Decreto cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 8 aprile 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22336 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22336/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3053 del 2025, proposto da
Via della Croce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Ippoliti, presso il cui studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, è elettivamente domiciliata;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento Prot. CA/2025/38445 del 04/03/2025 recante comunicazione di inefficacia della scia di trasferimento di esercizio di vicinato alimentare presentata dalla ricorrente;
2. nonché per l’annullamento e/o disapplicazione dell’art. 10, II° comma della D.A.C. 109/2023 laddove vieta l’esercizio di attività tutelata unitamente ad attività tutelata, nella sola ed esclusiva parte in cui vieta l’esercizio congiunto nel medesimo locale di attività tutelata alimentare nella forma di esercizio di vicinato con consumo sul posto unitamente a quella non tutelata di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
3. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa RO CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Via della Croce s.r.l. impugna il provvedimento del 4 marzo 2025, con il quale gli è stata comunicata l’inefficacia di una SCIA di trasferimento di esercizio di vicinato alimentare da essa presentato.
Domanda inoltre l’annullamento e/o la disapplicazione dell’art. 10, comma 2, della D.A.C. 109/2023, sulla base del quale è stata dichiarata l’inefficacia della SCIA, laddove vieta l’esercizio di attività tutelata unitamente ad attività non tutelata, nella parte in cui vieta l’esercizio congiunto nel medesimo locale di attività tutelata alimentare nella forma di esercizio di vicinato con consumo sul posto unitamente a quella non tutelata di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Lamenta:
“Illegittimità in via propria e derivata da quella dell’art. 10, II comma della D.A.C. 109/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in ragione dell’illegittimità del suo presupposto regolamentare, art. 10, comma 2, della D.A.C. 109/2023, nella parte in cui questa vieta l’esercizio congiunto di attività di vicinato alimentare con consumo sul posto unitamente ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
In punto di tempestività dell’impugnativa della D.A.C., la ricorrente rappresenta come l’efficacia lesiva dell’atto sarebbe emersa a seguito del provvedimento di declaratoria di inefficacia della SCIA, su di essa basato.
La disposizione impugnata sarebbe illegittima laddove non distingue in alcun modo fra attività di vicinato con o senza consumo sul posto, ritenendola in ogni caso tutelata, scelta di segno diverso rispetto a quella effettuata nella precedente D.A.C. 43/2019, che, all’art. 8, espressamente riteneva attività tutelate solamente gli esercizi di vicinato senza consumo sul posto.
Ulteriore profilo di irragionevolezza andrebbe rinvenuto nel fatto che l’attività di vicinato alimentare, a differenza di quella di laboratorio artigianale, non necessità dell’iscrizione dell’apposito albo artigiani della Camera di Commercio, ciò che a maggior ragione escluderebbe il divieto di simultaneo svolgimento dell’attività di somministrazione unitamente a quella di esercizio di vicinato con consumo sul posto.
Sarebbe inoltre paradossale che, ai sensi dell’impugnata D.A.C., sia possibile l’esercizio congiunto dell’attività di somministrazione con quello di attività tutelate non alimentari quali gallerie d’arte e librerie, mentre resta inibito lo svolgimento congiunto dell’attività non tutelata della somministrazione con quella tutelata alimentare della “vendita di prodotti del settore alimentare” nella forma di esercizio di vicinato.
Da ultimo la ricorrente lamenta la carenza motivazionale dell’atto, che non richiama alcuna risultanza istruttoria.
Roma Capitale, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata accolta con riferimento ai profili di danno.
All’udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il provvedimento impugnato, con il quale è stata dichiarata inefficace la SCIA di variazione per trasferimento di sede dell’attività di vicinato del settore alimentare da Via del Gesù n. 81 a Via della Croce n. 76/b, risulta motivata con riferimento al fatto che all’indirizzo presso il quale avrebbe dovuto essere trasferito l’esercizio la ricorrente risulta già titolare di attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata con SCIA di subingresso prot. n. CA/134029 del 2019, ciò che importerebbe la violazione della previsione di cui all’art. 10, comma 2, della D.A.C. 109/23 a norma del quale le attività tutelate (esercizio di vicinato settore alimentare) non possono essere svolte congiuntamente ad altra attività non tutelata (somministrazione di alimenti e bevande).
In via preliminare e quanto alla tematica dell’immediata lesività della D.A.C. 109/2023 si evidenzia, come rilevato anche dal Consiglio di Stato di recente con la sentenza del 16 settembre 2024, n. 7601, che “il principio generale, affermato da costante giurisprudenza, da cui prendere le mosse, è quello secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (in tali termini, Cons. Stato, V, 7 ottobre 2016, n. 4130 e 6 maggio 2015, n. 2260, nonché id., VI, 29 marzo 1996, n. 512, richiamate da Cons. Stato, IV, 13 febbraio 2020, n. 1159).
Nel merito il ricorso è infondato.
In punto di fatto occorre considerare che nella SCIA per trasferimento la ricorrente ha dichiarato di non effettuare il consumo sul posto, circostanza che, come eccepito da Roma Capitale, rende dubbio l’interesse all’impugnativa della D.A.C. alla luce delle censure in concreto spiegate.
Le criticità in punto di interesse, come pure eccepito dalla resistente, sono confermate dalla normativa regionale.
E infatti, ai sensi dell’art. 74 del Testo Unico Commercio, approvato con legge regionale n. 22/2019, si intende per “a) somministrazione di alimenti e bevande, la vendita e il relativo servizio per il consumo sul posto di alimenti e bevande, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio e/o in una superficie aperta al pubblico intesa come adiacente, prospiciente o pertinente al locale, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 39, comma 1, lettera b), appositamente attrezzate e gestite per la funzionalità del locale, con l’assistenza del personale addetto alla somministrazione”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 79, comma 11, del medesimo testo normativo “Gli esercizi di somministrazione, senza necessità di ulteriori titoli autorizzatori, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie”, ciò che conferma la possibilità per la ricorrente di svolgere in ogni caso l’attività di vicinato all’interno del locale presso il quale già svolge attività di somministrazione.
Nel merito, a fini di completezza argomentativa, si osserva quanto segue.
La previsione della D.A.C. n. 109/2023 impugnata dalla ricorrente, art. 10, comma 2, stabilisce che “Le attività tutelate non possono essere svolte congiuntamente ad altra attività non tutelata. È consentito lo svolgimento dell’attività non tutelata di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente alle attività di vendita di libri e di galleria d’arte di cui alle lettere d) e h) del predetto elenco, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 35/2010”.
Ai sensi del precedente comma dello stesso articolo sono tutelate, tra le altre, le attività di vicinato aventi ad oggetto la vendita di prodotti nel settore alimentare.
Come evidenziato di Roma Capitale, nella sua memoria di costituzione, la ratio della previsione regolamentare risiede nella necessita di contenere il numero degli avventori all’interno degli esercizi e si inserisce nella scia di altre previsioni regolamentari volte a limitare fenomeni di assembramento all’esterno dei locali in aree già congestionate dall’offerta di attività commerciali del settore alimentare che notoriamente sono aggregative, richiamando un maggior numero di clienti rispetto ad altre attività, anche nelle ore serali e da più elevati flussi di persone.
La disposizione impugnata, dunque, persegue il fine di rafforzare la tutela del decoro nell’area del Sito Unesco e nei Tessuti della Città Storica, con modalità che costituiscono corretto esercizio di discrezionalità amministrativa, non essendo Roma Capitale tenuta a replicare quanto previsto nella previgente delibera.
Né la diversa previsione contenuta nella disposizione gravata con riferimento a librerie e gallerie d’arte, integra macroscopica irragionevolezza, atteso che, in ragione dell’oggetto dei detti esercizi, l’eventuale concentrazione di attività nel medesimo locale non importa un apprezzabile incremento del numero degli avventori.
La prospettazione di parte ricorrente mira, in sostanza, a sovrapporre la sua valutazione di merito a quella esercitata dalla competente amministrazione, senza individuare effettivi elementi di illogicità o sproporzione, contestando una determinazione che consegue a una legittima ponderazione in ordine alla modalità più opportuna e utile per perseguire la tutela degli interessi pubblici sopra ricordati, consistenti nella esplicitata esigenza di limitare fenomeni di eccessivo congestionamento all’esterno dei locali nel sito Unesco.
Il richiamo al contenuto della disposizione regolamentare, infine, costituisce motivazione sufficiente dell’impugnata declaratoria di inefficacia della SCIA, con conseguente non necessità di richiamare ulteriori risultanze istruttorie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
RO CC, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO CC | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO