Art. 4. (Organi dell'AIMA e loro competenze)
Gli organi dell'AIMA sono:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Il presidente dell'AIMA e' il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessita' e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.
Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA e' composto dal presidente che lo presiede, da un consigliere di Stato a riposo, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, nonche' da sette membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, di cui tre designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e quattro scelti in una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative sul piano nazionale, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse.
I componenti del Consiglio di amministrazione non di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
L'indennita' di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, e' stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.
Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento e l'amministrazione del personale, il Consiglio di amministrazione e' integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.
La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il Consiglio di amministrazione e' l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricoloalimentare. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:
a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;
b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonche' il bilancio preventivo, di cui al successivo articolo 10, ed il bilancio consuntivo;
c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonche' gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 8;
d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;
e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonche' la resa dei conti degli assuntori medesimi;
f) delibera la relazione annuale concernente l'attivita' dell'azienda;
g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda, sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessita' di prestazioni particolarmente specializzate;
h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza.
Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti.
Sono membri effettivi:
a) un magistrato a riposo del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;
b) due dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro.
Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non piu' di una sola volta.
Con le stesse modalita' vengono nominati i due membri supplenti, i quali devono appartenere alla categoria elencata alla lettera b) del precedente tredicesimo comma.
I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige la relazione ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi da trasmettere al Ministro Presidente ed al Ministro del tesoro ed ai medesimi riferisce almeno semestralmente sull'azione di controllo.
I membri del Collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
Il Collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione sara' determinata con lo statuto-regolamento.
Il Collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.
Gli organi dell'AIMA sono:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Il presidente dell'AIMA e' il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessita' e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.
Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA e' composto dal presidente che lo presiede, da un consigliere di Stato a riposo, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, nonche' da sette membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, di cui tre designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e quattro scelti in una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative sul piano nazionale, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse.
I componenti del Consiglio di amministrazione non di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
L'indennita' di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, e' stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.
Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento e l'amministrazione del personale, il Consiglio di amministrazione e' integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.
La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il Consiglio di amministrazione e' l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricoloalimentare. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:
a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;
b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonche' il bilancio preventivo, di cui al successivo articolo 10, ed il bilancio consuntivo;
c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonche' gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 8;
d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;
e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonche' la resa dei conti degli assuntori medesimi;
f) delibera la relazione annuale concernente l'attivita' dell'azienda;
g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda, sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessita' di prestazioni particolarmente specializzate;
h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza.
Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti.
Sono membri effettivi:
a) un magistrato a riposo del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;
b) due dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro.
Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non piu' di una sola volta.
Con le stesse modalita' vengono nominati i due membri supplenti, i quali devono appartenere alla categoria elencata alla lettera b) del precedente tredicesimo comma.
I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige la relazione ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi da trasmettere al Ministro Presidente ed al Ministro del tesoro ed ai medesimi riferisce almeno semestralmente sull'azione di controllo.
I membri del Collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
Il Collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione sara' determinata con lo statuto-regolamento.
Il Collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.