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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/11/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 434 /2025 CONTENZIOSO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI Sezione Civile Il Tribunale, nella persona dei magistrati ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 434 /2025 avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SECCHI LAURA presso il cui studio è elettivamente domiciliato E
rappresentata e difesa dall'Avv. DENULE ARIANNA presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
COME DA VERBALE DEL 9 ottobre 2025:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Sassari s.p. 18 n. 117/A di proprietà del resistente viene temporaneamente assegnata alla che ci vivrà con i figli;
Parte_1
c) il al fine di risolvere la situazione di indebitamento personale si obbliga a Controparte_1 vendere l'abitazione suddetta ed il ricavato, detratti gli importi necessari ad estinguere il mutuo fondiario contratto con Banca Intesa in data 24.11.2016 il cui importo residuo è pari a euro 90.000, il finanziamento personale sempre contratto con Banca Intesa in data 3.1.2019 importo residuo euro 14.000, i debiti contratti con l'erario per TARI non versata e bolli auto scaduti e non pagati, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
d) La sig.ra , pur essendo l'abitazione coniugale a lei assegnata in via temporanea e Parte_1 attualmente abitata insieme ai figli minori, presta il proprio consenso alla vendita dell'immobile di esclusiva proprietà del sig. . Ella si impegna a consentire le visite all'immobile Controparte_1 da parte di potenziali acquirenti, previo preavviso di almeno 48 ore, concordando con l'agenzia o con il proprietario le modalità di accesso compatibilmente con le esigenze familiari. L'obbligo di rilascio dell'immobile sorgerà non prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita e, in ogni caso, non prima che la sig.ra abbia reperito una diversa sistemazione abitativa idonea Pt_1 per sé e per i figli, e comunque entro un termine massimo di 60 giorni dalla data del rogito.
Le parti riconoscono che la presente clausola ha carattere essenziale per il mantenimento dell'equilibrio tra le reciproche posizioni e si impegnano a cooperare in buona fede per la tempestiva conclusione della vendita. e) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che provvederanno Per_1 Persona_2 alla loro educazione ed istruzione, attuando congiuntamente le più̀ rilevanti decisioni nel preminente interesse degli stessi;
f) per il mantenimento dei minori il verserà alla entro il giorno 28 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese la somma di euro 200,00 per entrambi da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat e la percepirà integralmente l'assegno unico per i figli. Pt_1
Dal mese successivo alla vendita dell'immobile di sua proprietà, il , per il mantenimento dei CP_1 minori, verserà alla la somma di euro 300,00 quale contributo per entrambi, fermo restando Pt_1 il diritto della di percepire integralmente l'assegno unico. Pt_1
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% secondo le modalità di cui alle linee Guida CNF che i coniugi dichiarano di ben conoscere e accettare;
g) i minori trascorreranno tendenzialmente pari tempo con entrambi i genitori che si accorderanno di volta in volta sulle modalità di visita da attuarsi in concreto e solo nell'ipotesi in cui dovesse mancare un accordo tra le parti il potrà vedere e tenere con sé i figli: Controparte_1
- almeno due pomeriggi durante la settimana, il mercoledì e venerdì, prelevandoli dal loro domicilio il mercoledì e venerdì alle ore 17:00, con pernottamento presso di lui che provvederà ad accompagnarli a scuola l'indomani mattina;
- nel fine settimana, a settimane alterne, prendendo i minori dalle ore 13:00 del giorno sabato fino alle ore 20:30 della domenica, sempre prelevandoli e riportandoli al loro domicilio;
- durante il periodo estivo almeno quindici giorni, anche non consecutivi in concomitanza con il proprio periodo di ferie;
- maggiori festività alternate tra i genitori, anche in ragione di anno”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 47 c.p.c., depositato in data 21 febbraio 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge con cui Controparte_1 ebbe a contrarre matrimonio in Sassari in data 23.08.2009, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del medesimo Comune Anno 2009 Atto n.153 parte 2 serie A. Premesso che dall'unione coniugale erano nati a Sassari il 4.05.2011 e Persona_3 Per_2
il 1.09.2015, ha dedotto che frequenta la classe terza presso la scuola media statale
[...] Per_1 n.12 in Sassari dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, frequenta altresì la scuola calcio il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, mentre la 4° classe presso la Per_2 scuola elementare di via Manzoni in Sassari dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, e pratica atletica il mercoledì e il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Ha rappresentato che l'abitazione familiare, ubicata in Sassari nella SP 018 Sassari -Argentiera N. 117, è di proprietà esclusiva del , acquistata nell'anno 2016 con anticipo Controparte_1 corrisposto interamente dalla ricorrente pari a €.15.000,00 è gravata da mutuo ipotecario acceso con la con una rata mensile è pari a €.400,00. Controparte_2 Ha affermato che non è titolare di diritti reali su beni immobili né di beni mobili registrati e che svolge l'attività di ausiliaria sanitaria presso una cooperativa con contratto a chiamata, con uno stipendio medio netto mensile di circa 1.000,00 euro da cui vanno detratti i costi per il carburante posto che il posto di lavoro è ubicato in Alghero, mentre il è dipendente della società CP_1 Abbanoa con uno stipendio medio netto mensile di circa 1.600,00 euro. Ha rappresentato che in data 7 novembre 2024 il ha comunicato alla ricorrente che sarebbe
CP_1 andato via di casa per poi, qualche settimana dopo, portare via tutte le sue cose e allontanarsi dalla casa comune. Ha allegato che ha cercato di interagire con il marito al fine di comprendere i motivi della sua inaspettata decisione ma il ha sempre rifiutato il confronto, successivamente
CP_1 all'allontanamento dall'abitazione familiare ha avuto contezza che il da qualche tempo aveva
CP_1 intrapreso una relazione extraconiugale. Ha quindi chiesto l'addebito della separazione considerato che il comportamento tenuto dal
CP_1 contrario ai doveri coniugali è quindi l'unica causa della frattura del rapporto con una concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1 al marito della colpa 2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e con diritto – dovere del padre di vederli e tenerli con sé quando lo vorranno, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze dei minori.
3) Assegnare la casa familiare ubicata in Sassari nella SP 018 Sassari -Argentiera N. 117 alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli. Parte_1
4) Stabilire a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di
€.600,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonchè il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del CNF in uso al Tribunale di Sassari, e il 50% dell'Assegno Unico.
5) Stabilire a carico del un assegno di mantenimento per la pari a Controparte_1 Parte_1
€.100,00 mensili.
6) Con vittoria di spese e onorari”.
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi alla richiesta di addebito deducendo che, contrariamente a quanto descritto dalla ricorrente, la crisi coniugale risale al mese di settembre 2019 quando il aveva confidato alla moglie di non provare più gli stessi CP_1 sentimenti iniziali e di voler interrompere la convivenza.
Ha lamentato che dopo un iniziale periodo di serenità, aveva ricominciato ad avvertire un profondo malessere ed una insoddisfazione per proseguire il rapporto coniugale.
Ha affermato che la dopo la rottura della relazione con il marito piuttosto che cercare di rendere Pt_1 meno traumatica la condizione dei figli, ha screditato la figura genitoriale del . CP_1
Ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale con collocazione dei minori, soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dei figli, considerato che la lavora con turni di reperibilità anche H24 Pt_1 ed orari di lavoro tali per cui, ad esempio, nel mese di maggio e giugno 2025 ha preso servizio alle ore 7 quantomeno due/tre giorni alla settimana con reperibilità notturna.
Ha quindi dedotto con riguardo alle proprie capacità economiche di essere dipendente della società dalla quale percepisce uno stipendio mensile di euro 1.600 euro circa con un reddito Parte_2 per l'anno 2025 da lavoro dipendente pari ad euro 28.588,20, per l'anno 2024 ad euro 26.344,63 e per l'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.502,25 ed euro 23.609,31 dalla società Carbotermo S.p.A.
Ha aggiunto di essere proprietario della Ford Focus Tg. CW611SL acquistata nel 2019 e della Nissan Qashqai Tg. FP514FP acquistata dalla società Auto per un prezzo di euro 17.899,00, Controparte_3 attualmente nella disponibilità della ed inoltre di essere titolare del conto corrente acceso presso Pt_1 Banca Intesa con IBAN IT02 U030 6917 2321 0000 0004 953BIC, recante saldo attivo data del 31.12.2024 di euro 946,88 e al 31.03.2025 di euro 818,71. Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di aver una notevole esposizione debitoria con una busta paga di circa 1.600,00 euro mensili detratti gli importi documentati può disporre mensilmente di euro 560,00 è molto prossimo al limite vitale del tutto inidoneo a garantirgli un tenore di vita dignitoso così da consentirgli di trovare una nuova collocazione abitativa.
Ha quindi rappresentato che in data 24.11.2016 ha contratto un mutuo fondiario con Banca Intesa per l'acquisto dell'abitazione adibita a casa coniugale per euro 120.000 da estinguersi in anni 30, con rata semestrale per l'anno 2025 pari ad euro 2.285,94 oltre euro 46,00 per assicurazione così per un totale di euro 446,00 mensili e che in data 3.1.2019 ha ottenuto da Banca Intesa un prestito personale per un totale di euro 29.353,64, con rimborso in n. 120 rate, per il quale attualmente paga l'importo di euro 349,14 e in data 24.02.2023 con Prestitalia S.p.A. un finanziamento per euro 27.600 da rimborsare in n. 120 rate di euro 230,00 mensili. Ha affermato che versa mensilmente la somma di euro 119,15 per le polizze relative alle due auto della famiglia e, nel mese di giugno 2025, corrisposto in via esclusiva euro 75,00 per la mensa del figlio , ha terminato di pagare la rateazione in corso per l'acquisto della lavatrice e pagato in Per_2 via esclusiva le utenze dell'energia elettrica e dell'acqua. Ha dedotto che versa alla moglie per il mantenimento dei figli la somma di 200 euro mensili.
Ha quindi concluso chiedendo:
“Contrariis reiectis,
1) dichiarare la separazione dei coniugi, senza alcuna pronuncia di addebito, con ogni conseguente provvedimento di legge;
2) disporre che il convenuto versi un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori non superiore ad euro 200,00, oltre spese straordinarie nella misura del 50% come da linee guida CNF, assegno unico nella misura del 50% ad entrambi coniugi come per legge;
3) affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei minori con collocamento degli stessi presso il padre e adozione dei provvedimenti idonei a garantire ai minori un rapporto continuativo e sereno con il proprio padre ex art. 337 ter c.c.;
4) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga il collocamento dei minori presso la madre, garantire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- almeno due pomeriggi durante la settimana, il mercoledì e venerdì, prelevandoli dal loro domicilio il mercoledì e venerdì alle ore 17:00, con pernottamento presso di lui che provvederà ad accompagnarli a scuola l'indomani mattina;
- nel fine settimana, a settimane alterne, prendendo i minori dalle ore 13:00 del giorno sabato fino alle ore 20:30 della domenica, sempre prelevandoli e riportandoli al loro domicilio;
- durante il periodo estivo almeno quindici giorni, anche non consecutivi in concomitanza con il proprio periodo di ferie;
- maggiori festività alternate tra i genitori, anche in ragione di anno;
5) assegnazione della casa coniugale, in tutto o, in subordine, solo in parte, secondo il progetto di divisione allegato;
6) condannare la alla restituzione dell'auto Nissan Qashqai di proprietà del Parte_1 [...] ; CP_1
7) con vittoria di spese e competenze di lite “. Le parti con note depositate in data 9 ottobre 2025, confermate alla medesima udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Sassari s.p. 18 n. 117/A di proprietà del resistente viene temporaneamente assegnata alla che ci vivrà con i figli;
Parte_1
c) il al fine di risolvere la situazione di indebitamento personale si obbliga a Controparte_1 vendere l'abitazione suddetta ed il ricavato, detratti gli importi necessari ad estinguere il mutuo fondiario contratto con Banca Intesa in data 24.11.2016 il cui importo residuo è pari a euro 90.000, il finanziamento personale sempre contratto con Banca Intesa in data 3.1.2019 importo residuo euro 14.000, i debiti contratti con l'erario per TARI non versata e bolli auto scaduti e non pagati, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
d) La sig.ra , pur essendo l'abitazione coniugale a lei assegnata in via temporanea e Parte_1 attualmente abitata insieme ai figli minori, presta il proprio consenso alla vendita dell'immobile di esclusiva proprietà del sig. . Ella si impegna a consentire le visite all'immobile da Controparte_1 parte di potenziali acquirenti, previo preavviso di almeno 48 ore, concordando con l'agenzia o con il proprietario le modalità di accesso compatibilmente con le esigenze familiari. L'obbligo di rilascio dell'immobile sorgerà non prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita e, in ogni caso, non prima che la sig.ra abbia reperito una diversa sistemazione abitativa idonea per sé e per Pt_1
i figli, e comunque entro un termine massimo di 60 giorni dalla data del rogito.
Le parti riconoscono che la presente clausola ha carattere essenziale per il mantenimento dell'equilibrio tra le reciproche posizioni e si impegnano a cooperare in buona fede per la tempestiva conclusione della vendita.
e) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che provvederanno Per_1 Persona_2 alla loro educazione ed istruzione, attuando congiuntamente le più̀ rilevanti decisioni nel preminente interesse degli stessi;
f) per il mantenimento dei minori il verserà alla entro il giorno 28 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese la somma di euro 200,00 per entrambi da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat e la percepirà integralmente l'assegno unico per i figli. Pt_1
Dal mese successivo alla vendita dell'immobile di sua proprietà, il , per il mantenimento dei CP_1 minori, verserà alla la somma di euro 300,00 quale contributo per entrambi, fermo restando Pt_1 il diritto della di percepire integralmente l'assegno unico. Pt_1
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% secondo le modalità di cui alle linee Guida CNF che i coniugi dichiarano di ben conoscere e accettare;
g) i minori trascorreranno tendenzialmente pari tempo con entrambi i genitori che si accorderanno di volta in volta sulle modalità di visita da attuarsi in concreto e solo nell'ipotesi in cui dovesse mancare un accordo tra le parti il potrà vedere e tenere con sé i figli: Controparte_1
- almeno due pomeriggi durante la settimana, il mercoledì e venerdì, prelevandoli dal loro domicilio il mercoledì e venerdì alle ore 17:00, con pernottamento presso di lui che provvederà ad accompagnarli a scuola l'indomani mattina;
- nel fine settimana, a settimane alterne, prendendo i minori dalle ore 13:00 del giorno sabato fino alle ore 20:30 della domenica, sempre prelevandoli e riportandoli al loro domicilio;
- durante il periodo estivo almeno quindici giorni, anche non consecutivi in concomitanza con il proprio periodo di ferie;
- maggiori festività alternate tra i genitori, anche in ragione di anno”.
La causa è rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Ritiene questo Collegio che, quanto alle condizioni di separazione le parti hanno raggiunto un accordo all'udienza del 9 ottobre 2025 e che queste debbano trovare accoglimento avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo rispondenti agli interessi dei figli in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento alle loro esigenze alle seguenti condizioni:
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F. ), nato a [...] C.F._2 Sassari il 15.03.1980, entrambi residenti in [...], s.p. 18 n. 117/A, di fatto attualmente domiciliato in s.s. 291 Sassari Fertilia Reg. n. 1/D, che hanno contratto Persona_4 matrimonio in Sassari in data 23 agosto 2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2009, parte II S, n. 153, alle condizioni di cui al verbale del 9 ottobre 2025 sopra descritte da intendersi qui riportate, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate. Così deciso in Sassari in data 4 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SECCHI LAURA presso il cui studio è elettivamente domiciliato E
rappresentata e difesa dall'Avv. DENULE ARIANNA presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
COME DA VERBALE DEL 9 ottobre 2025:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Sassari s.p. 18 n. 117/A di proprietà del resistente viene temporaneamente assegnata alla che ci vivrà con i figli;
Parte_1
c) il al fine di risolvere la situazione di indebitamento personale si obbliga a Controparte_1 vendere l'abitazione suddetta ed il ricavato, detratti gli importi necessari ad estinguere il mutuo fondiario contratto con Banca Intesa in data 24.11.2016 il cui importo residuo è pari a euro 90.000, il finanziamento personale sempre contratto con Banca Intesa in data 3.1.2019 importo residuo euro 14.000, i debiti contratti con l'erario per TARI non versata e bolli auto scaduti e non pagati, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
d) La sig.ra , pur essendo l'abitazione coniugale a lei assegnata in via temporanea e Parte_1 attualmente abitata insieme ai figli minori, presta il proprio consenso alla vendita dell'immobile di esclusiva proprietà del sig. . Ella si impegna a consentire le visite all'immobile Controparte_1 da parte di potenziali acquirenti, previo preavviso di almeno 48 ore, concordando con l'agenzia o con il proprietario le modalità di accesso compatibilmente con le esigenze familiari. L'obbligo di rilascio dell'immobile sorgerà non prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita e, in ogni caso, non prima che la sig.ra abbia reperito una diversa sistemazione abitativa idonea Pt_1 per sé e per i figli, e comunque entro un termine massimo di 60 giorni dalla data del rogito.
Le parti riconoscono che la presente clausola ha carattere essenziale per il mantenimento dell'equilibrio tra le reciproche posizioni e si impegnano a cooperare in buona fede per la tempestiva conclusione della vendita. e) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che provvederanno Per_1 Persona_2 alla loro educazione ed istruzione, attuando congiuntamente le più̀ rilevanti decisioni nel preminente interesse degli stessi;
f) per il mantenimento dei minori il verserà alla entro il giorno 28 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese la somma di euro 200,00 per entrambi da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat e la percepirà integralmente l'assegno unico per i figli. Pt_1
Dal mese successivo alla vendita dell'immobile di sua proprietà, il , per il mantenimento dei CP_1 minori, verserà alla la somma di euro 300,00 quale contributo per entrambi, fermo restando Pt_1 il diritto della di percepire integralmente l'assegno unico. Pt_1
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% secondo le modalità di cui alle linee Guida CNF che i coniugi dichiarano di ben conoscere e accettare;
g) i minori trascorreranno tendenzialmente pari tempo con entrambi i genitori che si accorderanno di volta in volta sulle modalità di visita da attuarsi in concreto e solo nell'ipotesi in cui dovesse mancare un accordo tra le parti il potrà vedere e tenere con sé i figli: Controparte_1
- almeno due pomeriggi durante la settimana, il mercoledì e venerdì, prelevandoli dal loro domicilio il mercoledì e venerdì alle ore 17:00, con pernottamento presso di lui che provvederà ad accompagnarli a scuola l'indomani mattina;
- nel fine settimana, a settimane alterne, prendendo i minori dalle ore 13:00 del giorno sabato fino alle ore 20:30 della domenica, sempre prelevandoli e riportandoli al loro domicilio;
- durante il periodo estivo almeno quindici giorni, anche non consecutivi in concomitanza con il proprio periodo di ferie;
- maggiori festività alternate tra i genitori, anche in ragione di anno”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 47 c.p.c., depositato in data 21 febbraio 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge con cui Controparte_1 ebbe a contrarre matrimonio in Sassari in data 23.08.2009, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del medesimo Comune Anno 2009 Atto n.153 parte 2 serie A. Premesso che dall'unione coniugale erano nati a Sassari il 4.05.2011 e Persona_3 Per_2
il 1.09.2015, ha dedotto che frequenta la classe terza presso la scuola media statale
[...] Per_1 n.12 in Sassari dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, frequenta altresì la scuola calcio il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, mentre la 4° classe presso la Per_2 scuola elementare di via Manzoni in Sassari dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, e pratica atletica il mercoledì e il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Ha rappresentato che l'abitazione familiare, ubicata in Sassari nella SP 018 Sassari -Argentiera N. 117, è di proprietà esclusiva del , acquistata nell'anno 2016 con anticipo Controparte_1 corrisposto interamente dalla ricorrente pari a €.15.000,00 è gravata da mutuo ipotecario acceso con la con una rata mensile è pari a €.400,00. Controparte_2 Ha affermato che non è titolare di diritti reali su beni immobili né di beni mobili registrati e che svolge l'attività di ausiliaria sanitaria presso una cooperativa con contratto a chiamata, con uno stipendio medio netto mensile di circa 1.000,00 euro da cui vanno detratti i costi per il carburante posto che il posto di lavoro è ubicato in Alghero, mentre il è dipendente della società CP_1 Abbanoa con uno stipendio medio netto mensile di circa 1.600,00 euro. Ha rappresentato che in data 7 novembre 2024 il ha comunicato alla ricorrente che sarebbe
CP_1 andato via di casa per poi, qualche settimana dopo, portare via tutte le sue cose e allontanarsi dalla casa comune. Ha allegato che ha cercato di interagire con il marito al fine di comprendere i motivi della sua inaspettata decisione ma il ha sempre rifiutato il confronto, successivamente
CP_1 all'allontanamento dall'abitazione familiare ha avuto contezza che il da qualche tempo aveva
CP_1 intrapreso una relazione extraconiugale. Ha quindi chiesto l'addebito della separazione considerato che il comportamento tenuto dal
CP_1 contrario ai doveri coniugali è quindi l'unica causa della frattura del rapporto con una concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1 al marito della colpa 2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e con diritto – dovere del padre di vederli e tenerli con sé quando lo vorranno, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze dei minori.
3) Assegnare la casa familiare ubicata in Sassari nella SP 018 Sassari -Argentiera N. 117 alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli. Parte_1
4) Stabilire a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di
€.600,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonchè il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del CNF in uso al Tribunale di Sassari, e il 50% dell'Assegno Unico.
5) Stabilire a carico del un assegno di mantenimento per la pari a Controparte_1 Parte_1
€.100,00 mensili.
6) Con vittoria di spese e onorari”.
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi alla richiesta di addebito deducendo che, contrariamente a quanto descritto dalla ricorrente, la crisi coniugale risale al mese di settembre 2019 quando il aveva confidato alla moglie di non provare più gli stessi CP_1 sentimenti iniziali e di voler interrompere la convivenza.
Ha lamentato che dopo un iniziale periodo di serenità, aveva ricominciato ad avvertire un profondo malessere ed una insoddisfazione per proseguire il rapporto coniugale.
Ha affermato che la dopo la rottura della relazione con il marito piuttosto che cercare di rendere Pt_1 meno traumatica la condizione dei figli, ha screditato la figura genitoriale del . CP_1
Ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale con collocazione dei minori, soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dei figli, considerato che la lavora con turni di reperibilità anche H24 Pt_1 ed orari di lavoro tali per cui, ad esempio, nel mese di maggio e giugno 2025 ha preso servizio alle ore 7 quantomeno due/tre giorni alla settimana con reperibilità notturna.
Ha quindi dedotto con riguardo alle proprie capacità economiche di essere dipendente della società dalla quale percepisce uno stipendio mensile di euro 1.600 euro circa con un reddito Parte_2 per l'anno 2025 da lavoro dipendente pari ad euro 28.588,20, per l'anno 2024 ad euro 26.344,63 e per l'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.502,25 ed euro 23.609,31 dalla società Carbotermo S.p.A.
Ha aggiunto di essere proprietario della Ford Focus Tg. CW611SL acquistata nel 2019 e della Nissan Qashqai Tg. FP514FP acquistata dalla società Auto per un prezzo di euro 17.899,00, Controparte_3 attualmente nella disponibilità della ed inoltre di essere titolare del conto corrente acceso presso Pt_1 Banca Intesa con IBAN IT02 U030 6917 2321 0000 0004 953BIC, recante saldo attivo data del 31.12.2024 di euro 946,88 e al 31.03.2025 di euro 818,71. Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di aver una notevole esposizione debitoria con una busta paga di circa 1.600,00 euro mensili detratti gli importi documentati può disporre mensilmente di euro 560,00 è molto prossimo al limite vitale del tutto inidoneo a garantirgli un tenore di vita dignitoso così da consentirgli di trovare una nuova collocazione abitativa.
Ha quindi rappresentato che in data 24.11.2016 ha contratto un mutuo fondiario con Banca Intesa per l'acquisto dell'abitazione adibita a casa coniugale per euro 120.000 da estinguersi in anni 30, con rata semestrale per l'anno 2025 pari ad euro 2.285,94 oltre euro 46,00 per assicurazione così per un totale di euro 446,00 mensili e che in data 3.1.2019 ha ottenuto da Banca Intesa un prestito personale per un totale di euro 29.353,64, con rimborso in n. 120 rate, per il quale attualmente paga l'importo di euro 349,14 e in data 24.02.2023 con Prestitalia S.p.A. un finanziamento per euro 27.600 da rimborsare in n. 120 rate di euro 230,00 mensili. Ha affermato che versa mensilmente la somma di euro 119,15 per le polizze relative alle due auto della famiglia e, nel mese di giugno 2025, corrisposto in via esclusiva euro 75,00 per la mensa del figlio , ha terminato di pagare la rateazione in corso per l'acquisto della lavatrice e pagato in Per_2 via esclusiva le utenze dell'energia elettrica e dell'acqua. Ha dedotto che versa alla moglie per il mantenimento dei figli la somma di 200 euro mensili.
Ha quindi concluso chiedendo:
“Contrariis reiectis,
1) dichiarare la separazione dei coniugi, senza alcuna pronuncia di addebito, con ogni conseguente provvedimento di legge;
2) disporre che il convenuto versi un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori non superiore ad euro 200,00, oltre spese straordinarie nella misura del 50% come da linee guida CNF, assegno unico nella misura del 50% ad entrambi coniugi come per legge;
3) affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei minori con collocamento degli stessi presso il padre e adozione dei provvedimenti idonei a garantire ai minori un rapporto continuativo e sereno con il proprio padre ex art. 337 ter c.c.;
4) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga il collocamento dei minori presso la madre, garantire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- almeno due pomeriggi durante la settimana, il mercoledì e venerdì, prelevandoli dal loro domicilio il mercoledì e venerdì alle ore 17:00, con pernottamento presso di lui che provvederà ad accompagnarli a scuola l'indomani mattina;
- nel fine settimana, a settimane alterne, prendendo i minori dalle ore 13:00 del giorno sabato fino alle ore 20:30 della domenica, sempre prelevandoli e riportandoli al loro domicilio;
- durante il periodo estivo almeno quindici giorni, anche non consecutivi in concomitanza con il proprio periodo di ferie;
- maggiori festività alternate tra i genitori, anche in ragione di anno;
5) assegnazione della casa coniugale, in tutto o, in subordine, solo in parte, secondo il progetto di divisione allegato;
6) condannare la alla restituzione dell'auto Nissan Qashqai di proprietà del Parte_1 [...] ; CP_1
7) con vittoria di spese e competenze di lite “. Le parti con note depositate in data 9 ottobre 2025, confermate alla medesima udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Sassari s.p. 18 n. 117/A di proprietà del resistente viene temporaneamente assegnata alla che ci vivrà con i figli;
Parte_1
c) il al fine di risolvere la situazione di indebitamento personale si obbliga a Controparte_1 vendere l'abitazione suddetta ed il ricavato, detratti gli importi necessari ad estinguere il mutuo fondiario contratto con Banca Intesa in data 24.11.2016 il cui importo residuo è pari a euro 90.000, il finanziamento personale sempre contratto con Banca Intesa in data 3.1.2019 importo residuo euro 14.000, i debiti contratti con l'erario per TARI non versata e bolli auto scaduti e non pagati, sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
d) La sig.ra , pur essendo l'abitazione coniugale a lei assegnata in via temporanea e Parte_1 attualmente abitata insieme ai figli minori, presta il proprio consenso alla vendita dell'immobile di esclusiva proprietà del sig. . Ella si impegna a consentire le visite all'immobile da Controparte_1 parte di potenziali acquirenti, previo preavviso di almeno 48 ore, concordando con l'agenzia o con il proprietario le modalità di accesso compatibilmente con le esigenze familiari. L'obbligo di rilascio dell'immobile sorgerà non prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita e, in ogni caso, non prima che la sig.ra abbia reperito una diversa sistemazione abitativa idonea per sé e per Pt_1
i figli, e comunque entro un termine massimo di 60 giorni dalla data del rogito.
Le parti riconoscono che la presente clausola ha carattere essenziale per il mantenimento dell'equilibrio tra le reciproche posizioni e si impegnano a cooperare in buona fede per la tempestiva conclusione della vendita.
e) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che provvederanno Per_1 Persona_2 alla loro educazione ed istruzione, attuando congiuntamente le più̀ rilevanti decisioni nel preminente interesse degli stessi;
f) per il mantenimento dei minori il verserà alla entro il giorno 28 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese la somma di euro 200,00 per entrambi da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat e la percepirà integralmente l'assegno unico per i figli. Pt_1
Dal mese successivo alla vendita dell'immobile di sua proprietà, il , per il mantenimento dei CP_1 minori, verserà alla la somma di euro 300,00 quale contributo per entrambi, fermo restando Pt_1 il diritto della di percepire integralmente l'assegno unico. Pt_1
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% secondo le modalità di cui alle linee Guida CNF che i coniugi dichiarano di ben conoscere e accettare;
g) i minori trascorreranno tendenzialmente pari tempo con entrambi i genitori che si accorderanno di volta in volta sulle modalità di visita da attuarsi in concreto e solo nell'ipotesi in cui dovesse mancare un accordo tra le parti il potrà vedere e tenere con sé i figli: Controparte_1
- almeno due pomeriggi durante la settimana, il mercoledì e venerdì, prelevandoli dal loro domicilio il mercoledì e venerdì alle ore 17:00, con pernottamento presso di lui che provvederà ad accompagnarli a scuola l'indomani mattina;
- nel fine settimana, a settimane alterne, prendendo i minori dalle ore 13:00 del giorno sabato fino alle ore 20:30 della domenica, sempre prelevandoli e riportandoli al loro domicilio;
- durante il periodo estivo almeno quindici giorni, anche non consecutivi in concomitanza con il proprio periodo di ferie;
- maggiori festività alternate tra i genitori, anche in ragione di anno”.
La causa è rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Ritiene questo Collegio che, quanto alle condizioni di separazione le parti hanno raggiunto un accordo all'udienza del 9 ottobre 2025 e che queste debbano trovare accoglimento avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo rispondenti agli interessi dei figli in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento alle loro esigenze alle seguenti condizioni:
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F. ), nato a [...] C.F._2 Sassari il 15.03.1980, entrambi residenti in [...], s.p. 18 n. 117/A, di fatto attualmente domiciliato in s.s. 291 Sassari Fertilia Reg. n. 1/D, che hanno contratto Persona_4 matrimonio in Sassari in data 23 agosto 2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2009, parte II S, n. 153, alle condizioni di cui al verbale del 9 ottobre 2025 sopra descritte da intendersi qui riportate, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate. Così deciso in Sassari in data 4 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda