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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Nelle cause riunite iscritte al R.G.L. n. 608/2025 e n. 951/2025, promosse da:
(c.f. ), ass. Avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1 C.F._1
Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, assistito ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1 dalla dirigente dott.ssa , dalle funzionarie dott.sse Elisa Cesaro e CP_2
, dal funzionario dott. Angelo Maurizio Ragusa, domiciliato come Controparte_3 da memoria costitutiva;
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, iscritto al R.G. n. 608/2025, Pt_2
- con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
[...]
2023/2024, 2024/2025 - ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in proprio CP_1 favore dell'importo di euro 2.500,00, tramite la suddetta carta elettronica, oltre accessori dalla maturazione al saldo, quale contributo alla propria formazione,
1 invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE.
Inoltre, con ricorso depositato il 3 febbraio 2025, iscritto al R.G. n. 951/2025, parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di euro 554,84 lordi, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti, esponendo a tal fine: di aver sottoscritto con il CP_1 convenuto, nell'anno scolastico 2019/2020, una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato in forza dei quali ha prestato servizio espletando le medesime mansioni del docente titolare;
e di non aver percepito per il servizio prestato la retribuzione professionale docenti di cui all'articolo 7 del CCNL comparto scuola
20.2.2001.
Il convenuto, in entrambe le cause, si è tempestivamente costituito CP_1 chiedendo la reiezione delle domande.
Le cause sono state riunite all'odierna udienza e decise senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
Carta Elettronica Docente non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto quale docente di scuola di primo grado;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal;
dal 16/10/2020 al 30/06/2021, CP_1 dal 09/09/2021 al 31/08/2022, dal 01/09/2022 al 30/06/2023, dal
01/09/2023 al 30/06/2024, e dal 01/09/2024 al 30/06/2025;
- che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la CP_1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
2 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo
3 determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
4 quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. (…)”.
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto di domanda.
Nella fattispecie in esame si è già detto come non vi sia contestazione tra le parti circa la “comparabilità”, dal punto di vista della natura del lavoro, delle mansioni espletate e delle competenze professionali richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno prestato servizio nei suoi stessi periodi.
In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, dell'importo complessivo di €
2.500,00, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Retribuzione Professionale Docenti
La questione in esame è stata già decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si
5 estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”; cfr. conf. CASS. 6293/2020).
In conclusione, la domanda deve essere accolta ed il convenuto CP_1 condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 554,84 lordi, la cui quantificazione non è stata contestata dalla parte convenuta, oltre accessori di legge.
Spese di lite.
Le spese di lite: il deposito di due distinti ricorsi per azionare domande che avrebbero potuto formare oggetto di un unico ricorso ha prodotto un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo;
le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299/2025, hanno affermato: che la questione dell'abusivo frazionamento del credito è sollevabile anche d'ufficio dal giudice;
che qualora non sia ravvisabile un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, il Giudice può sanzionare la parcellizzazione della pretesa creditoria, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c.;
pertanto, attesa l'inesistenza di un interesse oggettivo al frazionamento della domanda, nella fattispecie è ravvisabile la trasgressione al dovere di cui all'art. 88
c.p.c. e nulla viene liquidato in favore della parte ricorrente in relazione al giudizio iscritto al n. 951/2025 ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c. in quanto, alla luce di quanto sopra rilevato, trattasi di spese del tutto superflue;
le spese relative al giudizio iscritto al n. 608/2025 seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con il richiesto aumento in misura del 10 % ex art. 4 c. 1 bis D.M. cit., e con distrazione in favore dei Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
6 • accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell'importo complessivo di
€ 2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
• condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 554,84 lordi, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti;
• condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 1.133,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni
Rinaldi.
Torino, 4 luglio 2025
La Giudice
Sonia Salvatori
7
(c.f. ), ass. Avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1 C.F._1
Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, assistito ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1 dalla dirigente dott.ssa , dalle funzionarie dott.sse Elisa Cesaro e CP_2
, dal funzionario dott. Angelo Maurizio Ragusa, domiciliato come Controparte_3 da memoria costitutiva;
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, iscritto al R.G. n. 608/2025, Pt_2
- con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
[...]
2023/2024, 2024/2025 - ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in proprio CP_1 favore dell'importo di euro 2.500,00, tramite la suddetta carta elettronica, oltre accessori dalla maturazione al saldo, quale contributo alla propria formazione,
1 invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE.
Inoltre, con ricorso depositato il 3 febbraio 2025, iscritto al R.G. n. 951/2025, parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di euro 554,84 lordi, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti, esponendo a tal fine: di aver sottoscritto con il CP_1 convenuto, nell'anno scolastico 2019/2020, una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato in forza dei quali ha prestato servizio espletando le medesime mansioni del docente titolare;
e di non aver percepito per il servizio prestato la retribuzione professionale docenti di cui all'articolo 7 del CCNL comparto scuola
20.2.2001.
Il convenuto, in entrambe le cause, si è tempestivamente costituito CP_1 chiedendo la reiezione delle domande.
Le cause sono state riunite all'odierna udienza e decise senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
Carta Elettronica Docente non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto quale docente di scuola di primo grado;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal;
dal 16/10/2020 al 30/06/2021, CP_1 dal 09/09/2021 al 31/08/2022, dal 01/09/2022 al 30/06/2023, dal
01/09/2023 al 30/06/2024, e dal 01/09/2024 al 30/06/2025;
- che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la CP_1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
2 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo
3 determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
4 quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. (…)”.
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto di domanda.
Nella fattispecie in esame si è già detto come non vi sia contestazione tra le parti circa la “comparabilità”, dal punto di vista della natura del lavoro, delle mansioni espletate e delle competenze professionali richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno prestato servizio nei suoi stessi periodi.
In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, dell'importo complessivo di €
2.500,00, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Retribuzione Professionale Docenti
La questione in esame è stata già decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si
5 estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”; cfr. conf. CASS. 6293/2020).
In conclusione, la domanda deve essere accolta ed il convenuto CP_1 condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 554,84 lordi, la cui quantificazione non è stata contestata dalla parte convenuta, oltre accessori di legge.
Spese di lite.
Le spese di lite: il deposito di due distinti ricorsi per azionare domande che avrebbero potuto formare oggetto di un unico ricorso ha prodotto un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo;
le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299/2025, hanno affermato: che la questione dell'abusivo frazionamento del credito è sollevabile anche d'ufficio dal giudice;
che qualora non sia ravvisabile un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, il Giudice può sanzionare la parcellizzazione della pretesa creditoria, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c.;
pertanto, attesa l'inesistenza di un interesse oggettivo al frazionamento della domanda, nella fattispecie è ravvisabile la trasgressione al dovere di cui all'art. 88
c.p.c. e nulla viene liquidato in favore della parte ricorrente in relazione al giudizio iscritto al n. 951/2025 ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c. in quanto, alla luce di quanto sopra rilevato, trattasi di spese del tutto superflue;
le spese relative al giudizio iscritto al n. 608/2025 seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con il richiesto aumento in misura del 10 % ex art. 4 c. 1 bis D.M. cit., e con distrazione in favore dei Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
6 • accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell'importo complessivo di
€ 2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
• condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 554,84 lordi, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti;
• condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 1.133,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni
Rinaldi.
Torino, 4 luglio 2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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