Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2022, n. 23123
CASS
Sentenza 25 luglio 2022

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 17 marzo 2022, con numero di registro generale 27652/2019. Le parti in causa erano un istituto di credito e un debitore, coinvolti in un procedimento di espropriazione forzata. La parte ricorrente ha contestato la liquidazione delle spese processuali, sostenendo che il giudice di primo grado avesse applicato erroneamente le tariffe professionali, ritenendo l'accertamento dell'obbligo del terzo come un mero incidente esecutivo. Il giudice di merito, invece, aveva considerato la natura contenziosa del subprocedimento, applicando la tabella per i giudizi ordinari.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che il valore della causa per la liquidazione delle spese dovesse essere determinato in base all'importo effettivamente accertato, piuttosto che a quello indicato nell'atto introduttivo. Ha argomentato che, nonostante la natura endoesecutiva dell'accertamento, esso conservasse un carattere contenzioso, giustificando l'applicazione di criteri di liquidazione analoghi a quelli dei giudizi di cognizione. La sentenza è stata quindi cassata in parte, con rinvio al Tribunale di Lecco per una nuova liquidazione delle spese, evidenziando l'importanza di una corretta valutazione del valore della controversia ai fini della determinazione dei compensi.

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Massime6

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - che deve contenere l'allegazione del "petitum" e della "causa petendi" propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche "per relationem" fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare.

Nell'esecuzione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non vanno liquidate sulla base del criterio di regolamentazione delle spese dell'espropriazione forzata (sancito dall'art. 95 c.p.c., ma incompatibile con l'incidente di accertamento), bensì - per analogia, in mancanza di un criterio di regolamentazione "ad hoc" e in ragione della strutturale fisionomia contenziosa del subprocedimento - secondo il principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, salva la facoltà di compensazione, qualora l'organo giudicante ravvisi la ricorrenza dei presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, lo svolgimento del subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo è sottratto al regime delle preclusioni proprio dei giudizi di cognizione ed è rimesso alle determinazioni del giudice dell'esecuzione che, salvi il rispetto del contraddittorio e la tutela effettiva del diritto di difesa delle parti, è legittimato a disporre d'ufficio ogni mezzo di prova ritenuto necessario, anche superando i limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile e le rigide modalità di assunzione prescritte dal codice di procedura civile.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo postula l'istaurazione di un contraddittorio deformalizzato, il quale ammette il ricorso a qualsiasi modalità funzionale ad assicurare che l'istanza della parte interessata sia portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, parti necessarie dell'incidente endoesecutivo; conseguentemente, è idonea allo scopo la notificazione all'esecutato e al terzo, non comparsi all'udienza di articolazione dell'istanza, del verbale (o della memoria scritta depositata) che ne contiene la relativa formulazione.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, come disciplinata successivamente alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo vanno liquidate, in via analogica, sulla base della tabella 2 dell'allegato unico del d.m. n. 55 del 2014.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2022, n. 23123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23123
Data del deposito : 25 luglio 2022

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