Sentenza 25 luglio 2022
Massime • 6
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - che deve contenere l'allegazione del "petitum" e della "causa petendi" propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche "per relationem" fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare.
Nell'esecuzione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non vanno liquidate sulla base del criterio di regolamentazione delle spese dell'espropriazione forzata (sancito dall'art. 95 c.p.c., ma incompatibile con l'incidente di accertamento), bensì - per analogia, in mancanza di un criterio di regolamentazione "ad hoc" e in ragione della strutturale fisionomia contenziosa del subprocedimento - secondo il principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, salva la facoltà di compensazione, qualora l'organo giudicante ravvisi la ricorrenza dei presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, lo svolgimento del subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo è sottratto al regime delle preclusioni proprio dei giudizi di cognizione ed è rimesso alle determinazioni del giudice dell'esecuzione che, salvi il rispetto del contraddittorio e la tutela effettiva del diritto di difesa delle parti, è legittimato a disporre d'ufficio ogni mezzo di prova ritenuto necessario, anche superando i limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile e le rigide modalità di assunzione prescritte dal codice di procedura civile.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo postula l'istaurazione di un contraddittorio deformalizzato, il quale ammette il ricorso a qualsiasi modalità funzionale ad assicurare che l'istanza della parte interessata sia portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, parti necessarie dell'incidente endoesecutivo; conseguentemente, è idonea allo scopo la notificazione all'esecutato e al terzo, non comparsi all'udienza di articolazione dell'istanza, del verbale (o della memoria scritta depositata) che ne contiene la relativa formulazione.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, come disciplinata successivamente alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo vanno liquidate, in via analogica, sulla base della tabella 2 dell'allegato unico del d.m. n. 55 del 2014.
Commentari • 4
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FATTI DI CAUSA 1. Nel processo esecutivo immobiliare n. 312/2018 r.g.esec. del Tribunale di Foggia e relativo al pignoramento di terreni agricoli di proprietà di Alessio D.C., in data 1° marzo 2022 il giudice dell'esecuzione conferiva incarico di esperto stimatore all'ing. Antonio Salandra; col provvedimento non venivano indicati giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo e si fissava termine all'1 giugno 2022 per il deposito della relazione con udienza ex art. 569 c.p.c. al 28 giugno 2022. 2. All'udienza del 28 giugno 2022, l'esperto, in ragione di difficoltà nelle ricerche catastali, chiedeva proroga, concessa dal giudice con rinvio dell'udienza al 3 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2022, n. 23123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23123 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2022 |
Testo completo
- intimati -
Avverso la sentenza n. 412/2019 del TRIBUNALE DI LECCO, depositata il giorno 29 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nell’espropriazione forzata presso terzi promossa nell’anno 2017 per la soddisfazione di un credito di oltre due milioni di euro da DR AR DO FI in danno di NZ NA e con l’intervento di plurimi creditori (corrispondenti ai soggetti in epigrafe indicati come intimati in questo grado di giudizio), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecco, decidendo in ordine alle contestazioni sollevate sulla dichiarazione di quantità parzialmente positiva resa dal terzo pignorato RB Fiduciaria S.p.A., accertava l’esistenza di un obbligo di quest’ultimo verso il debitore esecutato per un importo di euro 208.069,81 (controvalore di una polizza vita di tipo unit linked sottoscritta dalla società su mandato fiduciario del NA) e condannava in solido il debitore esecutato ed il terzo RB Fiduciaria S.p.A. alla refusione in 3 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi favore del creditore delle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori. 2. Avverso detta ordinanza reagiva con lo strumento previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. il creditore procedente, lamentando la errata applicazione delle tariffe professionali in tema di spese. Nell’accogliere la spiegata opposizione, il Tribunale di Lecco, con la sentenza in epigrafe, ha rideterminato «le spese processuali della fase endo-esecutiva di accertamento dell’obbligo del terzo in euro 15.438,80», oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali. Per quanto qui d’interesse, il giudice di prossimità ha: (a) ascritto natura contenziosa al subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, con conseguente applicabilità della tabella 2 (dettata per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) e non già della tabella 17 (regolante i procedimenti esecutivi) dell’allegato unico al d.m. 10 marzo 2014, n. 55; (b) individuato lo scaglione di riferimento nel valore della domanda di accertamento, ovvero nel valore enunciato nell’atto introduttivo della fase di accertamento dell’obbligo, pari ad euro 854.000; (c) operato la maggiorazione dei compensi prevista per l’ipotesi di manifesta fondatezza delle domande dall’art. 4, comma 8, del d.m. n. 55 del 2014, sul rilievo che la «questione dell’assunzione delle polizze Unit Linked nella nozione di strumenti finanziari a cui faceva riferimento l’atto di pignoramento al terzo fosse abbastanza certa e piana». 3. Ricorre per cassazione la RB Fiduciaria S.p.A., affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, DR AR DO FI;
sono rimasti intimati gli altri soggetti evocati in lite. 4. Fissato per l’udienza pubblica del 17 marzo 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore 4 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. 5. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 6. Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminare, rispetto ai motivi di impugnazione, è la disamina della eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata da parte controricorrente. In specie, quest’ultima deduce che, perfezionata la notifica della gravata sentenza domenica 14 luglio 2019, il termine c.d. breve per la impugnazione decorreva dal giorno seguente (15 luglio) e scadeva il giorno 12 settembre 2019 (venerdì), sicché la notifica del ricorso ad essa controricorrente, avvenuta il 13 settembre 2019, era tardiva, alcun rilievo assumendo l’eventuale precedente notifica alle altre parti del giudizio, versandosi in ipotesi di causa scindibile. 1.1. Il rilievo, pur muovendo da una esatta premessa in punto di diritto, non merita condivisione. È corretto infatti ritenere che, per il calcolo del termine ex art. 325 cod. proc. civ., non spieghi incidenza la circostanza che la notifica della pronuncia impugnata sia stata effettuata in giorno festivo. Ricompreso nel libro primo del codice di rito, l’art. 155, terzo comma sancisce il principio generale della normale indifferenza della natura festiva dei giorni cadenti nell’intervallo temporale di durata dei termini (ordinatori o perentori) fissati per l’espletamento di (ogni) attività processuale da svolgersi fuori udienza. Di tale regola costituiscono eccezione i successivi quarto e quinto comma del medesimo art. 155, che stabiliscono la proroga ope legis al primo giorno seguente non festivo del termine che scada, 5 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi rispettivamente in giorno festivo o nella giornata di sabato: previsioni giustificate dall’esigenza di «consentire al titolare del diritto o della facoltà un estremo atto di esercizio che non sarebbe possibile se l’ultimo giorno cadesse in giorno festivo» (così, testualmente, Cass. 29/09/2017, n. 22878; Cass. 06/11/1982, n. 5864). Ratio in tutta evidenza insussistente nell’ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all’inizio o nel corso del periodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il compimento di un atto processuale: e ciò spiega la diversità di disciplina e la necessaria considerazione del dies festivo di notifica di un provvedimento quale exordium del termine per l’impugnazione, espunto in ogni caso il giorno iniziale di esso (art. 155, primo comma, cod. proc. civ: dies a quo non computatur in termino). Nella vicenda in parola, notificata la sentenza del Tribunale di Lecco domenica 14 luglio 2019 (copia della sentenza e della relazione di notifica a mezzo PEC con attestazione di conformità, affoliate al fascicolo ricorrente), il termine per la proposizione del ricorso in cassazione, decorrente dal 15 luglio, spirava il 12 settembre 2019, sicché effettivamente la notifica nei riguardi del controricorrente (richiesta ed eseguita a mezzo PEC il 13 settembre) era tardiva. 1.2. Occorre tuttavia considerare che alla data del 12 settembre 2019 l’odierno impugnante ha: (a) richiesto all’Ufficiale giudiziario la notifica del ricorso (poi perfezionata nelle forme di cui agli artt. 138 e seguenti del codice di rito) nei riguardi di NZ NA (debitore esecutato nell’espropriazione da cui origina la lite) nonché di TI Di Santo, NT RE, OR IN e IA NI (creditori intervenuti nella stessa procedura); (b) eseguito, a mezzo PEC ai sensi e nei modi dell’art.
3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, notifica del ricorso ad Allianz Bank financial advisor S.p.A. e AO ZZ (altri creditori intervenuti nell’espropriazione). 6 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi In dettaglio, nei confronti di questi ultimi (rimasti intimati nel presente grado di giudizio) la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata mediante inoltro, ad opera dell’Avv. Ludovica D’Ostuni (difensore dell’impugnante), agli indirizzi PEC dei destinatari (in relata di notifica dichiarati come) estratti dall’elenco pubblico INIPEC, di copia informatica dell’atto, sottoscritto digitalmente, consegnato nelle rispettive caselle il giorno 12 settembre 2019 (precisamente: alle ore 15:58:04 per Allianz;
alle ore 15:58:08 per ZZ). Della regolarità di siffatte notifiche la documentazione versata nel fascicolo del ricorrente (ovvero le copie del messaggio di posta elettronica, del ricorso, della procura alle liti, della relazione di notifica, delle ricevute di accettazioni e di consegna, tutte corredate da attestazione di conformità con sottoscrizione autografa) offre sufficiente ed idonea prova, non occorrendo, a tal fine, l’allegazione di certificazioni o visure del registro pubblico di estrazione delle caselle PEC adoperate come destinatarie, sia perché adempimento non previsto dalla norma regolatrice della notifica con modalità telematica effettuata dall’avvocato (il citato art.
3-bis della legge n. 53 del 1994) sia in ragione dei poteri certificatori allo stesso difensore riconosciuti. 1.3. Le notificazioni del ricorso nei termini ora descritte importano la tempestività dell’impugnazione ed impediscono il passaggio in giudicato della sentenza anche nei riguardi del controricorrente. Diversamente da quanto opinato in controricorso, nella fattispecie in discorso (opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di accertamento dell’obbligo del terzo) si configura causa inscindibile, per essere gravata una sentenza resa all’esito di un giudizio svolto con pluralità di parti in situazione di litisconsorzio necessario. Non è dubbio, infatti, che nelle controversie di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione la veste di parte necessaria sia assunta tanto dal debitore esecutato (cfr. Cass. 01/12/2021, n. 37847; 7 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316) quanto dai creditori che abbiano spiegato intervento nella procedura (ex plurimis, Cass. 12/06/2020, n. 11268; Cass. 02/12/2014, n. 25427; Cass. 05/09/2011, n. 18810; Cass. 24/02/2011, n. 4503; Cass. 09/09/1998, n. 8928; Cass. 05/01/1996, n. 47). Orbene, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, la notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l’atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato, rivestendo in tal caso la notifica tardiva funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. spontaneamente compiuta dalla parte (tra le altre, Cass. 07/07/2021, n. 19379; Cass. 31/10/2018, n. 27927; Cass, 14/05/2013, n. 11552; Cass. 08/02/2011, n. 3071). Peraltro, la tempestiva costituzione (con articolazione di esaustive difese) del controricorrente litisconsorte necessario cui il ricorso è stato tardivamente notificato esclude la necessità di disporre una ulteriore notifica dell’atto ai fini di integrazione del contraddittorio (v. Cass. 05/03/2009, n. 5301; Cass. 28/10/1994, n. 8895). 2. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. nonché della tabella n. 2 dell’allegato unico del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, del codice di rito, per avere il giudice di unico grado ritenuto l’applicabilità dei parametri di liquidazione dei compensi professionali previsti per i giudizi di cognizione all’accertamento dell’obbligo del terzo, invece mero incidente esecutivo, che si riduce ad una «sottofase» del procedimento espropriativo. 8 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi La doglianza è infondata, pur occorrendo correggere, integrandola, la motivazione della sentenza qui gravata. 2.1. La questione sollevata involge la natura (e lo statuto di disciplina) dell’accertamento dell’obbligo del terzo, come portato dalla travagliata evoluzione normativa che negli ultimi anni ha interessato l’istituto (novellato dapprima dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, poi dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, ed infine dal d.l. 27 giugno 2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132). Nell’assetto anteriore a tali modifiche, l’accertamento dell’obbligo del terzo si configurava come una parentesi cognitiva funzionalmente collegata (ma al contempo strutturalmente separata ed autonoma rispetto) alla procedura espropriativa presso terzi (nelle more dello svolgimento della controversia di accertamento ex lege sospesa), finalizzata a verificare, surrogando l’infelice cooperazione in funzione ausiliaria del terzo pignorato (id est: mancata o contestata dichiarazione di quantità), l’esistenza (e, in caso positivo, l’entità) del credito del debitore verso il terzo pignorato, ovvero ad individuare la res asservita a vincolo per la soddisfazione del ceto creditorio. Si trattava di un ordinario giudizio a cognizione piena ed esauriente, strutturalmente distinto dal processo esecutivo cui pure era funzionalmente collegato: giudizio celebrato innanzi il giudice munito di giurisdizione (Cass., Sez. U, 13/10/2008, n, 25037; Cass., Sez. U, 18/02/2014, n. 3773) e di competenza ratione materiae sul credito da accertare (più di frequente, del giudice del lavoro: Cass. 15/07/2003, n. 11088; Cass. 08/01/2004, n. 101), svolto nelle forme (articolate e complesse) descritte dal libro secondo del codice di rito (ovvero secondo le scansioni del rito speciale correlato alla natura del credito staggito: cfr. Cass. 15/07/2003, n. 11088, per l’applicabilità del rito lavoro se credito nascente uno dei rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. 9 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi civ.), concluso con una sentenza sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione, avente un duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, con ad oggetto il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato;
l’altro, di rilevanza meramente processuale, concernente l’assoggettabilità del credito pignorato ad espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris, rilevante nel solo àmbito della procedura in corso (da ultimo, Cass. 13/03/2018, n. 6021). Su questo impianto, il legislatore del 2012, in coerenza con gli intenti di celerità, efficienza e ragionevole durata del processo che avevano animato altri interventi praticati in tema di espropriazione presso terzi (a partire dalla significativa introduzione, quale modalità perfezionativa della fattispecie del pignoramento presso terzi, del meccanismo della non contestazione del terzo pignorato), ha inciso lungo una duplice linea direttrice: la semplificazione delle forme dell’accertamento e la riconduzione dello stesso ad una dimensione esclusivamente servente rispetto alla finalità espropriative. Si è così operata la “degradazione” dell’accertamento da processo di cognizione ad incidente endoesecutivo, subprocedimento interno alla procedura espropriativa, attribuito per funzioni al giudice dell’esecuzione (restando in radice inibita l’insorgenza di questioni di giurisdizione, rito, competenza, composizione dell’organo giudicante) e definito con una ordinanza priva di ogni efficacia panprocessuale, per definizione inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato. 2.2. In ius positum, l’intento riformatore si è tradotto nella nuova formulazione dell’art. 549 cod. proc. civ., il quale, all’attualità (cioè a dire dopo l’interpolazione del d.l. n. 83 del 2015), recita così: «Se sulla 10 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617». La testé trascritta disposizione offre elementi testuali inequivoci per la ricostruzione in via ermeneutica (in appresso condotta con l’esplicazione del significato dei lemmi adoperati dalla norma) di natura, struttura e funzione dell’accertamento come innovato. 2.2.1. Innanzitutto, la «istanza di parte», oltre ad escludere la possibilità di un accertamento officioso in ossequio al generale principio della domanda ex art. 99 cod. proc. civ., postula, quale condizione di procedibilità dell’incidente, un atto di impulso, necessariamente proveniente dalla parte interessata all’individuazione del credito staggito e, in tal guisa, al perfezionamento del pignoramento: il creditore procedente, un creditore intervenuto assistito da titolo esecutivo, giammai il debitore esecutato (così Cass. 24/09/2019, n. 23644). In difetto di previsione ad hoc, l’istanza (che non richiede il conferimento di una autonoma e distinta procura alle liti al difensore del creditore: Cass. 28/10/2016, n. 21799), va formulata secondo i modelli paradigmatici di adizione del giudice dell’esecuzione tratteggiati dall’art. 486 cod. proc. civ. (proposizione oralmente in udienza o ricorso depositato in cancelleria: così, nel previgente regime, Cass. 20/10/2016, n. 21242; Cass. 06/08/1997, n. 7280); il suo contenuto, non limitato alla mera contestazione della dichiarazione del terzo oppure alla sollecitazione di un potere di verifica del giudice dell’esecuzione, si modella a somiglianza di quello di una domanda 11 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi giudiziale, con la imprescindibile allegazione degli elementi conformativi della stessa (petitum e causa petendi), ovvero con l’indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche per relationem, fino a concorrenza dell’importo pignorato) e della ragione causale, del titolo dell’obbligazione da accertare. Elementi contenutistici precisamente individuati dalla Corte Costituzionale, la quale, interrogata sulla conformità alle norme primarie del novellato subprocedimento di accertamento, ha rilevato che l’atto di impulso di tale incidente, pur non qualificabile come domanda giudiziale, «deve comunque necessariamente enunciare le ragioni dell’istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti attraverso l’individuazione del rapporto assunto come esistente tra il debitore e il terzo, oltre che del quantum dell’obbligo, almeno nel suo massimo» (Corte Cost., ord. 10/07/2019, n. 172). 2.2.2. È poi indefettibile l’instaurazione del «contraddittorio tra le parti e con il terzo»: l’istanza di accertamento (compiutamente esplicata, ovvero recante la puntuale specificazione dell’oggetto della pretesa e degli elementi di fatto e di diritto addotti a suffragio di essa) deve essere portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, ambedue parti necessarie dell’incidente endoesecutivo (sulla posizione del debitore, cfr. Cass. 17/11/2020, n. 26185; Cass. 17/10/2019, n. 26329). La struttura ontologicamente deformalizzata di quest’ultimo non impone, tuttavia, moduli sacramentali di vocatio in ius con correlati termini di comparizione (come pure da taluno in dottrina opinato, sostenendo la necessità della notifica di un atto di citazione). Per converso - salva la facoltà del giudice dell’esecuzione, titolare del potere di direzione dell’espropriazione (art. 484 cod. proc. civ.), di plasmare la concreta scansione delle attività a compiersi - appare sufficiente qualsivoglia modalità idonea al raggiungimento dello scopo e, quindi, adeguata la notificazione all’esecutato e al terzo 12 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi pignorato, ove non comparsi all’udienza di articolazione dell’istanza, del verbale (o della memoria scritta depositata) contenente la formulazione dell’istanza stessa (secondo un modus ingrediendi invalso nell’ordito normativo vigente in epoca anteriore all’istituzione del c.d. giudice unico, quando il giudizio di accertamento si ripartiva per competenza tra Pretore e Tribunale - cfr. Cass. 10/07/1968, n. 2417; Cass. 22/06/1978, n. 3106. e in appresso ribadito da Cass. 20/10/2016, n. 21242). L’instaurazione del contraddittorio, in tal guisa operata, segna per il terzo debitor debitoris il mutamento della veste processuale: da ausiliario di giustizia (investito ope legis del munus custodiale sulle somme o cose staggite, tenuto ad una collaborazione concretata dal rendimento della dichiarazione di quantità e meritevole perciò di compenso ai sensi dell’art. 53 disp. att. cod. proc. civ.) diviene parte in senso proprio dell’incidente di accertamento, siccome destinatario di una domanda relativa ad una sua situazione soggettiva di obbligo, pertanto abilitato sul punto a spiegare ogni più ampia difesa, ma con il necessario avvalimento di difensore munito di ius postulandi. 2.2.3. Lo svolgimento concreto dell’incidente (in particolare, la sequenza, quanto a modi e termini, delle attività volte alla definizione del thema decidendum e del thema probandum), sottratto all’operare dei limiti preclusivi propri dei giudizi cognitivi, è rimesso alle determinazioni del giudice dell’esecuzione, con il solo, minimo ed invalicabile, baluardo delle forme consentanee al rispetto del contraddittorio ed alla tutela effettiva del diritto di difesa delle parti. «Compiuti i necessari accertamenti» è l’unica prescrizione positiva in tema di istruzione probatoria. La formula, prima facie evocativa di identica disposizione dettata per le controversie in fase distributiva (art. 512 cod. proc. civ.), sincretisticamente esprime la praticabilità ad ampio spettro, nell’incidente de quo, degli strumenti asseverativi, 13 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi realizzata per il tramite dell’esonero dalle prescrizioni variamente limitatrici tipiche del processo ordinario di cognizione e similmente ad altri modelli cognitivi connotati da sommarietà. In particolare, l’esonero dall’applicabilità delle regole proprie dei giudizi cognitivi opera sotto plurimi profili: in deroga al principio di disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ.), potendo il giudice dell’esecuzione disporre ex officio ogni mezzo di prova ritenuto necessario;
con il superamento dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile per alcuni mezzi di prova (in specie, ove l’asserito obbligo del terzo generi da rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato), giungendo a riconoscere come legittima finanche l’acquisizione di prove atipiche o innominate;
con riferimento alle modalità di assunzione delle prove, svincolate, per ontologica incompatibilità strutturale, dai rigori formali del libro secondo del codice di rito: sicché, in via esemplificativa, mancando l’articolazione dei fatti in capitoli separati e specifici, nel subprocedimento non si escutono testimonianze ma si assumono informazioni;
in ordine ai canoni di apprezzamento della efficacia delle prove, venendo meno nell’incidente endoesecutivo la distinzione tra prove legali e prove libere nonché tra prova propriamente detta ed argomento di prova (e, quindi, al fondo, la stessa operatività dei meccanismi cui nel giudizio di cognizione si ascrivono tali effetti), potendo il convincimento del giudice dell’esecuzione fondarsi anche su elementi non provvisti di analoga vis dimostrativa ove valutati nel differente contesto delle controversie di cognizione ordinaria. Resta fermo, pur nella disomogeneità del compendio istruttorio, il principio informatore del riparto dell’onus probandi, modellato sul carattere (costitutivo anziché estintivo, impeditivo o modificativo) del fatto da dimostrare. Anche nella nuova conformazione conserva infatti validità la regola (da ultimo riaffermata da Cass. 11/05/2021, n. 14 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 12439; in precedenza, Cass. 09/10/2018, n. 24867) in forza della quale il creditore istante è tenuto a provare l’esistenza (e l’entità) del credito verso il terzo del proprio debitore (o l’appartenenza a questi della res staggita), mentre grava sul terzo pignorato il carico della dimostrazione del fatto estintivo dedotto e della anteriorità di esso al pignoramento (sui limiti di opponibilità di scritture a tal fine, cfr. Cass. 09/07/2020, n. 14599). 2.2.4. L’epilogo dell’incidente endoesecutivo di accertamento è costituito da un provvedimento, nella forma (archetipica per i dicta del giudice dell’esecuzione: art. 487 cod. proc. civ.) della «ordinanza», la quale «produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617». Con icastica inequivocità, la valenza della statuizione di accertamento contenuta nell’ordinanza conclusiva risulta confinata in margini assai ristretti: essa fonda il potere del giudice dell’esecuzione di disporre l’assegnazione o la vendita forzate dei beni o crediti ben pignorati presso il terzo;
spiega poi effetti vincolanti anche nel successivo (eventuale) procedimento di esecuzione forzata promosso dall’acquirente o dall’assegnatario nei confronti del terzo pignorato inadempiente. Null’altro. Ne è esclusa, in maniera assoluta, un’idoneità al giudicato sostanziale sul complesso delle relazioni di diritto sostanziale intercorrenti tra ogni e ciascuna delle parti in lite;
come ineludibile corollario, nemmeno prospettabile si palesa qualsiasi interferenza (declinabile come litispendenza oppure come ragione di sospensione per pregiudizialità) tra l’incidente endoesecutivo e giudizi o procedimenti di cognizione, in altra sede svolti, concernenti il credito dell’esecutato verso il terzo. 2.3. Ricomposti in un quadro d’insieme, i singoli aspetti innanzi esaminati restituiscono l’immagine di un subprocedimento interno 15 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi all’espropriazione forzata presso terzi, funzionalmente devoluto al giudice designato per la stessa, animato da una duplice caratteristica: - sotto il profilo oggettivo-strutturale, una natura contenziosa, che si concreta (e, ad un tempo, si esaurisce) nella delibazione della effettiva esistenza di un diritto di credito, resa all’esito di un contraddittorio tra soggetti in posizione di conflitto tra loro, del tutto priva, nel suo esito, di rilievo od effetto panprocessuale;
- dal punto di vista teleologico, una destinazione esclusivamente servente rispetto all’obiettivo ed allo scopo dell’espropriazione, per essere volta all’individuazione del bene-credito ai soli fini esecutivi e quindi dell'ulteriore sviluppo del relativo processo, così integrando la fattispecie costitutiva del pignoramento. In altre parole, si versa in un’ipotesi (l’ennesima) in cui la potestà ordinatoria istituzionalmente conferita al giudice dell’esecuzione involge, in maniera del tutto peculiare, l’esercizio di sommari poteri soltanto lato sensu ed in via di suggestiva approssimazione definibili come cognitivi, cioè a dire di mera delibazione su quelle questioni di diritto la cui soluzione è indispensabile per il corretto avvio oppure per l’ordinato e proficuo sviluppo della procedura espropriativa. 2.4. Orbene, quando siffatta delibazione abbia ad oggetto (come accade, per definizione, nell’incidente di accertamento dell’obbligo del terzo) situazioni giuridiche soggettive in posizione di contrasto, occorre statuire sul carico delle spese, sorgendo la necessità di ristorare la parte a cui vantaggio la peculiare affermazione di diritto avviene dagli oneri sopportati per le attività processuali svolte a questo specifico fine. Pur nella consapevolezza della descritta intrinseca anfibologia che ammanta l’istituto, ritiene la Corte che la disciplina delle spese di lite afferenti il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo si conformi, quantomeno per analogia iuris, al principio di soccombenza 16 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi (e ai suoi addentellati corollari), che, in via generale, regola i giudizi e i procedimenti a cognizione, piena o sommaria. 2.5. E tanto, in primis, anche per la logica incompatibilità tra l’incidente di accertamento dell’obbligo del terzo ed il criterio di regolamentazione delle spese dell’espropriazione forzata sancito dall’art. 95 del codice di rito. Come ha chiarito il giudice della nomofilachia, nel procedimento esecutivo l’onere delle spese come disciplinato dal citato art. 95 è improntato al principio della soggezione del debitore all’esecuzione: «solo in termini descrittivi può parlarsi di soggetto che soccombe rispetto all’azione esecutiva esercitata, mentre, in chiave propriamente ricostruttiva, risulta evidente che la parte subisce l’azione rimanendo incerta solo l’integrale soddisfazione del titolare di quella, ma non la fondatezza della posizione sostanziale sottesa;
è vero che il processo esecutivo concreta l’accoglimento di una domanda attraverso un provvedimento giurisdizionale, ma è anche vero che rispetto a quella domanda non vi è compiuta ed effettiva dialettica processuale, ma solo soggezione». Mediante la liquidazione delle spese in favore del creditore procedente (o intervenuto), il giudice dell’esecuzione non esplica funzione decisoria, ma si limita a compiere accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo, sicché la liquidazione delle spese è meramente strumentale alla distribuzione o all’assegnazione del ricavato (Cass. 05/10/2018, n. 24571; Cass. 14/02/2020, n. 3720). Applicare l’art. 95 cod. proc. civ. all’incidente di accertamento dell’obbligo farebbe sorgere due insormontabili criticità operative. In primo luogo, lascerebbe priva di disciplina l’evenienza del rigetto della domanda di accertamento, non potendo la predetta norma fondare una condanna alla rifusione delle spese in danno dell’istante ed in favore del terzo pignorato o del debitore esecutato. 17 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Per altro verso, in ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento, la rigorosa attuazione del disposto in esame porterebbe a far gravare sul debitore esecutato le conseguenze di una inerzia o reticenza del terzo pignorato: le spese afferenti il subprocedimento (spettando al giudice dell’esecuzione la mera determinazione delle stesse, non la possibilità di una pronuncia di condanna al pagamento) troverebbero utile collocazione (cioè andrebbero infatti recuperate) sul ricavato della espropriazione, così erodendo l’esdebitazione della parte esecutata per una condotta ascrivibile al terzo. 2.6. Per la soluzione della questione, la strutturale fisionomia contenziosa del subprocedimento in discorso appare invece l’elemento dirimente: pur devoluto ad un giudice dell’esecuzione, l’incidente ha ad oggetto la sussistenza di un diritto, si compie tra soggetti in contrapposizione di interessi e si svolge con scansioni che - quantunque semplificate e deformalizzate nei tempi e nelle modalità - evocano (quantomeno ad instar) i procedimenti sommari di cognizione (così anche il rilievo di Corte Cost., ord. n. 172 del 2019), soggiacendo infine la delibazione sulla domanda di accertamento dell’obbligo alla regola generale dell’onus probandi incumbit ei qui dicit. Il carico delle spese relativo ad una vicenda del genere, in difetto di fissazione positiva di un criterio di regolamentazione ad hoc, va dunque disciplinato con l’applicazione – si ripete: in via analogica – del principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, salva comunque la discrezionale facoltà di compensazione, qualora l’organo giudicante ravvisi la ricorrenza dei presupposti indicati dall’art. 92 del codice di rito. Così, in caso di accoglimento della domanda di accertamento, tenuto alla refusione delle relative spese è il terzo pignorato, il quale, con un contegno antigiuridico (siccome non correttamente assolvente il dovere di cooperazione ausiliaria all’ufficio esecutivo), ha determinato 18 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi la necessità della (id est: ha dato causa alla) instaurazione del subprocedimento (in tal senso il monolitico l’orientamento formatosi sull’antesignano giudizio di accertamento: ex multis, Cass. 22/01/1998, n. 588; Cass. 12/03/2004, n. 5153). Ne consegue che l’ordinanza conclusiva del subprocedimento, oltre a pronunciare sul richiesto accertamento dell’obbligo, deve, in ogni caso, statuire, con capo separato, sul regolamento delle spese afferenti, con vera e propria pronuncia di condanna (salva, si ripete, un’eventuale compensazione), con valenza di dictum autonomo, cioè a dire non assorbito o incluso, nell’eventualità di esito positivo per il creditore istante, nella determinazione delle spese a quest’ultimo liquidate ex art. 95 cod. proc. civ. per la procedura esecutiva. 2.7. In conformità alla regola sul riparto delle spese dell’incidente va individuato il canone di liquidazione dei relativi compensi. Discende de plano dall’argomentata incompatibilità dell’art. 95 cod. proc. civ. con il subprocedimento di accertamento l’inapplicabilità della tabella 17 dell’allegato unico al d.m. n. 55 del 2014. Il generico richiamo alle due fasi (introduzione; trattazione e conclusiva) delle procedure esecutive presso terzi contenuto nella tabella 17 trova compiuta delucidazione tramite l’analitico inventario delle attività in tal modo compensate contenuto dall’art. 4, comma 5, del medesimo d.m. n. 55 del 2014. Quest’ultima disposizione, infatti, ricomprende (alla lett. e) nella fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti;
con norma di chiusura (alla lett. f) sussume nella fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo, ogni attività di quest’ultimo non compresa 19 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi nella lett. e), «quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo». Come appare prima facie evidente, si tratta di un catalogo concepito nella prospettiva degli atti e degli incombenti propri del ceto creditorio, inidoneo a classificare le attività difensive espletate nel subprocedimento di accertamento dal debitore esecutato e dal terzo pignorato ed anche, a ben vedere, dallo stesso creditore istante, non potendo essere dilatato il significato precettivo della clausola generale di cui alla lett. f), sino ad includere l’intero compendio delle attività dell’incidente endoesecutivo in quell’unica voce di compenso (a tacer d’altro, per la manifesta inadeguatezza dell’importo risultante). Trova invece applicazione, seppur in via di analogia, la tabella 2 dell’allegato unico al d.m. n. 55 del 2014, dedicata ai «giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale». Nell’effettuare la liquidazione, in ordine alle quattro fasi previste dalla tabella 2 (studio della controversia;
introduttiva del giudizio;
istruttoria; decisionale), il giudicante dovrà tener conto del concreto dipanarsi del subprocedimento di accertamento (come detto, non modellato da schemi predefiniti ma plasmato dall’esercizio del potere di direzione del giudice dell’esecuzione) per riscontrare l’effettivo compimento, ad opera della parte vittoriosa, di attività sussumibili – pur nella diversità indotta dalla semplificazione delle forme dell’incidente – nell’elenco, distinto per fasi, contenuto nelle lett. a), b), c) e d), del comma 2 dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014; l’entità e la complessità di attività ricondotte alle varie fasi consentirà anche la graduazione degli importi da liquidare, nel range tra i minimi e i massimi stabiliti dalla legge. 2.8. Degli enunciati princìpi di diritto ha fatto buon governo la sentenza impugnata. 20 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Affermata l’applicabilità della tabella 2, il giudice territoriale ha correttamente scrutinato in modo analitico lo svolgimento dell’incidente endoesecutivo e ha riportato gli atti ivi compiuti dalla parte vittoriosa nell’alveo delle fasi in cui i giudizi di cognizione sono suddivisi dal d.m. n. 55 del 2014: verificati gli incombenti che, in termini di compatibilità, potevano attagliarsi all’uno o all’altro segmento, ha riconosciuto la spettanza dei compensi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, escludendo invece la sussistenza in concreto di attività remunerabili a titolo di fase decisoria. Pertanto, il motivo è infondato. 3. Con il secondo mezzo si denuncia, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la erronea individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi, con violazione e falsa dell’art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014. Ad avviso del ricorrente, il valore della causa rilevante ai predetti fini va commisurato non già – come reputato dalla gravata sentenza – alla domanda di accertamento (criterio del disputatum) bensì alla entità del credito effettivamente accertato come dovuto dal terzo pignorato (criterio del decisum). 3.1. La censura è fondata. Ai fini del rimborso delle spese di lite (segnatamente, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario di riferimento), il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’esegesi sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum, cioè a dire sulla base della somma domandata con l’atto introduttivo, in caso di rigetto (ovvero di diniego della pronuncia di merito) della domanda e sulla base del criterio del decisum, cioè a dire in relazione all’importo effettivamente 21 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi attribuito dal giudice, in ipotesi di accoglimento parziale dell’azione (così, da ultimo, Cass. 12/06/2019, n. 15857). Di siffatta regola, in ultima analisi ancorata al valore effettivo della controversia, il giudice della nomofilachia ha già predicato l’applicabilità all’accertamento dell’obbligo del terzo, ancorché nell’assetto di giudizio autonomo a cognizione piena connotante l’istituto in epoca anteriore alla novella del 2012. Con la sentenza n. 12513 del 26 agosto 2003, questa Corte ebbe modo di chiarire che nella causa di accertamento dell’obbligo, onde liquidare i diritti e gli onorari di difesa, occorreva aver riguardo «al valore della stessa domanda di cognizione proposta» (fare cioè «riferimento alla domanda introduttiva del giudizio») ma soltanto quando essa fosse «integralmente accolta o rigettata», diversamente operando, per l’evenienza dell’accoglimento parziale, il parametro della somma effettivamente riconosciuta. A quest’orientamento va data continuità anche nel mutato regime e dopo la degradazione dell'accertamento dell'obbligo del terzo da ordinario giudizio di cognizione a mero subprocedimento del processo di espropriazione con le caratteristiche viste più sopra. Ne permangono innanzitutto immutate, pure nel nuovo regime dell’incidente, le esigenze giustificatrici, funditus ispirate alla proporzionalità e dell’adeguatezza della remunerazione dell’opera professionale del difensore. D’altro canto, poi, anche con le illustrate modalità deformalizzate e con efficacia soltanto endoprocedimentale, il subprocedimento di accertamento continua ad avere come oggetto l’esistenza (e l’entità) del diritto di credito colpito dal pignoramento, onde consentire lo sviluppo del procedimento espropriativo. All’entità del credito effettivamente accertato bisogna dunque por mente per rimborsare le spese al creditore che si sia visto accogliere solo parzialmente l’istanza di accertamento, mentre la parte (debitore 22 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi e terzo) che abbia ottenuto la reiezione integrale della pretesa nei suoi riguardi avanzata ha diritto ad una refusione dei compensi parametrata all’intera somma ex adverso infondatamente richiesta, dacché in relazione a tale (presunto ma insussistente) valore è stato costretto a difendersi. Ha errato quindi il giudice territoriale nel ritenere il valore della causa, rilevante per la determinazione dei compensi, pari all’importo enunciato nell’atto introduttivo della fase di accertamento (euro 854.000) anziché a quello corrispondente alla somma riconosciuta, all’esito del subprocedimento, come «attinta dal pignoramento» (euro 208.069,81), implicante inquadramento in altro scaglione di tariffa. 3.2. La gravata sentenza va in parte qua cassata con rinvio, onde provvedere (occorrendo all’uopo ulteriori accertamenti di fatto) alla nuova liquidazione delle spese del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, secondo gli illustrati criteri. 4. L’accoglimento del ricorso per tale ragione assorbe il vaglio sul terzo motivo, recante censura della maggiorazione sui compensi praticata dal giudice di merito ai sensi dell’art. 4, comma 8, del d.m. n. 55 del 2014 (per la ritenuta sussumibilità «piana e certa» delle polizze unit linked nell’ambito degli strumenti finanziari oggetto dell’eseguito pignoramento): la necessità della nuova determinazione dei compensi da liquidare importa, per conseguenza, la rimeditazione sulla misura (e, ab imis, sui presupposti) della maggiorazione de qua. Per dovere nomofilattico è al riguardo opportuno evidenziare come, in ordine al subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, l’affermata praticabilità soltanto in via analogica dei parametri tariffari previsti per i giudizi di cognizione imponga una peculiare ponderazione nel verificare la ricorrenza dei presupposti di applicazione di istituti (quali appunto la maggiorazione dei compensi) pensati dal legislatore (come fatto palese dalle locuzioni testuali adoperate) per procedimenti 23 r.g. n. 27652/2019 Cons. est. Raffaele Rossi stricto sensu di cognizione e si traduca in più approfondito obbligo motivazionale per il giudice di merito. 5. In conclusione: accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di diverso magistrato, in funzione di giudice di primo ed unico grado. 6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lecco, quale giudice di primo ed unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione