Sentenza 21 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 21/08/2023, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/08/2023
N. 04807/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4118 del 2022, proposto da
Clm s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Fusco Moffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via S. Lucia n.81 presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tar Campania-Napoli, Sezione VII, n. 5892/2020 resa nel giudizio R.G. n. 3299/2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente in epigrafe indicata agisce per l’esatta esecuzione della sentenza emessa dal Tar Campania-Napoli, Sezione VII, n. 5892/2020 resa nel giudizio R.G. n. 3299/2020, nella parte in cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e rimborso del contributo unificato.
In aggiunta alla domanda principale, parte ricorrente ha chiesto nominarsi un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza dell’Amministrazione.
2 – La Regione Campania ha depositato mera costituzione di stile e documentazione.
3 - Alla camera di consiglio del 31 maggio 2023 il ricorso è transitato in decisione.
4 – Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente ha dichiarato (con nota in data 30/5/23) che la Regione Campania ha pagato le somme recate dalla sentenza ottemperanda solo nel marzo 2023 (è in atti anche il d.d. n. 1020 del 5/15/2022 recante impegno della somma di euro 2.094,00).
In applicazione dell’art. 34 co. 5 codice processo amm.vo, può quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando, sulla base di quanto dichiarato e documentato in atti, pienamente soddisfatta la pretesa sostanziale avanzata in questa sede.
5 – Le spese di giudizio, seguendo il canone della soccombenza virtuale, sono poste a carico della Regione Campania, e si liquidano come da dispositivo, tenendosi comunque conto dello spontaneo – ancorché tardivo - adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente che liquida in euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori come per legge e rifusione del C.U., qualora versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO