Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 7/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 7/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., vertente tra
, codice fiscale , nato a [...] ora IA Parte_1 C.F._1
RM (CZ), il 12.4.1962, residente in [...], in qualità di unico erede di e codice fiscale Persona_1 CP_1
, nata a [...] il [...], ivi residente in corso Luigi Fera, C.F._2
n. 190, entrambi rappresentati e difesi, per procura a margine dell'atto di intervento, allegato in calce all'atto di appello, dall'avv. Alessandro Parisi, nel cui studio professionale, in IA RM, alla via Indipendenza n. 93, sono domiciliati, con telefax n. 096825931 e indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
1
6.2.1968, residente in [...], in qualità di unica erede di , rappresentata e difesa, per procura a margine dell'atto Persona_2
d'intervento, allegato in calce all'atto di appello, dall'avv. Nicolino Panedigrano, nel cui studio, in IA RM, alla via S. Maria Maggiore, 57, è elettivamente domiciliata, con numero di telefax 0968442542 e indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
, codice fiscale , nato a [...], Parte_3 C.F._4
ora IA RM (CZ), il 1°.6.1960, ivi residente in [...];
[...]
, codice fiscale nata a [...], Parte_4 C.F._5
ora IA RM, il 15.11.1957 ivi residente in piazza Sacchi;
Parte_5
codice fiscale , nato a [...], ora IA
[...] C.F._6
RM, il 20.9.1956, ivi residente a[...], in qualità di unici eredi di
deceduta il 16.2.2021, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle Persona_3
liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv. (che agisce anche in qualità di difensore Parte_4
di se stessa, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.), nel cui studio professionale, sito in IA
RM, alla via F. Turati, n. 13, sino domiciliati per elezione, con telefax n. 0968/448225
e con indirizzo di p.e.c.: Email_3
Appellanti
e
in persona del Sindaco p.t. (partita I.v.a. ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del
29.3.2022 e di procura, rilasciata con atto separato, da considerarsi apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore Leone, congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati Francesco Carnovale Scalzo e Caterina Flora Restuccia, con elezione di domicilio presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
(per avv. Salvatore Leone) Email_4
(per avv. F. Carnovale Scalzo) e Email_5
(per avv. C. Restuccia) e telefax n. Email_6
096824174;
Appellato
2 e
(codice fiscale ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante in carica, con sede in IA RM, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonello Sdanganelli, in forza di procura rilasciata separatamente, da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ex art.83, comma 3, c.p.c.; con indirizzo di posta elettronica certificata: e con telefax n. Email_7
0968463129;
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per i procuratori degli appellanti “Voglia, l'On.le Corte d'Appello adita, I= in via principale, in accoglimento dei motivi d'appello, in riforma della sentenza appellata, dichiarare che il e la hanno acquistato, Controparte_2 Controparte_3
per c.d. occupazione acquisitiva, i fabbricati costruiti sui terreni degli attuali appellanti,
e, per l'effetto, condannarli, in solido, a risarcire ad , unico erede di Parte_1
, titolare di 3/10, la complessiva somma di cui di € 125.189,56, di cui Persona_1
€ 58.360,17 a titolo di danni da perdita della quota di 3/10 di comproprietà, € 337,87 a titolo di perdita di 3/10 dei frutti perduti, ed € 66.491,52 a titolo di 3/10 sui danni ai residui fondi, o, in subordine, la maggiore o minore somma che l'On.la Corte d'Appello, eventualmente a seguito di nomina di Ctu, reputi conforme a legge, con le rivalutazioni e gli interessi dalla data dell'illecita trasformazione del fondo (28.04.93) fino al saldo, e con gli interessi sugli interessi dalla data della domanda (15.12.1999) fino al saldo;
ad
erede di , titolare di 2/10 (o 1/5), la complessiva Parte_2 Persona_2 somma di € 83.459,7, di cui € 38.906,78, a titolo di danni da perdita della quota di 2/10 di comproprietà, € 225,24 a titolo di perdita di 2/10 di frutti perduti, ed € 44.327,68, a titolo di 2/10 sui danni ai residui fondi, o, in subordine, la maggiore o minore somma che l'On.la Corte d'Appello, eventualmente a seguito di nomina di Ctu, reputi conforme
a legge, con le rivalutazioni e gli interessi dalla data dell'illecita trasformazione del fondo (28.4.93) fino al saldo, e con gli interessi sugli interessi dalla data della domanda
(15.12.1999) fino al saldo;
ad , a e a Parte_3 Parte_4
, eredi di titolare di 2/10 (o 1/5), la Parte_5 Persona_3 complessiva somma di € 83.459,7, di cui € 38.906,78, a titolo di danni da perdita della
3 quota di 2/10 di comproprietà, € 225,24 a titolo di perdita di 2/10 di frutti perduti, ed €
44.327,68, a titolo di 2/10 sui danni ai residui fondi, o, in subordine, la maggiore o minore somma che l'On.le Corte d'Appello, eventualmente a seguito di nomina di Ctu, reputi conforme a legge, con le rivalutazioni e gli interessi dalla data dell'illecita trasformazione del fondo (28.4.93) fino al saldo, e con gli interessi sugli interessi dalla data della domanda (15.12.1999) fino al saldo;
II in subordine, in ipotesi di rigetto dei motivi d'appello, vista la propria competenza in materia di indennità di esproprio, previo eventuale mutamento del rito secondo le norme di cui alle leggi sugli espropri per pubblica utilità o rimessione alla sezione di codesta Corte d'Appello competente in materia, procedere alla determinazione della giusta somma da corrispondersi per il provvedimento ablatorio sopra descritto, ritenendo e dichiarando che tale importo indennitario è pari al valore venale delle aree espropriate e della loro estensione;
procedere alla determinazione dei frutti perduti per effetto del procedimento espropriativo in oggetto;
procedere alla determinazione dell'ulteriore indennizzo spettante ai ricorrenti per i danni subiti, a cagione della parziale espropriazione dell'originario immobile unitario e delle omissioni dei convenuti ai loro obblighi di urbanizzazione, sugli inutilizzabili e/o deprezzati reliquati e/o sulla perdita o riduzione dei diritti edificatori e/o sui pregiudizi agli accessi dei fondi, di cui i ricorrenti risultano ancora proprietari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 l. 2359/1865 (attuale art. 33 DPR
327/01), e, per l'effetto, = preso atto dell'utilizzabilità, nel presente procedimento della relazione dell'ing. (seconda Ctu espletata dinanzi al giudice poi dichiaratosi Per_4 incompetente) e delle rivalutazioni effettuate, su tale relazione d'ufficio, dal Ctp, dott.
, o, in subordine, a seguito degli accertamenti effettuati in corso di Persona_5 giudizio, anche a seguito di Ctu, di cui, in ipotesi di dichiarazione d'inutilizzabilità della perizia dell'ing. , si chiede la nomina, condannare in solido i convenuti ( Per_4 [...]
e a versare, in favore di ciascun comproprietario CP_2 Controparte_3
ricorrente, a titolo di indennità da esproprio, le seguenti somme: ad , Parte_1 unico erede di titolare di 3/10, la complessiva somma di € Persona_1
128.500,84, di cui € 61.671,45 a titolo di indennità, su 3/10, delle aree espropriate, €
337,87 a titolo di indennità su 3/10 di frutti perduti, ed € 66.491,52 a titolo di danni su
3/10 dei residui fondi rimasti in proprietà, o, in subordine, la maggiore o minore somma che l'On.la Corte d'Appello, eventualmente a seguito di nomina di Ctu, reputi conforme
a legge, con le rivalutazioni e gli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di
4 esproprio (14.07.94) fino al saldo, o, in luogo della rivalutazione automatica, con i maggiori danni ex art. 1224, 2° co. c.c., nella misura pari, dalla data della domanda fino al saldo, al maggiore tasso di rendimento dei titoli statali infrannuali rispetto al saggio degli interessi legali, ex art. 1224, 2° co. c.c., con gli interessi sugli interessi dal 15.12.
1999, data della domanda fino al saldo;
ad erede di , Parte_2 Persona_2 titolare di 2/10 (o 1/5), la complessiva somma di € 85.667,23, di cui € 41.114,31 a titolo di indennità, su 2/10, delle aree espropriate, € 225,24 a titolo di indennità su 2/10 di frutti perduti, ed € 44.327,68, a titolo di danni su 2/10 dei residui fondi rimasti in proprietà, o, in subordine, la maggiore o minore somma che l'On.la Corte d'Appello, eventualmente a seguito di nomina di Ctu, reputi conforme a legge, con la rivalutazione
e gli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di esproprio (14.7.94) fino al saldo, o, in luogo della rivalutazione automatica, con i maggiori danni ex art. 1224, 2° co. c.c., nella misura pari, dalla data della domanda fino al saldo, al maggiore tasso di rendimento dei titoli statali infrannuali rispetto al saggio degli interessi legali, ex art.
1224, 2° co. c.c., con gli interessi sugli interessi dal 15.12. 1999, data della domanda fino al saldo;
ad , a e a Parte_3 Parte_4 [...]
, eredi di , titolare di 2/10 (o 1/5), la complessiva somma Parte_5 Persona_3 di € 85.667,23, di cui € 41.114,31 a titolo di indennità, su 2/10, delle aree espropriate, €
225,24 a titolo di indennità su 2/10 di frutti perduti, ed € 44.327,68, a titolo di danni su
2/10 dei residui fondi rimasti in proprietà, o, in subordine, la maggiore o minore somma che l'On.la Corte d'Appello, eventualmente a seguito di nomina di Ctu, reputi conforme
a legge, con la rivalutazione e gli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di esproprio (14.7.94) fino al saldo, o, in luogo della rivalutazione automatica, con i maggiori danni ex art. 1224, 2° co. c.c., nella misura pari, dalla data della domanda fino al saldo, al maggiore tasso di rendimento dei titoli statali infrannuali rispetto al saggio degli interessi legali, ex art. 1224, 2° co. c.c., con gli interessi sugli interessi dal
15.12.1999, data della domanda fino al saldo. III Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, da porre solidalmente a carico delle parti soccombenti.”;
per il procuratore dell'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così disporre: 1) in via preliminare, disporre la separazione del giudizio di appello dalla domanda di accertamento della giusta indennità di espropriazione, in quanto giudizio di (primo ed)
5 unico grado;
2) nel merito: A) in relazione all'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di IA RM n. 705/2021): a) in via principale, rigettare l'appello perché infondato;
b) in via gradata, rigettare la domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto;
c) con vittoria di spese;
B) in relazione alla domanda giudiziale di accertamento della giusta indennità di espropriazione (e di conseguente condanna al pagamento): a) in via principale, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per inesistenza della notificazione;
b) in via gradata, disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art.
295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento di appello n. 7/2022 R.G., avente carattere pregiudiziale;
c) in via ulteriormente gradata, previo rinnovo della consulenza tecnica disposta in primo grado, rigettare la domanda;
d) con vittoria di spese e competenze.”;
per il procuratore dell'appellata “voglia codesta Controparte_4
Corte d'Appello: in via principale: a) dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza dell'appello, confermando la sentenza impugnata;
b) condannare le parti avversarie al pagamento delle spese e competenze giudiziali;
c) in via subordinata, nominare nuovo consulente tecnico d'ufficio per la stima dei beni espropriati”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di IA RM
Con atto di citazione del 3.2.1999, ritualmente notificato, rispettivamente, il 16.2.1999 ed il 22.2.1999, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Persona_3
IA RM, il e la Controparte_2 Controparte_5
(d'ora in poi, anche “ ), chiedendo di dichiarare illegittima
[...] Controparte_3
l'occupazione del terreno di sua proprietà e di condannare i convenuti, in solido, al pagamento in suo favore di una somma pari al valore venale dello stesso, nei limiti della quota di comproprietà, nonché al risarcimento del danno arrecato al residuo fondo di proprietà dell'attrice, nonché alla indennità di occupazione legittima ed illegittima, al valore dei frutti pendenti al momento dello spossessamento, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
6 A fondamento delle proprie domande, la ha affermato che: era comproprietaria Per_3
di un terreno sito in IA RM, in località Pilli, che rientrava nel Piano di zona del
Comune di IA RM, sul quale, con delibera della Giunta municipale n. 274 del
22.2.1991, era stato assegnato alla il diritto di Controparte_5
superficie, cosicché la società era stata autorizzata, con decreto del Prefetto di Catanzaro
n. 184 del 7.8.1992, ad occupare in via d'urgenza e per un periodo di quattro anni un'area di mq 5472 di tale fondo;
b) il termine per l'occupazione legittima era scaduto, ma, nel frattempo, l'area era stata occupata dalle costruzioni edificate che, pertanto, erano state acquisite per occupazione acquisitiva dai convenuti, con conseguente obbligo degli stessi di risarcimento del danno per la perdita del terreno occupato, nonché dei danni alla parte residua del fondo che ancora restava di sua proprietà; c) la VA “ , con CP_3
lettera del 26.3.1998, aveva offerto l'indennità di esproprio, commisurandola a lire
30.000 al mq che, però, l'attrice aveva rifiutato.
Si è costituito nel giudizio il rilevando, in primo luogo, che Controparte_2
il fondo della attrice era stato interessato da una regolare la procedura di esproprio e che, segnatamente, era stato emanato, dapprima, il decreto n. 184 del 7.8.1992 del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con il quale era stata disposta l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dall'opera pubblica di edilizia residenziale convenzionata, e, successivamente, il decreto di esproprio n. 98 del 14.7.1994, seguito da apposita offerta di indennità di esproprio che la aveva rifiutato. Per_3
Ha eccepito, quindi, preliminarmente: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per avere giurisdizione il giudice amministrativo;
la competenza funzionale in unico grado della Corte d'Appello, in ordine alla domanda di indennità di espropriazione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda.
Ha sostenuto, comunque, l'infondatezza della pretesa dell'attrice, in quanto era stata regolare la procedura di esproprio. Ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, di rigettare la domanda.
Si è costituita in giudizio, anche, la società VA “ , formulando CP_3
argomentazioni del tutto simili a quelle del in ordine alla Controparte_2
regolarità della procedura di esproprio ed al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, cosicché ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda e il difetto di giurisdizione.
7 Con comparsa ex art. 105 c.p.c., depositata in cancelleria il 27.5.1999, è intervenuta nel giudizio dichiarandosi comproprietaria del terrendo in questione e Parte_2
chiedendo il risarcimento del danno subito per perdita del terreno e diminuzione del valore della parte residua, a seguito dell'occupazione disposta in via d'urgenza e divenuta illegittima, poiché non era intervenuto, nei termini previsti, un formale provvedimento di esproprio, ma si erano verificati i presupposti della c.d. occupazione acquisitiva. Ha chiesto, quindi, di dichiarare l'intervenuta illegittimità dell'occupazione del terreno di sua proprietà e di condannare i convenuti, in solido, al pagamento in suo favore di una somma pari al valore venale della quota a lei spettante, nonché al risarcimento del danno arrecato al residuo fondo di proprietà dell'attrice, alla indennità di occupazione legittima ed illegittima, al valore dei frutti pendenti al momento dello spossessamento, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
All'intervento della ha replicato, con apposita memoria, il Pt_2 Controparte_2
ribadendo le argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta
[...] ed eccependo che l'intervenuta non risultava proprietaria del fondo occupato e, poi, espropriato, cosicché ha eccepito il suo difetto di legittimazione attiva.
Nel corso della udienza di prima comparizione, tenutasi il 15.12.1999, i difensori dell'attrice e della intervenuta hanno eccepito l'illegittimità del decreto di occupazione del 7.8.1992 e del decreto di esproprio n. 98 del 14.7.1994, per ragioni formali e per intervenuta scadenza (il 28.5.1992 o, comunque, il 15.6.1992) del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità connessa all'approvazione del piano di zona (ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 167/1962 e 16 della legge n.
1150/1942). Il difensore della in particolare, modificando le originarie Per_3
domande, ha chiesto di dichiarare la nullità del decreto di esproprio, di ordinare al di restituire all'attrice la nuda proprietà del terreno Controparte_2
illecitamente occupato e, in subordine, di condannare i convenuti al risarcimento del danno e, ancora in via più gradata, se ritenuto legittimo il decreto di esproprio, di rideterminare l'indennità di esproprio e le altre indennità per perdita dei frutti e per i danni ai fondi residui, con conseguente declaratoria di incompetenza per materia del
Tribunale, per essere competente la Corte di Appello.
Con ordinanza resa il 17.2.2001, depositata in cancelleria il 23.4.2001, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni sulle eccezioni di giurisdizione e
8 di competenza sollevate dai convenuti. Le conclusioni su tali questioni sono state precisate all'udienza del 12.12.2001.
Nelle more della decisione, e hanno proposto Persona_3 Parte_2
regolamento di giurisdizione, notificato ai convenuti, rispettivamente, il 28.2.2002 e il
5.3.2002.
Con sentenza parziale del 21.3.2002, depositata in cancelleria il 10.4.2002, il Tribunale ha dichiarato l'incompetenza funzionale del Tribunale circa la domanda delle attrici volta al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, per essere competente la Corte di
Appello di Catanzaro in unico grado, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione della causa in ordine alle domande di risarcimento del danno da occupazione illegittima e da occupazione acquisitiva.
Con ordinanza del 4.11.2004, depositata in cancelleria il 22.11.2004, la Corte di
Cassazione, decidendo sul regolamento di giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno.
Proseguito il processo davanti al Tribunale, con ordinanza del 14.2.2006, il giudice istruttore ha concesso alle parti i termini per il deposito di memorie per precisare o modificare domande ed eccezioni e delle conclusioni, nonché per le repliche.
Quindi, con apposite memorie, depositate in cancelleria, rispettivamente, il 13.3.2006 e del 23.3.2006, la e la nel precisare e modificare le proprie domande (la Per_3 Pt_2
in particolare, ha dichiarato di avere perso interesse alla restituzione Per_3 dell'immobile), hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, derivante dalla perdita della proprietà e dei frutti, nonché per il pregiudizio ai fondi residui, oltre accessori di legge.
Con comparse di intervento, rispettivamente, depositate in cancelleria il 19.5.2008 ed il
17.10.2008, si sono costituiti in giudizio e sua madre, Parte_1 CP_1
rispettivamente figlio e vedova di (deceduto il 14.6.2000) - Persona_1
comproprietario, assieme alle sorelle e (madre di Per_3 Persona_6 Parte_2
, del terreno sito in località Pilli - aderendo alle difese e conclusioni formulate da
[...]
Persona_3
Istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti e tramite l'espletamento di tre consulenze tecniche d'ufficio (le prime due, seguite dall'ing. la terza dal Persona_7 perito RI ), la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2018, Per_8
ma, a seguito del richiamo, nella memoria di replica, da parte della società VA
9 di un documento indicato come decisivo in ordine alla perdurante efficacia della CP_3
dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche alle quali era preordinato l'esproprio del terreno oggetto di causa (segnatamente, la delibera n. 445/1992 del
3.3.1992, di approvazione di una variante al Piano di zona), è stata rimessa sul ruolo, su istanza dei parte attrice, con ordinanza del 20.12.2018, al fine di consentire alle parti di interloquire sulla questione sollevata.
Quindi, sono state, nuovamente, precisate le conclusioni e la causa è stata, definitivamente, trattenuta in decisione all'udienza del 18.1.2021.
2. La sentenza n. 705/2021 del Tribunale di IA RM, resa all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 705/2001, emanata il 29.11.2021 e pubblicata il 7.12.2021, il Tribunale di IA RM, definitivamente pronunciando, ha così deciso: 1) ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario;
2) ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice e dai terzi intervenuti, nonché le altre direttamente consequenziali;
3) ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale sulla domanda subordinata circa la determinazione e la quantificazione dell'indennità di espropriazione e la competenza della Corte d'Appello di Catanzaro in unico grado, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa;
5) ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali 6) ha posto le spese delle due consulenze tecniche espletate in corso di causa a carico della attrice e delle parti intervenute.
In sintesi, il giudice - dopo avere preso atto della richiesta di estromissione dal giudizio di presentata con la prima memoria di replica del 10.12.2018, poiché, CP_1
dopo la costituzione nel giudizio, era stato scoperto un testamento olografo del
10.2.2000, pubblicato il 18.1.2010, con cui aveva assegnato i terreni Persona_1
in oggetto al figlio , con successiva e piena adesione al testamento degli altri Pt_1
eredi e (con atto notarile del CP_1 Controparte_6 Parte_1
21.3.2011) e richiamata la sentenza parziale di incompetenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima - ha rilevato, in primo luogo, che la causa aveva ad oggetto soltanto la domanda di parte attrice e degli intervenuti di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da occupazione ed espropriazione
10 illegittima, giacché, secondo gli attori, l'efficacia del P.E.E.P. (Piano di Edilizia
Economica e Popolare pubblicato sul B.U.R. della Calabria del 15.6.1974), quale piano di zona avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, era venuta meno, rilevando, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, reiterata dalla difesa del convenuto finanche negli scritti conclusionali, dato che con ordinanza del CP_2
4.11.2004, la Corte di Cassazione, decidendo il regolamento preventivo di giurisdizione, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
Ha precisato, quindi, che la questione decisiva fosse costituita dalla valutazione di legittimità o meno del decreto di esproprio n. 98 del 14.7.1994 del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, cosicché, illustrata la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità e rilevato il carattere innovativo del d.p.r. n.
327/2001 (tale da non doversi applicare alla fattispecie in esame, disciplinata dalla normativa precedente), ha affermato che, comunque, era necessaria, ai fini della validità del procedimento di esproprio, la presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. Ha ripercorso, poi, la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, illustrando i principi elaborati in materia dalla Corte di
Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Quindi - descritto il procedimento amministrativo culminato nel decreto di esproprio del terreno appartenuto a parte attrice ed agli intervenuti;
rilevato che il provvedimento non era stato impugnato e che gli attori avevano dedotto l'illegittimità del decreto dall'omessa sua notificazione, dalla mancata indicazione dell'indennità di esproprio e dalla carenza di potere per decorrenza del termine utile per la sua emanazione, pari a diciotto anni dall'approvazione del Piano di zona (avvenuta decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 677 del 28 maggio 1974, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 25 del 15 giugno 1974) - ha ritenuto l'infondatezza di tale assunto, perché: a) l'art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 (che prevede che il decreto dispone il passaggio del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito) rappresentava un'innovazione rispetto alla precedente disciplina e che, comunque, secondo recente giurisprudenza amministrativa, la mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio non costituiva motivo di carenza del potere espropriativo che legittimasse il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo, ma comportava, soltanto, che quest'ultimo non fosse soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima;
b)
11 analoga considerazione valeva per l'omessa indicazione dell'indennità nel decreto di esproprio, dato che la disciplina di cui alla legge n. 865/1971, applicabile alla fattispecie, attribuiva rilevanza, piuttosto, al provvedimento dichiarativo della pubblica utilità ed al decreto di occupazione d'urgenza (artt. 11 e ss. L. 865/1971) e che, oltretutto, nel decreto di esproprio in questione l'indennità era individuata per relationem, con richiamo a successivo “regolare decreto” da comunicarsi;
c) quanto all'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità al momento dell'adozione del decreto di esproprio, essa era da escludersi, alla luce della delibera della Commissione Straordinaria per la gestione del di IA RM n. 445 del 3.3.1992, avente ad oggetto il riassetto delle CP_2
aree ricadenti nel comprensorio “Q4”, comparto A del Piano di zona (lotti n. 1 e 2), tra le quali rientrava quella oggetto dell'opera edilizia della società VA , atto CP_3
contenente una variante del piano e da considerarsi idoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo del proprietario del fondo incluso nella variante medesima ed a comportare il rinnovo della implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
In relazione a tale delibera, il Tribunale ha precisato che, contrariamente all'assunto della e degli intervenuti, non ostava al riconoscimento della sua valenza probatoria, in Per_3
virtù del principio di acquisizione, la circostanza che il documento fosse stato prodotto dall'attrice e non già dai convenuti che intendevano avvalersene e, sotto altro profilo, che non vi era alcun difetto di attribuzione della Commissione straordinaria, la quale, durante il periodo di scioglimento del consiglio comunale, garantiva la continuità dell'attività amministrativa dell'ente, adottando tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo del sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fino alla CP_2
ricostituzione degli organi elettivi, salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina.
Pertanto, a giudizio del Tribunale, dal rinnovo della dichiarazione implicita di pubblica utilità discendeva la validità e l'efficacia tanto del decreto di occupazione d'urgenza n.
184 del 7.8.1992, quanto del decreto di espropriazione n. 98 del 14.7.1994, dovendosi considerare rinnovato il termine di diciotto anni, a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di variante al P.E.E.P, con l'ulteriore conseguenza che era inammissibile, per difetto di un presupposto dell'azione e per impossibilità per il giudice di disapplicare il provvedimento amministrativo non annullato, la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo del fondo, nonché ogni domanda
12 direttamente conseguenziale a quella ex art. 2043 c.c., salvo il diritto degli attori di essere indennizzati nell'ambito dell'apposito giudizio di competenza funzionale in unico grado della Corte di Appello ex art. art. 19 della legge n. 865/1971.
Infine, ha disposto la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in ragione della parziale soccombenza reciproca, della peculiare natura della questione trattata e delle modifiche normative e giurisprudenziali intervenute rispetto alle questioni dirimenti;
nonché ha posto le spese delle due consulenze tecniche espletate a carico della e degli intervenuti (cfr. la sentenza del Tribunale). Parte_4
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 3.1.2022, hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, tramite un unico atto, e Parte_1
(intervenuti nel giudizio di primo grado); (intervenuta CP_1 Parte_2
nel giudizio di primo grado); nonché Parte_3 Parte_4
e (eredi di originaria
[...] Parte_5 Persona_3
attrice, deceduta il 16.2.2021).
Preliminarmente, gli appellanti hanno rilevato che, quali proprietari dei fondi, avevano interesse, per prevalenti ragioni di economia processuale, in via principale, ad impugnare
“il merito della sentenza dichiarativa d'incompetenza” (ossia, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per avere ritenuto legittimo il decreto di esproprio) , e, soltanto, in via subordinata, a chiedere l'esame della vicenda espropriativa con le conseguenti statuizioni.
Con un primo motivo di appello, hanno lamentato l'esame da parte del Tribunale della deliberazione n. 445 del 3.3.1992 della Commissione straordinaria per la gestione del
(nominata ai sensi dell'art. 15 bis della legge n. 55/1990 a Controparte_2
seguito dello scioglimento del consiglio comunale), con cui era stato disposto il riassetto del lotto (il n.1) del comprensorio del Piano di zona, affidato alla società VA edilizia , giacché, sebbene prodotto dall'attrice, non era stato nuovamente CP_3
depositato dalla stessa nel proprio fascicolo informatico di parte, ma prodotto in copia, soltanto all'udienza del 27.5.2019, quindi, dopo la decorrenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., dal difensore della Controparte_3
13 Hanno sostenuto, infatti, che, contrariamente all'assunto del Tribunale, era nel potere della parte, in virtù del principio dispositivo, di ritirare e di non più ridepositare un determinato documento e che sarebbe stato onere della che intendeva Controparte_3
avvalersi del documento prodotto dalla attrice, farsi rilasciare dal cancelliere, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c. p. c., copia di tale documento, essendosi limitata, invece, la società appellata a produrre una mera copia priva dell'attestazione di cancelleria ex art. 76 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata e per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo, gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui, equivocando sul contenuto di alcune pronunce giurisprudenziali
(segnatamente, n. 4173/207 e Cass. n.1314/1990), aveva ritenuto che, Controparte_7 con l'approvazione, tramite la sopra citata delibera n. 445 del 3.3.1992, della variante al
Piano di zona diretta al riassetto dell'area assegnata alla era stata Controparte_3
rinnovata l'efficacia della dichiarazione implicita di pubblica utilità, con conseguente efficacia e validità del decreto di occupazione d'urgenza n. 184 del 7.8.1992 e del decreto definitivo di espropriazione n. 98 del 14.7.1994, trascurando, tuttavia, che, nella fattispecie in esame, a differenza di quelle oggetto delle pronunce suddette, non vi era stata alcuna modifica “quantitativa” del Piano di zona, dato che la delibera n. 445/1992, emessa dalla Commissione Straordinaria del Comune di IA RM, si era limitata a prevedere soltanto un riassetto della viabilità del lotto, compromessa da un fabbricato abusivo, senza una nuova approvazione del piano o una sua estensione a fondi originariamente non inclusi nella variante.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato il mancato rilievo da parte del giudice, in violazione del combinato disposto degli artt. 8 della legge n.
167/1962, 3 della legge n. 590/1941, 45 e 46 della legge n. 142/1990, che la delibera suddetta aveva perso efficacia, perché non sottoposta al controllo preventivo di legittimità del Co.Re.Co (Comitato regionale di controllo), cosicché non aveva potuto comportare il rinnovo del termine di durata della dichiarazione di pubblica utilità.
Gli appellanti, inoltre, hanno chiesto, per l'ipotesi di rigetto dei tre motivi di impugnazione, che la Corte di Appello si pronunciasse sulle indennità di esproprio.
Hanno evidenziato che, in ogni caso, spettava loro, a titolo di risarcimento del danno o, in subordine, quale indennità di esproprio, una somma pari al valore venale dei beni di cui i convenuti si erano appropriati o che avevano espropriato, rapportato, rispettivamente, all'epoca di irreversibile trasformazione degli stessi (28.4.1993) o di
14 efficacia del decreto di esproprio (14.7.1994), da calcolarsi sulla base della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal perito RI , certamente più attendibile di quella Per_8
eseguita dal primo consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale (ing.
[...]
. Per_7
Hanno chiesto, inoltre, il risarcimento per la perdita dei frutti, nel periodo compreso tra la data di occupazione del fondo (5.11.1992) e quella della sua irreversibile trasformazione
(28.4.1993), nonché l'indennità ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865 per la perdita di Per_ valore della porzione di fondo non espropriata, anch'essa stimata dal perito RI;
nonché interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno e il risarcimento del maggiore danno, ex art. 1224, comma 2°,
c.c., sulla somma riconosciuta a titolo di indennità di esproprio.
Hanno argomentato, poi, sulla responsabilità solidale degli appellati ed hanno concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta presentato il 29.3.2022, si è costituita nel giudizio di appello la con cui, in primo luogo, ha Controparte_3 eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto nell'atto di appello vi era una commistione tra impugnazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno e riassunzione della causa relativa alla determinazione della indennità di esproprio dinanzi alla Corte d'Appello in unico grado, mentre sarebbe stato onere delle parti avversarie o impugnare la sentenza mediante appello ai sensi dell'art. 43 c.p.c. ovvero riassumere il giudizio presso il giudice competente in unico grado, in esecuzione della decisione declinatoria della competenza.
La società appellata ha sostenuto, inoltre, l'infondatezza dei motivi di appello, poiché: a) era condivisibile la motivazione del Tribunale circa il rilievo probatorio della deliberazione Commissione Straordinaria n. 445 del 3 marzo 1992, depositata da parte attrice in sede di costituzione, reputando ininfluente il ritiro del documento, giacché era applicabile il principio di acquisizione della prova, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo e qualunche fosse la parte ad iniziativa della quale si fossero formate, concorrevano tutte alla formazione del convincimento del giudice, cosicché il deposito dell'atto mancante, avvenuto all'udienza del 27.5.2019 da parte della difesa della società VA, era una forma di collaborazione con l'ufficio, teso alla mera ricostruzione materiale di un atto che avrebbe dovuto trovarsi nel fascicolo di parte attrice;
b) il procedimento di espropriazione finalizzato alla esecuzione
15 dell'intervento edilizio della si era perfezionato con il decreto di Controparte_3
espropriazione del Presidente della Provincia n. 98 del 14.7.1994 che aveva comportato il trasferimento della proprietà del fondo in capo al Comune di IA RM e del diritto di superficie in favore della società VA e che, rimasto non impugnato dinanzi al giudice amministrativo, non legittimava pretese di carattere risarcitorio per la perdita del bene, riconducibili solo in caso di comportamento di fatto della pubblica amministrazione;
c) non era scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità discendente dall'approvazione del piano di zona con decreto del Presidente della
Regione Calabria n. 677 del 28 maggio 1974, legalmente prorogato per diciotto anni, giacché, con la delibera della Commissione Straordinaria n. 445 del 3.marzo 1992, il espropriante, prima della scadenza dei termini per la validità della dichiarazione CP_2
di pubblica utilità (15.6.1992), aveva approvato la variante al piano di zona, al fine del riassetto dell'area assegnata alla (occorrendo procedere alla creazione Controparte_3
di una viabilità alternativa che consentisse l'accesso ai lotti), alla quale doveva riconoscersi il valore di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della disciplina di legge, con conseguente rinnovo del termine di 18 anni dalla sua adozione e, quindi, validità ed efficacia del decreto di occupazione d'urgenza n. 184 del 7.8.1992 e del decreto di espropriazione n. 98 del 14.7.1994 ; d) era infondata l'eccezione degli appellanti di avvenuta decadenza della deliberazione della Commissione Straordinaria per la gestione del n. 445/1992, per mancato invio all'organo regionale di controllo Controparte_2
(CO.RE.CO.), giacché dal richiamo alla deliberazione stessa nell'epigrafe della convenzione edilizia rep.100516 del 31.8.1992, stipulata fra e società CP_2
VA, si poteva desumere la prova presuntiva dell'avvenuto controllo regionale, fermo restando che la prova dell'annullamento o dell'inefficacia spettava agli appellanti.
Ha, quindi, affermato, in ordine alle due consulenze tecniche d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado, la maggiore attendibilità di quella eseguita dall'ing. Per_7
Ha contestato la ritualità della domanda della attrice e degli intervenuti di risarcimento dei danni derivati al residuo fondo di proprietà dell'attrice, formulata, in violazione dell'art.164, comma 4°, c.p.c., senza esposizione della causa petendi.
Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 21.4.2022, si è costituito nel giudizio di appello, anche, il rilevando, in via preliminare, Controparte_2
che gli appellanti, con l'atto di appello, avevano introdotto, in realtà, due distinti giudizi:
16 a) un giudizio di appello avverso la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento danni;
b) un autonomo e distinto giudizio dinanzi alla Corte di appello in unico grado, volto a statuire sulle indennità di esproprio che si poneva in rapporto di litispendenza con altro giudizio (n. 26/2022 R.G.), promosso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., a seguito della pronuncia di incompetenza funzionale del Tribunale su tale domanda.
Ha sostenuto, quindi, l'infondatezza dell'appello, in quanto: 1) il Tribunale aveva correttamente esaminato la deliberazione di n. 445 del 3 marzo 1992, documento acquisito definitivamente al processo;
2) la suddetta deliberazione n. 445/1992 costituiva una vera e propria variante al piano di zona, con cui l'Amministrazione comunale aveva deliberato il riassetto del lotto n. 1 ed approvato la nuova viabilità della zona, cosicché aveva comportato la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle aree dovevano essere eseguite nonché di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 247/1974, con l'ulteriore conseguenza che sia il decreto di occupazione d'urgenza sia il decreto di esproprio erano stati adottati in costanza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità; 3) ad ogni modo, il diritto al risarcimento del danno era estinto per decorso della prescrizione quinquennale, dal momento che l'atto di citazione era stato notificato soltanto in data 16.2.1999, mentre l'irreversibile trasformazione dell'area era avvenuta il 28.4.1993.
Quanto, poi, alla domanda avente ad oggetto le indennità di esproprio, ha eccepito l'inesistenza della notificazione della domanda giudiziale e l'improcedibilità della domanda, avendo gli attori espressamente dichiarato di procedere alla riassunzione, ex art. 50 c.p.c., della domanda di accertamento dell'indennità di espropriazione mediante la comparsa in riassunzione notificata il 5.1.2022, nel procedimento n. 26/2022 R.G., cosicché, trattandosi di un autonomo e distinto giudizio di accertamento della giusta indennità, introdotto con l'atto di appello, la notificazione dell'atto introduttivo era avvenuta presso il difensore del nel giudizio di primo grado, ossia in un luogo e CP_2
nei confronti di un soggetto che non avevano collegamento con l'Amministrazione destinataria della notificazione.
Ha chiesto, in via gradata, che il giudizio relativo all'accertamento dell'indennità di espropriazione venisse sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'appello proposto avverso il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, attesa la pregiudiziale questione della rilevanza o meno del provvedimento ablativo.
17 Sempre in via gradata, ha eccepito, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la litispendenza con il procedimento n. 26/2022 R.G., avente ad oggetto l'accertamento della giusta indennità di espropriazione, a seguito di riassunzione del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di
IA RM, per identità di soggetti, petitum e causa petendi.
In via ulteriormente subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità di espropriazione e di occupazione.
Infine, per l'ipotesi di rigetto delle suddette eccezioni, il ha Controparte_2
chiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel giudizio di primo grado, perché relativa ad un processo avente ad oggetto la diversa domanda di risarcimento del danno. Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, con ordinanza del 13.2.2023,
è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024, all'esito della quale, tenutasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata assegnata in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di IA RM e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle difese degli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame delle eccezioni di inammissibilità dell'appello
(sollevata dalla società VA ) e di litispendenza (sollevata dal CP_3 [...]
; b) l'ammissibilità ed il merito della domanda di risarcimento del danno CP_2
degli appellanti per perdita della proprietà del fondo illegittimamente espropriato e dei frutti, nonché per il danno subito dai fondi non oggetto di esproprio, dichiarata inammissibile dal Tribunale con decisione censurata (con le conseguenti connesse questioni: I) del legittimo esame della delibera n. 445/1992, della sua efficacia e della sua valenza ai fini della proroga o del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
II) della solidarietà della responsabilità degli appellati;
III) della corretta quantificazione dei danni lamentati e della necessità o meno, a tal fine, dei una nuova
18 consulenza tecnica d'ufficio); c) in caso di conferma della pronuncia del Tribunale di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, l'ammissibilità ed il merito delle domanda degli attori di determinazione e di pagamento dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, proposte dagli appellanti unitamente all'appello avverso la decisione circa l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno (peraltro, deve rammentarsi che la domanda di determinazione e pagamento della indennità di occupazione legittima è stata decisa dal Tribunale con sentenza parziale depositata in cancelleria il 10.4.2002, con cui, in particolare, è stata dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale medesimo).
Non è oggetto del giudizio di appello, invece, la questione della giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno, risolta in favore del giudice ordinario con ordinanza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 21943/2004, depositata in cancelleria il 22.11.2004, all'esito dell'apposito regolamento di giurisdizione
(giurisdizione ribadita anche dal Tribunale nella sentenza definitiva).
2. Le eccezioni di inammissibilità dell'appello e di litispendenza
Come già esposto, la società VA eccepisce l'inammissibilità CP_3 dell'appello, avendo gli appellanti operato una commistione tra l'impugnazione della pronuncia di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno e la riassunzione della causa relativa alla determinazione della indennità di esproprio dinanzi alla Corte
d'Appello in unico grado, anziché impugnare la sentenza mediante appello ai sensi dell'art. 43 c.p.c. ovvero riassumere il giudizio presso il giudice competente in unico grado, prestando acquiescenza alla pronuncia del Tribunale che ha declinato la sua competenza.
L'eccezione è infondata.
In effetti, come è stato chiarito in giurisprudenza - per quanto la speciale competenza in unico grado della Corte di appello, prevista dagli art. 19 e 20 della l. 22 ottobre 1971 n.
865, sia limitata esclusivamente alle domande di opposizione alla stima della indennità di espropriazione e della indennità di occupazione legittima, cosicché essa non può estendersi alle domande risarcitorie proposte dal proprietario del fondo espropriato (di competenza del Tribunale, secondo le regole ordinarie), cosicché non è possibile il cumulo soggettivo, nello stesso procedimento innanzi alla Corte di appello, di tali
19 domande con quelle di opposizione alla stima, poiché ciò si risolverebbe in una eliminazione del doppio grado di giurisdizione - diverso è il caso, verificatosi nella fattispecie, in cui la domanda in unico grado venga cumulata dinanzi alla Corte di appello con il giudizio di impugnazione della pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, resa in primo grado dal giudice competente, perché, in tale ipotesi, non è affatto compromesso alcun grado di cognizione sul merito (cfr. Cass, sez. I, n.
39145/2021 e la giurisprudenza nella stessa richiamata).
Deve essere disattesa anche l'eccezione di litispendenza, sollevata dal
[...]
il quale ha rilevato che gli odierni appellanti, oltre a proporre nel CP_2 presente giudizio (insieme all'appello avverso la pronuncia di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno e subordinatamente al rigetto di tale impugnazione) la domanda volta ad ottenere il pagamento della indennità di esproprio, hanno proposto la medesima domanda, riassumendo il giudizio ex art. 50 c.p.c., a seguito della pronuncia di incompetenza funzionale del Tribunale, dando luogo ad una litispendenza di cause (la presente e quella avente n. 26/2022 r.g.a.c.).
Osserva la Corte, tuttavia, che - sebbene vi sia identità parziale dell'oggetto della presente causa rispetto a quella, meno ampia dal punto di vista dell'oggetto, pendente davanti a questa Corte di Appello (avente n. 26/2022 r.g.a.c.) - i due procedimenti pendono davanti al medesimo giudice (la Corte di Appello di Catanzaro, per l'appunto) e non già davanti a giudici (intesi come uffici giudiziari) diversi, cosicché lo strumento volto a prevenire possibili giudicati contrastanti era da individuarsi nella riunione dei procedimenti ovvero nella sospensione di quello pregiudicato (come avvenuto nel caso in esame: cfr. quanto emerge dagli scritti difensivi conclusionali) e non già la declaratoria di litispendenza (cfr. Cass., sez. III, n. 10183/2023 che richiama Cass., sez. unite, n.
27846/2013).
3. I motivi di appello. La domanda di risarcimento del danno degli appellanti
Gli odierni appellanti, in via principale e pregiudiziale rispetto alla domanda di riconoscimento del diritto alla indennità di espropriazione, propongono, innanzi tutto, appello avverso la sentenza del Tribunale e la censurano, in particolare, nella parte in cui
- ritenendo rinnovato, a seguito della delibera n. 445 del 3.3.1992 della Commissione straordinaria per la gestione del IA RM (con cui era stata approvata CP_2
20 un variante al Piano di zona), il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità delle opere alle quali era finalizzato il procedimento di esproprio ed escludendo, quindi,
l'illegittimità dell'occupazione e dell'espropriazione del loro fondo (disposta con decreto della Provincia di Catanzaro del 14.7.1994) - ha dichiarato inammissibile la loro domanda di risarcimento del danno, costituito dalla perdita dei frutti nel periodo di occupazione illegittima, dalla perdita della proprietà dell'immobile per occupazione acquisitiva, nonché dal deprezzamento della porzione di fondo non interessata dall'esproprio.
Gli appellanti formulano, in particolare, tre censure (illegittimo esame della delibera n.
445/1992; irrilevanza della stessa ai fini del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità; inefficacia della stessa per omesso controllo preventivo di legittimità). Conviene trattarne separatamente.
3.1. L'utilizzabilità processuale della copia della deliberazione n. 445 del 3.3.1992 della
Commissione straordinaria per la gestione del Controparte_2
Con un primo motivo di appello, come si è già avuto modo di rilevare, gli appellanti lamentano l'esame stesso da parte del Tribunale della deliberazione n. 445 del 3.3.1992 della Commissione straordinaria per la gestione del Controparte_2
(nominata ai sensi dell'art. 15 bis della legge n. 55/1990 a seguito dello scioglimento del consiglio comunale), rilevando, in sintesi, che tale documento, sebbene prodotto dall'attrice, non era stato nuovamente depositato dalla stessa nel proprio fascicolo telematico di parte, ma era stato prodotto in copia, soltanto all'udienza del 27.5.2019 e, quindi, dopo la decorrenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., dal difensore della cosicché, in definitiva, essendo nel potere della parte, in virtù del Controparte_3
principio dispositivo, di ritirare e di non più ridepositare il suddetto documento, sarebbe stato onere della che intendeva avvalersene, farsi rilasciare dal Controparte_3
cancelliere, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c. p. c., la copia di tale documento, essendosi essa limitata, invece, a produrre una mera copia priva dell'attestazione di cancelleria ex art. 76 c.p.c.
Il motivo non è fondato e l'esame del documento in questione da parte del Tribunale è del tutto legittimo.
21 Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire, infatti, che, in materia di prova documentale, nel processo civile, il principio di non dispersione o di acquisizione della prova comporta che il fatto storico negli stessi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Hanno precisato, inoltre, che anche il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di questo nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) ed il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, ad esempio, come avvenuto nella fattispecie), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c., ma, anche, ritenendo provato il fatto storico documentato nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo ovvero desumendo il contenuto del documento dalla sua trascrizione o indicazione in un atto del processo ovvero ordinando alla parte interessata di produrlo, in copia o in originale.
Alla luce di tali principi, essendo pacifico che la delibera n. 445 del 3.3.1992 della
Commissione straordinaria per la gestione del era stata CP_2 Controparte_2
depositata dalla difesa di (attrice nel giudizio di primo grado) e che, Persona_3
poi, dopo il ritiro dei fascicoli di parte, non era stata nuovamente depositata, il suo esame da parte del Tribunale, a seguito di produzione di copia (la cui corrispondenza all'originale, del resto, non è stata mai contestata) da parte del difensore della
[...]
, costituisce esercizio di un preciso potere-dovere del giudice. Controparte_5
3.2. L'irrilevanza della delibera n. 445/1992 ai fini del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità delle opere oggetto del Piano di zona e la conseguente illegittimità di decreto di occupazione e di decreto di esproprio
Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata e per l'ipotesi, verificatasi nella fattispecie, di mancato accoglimento del primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che, con l'approvazione, tramite la
22 sopra citata delibera n. 445 del 3.3.1992, della variante al Piano di zona diretta al riassetto dell'area assegnata alla ”, era stata rinnovata l'efficacia della Controparte_3
dichiarazione implicita di pubblica utilità, con conseguente efficacia e validità del decreto di occupazione d'urgenza n. 184 del 7.8.1992 e del decreto definitivo di espropriazione n. 98 del 14.7.1994.
Secondo gli appellanti, invece, la delibera n. 445/1992, emessa dalla Commissione
Straordinaria del Comune di IA RM, essendosi limitata a prevedere soltanto un riassetto della viabilità del lotto, compromessa da un fabbricato abusivo, e non già una nuova approvazione del piano o una sua estensione a fondi originariamente non inclusi nella variante, non è valsa a rinnovare il termine della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, pari, per disposto di legge, a 18 anni, decorrenti dall'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale, con decreto pubblicato il 15.6.1974, del Piano di zona adottato dal consiglio comunale di IA RM con delibera n. 13 del 12.8.1972, cosicché tanto il decreto di occupazione del 7.8.1992 quanto quello di esproprio del
14.7.1994 sono da considerarsi illegittimi, perché emanati in assenza di una efficace dichiarazione di pubblica utilità.
Il motivo è fondato.
E' opportuno, preliminarmente, illustrare la vicenda amministrativa che ha dato origine alla controversia, avente ad oggetto l'esproprio del terreno degli odierni appellanti o dei loro danti causa, nell'ambito dell'esecuzione delle opere di un Piano di edilizia economica popolare (P.e.e.p.).
Deve premettersi che i “Piani di Edilizia Economica Popolare” (Piani di zona) sono strumenti urbanistici attuativi, previsti dalla legge n. 167/1962, che hanno lo scopo di acquisire aree da destinare alla realizzazione di alloggi a carattere economico e popolare e di opere e servizi complementari (quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria), con l'obiettivo di fornire alloggi a prezzi calmierati, sia in proprietà che in locazione, a soggetti poco abbienti. I soggetti interessati a realizzare un Piano di zona partecipano ad un bando comunale che prevede l'assegnazione della proprietà o del diritto di superficie dei suoli a prezzo calmierato, in cambio della realizzazione di alloggi da assegnare in proprietà o in locazione agli aventi diritto a prezzi stabiliti per legge.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, i piani in questione hanno “valore di piano particolareggiato” (comma 1°) e la loro approvazione equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici previsti dal
23 piano (comma 3). Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso (pari a 18 anni), ad espropriazione (comma 5°).
L'efficacia di tali piani, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 della legge n.
865/1971 e 51 della legge n. 457/1978 è pari a diciotto anni dalla loro approvazione.
Ai sensi dell'art. 52 della legge n. 865/1971, le opere comprese nei programmi previsti nell'ambito dei programmi pubblici di edilizia residenziale sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili. D'altra parte, il valore, ex art. 9, comma 1°, della legge n. 167/1962, di piani particolareggiati comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere negli stessi previste, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1150/1942.
In sintesi, la vicenda amministrativa è la seguente (cfr. la documentazione prodotta e la sentenza del Tribunale sul punto): con deliberazione del Consiglio Comunale di IA
RM n. 13 del 12.8.1972, è stato adottato Piano di zona di cui si tratta, approvato con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 677 del 28 maggio 1974, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 25 del 15 giugno 1974; con deliberazione n. 274 del 22.2.1991, vistata dal Co.Re.Co, la Giunta Municipale di IA RM ha revocato all'impresa “F.lli Giampà” il diritto di superficie, assegnandolo alla CP_3
(odierna appellata) che veniva delegata, anche, all'espropriazione delle aree
[...]
comprese nel lotto n. 1, ricadente nel comparto Q4A del Piano di Zona in questione;
sciolto il Consiglio comunale ai sensi dell'art. 15 bis della legge n. 55/1990 e nominata la
Commissione Straordinaria per la gestione del tale organo, Controparte_2
con la sopra citata delibera n. 445 del 3.3.1992, ha disposto il “riassetto delle aree ricadenti nel comprensorio Q4 comparto A del P. di z. lotti n. 1 e 2”, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 167/1962, posto che tale variante non incideva “sul dimensionamento globale del piano in quanto non comporta modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico”, delegando la all'acquisizione delle aree necessarie per l'urbanizzazione primaria e Controparte_3
confermando, per il resto, la delibera della Giunta municipale n. 274 del 22.2.1991; con decreto n. 184 del 7.8.1992, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha autorizzato l'occupazione dei terreni del lotto n. 1 del comparto Q4A; il procedimento
è proseguito con: la concessione alla società VA “ del diritto di costruire CP_3
fabbricati di civile abitazione di tipo economico e popolare sul lotto n. 1 del comparto
Q4A (31.8.1992); l'immissione nel possesso dei terreni di proprietà dei danti causa degli
24 odierni appellanti (5.11.1992); la concessione del diritto di superficie alla CP_3
(26.4.1993), per la realizzazione di n. 17 alloggi di edilizia residenziale
[...]
convenzionata, dietro corrispettivo della somma di Lire 121.000.000, con successivo rilascio (il 28.4.1993) della concessione edilizia n. 2601 per la realizzazione dei suddetti alloggi;
infine, il 14.7.1994, con decreto n. 98, il Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di Catanzaro, su istanza della ha disposto l'esproprio dei Controparte_3
terreni compresi nel lotto n. 1.
Premesso quanto sopra esposto, osserva la Corte che, come rilevato dagli appellanti, tanto il decreto di occupazione (del 7.8.1992) quanto quello di esproprio (del 14.7.1994) sono intervenuti, dopo che era scaduto (il 15.6.1992) il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, pari a diciotto anni, calcolati dall'approvazione del
Piano, avvenuta con decreto pubblicato il 15.6.1974.
Né, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alla delibera n. 445 del 3.3.1993 della
Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di IA RM può attribuirsi l'effetto di rinnovare il termine di diciotto anni di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, se non limitatamente, al più, a quelle (che, peraltro, non risultano riguardare i terreni oggetto di causa) specificamente previste nella variante oggetto di delibera. Con tale delibera, infatti, nel rilevare che l'originario tracciato stradale di accessori al lotto non era praticabile, è stata prevista, soltanto, una variazione di tale tracciato, senza apportare altre modifiche al Piano di zona né, tanto meno, prevedere un nuovo o diverso piano che giustificasse il rinnovo del termine della dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere e, segnatamente, di quelle già contenute nella originaria previsione.
Diversamente opinando, si attribuirebbe, irragionevolmente, ad ogni variante del Piano di zona, comprese quelle, come quella in esame, per le quali, in assenza di variazione significative, è prevista la procedura semplificata di cui all'art. 8 della legge n.
167/1962, l'effetto di procrastinare per ulteriori diciotto anni il vincolo di destinazione pubblicistica sull'intero compendio dei beni di proprietà privata, ingenerando seri dubbi di legittimità costituzionale di una disciplina così intesa, essendo esigenza di rilievo costituzionale, ai sensi dell'art. 42 della Costituzione, limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione, al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato e, sotto altro profilo, di tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per
25 l'interesse generale (cfr., ad esempio, Cass., sezioni unite, n. 3569/2011; n. 9323/2007; n.
2688/2007).
D'altra parte, poiché, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 865/1971 e del combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 167/1962 e 16 della legge n. 1150/1942, sono le opere comprese nell'ambito dei programmi pubblici di edilizia residenziale (oltre che, in generale, dei piani particolareggiati) che vengono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti e indifferibili, non vi è ragione per rinnovare l'efficacia di tale implicita dichiarazione di pubblica utilità ad opere già comprese nel piano originario, anziché limitarla alle opere non originariamente previste (è appena il caso di evidenziare che le pronunce richiamate dal Tribunale a sostegno della affermazione del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità riguardavano modifiche sostanziali del Piano di zona, del tutto diverse e non comparabili alla variazione del tracciato della strada di accesso al lotto, oggetto della delibera n. 445/1992 sopra citata).
Ne consegue che il motivo di appello è fondato e che, pertanto, divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità il 15.6.1992, prima sia dell'occupazione (novembre
1992) che della trasformazione del fondo (risalente all'aprile del 1993 per come è pacifico), la fattispecie configura gli illeciti della occupazione illegittima e della occupazione c.d. usurpativa, ossia illeciti permanenti che cessano con la domanda di risarcimento del danno e con la implicita rinuncia al diritto di proprietà sul fondo trasformato dalla realizzazione dell'opera pubblica che ne consegue (cfr., ad esempio,
Cass., sezioni unite, n. 735/2015; sez. I, n. 12961/2018; n. 18142/2022).
L'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata dal
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello (non CP_2
contenuta nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado), è tardiva ed è, ad ogni modo, infondata, essendo cessati gli illeciti, come detto, con la perdita della proprietà, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale.
Il terzo motivo di appello, concernente l'inefficacia della delibera n. 445/1992 per mancanza del controllo preventivo di legittimità, rimane assorbito.
4. La responsabilità solidale degli appellati, l'assorbimento dell'esame della domanda di indennità di esproprio e la quantificazione dei danni da risarcire
26 Sebbene non vi sia specifica contestazione sul punto, deve evidenziarsi che entrambi gli appellati (il come ente espropriante;
la società Controparte_2 CP_3
come soggetto delegato ed autore materiale della illecita trasformazione del
[...]
fondo) rispondono in solido dei danni lamentati dagli appellanti.
Come è stato precisato in giurisprudenza, infatti, l'ente espropriante (nella specie, il resta, pur sempre, “dominus” della procedura, anche ove ricorra all'istituto CP_2
della delega (ex art. 60 della l. n. 865 del 1971) ed è responsabile dell'operato del delegato, poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto «in nome e per conto» del delegante, ma anche «d'intesa» con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati. Ne consegue che, in ipotesi di occupazione appropriativa, dell'illecito risponde, sempre e comunque, l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, salva, tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte (cfr. Cass, sez. I, n. 26766/2016; n.
23639/2016; n. 3619/2016).
Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che il abbia avuto Controparte_2 un ruolo attivo e determinante nella consumazione dell'illecito, compiendo una serie di attività amministrative prodromiche alla occupazione ed alla trasformazione del fondo
(materialmente eseguita dalla società VA), dopo che era scaduto (il 15.6.1992) il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (in particolare: l'immissione in possesso del fondo;
la concessione del diritto di superficie alla società VA
del 26.4.1993; il rilascio alla stessa della concessione edilizia il 28.4.1993 e CP_3
della concessione edilizia in variante il 7.7.1993).
Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che l'accoglimento della domanda principale volta al risarcimento del danno da c.d. occupazione usurpativa (per illegittimità dell'occupazione e del decreto di esproprio a seguito di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità) assorbe l'esame della domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento del diritto alla indennità di espropriazione.
Si tratta, ora di quantificare i danni che gli appellati devono risarcire.
Tali danni, sulla base delle allegazioni degli appellanti (che connotano la causa petendi della domanda risarcitoria), consistono: a) nella perdita della proprietà del fondo e, quindi, del valore venale dello stesso;
b) nella perdita dei frutti nel periodo compreso tra
27 il 5.11.1992 (data di immissione in possesso) ed il 28.4.1993 (individuato come il momento di trasformazione irreversibile del fondo); c) nella diminuzione di valore della parte di fondo non oggetto dell'esproprio illegittimo.
La questione merito una apposita trattazione.
4. 1. La quantificazione del danno da perdita della proprietà del fondo
Il primo tipo di danno (perdita del valore venale del fondo) è di difficile stima, atteso che, malgrado le tre consulenze tecniche d'ufficio appositamente disposte nel corso del giudizio di primo grado (due eseguite dall'ing. una dal perito RI Persona_7 [...]
Per_
), non è stato possibile reperire dati obiettivi desumibili da compravendite di terreni con analoghe caratteristiche nel medesimo periodo.
D'altra parte, appare improbabile che una nuova consulenza tecnica d'ufficio, a molti anni di distanza dalla vicenda (maturata negli anni '90 del secolo scorso), consentirebbe di acquisire ulteriori elementi obiettivi di valutazione.
In verità, l'ing. (primo dei due consulenti tecnici di ufficio nominati dal Per_7
Tribunale), nel corso dell'attività peritale, ha reperito una serie di atti negoziali di cessione di terreni limitrofi che, tuttavia, non consentono di trarre elementi significativi per valutare il reale prezzo di mercato di beni con simili caratteristiche e nell'ambito di una libera contrattazione, giacché si riferiscono a cessioni di immobili oggetto di procedimenti di espropriazione e, per di più, avvenute nel vigore di una disciplina (art. 5 bis del decreto legge n. 333/1992) che commisurava l'indennità di esproprio a valori ben diversi da quelli di mercato, cosicché la contrattazione non era del tutto “libera”, ma, evidentemente, condizionata dalla pendenza del procedimento espropriativo e tale, secondo regole di logica ed esperienza, da determinare i proprietari ad accettare un prezzo, per quanto maggiore rispetto alla presumibile entità dell'indennità di espropriazione, decisamente inferiore al valore venale.
Altri elementi tratti da atti negoziali reperiti dal secondo consulente tecnico di ufficio
(perito RI ) o da stime giudiziali (peraltro, richiamate in maniera sommaria) Per_8
sono, parimenti, poco attendibili, giacché desunti da atti compiuti in epoca remota e tra loro incoerenti (in particolare, la compravendita per notaio Notaro del 26.2.1980; la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'ing. nel Persona_9
1972; quella eseguita nel 1981, in relazione ad una causa avente ad oggetto l'esproprio di
28 terreno per la costruzione dell'ospedale civile di IA RM;
del resto, per quanto resi omogenei tramite rivalutazione monetaria dei risultati alla comune data del
28.4.1993, sono emersi valori molto differenti: da euro 36,62 al mq ad euro 102,64).
In tale contesto, rilevato che nemmeno le parti hanno prodotto in giudizio o fornito ai periti d'ufficio elementi obiettivi e significativi (la cessione indicata dall'ing.
, consulente tecnico di parte della società VA, soffre delle stesse Per_10
criticità degli atti reperiti dal primo consulente tecnico di ufficio), il dato obiettivo più attendibile è costituito
Per_ dal calcolo del consulente tecnico di ufficio del valore di permuta del terreno, ricavato da quello degli edifici realizzati sullo stesso, salve le precisazioni seguenti.
In particolare, il suddetto consulente tecnico di ufficio ha rilevato che: a) nel bilancio del
1995 della società il valore del complesso edilizio realizzato Parte_6
risulta pari a lire 2.165.719.540 (pari ad euro 1.118.500), da ritenersi congruo in rapporto alla costruzione di n. 17 appartamenti;
b) considerato che il valore di mercato degli immobili realizzati deve tenere conto dell'utile di impresa, stimato dal perito d'ufficio nel
20% del loro valore, esso è pari a euro 1.342.200, somma che, valutata al 28.4.1993 (data di trasformazione del fondo), corrisponde ad euro 1.187.788; c) il valore di permuta dei
Per_ terreni, come rilevato dal perito RI , è compreso, di regola, tra ¼ e 1/6 dell'edificio che sugli stessi viene costruito, (cfr., oltre alla originaria relazione di consulenza tecnica d'ufficio, la replica del consulente tecnico di ufficio alle osservazioni delle parti).
Premesso questo e ritenuto che, prudenzialmente, il valore del terreno, in una ipotetica permuta a condizioni normali di mercato, corrisponda ad 1/5 del valore dell'edificio sullo stesso realizzato, si perviene, nel caso in esame, ad un valore, al 28.4.1993, di euro 57,10 al mq (euro 1.187.788: 5 = euro 237.557,6, pari al valore di permuta dell'intero terreno che, diviso per 4.160 mq di area occupata, è pari a euro 57,10 al mq. Si tratta di un valore, del resto, non molto distante da quello, pari a euro 68,54, stimato nell'ambito di altra controversia ed in relazione ad un'area semicentrale e, quindi, maggiormente appetibile - ossia il prolungamento di via Cristoforo Colombo di IA RM - ed al medesimo periodo).
D'altra parte, un valore inferiore appare poco compatibile con la natura edificabile del fondo e con la progressiva urbanizzazione dell'area, del resto, non distante dal centro
29 della città di IA RM (cfr., sul punto, le considerazioni del consulente tecnico di
Per_ ufficio ).
Tale somma di euro 57,10 al mq costituisce, dunque, il più probabile valore di mercato del terreno in questione al 28.4.1993.
Poiché il terreno effettivamente occupato dall'opera pubblica ed oggetto del decreto illegittimo di esproprio è pari a mq. 3024 (per come è pacifico ed è documento dalle consulenze tecniche d'ufficio), il valore venale della parte di fondo trasformata e di cui gli odierni appellanti o i loro danti causa hanno perduto la proprietà, calcolato al
28.4.1993, è pari, nel complesso, ad euro 172.670,40 (ossia euro 57,10 x mq. 3.024).
Pertanto, ad (titolare della quota del 3/10 del terreno, quale erede di Parte_1
v. la documentazione prodotta) spetta, a tale titolo, la somma di euro Persona_1
51.801,12, somma che corrisponde, attualizzata al momento della perdita della proprietà, coincidente con la presentazione della sua domanda di risarcimento del danno
(20.5.2008), ad euro 76.769,23; ad (titolare della quota del 2/10 del Parte_2
terreno, quale erede di v. la documentazione prodotta) spetta, a tale Persona_2
titolo, la somma di euro 34.534,08 che corrisponde, attualizzata al momento della perdita della proprietà, coincidente con la presentazione della sua domanda risarcitoria
(27.5.1999), ad euro 41.648,10; ad e Parte_3 Parte_4
a (titolari della quota del 2/10 del terreno, quali eredi di Parte_5
v. la documentazione prodotta) spetta, a tale titolo, la somma di euro Persona_3
34.534,08 che corrisponde, attualizzata al momento della perdita della proprietà, coincidente con la presentazione della domanda di risarcimento del danno da parte della de cuius (16.2.1999), ad euro 41.337,29.
Tali somme (calcolate alla rispettiva data di perdita della proprietà), devono essere ulteriormente rivalutate all'attualità e sulle stesse, rivalutate anno per anno, decorrono, gli interessi compensativi nella misura legale (cfr. le allegazioni degli appellanti e, del resto, Cass., sez. III, n. 10376/2024 e la giurisprudenza nella stessa pronuncia richiamata).
4. 2. La quantificazione del danno da perdita dei frutti
30 Come già rilevato, gli odierni appellanti lamentano, oltre che la perdita della proprietà del fondo, il danno da perdita dei frutti nel periodo compreso tra l'inizio dell'occupazione illegittima (5.11.1992) e la trasformazione radicale del fondo (28.4.1993).
Per_ In relazione a tale perdita, il secondo perito d'ufficio (ing. ) ha valutato il danno, con stima che tiene conto delle piante presenti sul terreno e dei potenziali ricavi (in particolare, dell'uliveto) e che non è contestata, in euro 1.126,24 (calcolata al 28.4.1993).
Pertanto, come richiesto dagli appellanti, spetta, a tale titolo: ad Parte_1
(titolare della quota del 3/10 del terreno, quale erede di v. la Persona_1
documentazione prodotta) la somma di euro 337,87; ad (titolare della Parte_2
quota del 2/10 del terreno, quale erede di v. la documentazione Persona_2
prodotta), la somma di euro 225,24; ad Parte_3 Parte_4
e a (titolare della quota del 2/10 del
[...] Parte_5
terreno, quali eredi di v. la documentazione prodotta) spetta, a tale Persona_3
titolo, la somma di euro 225,24.
Tali somme (calcolate al 28.4.1993), devono essere rivalutate all'attualità e sulle stesse, rivalutate anno per anno, decorrono, gli interessi compensativi nella misura legale.
4.3. L'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno subito dai fondi non oggetto del procedimento di esproprio
Gli appellanti lamentano, come effetto pregiudizievole dell'esproprio illegittimo, anche, la diminuzione di valore della parte di fondo non oggetto dell'esproprio stesso.
La domanda, sul punto, è inammissibile, giacché non è stato allegato né nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado primo grado di né Persona_3
negli atti di intervento volontario di e di né, infine, Controparte_8 Parte_1
nelle memorie di precisazione delle domande ex art. 183 c.p.c., sotto quale specifico profilo il terreno residuo, rimasto nel possesso e nella proprietà delle parti interessate, sia stato danneggiato (le domande indicano, nelle sole conclusioni, la richiesta di
“risarcimento dei danni derivanti al residuo fondo” o “alla parte residua del fondo”, senza ulteriori precisazioni: cfr. gli atti citati).
Né tale difetto di allegazione (tanto più evidente in considerazione del fatto che la perdita della proprietà del fondo illegittimamente espropriato è conseguenza di una rinuncia dei proprietari, i quali avrebbero avuto diritto ad ottenerne la restituzione, mantenendo,
31 quindi, l'originaria estensione della loro proprietà) può essere sanato con le valutazioni del secondo consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale (che ha rilevato la inaccessibilità al fondo residuo e la disaggregazione delle quote di proprietà, con conseguente, non meglio chiarita, difficoltà dell'utilizzo a fini edificatori).
L'inammissibilità della domanda preclude il suo esame nel merito.
5. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati sulla domanda principale di risarcimento del danno e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati, quanto al giudizio di appello, con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 a €
260.000,00, in relazione alle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno), fatta eccezione, quanto alla difesa di e di per la fase di Parte_1 CP_1
trattazione del giudizio di primo grado (essendo intervenuti in giudizio soltanto nel 2008, allorché la fase di trattazione, iniziata nel 1999, era alquanto avviata) e, quanto alla difesa degli appellanti, per la fase di trattazione del giudizio di appello (tenuto conto della concreta attività difensiva svolta e della trattazione scritta della causa), in relazione alle quali vengono applicati i valori medi dimezzati. Inoltre, le spese del giudizio di appello, in cui le tre parti appellanti, diversamente da quanto avvenuto nel giudizio di primo grado, hanno svolto le difese in maniera comune, vengono liquidate in maniera unitaria, con aumento del 60% in virtù della difesa comune di tre diverse parti ( e Parte_1
eredi di . CP_1 Parte_2 Persona_3
Le spese del giudizio di primo grado, quindi, vengono liquidate, quanto alle difese di e di in complessivi € 14.103,00 per onorari per Persona_3 Parte_2
ciascuna parte, così calcolati: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre, rispettivamente, euro 212,48 (F. ed euro 19,78 (A. per spese vive Per_3 Pt_2
documentate ; quanto alla difesa di e di in euro 11.268,00 Parte_1 CP_1
(la fase di trattazione/istruttoria è compensata per euro 2.835,00; le altre fasi in misura pari alle altre parti attrici o intervenute), oltre euro 14,62 per spese vive documentate.
Le spese del giudizio di appello vengono liquidate in complessivi euro 19.446,40, così calcolati: € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00
32 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria. La somma complessiva di euro 12.154,00 viene aumentata del 60%, fino ad euro 19.446,40. Le spese vive documentate ammontano a euro 777,00.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
e a Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di IA RM n. 705/2021 del 29.11.2021, pubblicata il 7.12.2021, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna il e la società Controparte_2 Parte_7
in solido tra loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, le seguenti somme:
[...]
ad euro 76.769,23 per la perdita della proprietà, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria dal 20.5.2008 ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza;
euro 337,87 per la perdita dei frutti, oltre rivalutazione monetaria dal 28.4.1993 ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza;
nonché ulteriori interessi legali sulla somma complessiva così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
ad euro 41.648,10 per la perdita della proprietà, oltre rivalutazione Parte_2
monetaria dal 27.5.1999 ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza;
euro 225,24 per la perdita dei frutti, oltre rivalutazione monetaria dal 28.4.1993 ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza;
nonché oltre ulteriori interessi legali sulla somma complessiva così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
ad e a Parte_3 Parte_4 Parte_5
euro 41.337,29 per la perdita della proprietà, oltre rivalutazione monetaria
[...]
dal 16.2.1999 ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza;
euro 225,24 per la perdita dei frutti, oltre rivalutazione monetaria dal 28.4.1993 ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla pubblicazione
33 della presente sentenza;
nonché oltre ulteriori interessi legali sulla somma complessiva così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
- condanna, in solido tra loro, il e la società Controparte_2 [...]
al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado Parte_7
e del presente giudizio di appello nei confronti degli odierni appellanti, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 11.268,00 per onorari ed euro 14,62 per spese vive in favore di e in euro 14.103,00 per onorari ed euro 19,78 Parte_1 CP_1
per spese vive in favore di ed in euro 14.103,00 per onorari ed euro Parte_2
212,48 per spese vive in favore di e Parte_3 Parte_4
a quanto al giudizio di appello, liquidate in Parte_5
complessivi euro 19.446,40 per onorari ed euro 777 per spese vive;
in ogni caso, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio eseguite nel giudizio di primo grado a carico degli appellati, in solido tra loro.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
34