014, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata solo con riguardo al capo n. 2 della stessa (condanna ex art. 96 c.p.c.).
La causa veniva riservata in decisione.
Va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto tempestivo, atteso che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata nel rispetto del termine di cui all'articolo 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Deve precisarsi, altresì, che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) o che, ancora, non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
14/12, con cui il giudice di pace ha condannato l'odierno appellante al pagamento dell'importo di €
4.907,76, oltre accessori, a titolo di compensi professionali in favore dell'opposto, odierno appellato.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta, condannando parte opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
In via preliminare, va disatteso il secondo motivo di appello.
Se è vero, infatti, che parte opponente, odierna appellante, ha ritualmente eccepito l'incapacità del teste, , all'udienza del 26.09.2013, è anche vero che tale eccezione Testimone_3 non è stata ribadita in modo specifico all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale del
24.10.2013).
In merito, occorre richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi in cui la parte abbia tempestivamente eccepito la nullità della testimonianza resa da un testimone incapace a testimoniare, deve ripresentare la medesima eccezione in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, altrimenti, si dovrà ritenere l'eccezione rinunciata, e non sarà possibile riproporla in sede di gravame (Cass., SS.UU., n. 9456 del 2023).
Ciò posto, nel merito, occorre evidenziare che in base al combinato disposto degli articoli
2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha
l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile. Secondo l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Tribunale Potenza n. 1951 del 2024).
Occorre, altresì, evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del
Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. 23479 del 2024).
Applicando tali principi, che il Tribunale ritiene condivisibili ed intende far propri, deve ritenersi che l'appello sia fondato per i motivi che si dirà.
Nel giudizio di primo grado, l'opponente, odierno appellante, ha eccepito l'inadempimento della controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.
In particolare, parte opponente, odierna appellante, ha indicato in maniera specifica e puntuale i vizi e i difetti dell'opera realizzata, depositando, altresì, apposita perizia di parte, a sostegno delle proprie allegazioni.
A fronte di tali specifiche contestazioni, parte opposta, odierna appellata, non ha fornito prova certa e tranquillizzante dell'esatto adempimento delle obbligazioni, gravanti sulla stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.
Invero, devono reputarsi generiche e come tali inattendibili le dichiarazioni rese dal teste di parte opposta, , sia con riguardo alla presenza costante del direttore dei lavori sul Testimone_3
cantiere, sia con riguardo ad eventuali accordi con la committenza per eventuali modifiche progettuali
(cfr. dichiarazioni rese dal teste, , all'udienza del 26.09.2013). Testimone_3
Irrilevanti, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese dal teste di parte opposta,
[...]
dovendosi ritenere che lo stesso non abbia avuto una conoscenza approfondita dei luoghi Tes_4 di causa: invero, il predetto, nella qualità di collaboratore del direttore dei lavori, ha riferito di essere stato solo tre volte sul cantiere per cui è causa (cfr. dichiarazioni rese dal teste, , Testimone_4 all'udienza del 26.09.2013).
In definitiva, non avendo parte opposta, odierna appellata, fornito prova certa e tranquillizzante dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, pur gravando sulla stessa il relativo onere probatorio, l'opposizione proposta va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Irrilevante, ai fini della decisione, il documento, denominato “accordo privato”, allegato da parte opposta, già in sede monitoria.
Ciò in quanto il suddetto accordo risale al 2008 e non è indicato un importo complessivo, mentre le dimissioni del direttore dei lavori risalgono al 2011 e al 2012 la nota avente ad oggetto la liquidazione delle spettanze professionali per cui è causa.
Va, pertanto, accolto il terzo motivo di appello e dichiarato assorbito il primo motivo di appello.
Va accolto anche il quarto motivo di appello, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., soprattutto se si considera che l'opposizione risulta fondata.
Le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del d.m. 140 del 2012, con attribuzione.
Atteso l'accoglimento solo parziale dei motivi di appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare le spese del presente giudizio compensate per la metà, mentre, per la restante parte, si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, così come successivamente modificato, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. dichiara assorbito il primo motivo di appello;
2. rigetta il secondo motivo di appello;
3. in accoglimento degli altri motivi di appello, ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4. in accoglimento degli altri motivi di appello, revoca il capo di cui alla seconda alinea della sentenza impugnata;
5. condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 470,50, di cui € 70,50 per spese e € 400,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge se documentate, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
6. compensa per metà le spese del presente grado di giudizio e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della restante parte, che si liquida in €
939,25, di cui € 87,25 per spese e € 852,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge se documentate, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria C.V., 21.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Franzese)