Articolo 10 della Legge 4 agosto 1977, n. 517
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 settembre 1977
Art. 10.
L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Sono abrogati l' articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 , e l' articolo 407 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 , nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.
Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118 .
Entrata in vigore il 2 settembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente