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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 114 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza del 23.1.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Manfredi e dall'avv. Maria Stella Matrone (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
Giacomo Masini sito a Pesaro via Sabbatini n. 8, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione pagina 1 di 24
CONTRO
(C.F ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Di Donato presso il cui studio sito a in
Osimo (AN), via Chiusa n. 6/A, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Gemma Pirro, presso il cui studio in Pesaro, Via Orazio Flacco n. 41, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuti -
In punto a: responsabilità medica.
Conclusioni
Per UI : Parte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. CP_2
e dell' in persona
[...] Controparte_1
del rapp.te legale p.t., in solido tra loro, ciascuno in base al proprio titolo, per tutti
gli inadempimenti e comportamenti illegittimi, imperiti, negligenti descritti in
pagina 2 di 24 narrativa e per tutti i danni derivati e derivanti alla sig.ra Parte_1
per i fatti di cui in narrativa nessuno escluso ivi compreso il danno biologico, il
danno esistenziale e morale 2) per l'effetto condannare in solido i convenuti al
pagamento in favore dell'attrice, ciascuno in base al proprio titolo, delle somme
dovute, quantificate all'esito dell'accertamento a mezzo di ctu in €. 29.191,00, a
titolo di danno biologico permanente, calcolato secondo i principi in materia di
danno differenziale, ed euro 13.800,80 a titolo di danno biologico temporaneo di
cui euro 3.450,00 a titolo di danno da invalidità temporanea totale (30 giorni al
100%); euro 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea parziale, (60 giorni al 75%)
e di euro 3.450,00 ( 60 giorni al 50% ) ed euro 1.725,00 ( 60 giorni al 25% ), oltre
euro 14.330,33 per danno morale, oltre spese sostenute, onorari di ctu corrisposti
interamente dall'attrice in parte al primo accesso in altra parte con bonifici
allegati, interessi e danno da svalutazione, dall'intervento fino al soddisfo, ovvero
in quella diversa somma, maggiore o minore, che il giudice riterrà fondata e
provata. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore dei
sottoscritti avvocati con attribuzione”.
Per Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord:
pagina 3 di 24 “chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di voler disporre la rinnovazione della CTU medico-
legale o, in subordine, di voler convocare i CC.TT.UU. a rendere i necessari
chiarimenti. In via subordinata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle
rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta, da intendersi in questa
sede integralmente riportate e trascritte, insistendo per il loro integrale
accoglimento”.
Per EL TE IO:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respingere la domanda formulata dall'attrice
perchè infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa. Il
tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa”.
MOTIVAZIONE
1 - Con comparsa di riassunzione notificata il 18.1.2022 Parte_1
conveniva in giudizio l
[...] Controparte_1
ed il dottor , esponendo che, essendo risultata affetta da Controparte_2
coxartrosi destra e lombalgia, in data 26.11.2013, la stessa attrice era stata sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra presso l'ospedale di Pesaro;
che l'intervento, eseguito dal dr. , non aveva CP_2
pagina 4 di 24 risolto la patologia, avendo l'attrice manifestato i medesimi sintomi subito dopo le dimissioni in data 3.12.2013; che, eseguiti gli accertamenti, era stata riscontrata la persistenza di coxocruralgia, con conseguente necessità di reiterazione dell'intervento di protesi, eseguito presso altro nosocomio con esito favorevole;
che il primo intervento non era stato correttamente eseguito per incongrua scelta della protesi;
che dall'inadempimento era derivato danno biologico, esistenziale e morale.
Tanto premesso, la stessa attrice domandava che l
[...]
ed il dr. fossero condannati in solido al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni nella misura da quantificarsi, anche che per “spese sostenute”, interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l , la quale Controparte_1
contestava la domanda, eccependo che non vi era colpa nell'operato dei sanitari;
che il trattamento eseguito era conforme alle linee guida;
che gli asseriti esiti peggiorativi erano imputabili a cause non riconducibili all'operato dei sanitari;
che il danno non era provato ed era eccessivo. Concludeva, pertanto, per il rigetto pagina 5 di 24 della domanda ed, in subordine, per la riduzione del quantum in ragione degli emolumenti erogati da “enti previdenziali o assicurazioni private”.
Si costituiva, altresì, , il quale contestava la domanda, Controparte_2
eccependo d'aver eseguito correttamente l'intervento; che le menomazioni conseguenti all'intervento erano ascrivibili a cause estranee al proprio operato;
che il danno era insussistente ed eccessivo. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
In istruttoria aveva corso una consulenza tecnica.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 23.1.2025.
2 – Non hanno rilievo ai fini di causa le norme sostanziali poste dall'art. 7,
comma 3, della legge n. 24 del 2017, in quanto non applicabili ai fatti verificatisi –
come quello per cui è causa - anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass.
2019 n. 28994), mentre, quanto all'art. 3, comma 1, del d.l. 13.9.2012 n. 158,
convertito dalla legge 8.11.2012 n. 189, si rileva che detta disposizione “nel
prevedere che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
pagina 6 di 24 scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, fermo restando, in tali casi,
l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile, non esprime alcuna opzione da
parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario
come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo
escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve” (Cass. 2014 n. 8940).
Ciò premesso, si osserva che la responsabilità per attività medico-
chirurgica è, da tempo, ricondotta dalla giurisprudenza al paradigma di cui all'art. 1218 c.c., con la conseguenza che il paziente-creditore ha l'onere di provare il contratto (o contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario,
nonché di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento, e cioè la difformità
della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, nonché la relativa gravità (cfr.
Cass. 2018 n. 2061; Cass. 2012, n. 17143; Cass. 2015, n. 21177).
Ha, altresì, natura contrattuale la responsabilità dell'ente ospedaliero sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione pagina 7 di 24 di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento dei medici,
trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (cfr. Cass. 2006 n. 12362),
ancorché non siano alle sue dipendenze (cfr. Cass. 1998 n. 1883).
Sul piano causale, è onere del danneggiato dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso eziologico fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 2019 n. 28991; Cass. 2017 n. 18392).
Nel caso di specie, è pacifico (art. 115 c.p.c.) che la , affetta da Pt_1
patologia articolare (coxartrosi destra), fu sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi in data 26.11.2013 presso la divisione di ortopedia dell'ospedale San
Salvatore di Pesaro, su indicazione del dott. , che eseguì l'intervento. CP_2
pagina 8 di 24 Sulla base degli elementi indicati e dell'incontestato rapporto contrattuale,
parte attrice domanda il risarcimento del danno alla salute, derivante dall'insuccesso del primo intervento (danno evento) e dal conseguente pregiudizio in termini di inabilità temporanea e dell'invalidità permanente per l'”ulteriore deterioramento” del tessuto osseo e cutaneo insisto nel secondo intervento di riprotesizzazione (danno conseguenza). L'attrice allega come fattore causale esclusivo un inadempimento qualificato, consistente nell'utilizzo di una protesi inadeguata.
I consulenti d'ufficio, in base ai dati obiettivi costituiti in primis dai riscontri radiologici (segnatamente rx bacino 3.12.2013), hanno rilevato che nel primo intervento venne utilizzato uno stelo (Fitmore) con collo valgo (anziché varo) non conforme all'anatomia della paziente e, segnatamente, alla distanza perpendicolare tra l'asse diafisiario del femore e il centro di rotazione della testa femorale, così alterando la biomeccanica dell'arto. L'inesattezza della prestazione
è di sicura efficienza causale, come rilevato dai cc.tt.uu., secondo cui la presenza del collo valgo “ha certamente avuto un ruolo nel fallimento dell'intervento
protesico”.
pagina 9 di 24 La protesi, inoltre, come da radiografia (RX bacino del 21.11.2014), di seguito all'intervento venne a mobilizzarsi, con l'effetto di importanti algie e limitazione funzionale, da cui la necessità della revisione protesica eseguita il
24.11.2014 a Brescia. La mobilizzazione asettica della protesi è, con elevata probabilità, da imputarsi all'utilizzo dello stelo inadeguato sotto il profilo anatomico, e di ciò è conferma anche quanto riscontrato dal chirurgo che ebbe ad eseguire il reimpianto, laddove rileva l'errato posizionamento dello stesso e la sua agevole rimozione (“lo stelo protesico (Fitmore B7) è mal posizionato in varo e si
rimuove senza grosse difficoltà dopo aver liberato le neoapposizioni ossee
prossimali . . . La scelta del collo 125 gradi è stata eseguita per rimediare
all'errore del precedente intervento in cui a fronte a fronte di una coxa vara era
stata utilizzata una protesi femorale con collo superiore a 135 gradi, provando
l'allungamento dell'arto e l'insufficiente off set”).
La prestazione è, dunque, risultata priva di corrispondenza alla lex artis
sanitaria riguardo alla tipologia di intervento eseguita e, pertanto, non considerabile come condotta di adempimento corretto dell'obbligazione. La colpa pagina 10 di 24 ha efficacia causale sull'insuccesso dell'intervento dovuto alla mancata osteointegrazione e conseguente mobilizzazione della protesi.
I convenuti, su cui grava l'onere di prova (art. 1218 c.c.), non hanno, del resto, dimostrato che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, ed al riguardo è priva di rilievo l'affermazione di parte, secondo cui la mancata osteointegrazione sarebbe “una complicanza possibile e incolpevole”: nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione legale di colpa, non è, invero, sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una “complicanza”, rilevabile nella statistica sanitaria, essendo tale nozione (indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile) priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito l'evento di danno può
solo ricondursi ad un fatto prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr., ex multis, Cass. 2015 n. 13328).
In ragione degli indicati errori esecutivi, di comprovata efficacia causale,
imputabili tanto al chirurgo quanto alla struttura ospedaliera, che risponde in ogni pagina 11 di 24 caso dell'operato dei propri ausiliari, le stesse parti convenute sono, dunque,
obbligate al risarcimento del danno in solido, secondo il principio della solidarietà
passiva delle obbligazioni da fatto illecito, anche contrattuale (art. 2055 comma 1
c.c.).
3 – In merito al quantum, occorre esaminare le singole voci di danno, al fine di verificarne la fondatezza e procedere alla relativa liquidazione.
3.1 - Per quanto concerne il danno biologico, chiarito che si tratta di componente del danno non patrimoniale (cfr. Cass. sez. un. 2008 n. 26972), si rileva che l'inesattezza della prestazione ha determinato la recidiva, ossia il ripresentarsi, della malattia (coxartosi dell'anca), di cui la era affetta Pt_1
prima dell'intervento medico. L'inadempimento non ha, pertanto, cagionato un aggravamento delle condizioni di salute della , che è risultata affetta dalla Pt_1
medesima malattia, già subito dopo dall'intervento, rivelatosi non adeguato a debellare il processo patologico. In altri termini, la situazione patologica su cui l'intervento era stato eseguito non è peggiorata e, dunque, manca un danno alla sfera fisica dell'attrice sotto il profilo di una diminuzione della sua condizione pagina 12 di 24 fisica rispetto a quella che essa, a causa della limitazione derivante dalla patologia, aveva prima dell'intervento.
Quanto rilevato non deve, tuttavia, far trascurare che l'attrice è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e, dunque, ad una ingerenza nella propria sfera psico-fisica, senza osservanza delle regole di corretta esecuzione necessarie per il successo della prestazione, cioè per la rimozione della patologia, cui l'intervento doveva essere funzionale. A causa di questo comportamento, l'esecuzione dell'intervento è risultata sostanzialmente inutile,
perché oggettivamente inidonea e non finalizzata all'eliminazione della patologia,
e, proprio per tale inutilità, la conseguente incidenza sulla condizione psico-fisica dell'attrice va considerata foriera di danni.
La giurisprudenza rileva - con riferimento all'ipotesi che all'intervento medico consegua un esito di "inalterazione" e quindi di sostanziale "insuccesso"
sotto il profilo del pieno recupero della funzionalità - che “il risultato "anomalo" o
anormale, in ragione dello scostamento da una legge di regolarità causale
fondata sull'esperienza, dell'intervento medico-chirurgico, fonte di responsabilità,
è da ravvisarsi non solo in presenza di aggravamento dello stato morboso, o in
pagina 13 di 24 caso di insorgenza di una nuova patologia, ma anche quando l'esito non abbia
prodotto il miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-
specialista è tenuto, producendo invece, conseguenze di carattere fisico e
psicologico” (Cass. 2007 n. 8826).
La condotta di inadempimento, ravvisabile nell'indicata inesattezza della prestazione, ha così determinato un c.d. danno evento, rappresentato dall'essersi verificata l'indicata ingerenza ingiustificata nella sfera personale della . Pt_1
Tale lesione si è concretata, poi, in un danno c.d. conseguenza, che si identifica nella menomazione delle normali implicazioni dell'agire della persona e,
quindi, nella relativa sofferenza per la detta privazione, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento e durante quello occorso per la fase postoperatoria: è palese che, per il tempo della durata di questi accadimenti, la si è trovata a subire menomazioni al suo agire, derivanti dall'ingerenza Pt_1
sulla sua persona, che si sono concretate, per la loro attitudine limitativa delle normali esplicazioni dell'agire, in un'invalidità totale e, dunque, come tali si debbono considerare come danno non patrimoniale. A ciò si aggiungono gli esiti pagina 14 di 24 menomativi dell'intervento, che, come descritto nella cartella clinica, ha comportato incisioni cutanee, muscolari e delle articolazioni.
Il danno è, dunque, rappresentato, in primo luogo, dal periodo di inabilità
determinata dall'atto chirurgico, per la cui stima è utilizzabile – trattandosi del medesimo intervento - quanto indicato dai consulenti tecnici con riferimento al
“periodo di cure aggiuntive in regime ospedaliero” determinato dal “rifacimento protesico”, che “ricomprende anche il periodo post-operatorio impiegato per le cure riabilitative ripetute in regime di degenza post-chirurgica”. Tale periodo configura un'inabilità temporanea assoluta di complessivi 30 giorni.
Non è, invece causalmente correlata all'inadempimento “la maggior durata della coxalgia non risolta dal primo intervento protesico e la convalescenza aggiuntiva derivata dal secondo intervento”, stimate dai consulenti in un periodo di circa sei mesi, giacché si tratta di conseguenze direttamente correlate sul piano causale alla preesistente patologia non risolta dal primo intervento e agli esiti di convalescenza del secondo intervento (il danno, si badi, non è costituito dagli esiti del secondo intervento ben eseguito, ma dal primo intervento risultato inutile).
pagina 15 di 24 In secondo luogo, vanno considerati i postumi permanenti derivati dall'intervento chirurgico eseguito a Pesaro, e segnatamente il danno anatomico e quello estetico, stimabili complessivamente nella misura del 6 per cento.
Non ricorre nella fattispecie il danno cd. differenziale, di cui è cenno nelle difese di parte.
E' noto che le menomazioni policrone preesistenti possono essere coesistenti o concorrenti;
sono "coesistenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni,
anche se afferenti i medesimi organi;
sono, invece, "concorrenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi. Per determinare se ricorra la prima o la seconda ipotesi, è necessario valutare con giudizio controfattuale, se le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, siano state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana;
in caso positivo la preesistenza diviene giuridicamente rilevante, giacché
senza di essa il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore;
se,
per contro, le conseguenze dell'illecito possano teoricamente ritenersi pari sia per pagina 16 di 24 la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, deve concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana (cfr., per questi criteri, Cass. 2019 n. 28986).
Nella specie, le conseguenze dell'illecito, ossia la menomazione anatomica ed il danno estetico conseguenti al primo inutile intervento, non sono differenti se a patirle fosse stata una persona sana, cioè non affetta da artrosi;
la condizione patologica preesistente della non ha invero aggravato, né reso più Pt_1
penose le conseguenze dell'intervento risultato inutile. Non utilizzabile ai fini liquidativi è dunque il danno stimato dai consulenti d'ufficio con riferimento alla patologia complessiva risultante dal secondo intervento
3.2 – Quanto al danno morale, si rileva trattarsi di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come tale costituente danno distinto e diverso da quello derivante dall'incidenza del danno alla salute sulle dinamiche relazionali della persona (cfr. Cass. 2018 n. 7513; conformi Cass. 2018 n. 901; Cass. 2018
n. 20795; Cass. 2018 n. 23469).
pagina 17 di 24 Nella specie, la particolare penosità delle cure, in degenza ospedaliera,
con intervento chirurgico e successiva riabilitazione, costituiscono elementi coerenti e probanti della sussistenza del danno in questione.
3.4 – In merito ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, si rileva, con la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3,
comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 -
trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi ed a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il pagina 18 di 24 criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr.
Cass. 2019 n. 28990).
Applicati, dunque, i criteri di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005 come aggiornati da ultimo con d.m. 16.7.2024, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del fatto (50 anni), si liquida per il danno da inabilità permanente (6%) la somma di €.7.729,97.
Va, altresì, liquidato il danno biologico da invalidità temporanea in
€.1.657,20 (55,24 x 30).
Il danno biologico è, dunque, pari complessivamente ad €.9.387,17,
somma che, essendo espressa ai valori attuali, non è suscettibile di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 2000 n. 14930).
Il danno morale si liquida in misura pari al 20 per cento di quanto liquidato a titolo di danno biologico (art. 139, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005), e dunque in
€.1.877,43, ai valori attuali.
3.5 - Parte attrice domanda un'adeguata “personalizzazione” del risarcimento del danno alla salute.
pagina 19 di 24 La giurisprudenza di legittimità sul punto ha da tempo affermato che la
"personalizzazione" del risarcimento del danno consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (segnatamente, le tabelle milanesi) può
essere incrementata solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), e non semplicemente perché abbiano inciso su aspetti dinamico relazionali, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod
plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
ai fini della personalizzazione del risarcimento non rileva, dunque, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma assume rilievo che una certa conseguenza sia straordinaria e non ordinaria,
perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal pagina 20 di 24 grado percentuale di invalidità permanente (cfr. Cass. 2018 n. 7513; Cass. 2018
n. 10912; Cass. 2018 n. 23469; Cass. 2018 n. 27482; Cass. 2019 n. 28988).
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcuno specifica conseguenza, al fine di conseguire la personalizzazione del danno, deducendo unicamente pregiudizi già considerati nella liquidazione del danno non patrimoniale, nelle sue componenti relazionali (danno biologico) e di sofferenza interiore (danno morale), non consistendo in conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
La domanda sul punto va, dunque, disattesa.
3.6 - Non risarcibile, perché giuridicamente non configurabile, è l'allegato
“danno esistenziale”: si richiama sul punto la nota sentenza delle Sezioni unite n.
26972 del 2008, secondo cui “dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003
hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù
di una lettura costituzionalmente orientata dellart. 2059 c.c., unica norma
disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di
questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di
lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una
pagina 21 di 24 ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma
categoria di danno non è più dato discorrere”.
3.7 – EL tutto generico è l'allegato danno per “spese sostenute”, non altrimenti specificate, né tam minus documentate.
4 - In conclusione, sulla base di quanto esposto, la domanda di parte attrice va accolta nella misura di €.11.264,60 (€.9.387,17 + €.1.877,43).
Su detta somma, in difetto di specifiche allegazioni circa l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (cfr. Cass. 2007 n.
22347; Cass. 2010 n. 3355), si riconoscono gli interessi legali compensativi dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sino al saldo.
5 - Riguardo all'eccepita compensazione del risarcimento con emolumenti asseritamente erogati da “enti previdenziali o assicurazioni private”, si rileva che l'eccezione è generica e non provata.
6 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base alla somma attribuita, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 22 di 24 Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
e così provvede:
[...] Controparte_2
1) condanna e l Controparte_2 Controparte_1
, in solido, a risarcire a i danni di cui è causa
[...] Parte_1
mediante pagamento in favore della stessa di €.11.264,60, Parte_1
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna e l Controparte_2 Controparte_1
, in solido, a rifondere a le spese di lite, che si
[...] Parte_1
liquidano in €.5.077,00 per compensi, €.545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 22.7.2024,
definitivamente a carico dell' Controparte_3
in quote uguali.
[...]
Così deciso a Pesaro il 5.6.2025.
Il giudice pagina 23 di 24 dr. Fabrizio Melucci
pagina 24 di 24