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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell' udienza del 20.5.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle Pt_1 fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 334/2023 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al Parte_2 l giudizio di ATP, dall'avv. Graziella Di Candia con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elet miciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 08.5.2017 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'istante invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale 80%. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott.ssa con relazione depositata in data 22.12.2022, ha ritenuto Persona_1 che non sussistessero i re li per il riconoscimento della pensione di inabilità. 1.1. Pur non avendo formulato le controdeduzioni previste ex art. 195 cpc (cfr. p. 9 relazione peritale), la ricorrente depositava atto di dissenso e proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto Parte_3 stato di salute. CP_ 1.2. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto della domanda. 1.3. La udienza del 20.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. Il beneficio economico è, altresì, subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott.ssa nominato nel corso del procedimento per Per_1 l'accertamento tecnico preventivo, ha conclus nsussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità, affermando la sussistenza di una invalidità quantizzabile nella misura dell'80 % sin dall'epoca della domanda amministrativa. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha considerato le limitazioni funzionali della riscontrata patologia reumatologica e ortopedica e le interazioni con la osteoporosi. Ha dedotto, altresì, che non è stata considerata nella sua gravità la nevrosi ansioso depressiva (cfr. Cartella clinica del 23.03.2018) né è stata valutata e considerata la gravità della cardiopatia ipertensiva e della psoriasi. 3.1. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico indicato in ricorso. Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice, alla luce della documentazione sanitaria acquisita e dell'esame clinico praticato, ha rilevato che risulta essere affetta da: “Artrite reumatoide, fibromialgia, connettivite indifferenziata. Parte_2 Poli n soggetto affetto da spondilodiscoartrosi e protrusioni discali con risentimento funzionale, coxalgia bilaterale ed esiti di intervento di tenotomia CLB e riparazione sovraspinato spalla destra e sinistra. Osteoporosi”. Inoltre, valutate le patologie accertate, il consulente ha osservato che: “La patologia predominante risulta essere l'artrite reumatoide trattata con cortisonico e immunosoppressori (methotrexate) a cui si associano una sindrome fibromialgica e una connettivite indifferenziata. Nel caso di specie la p. è inquadrabile -in base a quanto osservato circa l'entità della sua malattia, nel grado presentato e nel complesso, la riconoscibilità di una percentuale di incapacità lavorativa generica del 50%, in base a quanto previsto nella tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al DM 05/02/92 alla voce “artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni” (cod. 9303). La patologia artrosica, accertata clinicamente e strumentalmente, interessa la colonna vertebrale in toto con medio impegno funzionale dei movimenti del collo e del busto e degli arti inferiori con coxalgia bilaterale. Vengono documentati esiti di intervento di riparazione della cuffia dei rotatori con residuo risentimento funzionale delle spalle bilateralmente. Quanto sopra rappresenta un reperto clinico di moderata entità determinando, peraltro, una limitazione di moderata entità e in assenza di compromissione di carattere neurologico. Tale condizione, nel grado presentato, determina, fatto riferimento alle tabelle valutative di cui al D.M 05/02/92, una invalidità nella misura del 40 % (in analogia cod.7001-7208). La gastrite atrofica rimane tale in quanto reperto prevalentemente strumentale, ma inespressivo sul piano clinico e funzionale determinando un'invalidità inferiore al 10%. In conclusione, tenuto presente quanto compare in via diretta o analogica nella tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile di cui al DM 5/2/92 e della metodologia valutativa prevista in tale ambito (formula scalare di Balthazard, con esclusione delle minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%), il complesso morboso nel suo insieme incide sulla capacità lavorativa generica della ricorrente nella misura dell' 80% in accordo con la valutazione della Commissione Medica del 9/1/2019. Ciò a partire dalla domanda amministrativa”. CP_1 A ciò si aggiunga uanto alla dedotta omessa considerazione nella sua gravità della nevrosi ansioso depressiva: da un lato, il consulente ha esaminato la cartella clinica del 23.3.2018, come si evince dalla “documentazione agli atti” della perizia (cfr. p. 3, lett. g); dall'altro, in sede di esame obiettivo, ha rilevato: “Psiche: la p. accede al colloquio senza mostrare disturbi comportamentali, con atteggiamento collaborante. Ben curata nella persona, è vigile, cosciente, orientata nel tempo, disturbi della concentrazione. L'ideazione è normale e coerente. Il tono dell'umore è deflesso con preoccupazione per le sue condizioni di salute”. Da ultimo, con riferimento alla asserita omessa valutazione della cardiopatia ipertensiva, occorre evidenziare che nel certificato medico del 28.2.2017 è indicata soltanto ipertensione arteriosa, non riportata nel certificato del 15.01.2019 sempre a firma della dott.ssa . Peraltro, in Controparte_2
Pag. 2 di 3 ambito medico-legale non tutte le patologie possono essere valutate, dovendo le stesse avere una incidenza sulla capacità lavorativa generica. È, pertanto, corretta la valutazione del CTU. 3.2. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire della pensione di inabilità, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
3.3. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente la pensione di inabilità, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo PC
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