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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 1125 / 2024
Corte D'Appello di Bari
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Bari - SEZIONE LAVORO, composta dai Magistrati: dott. Manuela Saracino Presidente dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott. Valeria Spagnoletti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello tra in persona del Parte_1
l.r.p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti DI PANTALEO DAVIDE e RONCONI GIOVANNI
-appellante-
e
EN AN
-appellato non costituito-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n. 2590/2024 del 24/06/2024 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe ha riconosciuto il diritto di EN AN, dipendente della società FSE S.r.l. dal
05.02.1979 al 31.03.2018, con qualifica di Macchinista (par. 190) di cui al CCNL autoferrotranvieri, a percepire per i giorni di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, fuori nastro, disponibilità, guida, diarie e trasferte al 50% a far data dal 18.07.2007, condannando la datrice di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori come per legge. Avverso detta sentenza, Parte_1
ha proposto appello, chiedendone la riforma nel senso del
[...] rigetto della domanda attorea.
AN EN non si è costituito.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 24.04.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del 06/05/2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
2. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che parte appellata non è costituita e non vi è prova del fatto che l'appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 17.12.2024 e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 24.04.2025, né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice
2 dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
3. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
4. Deve, tuttavia, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del
2020).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Bari - SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 09/12/2024 da
[...]
nei confronti di EN AN Parte_1
avverso la sentenza n.2590/2024 resa dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data 24/06/2024 , così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
3 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 06/05/2025
Il Presidente
Dott. Manuela Saracino
Il Consigliere rel./est.
Dott. Valeria Spagnoletti
4
Corte D'Appello di Bari
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Bari - SEZIONE LAVORO, composta dai Magistrati: dott. Manuela Saracino Presidente dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott. Valeria Spagnoletti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello tra in persona del Parte_1
l.r.p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti DI PANTALEO DAVIDE e RONCONI GIOVANNI
-appellante-
e
EN AN
-appellato non costituito-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n. 2590/2024 del 24/06/2024 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe ha riconosciuto il diritto di EN AN, dipendente della società FSE S.r.l. dal
05.02.1979 al 31.03.2018, con qualifica di Macchinista (par. 190) di cui al CCNL autoferrotranvieri, a percepire per i giorni di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva di indennità di presenza, fuori nastro, disponibilità, guida, diarie e trasferte al 50% a far data dal 18.07.2007, condannando la datrice di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori come per legge. Avverso detta sentenza, Parte_1
ha proposto appello, chiedendone la riforma nel senso del
[...] rigetto della domanda attorea.
AN EN non si è costituito.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 24.04.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del 06/05/2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
2. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che parte appellata non è costituita e non vi è prova del fatto che l'appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 17.12.2024 e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 24.04.2025, né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice
2 dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
3. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
4. Deve, tuttavia, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del
2020).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Bari - SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 09/12/2024 da
[...]
nei confronti di EN AN Parte_1
avverso la sentenza n.2590/2024 resa dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data 24/06/2024 , così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
3 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 06/05/2025
Il Presidente
Dott. Manuela Saracino
Il Consigliere rel./est.
Dott. Valeria Spagnoletti
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