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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 25/03/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 2427/2023 R. G. introdotta da
Parte_1
) rappresentata e difesa giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale:
Email_1
PARTE RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Laura Notari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Camollia n. 107, Pt_1
PARTE RESISTENTE
e nei confronti di
), rappresentato e difeso giusta CP_2 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Alessandro Cassigoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Camollia n. 107, Pt_1
PARTE RESISTENTE
e nei confronti di
) Controparte_3 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Chiamata la causa alle h. 10.55 per parte attrice è presente il Funzionario
Delegato Dott. come da delega depositata;
Persona_1 per parte convenuta è presente l'Avv. Notari Laura anche in CP_1 sostituzione dell'Avv. Cassigoli per CP_2
Sono presenti le Dott.sse e Persona_2 Persona_3 Per_4
Il Giudice invita le parti alla discussione:
1 per parte attrice il Funzionario Delegato si riporta agli atti e conclude come da atto di citazione;
per entrambi i convenuti l'Avv. Notari si riporta a quanto dedotto nelle rispettive comparse di costituzione, insiste in particolare nell'eccezione di prescrizione della domanda in quanto, anche secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, il deposito del ricorso non è sufficiente ai fini dell'interruzione della prescrizione essendo, invece, necessaria la notifica dello stesso che, nel caso di specie, è avvenuta oltre i 5 anni.
Entrambe le parti dichiarano sin da ora di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il giudice esaurita la discussione si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
NN NN EL OL LL llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2023 l' Parte_2
ha domandato all'intestato Tribunale revocarsi ai sensi dell'art.
[...]
2901 c.c., dichiarandolo privo di effetti, il verbale di assemblea
2 straordinario per aumento di capitale con conferimento di beni immobili e relative passività del 21/12/2018, trascritto in data 09/01/2019 presso l'Ufficio del Territorio di al n. R.G. 225 e R.P. 135, con il quale Pt_1
unitamente al fratello , ha conferito in favore della CP_1 CP_2
i seguenti cespiti immobili: - piena proprietà di 1/2 di Controparte_3 appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, sub 4, Pt_1 categoria A/7, con rendita di euro 1.177,52 (valore ex art. 79 del d.P.R.
602/73 euro 222.551,28); - piena proprietà di 1/2 di appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, sub 11, categoria A/7, con Pt_1 rendita di euro 1.673,32 (valore ex art. 79 del d.P.R. 602/73 euro
316.257,48); - piena proprietà del resede e del locale di accesso al piano terreno, censiti nel foglio 12, particella 53, sub 9 e 10 (beni non censibili comuni ai predetti subalterni 4 e 11 della stessa particella 53).
Nel merito parte ricorrente ha esposto che: - in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri è creditrice nei confronti di di € 197.040,27; ciononostante conferiva CP_1 CP_1 in favore della società cespiti immobiliari del CP_3 Parte_3 valore complessivo di € 320.000,00; le cartelle di pagamento sono successive alla data di stipula dell'atto di conferimento ma attengono a crediti sorti anteriormente (2018); l'attuale patrimonio residuo del debitore risulta inconsistente.
Si è costituito che ha eccepito la prescrizione dell'azione CP_2 revocatoria, essendo il ricorso stato notificato in data 9.2.2024, perciò oltre il quinquennio e opponendosi nel merito alla domanda ex adverso proposta.
Si è costituito eccependo anch'egli la prescrizione della CP_1 domanda essendo il ricorso stato notificato in data 9.2.2024 e nel merito si è opposto all'avversa domanda.
Alla prima udienza, rilevata la tardività della notifica del ricorso, il
Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica.
3 Ritualmente notificato il ricorso, si sono costituiti e CP_2 CP_1 eccependo la prescrizione dell'azione e contestando la fondatezza
[...] della domanda.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente in quanto il ricorso e pedissequo decreto Controparte_3 risultano ritualmente notificati in data 14.3.2024.
3. In ordine di priorità logico – giuridica deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria avanzata dai convenuti.
L'art. 2903 c.c. prevede espressamente che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. La giurisprudenza ha specificato la portata applicativa di tale disposizione, affermando come la stessa “deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (cfr., da ultimo, Cass. civ. n.
4049/2023).
Nell'ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile la funzione di pubblicità legale ai terzi viene assolta mediante l'istituto della trascrizione, la quale consiste nell'annotazione su un registro pubblico di un atto, finalizzato a rendere tale trasferimento del diritto di proprietà opponibile ai terzi.
Nel caso in esame risulta incontestato, nonché, peraltro documentalmente provato che, il verbale di assemblea straordinario per aumento di capitale con conferimento di beni immobili e relative passività del 21/12/2018, è stato trascritto in data 09/01/2019 presso l'Ufficio del
Territorio di Siena al n. R.G. 225 e R.P. 135 (all. 74 e ss., fasc. ricorrente).
Pertanto, è da tale data che deve essere individuato il termine di decorrenza della prescrizione, onde la scadenza del relativo termine quinquennale va individuata nel 9.1.2024.
Premesso ciò, il presente ricorso è stato depositato in Cancelleria il
21.11.2023 e, quindi, tempestivamente.
4 Sul punto occorre richiamare l'ultimo orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione secondo cui “In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione,
e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità "naturale" di proporre la domanda” (cfr.
Cass. Civ. n. 24891/2021) e che “Un'ulteriore conferma, poi, della necessità di optare per l'interpretazione che reputa idoneo il semplice deposito del ricorso - ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria che sia esercitata instaurando un processo sommario di cognizione - è offerto dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nella sentenza oggi impugnata (Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2015, n.
24822, Rv. 637603-01). Non osta, invero, a tale conclusione il rilievo che tale decisione ebbe ad affrontare soltanto il tema dell'efficacia - esclusivamente processuale, ovvero anche sostanziale - della "scissione", per il richiedente la notifica ed il destinatario della stessa, dei termini di notificazione della domanda ex art. 2901 cod. civ., pronunciandosi, pertanto, con riferimento ad un'ipotesi in cui il procedimento notificatorio risultava, comunque, già avviato. In altre parole, ciò che le Sezioni Unite furono chiamate allora a stabilire era se, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione di un'azione costitutiva
5 necessaria, qual è quella di cui all'art. 2901 cod. civ., dovesse rilevare il momento di inizio, o piuttosto quello di conclusione del procedimento notificatorio, optando esse per la prima di tali soluzioni. Tuttavia, la non sovrapponibilità della questione allora trattata, rispetto a quella oggi in esame, non esclude che la ragione giustificativa, posta da quella pronuncia alla base della decisione adottata, possa in ogni caso contribuire pure alla definizione del presente giudizio. Difatti, come nel caso deciso dalle Sezioni Unite, anche nell'ipotesi che oggi occupa, nel bilanciamento
"tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per
l'altra parte" (perdita e lucro, ambedue, dipendenti dal comportamento di un terzo, ovvero del giudice adito nel disporre la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di 13 udienza), va privilegiata la soluzione che eviti di "allocare la perdita sulla parte incolpevole e allocare il guadagno sulla parte immeritevole". Evenienza, questa, che si verificherebbe se, manifestato dall'attore l'intento di radicare il processo con il deposito del ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., la sua concreta instaurazione, e con essa l'effetto interruttivo della prescrizione (e quindi l'eventuale estinzione del diritto azionato) restasse, per così dire, "in balia" del perfezionamento di un adempimento - la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione
d'udienza - che costui non è in grado, in alcun modo, di controllare”.
Del resto, appare condivisibile quanto osservato dalla Cassazione con quest'ultima pronuncia, in riferimento all'art. 2943 c.c., poiché il richiamo letterale alla “notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio”, deve essere inteso - anche in ragione della necessità di assicurare un'interpretazione della norma che faccia salvo il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale - come sostanzialmente corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio.
Passando al merito della controversia, si ritiene che il ricorso meriti accoglimento per le motivazioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria, in quanto volta ad ottenere in favore del creditore una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato
6 pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi;
ovvero, egli può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, gli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole, il creditore che ha agito in revocatoria diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione ex art. 2902 c.c..
Quanto ai requisiti, per ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio del debitore, alla sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni) ed alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore (c.d. scientia damni) o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito che esso fosse dolosamente preordinato per pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis); infine, soltanto nell'ipotesi di atto oneroso, che il terzo coinvolto fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
Tanto premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame ricorrano le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., segnatamente: la sussistenza del credito;
la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito;
la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato al creditore, trattandosi di un atto a titolo oneroso.
3.1. Si rileva, innanzitutto, che è incontestabile la sussistenza del credito posto alla base dell'azione revocatoria, che trae origine da ruoli/avvisi di debito/ avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori della somma complessiva di € 197.040,27 (all. 2- 70, fasc. ricorrente) e che i crediti conseguono dalle iscrizioni a ruolo emessi dall'odierna ricorrente a carico di CP_1
7 Appare, quindi, sussistente la ragione di credito vantata dalla società attrice.
3.2. Altresì, è incontestabile la sussistenza dell'eventus damni per la ricorrente.
Nello specifico, ai fini dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, qual è senz'altro il conferimento di beni immobili in una società, stante il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 26310/2021, Cass. Civ. n. 16221/2019).
L'azione revocatoria ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
A tal fine, l'onere probatorio del creditore è limitato alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare la natura e l'entità del patrimonio del debitore, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che nonostante l'atto di disposizione il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Nel caso di specie risulta provato documentalmente che CP_1 ha conferito nella società i seguenti beni immobili:
[...] Controparte_3
8 1) piena proprietà di 1/2 di appartamento sito in censito nel foglio Pt_1
12, particella 53, sub 4, categoria A/7, con rendita di euro 1.177,52
(valore ex art. 79 del D.P.R. 602/73 euro 222.551,28); 2) piena proprietà di 1/2 di appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, Pt_1 sub 11, categoria A/7, con rendita di euro 1.673,32 (valore ex art. 79 del d.P.R. 602/73 euro 316.257,48); 3) piena proprietà del resede e del locale di accesso al piano terreno, censiti nel foglio 12, particella 53, sub 9 e 10
(beni non censibili comuni ai predetti subalterni 4 e 11 della stessa particella 53); così come risulta dall'estratto catastale del contribuente che il patrimonio residuo del debitore è inconsistente (all. 79, fasc. ricorrente).
Viceversa, parte convenuta, sulla quale gravava l'onere di allegare e provare, in ossequio ai principi generali, l'insussistenza dell'eventus damni, ovvero che il residuo patrimonio sarebbe stato bastevole a soddisfare le ragioni del credito, nulla ha provato in tal senso, limitandosi ad allegare la circostanza che essendo i beni immobili conferiti nella società gravati da ipoteche, la ricorrente avrebbe comunque avuto difficoltà nel recupero del credito.
3.3. Quanto al consilium fraudis, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione (cfr. Cass. Civ. n.
7262/2000).
9 Nel caso in esame il verbale di assemblea con cui sono stati conferiti i beni immobili nella società è successivo al sorgere del Controparte_3 credito, onde i convenuti all'atto del conferimento erano pienamente consapevoli del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditizie della ricorrente.
Segnatamente, i ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri si riferiscono a cartelle di pagamento i cui anni di imposta sono precedenti all'anno 2018 (epoca in cui è stato effettuato il predetto conferimento); difatti i ruoli sono stati formati antecedentemente alla data del conferimento, tant'è che sul punto nulla hanno contestato i convenuti.
Quanto alla partecipatio fraudis del terzo, trattandosi nel caso di specie di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo nemmeno necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Alla conoscenza viene equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie: non occorre, perciò, la precipua intenzione di danneggiare il creditore (animus nocendi), né la cooperazione del terzo all'intento fraudolento, ma è sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia consapevole che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, così da comprometterne la realizzazione del credito
(cfr. Cass. Civ. n. 11763/2006, Cass. Civ. n. 7262/2000).
Per giurisprudenza pacifica (ex multis Cass. 17821/2014) la prova della piena consapevolezza del terzo del danno arrecato ai creditori con l'atto di disposizione può essere assolta anche mediante presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(cfr. Cass. Civ. n. 1286/2019, Cass. Civ. n. 5359/2009).
10 Ebbene, nel caso in esame non si può non sottolineare il rapporto di parentela tra i soci della infatti, il debitore Controparte_3 CP_1
è l'amministratore unico della predetta società nonché fratello di
[...] anch'esso socio, così come risultano soci il padre, CP_2 CP_4
e la madre (all. 78, fasc. ricorrente).
[...] Persona_5
Tale legame tra il debitore e i terzi rende estremamente plausibile che questi ultimi non potessero non essere a conoscenza del pregiudizio che sarebbe stato arrecato alle ragioni creditizie atteso che, dati gli stretti legami familiari intercorrenti tra il debitore e i terzi, questi ultimi non potevano non conoscere la situazione debitoria di CP_1
Invero, a nulla rileva quanto dedotto dal convenuto CP_2 ovvero la circostanza che si fosse trasferito in Albania nel settembre 2018
e che avrebbe avuto limitati rapporti con la famiglia;
infatti, i debiti del fratello sono anteriori al conferimento degli immobili, che comunque è avvenuto a breve distanza (dicembre 2018) rispetto al predetto trasferimento in Albania (settembre 2018).
Pertanto, si ritiene che gli stessi fossero consapevoli che l'atto di conferimento dei beni immobili nella società avrebbe arrecato un pregiudizio per la ricorrente.
In conclusione, deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' dell'atto impugnato e Parte_2 meglio specificato in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c, va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per la fase decisionale stante la natura documentale, (scaglione di riferimento € 260.001,00 - € 520.000,00), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico solidale delle parti convenute.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'
[...]
del seguente atto: verbale di assemblea Parte_2 straordinario per aumento di capitale con conferimento di beni immobili e relative passività del 21/12/2018, trascritto in data 09/01/2019 presso l'Ufficio del Territorio di Siena al n. R.G. 225 e R.P. 135, con il quale unitamente al fratello , ha conferito in favore della CP_1 CP_2
i seguenti cespiti immobili: - piena proprietà di 1/2 di Controparte_3 appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, sub 4, Pt_1 categoria A/7, con rendita di euro 1.177,52 (valore ex art. 79 del d.P.R.
602/73 euro 222.551,28); - piena proprietà di 1/2 di appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, sub 11, categoria A/7, con Pt_1 rendita di euro 1.673,32 (valore ex art. 79 del d.P.R. 602/73 euro
316.257,48); - piena proprietà del resede e del locale di accesso al piano terreno, censiti nel foglio 12, particella 53, sub 9 e 10 (beni non censibili comuni ai predetti subalterni 4 e 11 della stessa particella 53);
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Pt_1
l'annotazione della sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto dispositivo sopra indicato;
- Condanna e in solido CP_2 CP_1 Controparte_3 tra loro, alla rifusione in favore di delle Parte_2 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 8.964,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge.
Siena, 25/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
12 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
Chiamata la causa iscritta al N. 2427/2023 R. G. introdotta da
Parte_1
) rappresentata e difesa giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale:
Email_1
PARTE RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Laura Notari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Camollia n. 107, Pt_1
PARTE RESISTENTE
e nei confronti di
), rappresentato e difeso giusta CP_2 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Alessandro Cassigoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Camollia n. 107, Pt_1
PARTE RESISTENTE
e nei confronti di
) Controparte_3 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Chiamata la causa alle h. 10.55 per parte attrice è presente il Funzionario
Delegato Dott. come da delega depositata;
Persona_1 per parte convenuta è presente l'Avv. Notari Laura anche in CP_1 sostituzione dell'Avv. Cassigoli per CP_2
Sono presenti le Dott.sse e Persona_2 Persona_3 Per_4
Il Giudice invita le parti alla discussione:
1 per parte attrice il Funzionario Delegato si riporta agli atti e conclude come da atto di citazione;
per entrambi i convenuti l'Avv. Notari si riporta a quanto dedotto nelle rispettive comparse di costituzione, insiste in particolare nell'eccezione di prescrizione della domanda in quanto, anche secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, il deposito del ricorso non è sufficiente ai fini dell'interruzione della prescrizione essendo, invece, necessaria la notifica dello stesso che, nel caso di specie, è avvenuta oltre i 5 anni.
Entrambe le parti dichiarano sin da ora di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il giudice esaurita la discussione si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
NN NN EL OL LL llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2023 l' Parte_2
ha domandato all'intestato Tribunale revocarsi ai sensi dell'art.
[...]
2901 c.c., dichiarandolo privo di effetti, il verbale di assemblea
2 straordinario per aumento di capitale con conferimento di beni immobili e relative passività del 21/12/2018, trascritto in data 09/01/2019 presso l'Ufficio del Territorio di al n. R.G. 225 e R.P. 135, con il quale Pt_1
unitamente al fratello , ha conferito in favore della CP_1 CP_2
i seguenti cespiti immobili: - piena proprietà di 1/2 di Controparte_3 appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, sub 4, Pt_1 categoria A/7, con rendita di euro 1.177,52 (valore ex art. 79 del d.P.R.
602/73 euro 222.551,28); - piena proprietà di 1/2 di appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, sub 11, categoria A/7, con Pt_1 rendita di euro 1.673,32 (valore ex art. 79 del d.P.R. 602/73 euro
316.257,48); - piena proprietà del resede e del locale di accesso al piano terreno, censiti nel foglio 12, particella 53, sub 9 e 10 (beni non censibili comuni ai predetti subalterni 4 e 11 della stessa particella 53).
Nel merito parte ricorrente ha esposto che: - in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri è creditrice nei confronti di di € 197.040,27; ciononostante conferiva CP_1 CP_1 in favore della società cespiti immobiliari del CP_3 Parte_3 valore complessivo di € 320.000,00; le cartelle di pagamento sono successive alla data di stipula dell'atto di conferimento ma attengono a crediti sorti anteriormente (2018); l'attuale patrimonio residuo del debitore risulta inconsistente.
Si è costituito che ha eccepito la prescrizione dell'azione CP_2 revocatoria, essendo il ricorso stato notificato in data 9.2.2024, perciò oltre il quinquennio e opponendosi nel merito alla domanda ex adverso proposta.
Si è costituito eccependo anch'egli la prescrizione della CP_1 domanda essendo il ricorso stato notificato in data 9.2.2024 e nel merito si è opposto all'avversa domanda.
Alla prima udienza, rilevata la tardività della notifica del ricorso, il
Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica.
3 Ritualmente notificato il ricorso, si sono costituiti e CP_2 CP_1 eccependo la prescrizione dell'azione e contestando la fondatezza
[...] della domanda.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente in quanto il ricorso e pedissequo decreto Controparte_3 risultano ritualmente notificati in data 14.3.2024.
3. In ordine di priorità logico – giuridica deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria avanzata dai convenuti.
L'art. 2903 c.c. prevede espressamente che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. La giurisprudenza ha specificato la portata applicativa di tale disposizione, affermando come la stessa “deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (cfr., da ultimo, Cass. civ. n.
4049/2023).
Nell'ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile la funzione di pubblicità legale ai terzi viene assolta mediante l'istituto della trascrizione, la quale consiste nell'annotazione su un registro pubblico di un atto, finalizzato a rendere tale trasferimento del diritto di proprietà opponibile ai terzi.
Nel caso in esame risulta incontestato, nonché, peraltro documentalmente provato che, il verbale di assemblea straordinario per aumento di capitale con conferimento di beni immobili e relative passività del 21/12/2018, è stato trascritto in data 09/01/2019 presso l'Ufficio del
Territorio di Siena al n. R.G. 225 e R.P. 135 (all. 74 e ss., fasc. ricorrente).
Pertanto, è da tale data che deve essere individuato il termine di decorrenza della prescrizione, onde la scadenza del relativo termine quinquennale va individuata nel 9.1.2024.
Premesso ciò, il presente ricorso è stato depositato in Cancelleria il
21.11.2023 e, quindi, tempestivamente.
4 Sul punto occorre richiamare l'ultimo orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione secondo cui “In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione,
e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità "naturale" di proporre la domanda” (cfr.
Cass. Civ. n. 24891/2021) e che “Un'ulteriore conferma, poi, della necessità di optare per l'interpretazione che reputa idoneo il semplice deposito del ricorso - ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria che sia esercitata instaurando un processo sommario di cognizione - è offerto dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nella sentenza oggi impugnata (Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2015, n.
24822, Rv. 637603-01). Non osta, invero, a tale conclusione il rilievo che tale decisione ebbe ad affrontare soltanto il tema dell'efficacia - esclusivamente processuale, ovvero anche sostanziale - della "scissione", per il richiedente la notifica ed il destinatario della stessa, dei termini di notificazione della domanda ex art. 2901 cod. civ., pronunciandosi, pertanto, con riferimento ad un'ipotesi in cui il procedimento notificatorio risultava, comunque, già avviato. In altre parole, ciò che le Sezioni Unite furono chiamate allora a stabilire era se, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione di un'azione costitutiva
5 necessaria, qual è quella di cui all'art. 2901 cod. civ., dovesse rilevare il momento di inizio, o piuttosto quello di conclusione del procedimento notificatorio, optando esse per la prima di tali soluzioni. Tuttavia, la non sovrapponibilità della questione allora trattata, rispetto a quella oggi in esame, non esclude che la ragione giustificativa, posta da quella pronuncia alla base della decisione adottata, possa in ogni caso contribuire pure alla definizione del presente giudizio. Difatti, come nel caso deciso dalle Sezioni Unite, anche nell'ipotesi che oggi occupa, nel bilanciamento
"tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per
l'altra parte" (perdita e lucro, ambedue, dipendenti dal comportamento di un terzo, ovvero del giudice adito nel disporre la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di 13 udienza), va privilegiata la soluzione che eviti di "allocare la perdita sulla parte incolpevole e allocare il guadagno sulla parte immeritevole". Evenienza, questa, che si verificherebbe se, manifestato dall'attore l'intento di radicare il processo con il deposito del ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., la sua concreta instaurazione, e con essa l'effetto interruttivo della prescrizione (e quindi l'eventuale estinzione del diritto azionato) restasse, per così dire, "in balia" del perfezionamento di un adempimento - la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione
d'udienza - che costui non è in grado, in alcun modo, di controllare”.
Del resto, appare condivisibile quanto osservato dalla Cassazione con quest'ultima pronuncia, in riferimento all'art. 2943 c.c., poiché il richiamo letterale alla “notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio”, deve essere inteso - anche in ragione della necessità di assicurare un'interpretazione della norma che faccia salvo il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale - come sostanzialmente corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio.
Passando al merito della controversia, si ritiene che il ricorso meriti accoglimento per le motivazioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria, in quanto volta ad ottenere in favore del creditore una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato
6 pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi;
ovvero, egli può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, gli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole, il creditore che ha agito in revocatoria diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione ex art. 2902 c.c..
Quanto ai requisiti, per ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio del debitore, alla sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni) ed alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore (c.d. scientia damni) o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito che esso fosse dolosamente preordinato per pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis); infine, soltanto nell'ipotesi di atto oneroso, che il terzo coinvolto fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
Tanto premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame ricorrano le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., segnatamente: la sussistenza del credito;
la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito;
la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato al creditore, trattandosi di un atto a titolo oneroso.
3.1. Si rileva, innanzitutto, che è incontestabile la sussistenza del credito posto alla base dell'azione revocatoria, che trae origine da ruoli/avvisi di debito/ avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori della somma complessiva di € 197.040,27 (all. 2- 70, fasc. ricorrente) e che i crediti conseguono dalle iscrizioni a ruolo emessi dall'odierna ricorrente a carico di CP_1
7 Appare, quindi, sussistente la ragione di credito vantata dalla società attrice.
3.2. Altresì, è incontestabile la sussistenza dell'eventus damni per la ricorrente.
Nello specifico, ai fini dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, qual è senz'altro il conferimento di beni immobili in una società, stante il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 26310/2021, Cass. Civ. n. 16221/2019).
L'azione revocatoria ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
A tal fine, l'onere probatorio del creditore è limitato alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare la natura e l'entità del patrimonio del debitore, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che nonostante l'atto di disposizione il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Nel caso di specie risulta provato documentalmente che CP_1 ha conferito nella società i seguenti beni immobili:
[...] Controparte_3
8 1) piena proprietà di 1/2 di appartamento sito in censito nel foglio Pt_1
12, particella 53, sub 4, categoria A/7, con rendita di euro 1.177,52
(valore ex art. 79 del D.P.R. 602/73 euro 222.551,28); 2) piena proprietà di 1/2 di appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, Pt_1 sub 11, categoria A/7, con rendita di euro 1.673,32 (valore ex art. 79 del d.P.R. 602/73 euro 316.257,48); 3) piena proprietà del resede e del locale di accesso al piano terreno, censiti nel foglio 12, particella 53, sub 9 e 10
(beni non censibili comuni ai predetti subalterni 4 e 11 della stessa particella 53); così come risulta dall'estratto catastale del contribuente che il patrimonio residuo del debitore è inconsistente (all. 79, fasc. ricorrente).
Viceversa, parte convenuta, sulla quale gravava l'onere di allegare e provare, in ossequio ai principi generali, l'insussistenza dell'eventus damni, ovvero che il residuo patrimonio sarebbe stato bastevole a soddisfare le ragioni del credito, nulla ha provato in tal senso, limitandosi ad allegare la circostanza che essendo i beni immobili conferiti nella società gravati da ipoteche, la ricorrente avrebbe comunque avuto difficoltà nel recupero del credito.
3.3. Quanto al consilium fraudis, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione (cfr. Cass. Civ. n.
7262/2000).
9 Nel caso in esame il verbale di assemblea con cui sono stati conferiti i beni immobili nella società è successivo al sorgere del Controparte_3 credito, onde i convenuti all'atto del conferimento erano pienamente consapevoli del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditizie della ricorrente.
Segnatamente, i ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri si riferiscono a cartelle di pagamento i cui anni di imposta sono precedenti all'anno 2018 (epoca in cui è stato effettuato il predetto conferimento); difatti i ruoli sono stati formati antecedentemente alla data del conferimento, tant'è che sul punto nulla hanno contestato i convenuti.
Quanto alla partecipatio fraudis del terzo, trattandosi nel caso di specie di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo nemmeno necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Alla conoscenza viene equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie: non occorre, perciò, la precipua intenzione di danneggiare il creditore (animus nocendi), né la cooperazione del terzo all'intento fraudolento, ma è sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia consapevole che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, così da comprometterne la realizzazione del credito
(cfr. Cass. Civ. n. 11763/2006, Cass. Civ. n. 7262/2000).
Per giurisprudenza pacifica (ex multis Cass. 17821/2014) la prova della piena consapevolezza del terzo del danno arrecato ai creditori con l'atto di disposizione può essere assolta anche mediante presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(cfr. Cass. Civ. n. 1286/2019, Cass. Civ. n. 5359/2009).
10 Ebbene, nel caso in esame non si può non sottolineare il rapporto di parentela tra i soci della infatti, il debitore Controparte_3 CP_1
è l'amministratore unico della predetta società nonché fratello di
[...] anch'esso socio, così come risultano soci il padre, CP_2 CP_4
e la madre (all. 78, fasc. ricorrente).
[...] Persona_5
Tale legame tra il debitore e i terzi rende estremamente plausibile che questi ultimi non potessero non essere a conoscenza del pregiudizio che sarebbe stato arrecato alle ragioni creditizie atteso che, dati gli stretti legami familiari intercorrenti tra il debitore e i terzi, questi ultimi non potevano non conoscere la situazione debitoria di CP_1
Invero, a nulla rileva quanto dedotto dal convenuto CP_2 ovvero la circostanza che si fosse trasferito in Albania nel settembre 2018
e che avrebbe avuto limitati rapporti con la famiglia;
infatti, i debiti del fratello sono anteriori al conferimento degli immobili, che comunque è avvenuto a breve distanza (dicembre 2018) rispetto al predetto trasferimento in Albania (settembre 2018).
Pertanto, si ritiene che gli stessi fossero consapevoli che l'atto di conferimento dei beni immobili nella società avrebbe arrecato un pregiudizio per la ricorrente.
In conclusione, deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' dell'atto impugnato e Parte_2 meglio specificato in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c, va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per la fase decisionale stante la natura documentale, (scaglione di riferimento € 260.001,00 - € 520.000,00), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico solidale delle parti convenute.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'
[...]
del seguente atto: verbale di assemblea Parte_2 straordinario per aumento di capitale con conferimento di beni immobili e relative passività del 21/12/2018, trascritto in data 09/01/2019 presso l'Ufficio del Territorio di Siena al n. R.G. 225 e R.P. 135, con il quale unitamente al fratello , ha conferito in favore della CP_1 CP_2
i seguenti cespiti immobili: - piena proprietà di 1/2 di Controparte_3 appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, sub 4, Pt_1 categoria A/7, con rendita di euro 1.177,52 (valore ex art. 79 del d.P.R.
602/73 euro 222.551,28); - piena proprietà di 1/2 di appartamento sito in censito nel foglio 12, particella 53, sub 11, categoria A/7, con Pt_1 rendita di euro 1.673,32 (valore ex art. 79 del d.P.R. 602/73 euro
316.257,48); - piena proprietà del resede e del locale di accesso al piano terreno, censiti nel foglio 12, particella 53, sub 9 e 10 (beni non censibili comuni ai predetti subalterni 4 e 11 della stessa particella 53);
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Pt_1
l'annotazione della sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto dispositivo sopra indicato;
- Condanna e in solido CP_2 CP_1 Controparte_3 tra loro, alla rifusione in favore di delle Parte_2 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 8.964,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge.
Siena, 25/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
12 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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