Versione
26 dicembre 2015
26 dicembre 2015
Art. 13.
Comunita' del cibo e della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonche' di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualita' della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonche' enti pubblici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilita' dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varieta' locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.
Comunita' del cibo e della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonche' di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualita' della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonche' enti pubblici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilita' dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varieta' locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.
Commentario • 1
- 1. Refezione scolastica e libertà di scelta alimentare: dall’autorefezione alla modulazione del “tempo mensa” in periodo di emergenza sanitariaNicola Fenicia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 9 febbraio 2021 · 0.93163955
Negli ultimi anni la giustizia amministrativa si è in più occasioni occupata del servizio di refezione scolastica in rapporto alla consumazione di alimenti di preparazione domestica, approdando ad importanti conclusioni, utili soprattutto nell'attuale fase di emergenza epidemiologica. Ma occorre cominciare illustrando alcuni concetti fondamentali. Il servizio mensa è compreso nel “tempo scuola” perché condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui è parte, realizza obiettivi di socializzazione e di condivisione, e svolge per legge una ulteriore funzione di educazione all'alimentazione sana. D'altro canto, il “tempo mensa” non è dedicato all'attività …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/12/2020, n. 7640Provvedimento: Pubblicato il 02/12/2020 N. 07640/2020REG.PROV.COLL. N. 01820/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2020, proposto da -OMISSIS- in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, -OMISSIS- in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, -OMISSIS- in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, -OMISSIS- in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, -OMISSIS- in proprio e in …Leggi di più...
- oscuramento dei dati personali·
- annullamento delibere consiglio di istituto·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- potestà organizzativa degli istituti scolastici·
- art. 7 D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59·
- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro·
- giurisprudenza sulla mensa scolastica·
- art. 26 CCNL·
- art. 131 T.U. dell'Istruzione·
- autorefezione·
- spese di giudizio compensate·
- interesse legittimo·
- art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81·
- diritto alla mensa scolastica·
- normativa sulla mensa scolastica