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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/09/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1106/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI CHIARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 80 VIGNOLApresso il difensore avv.
BONFIGLIOLI CHIARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI Parte_2 C.F._2
CHIARA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 80 41058 VIGNOLApresso il difensore avv.
BONFIGLIOLI CHIARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRISCARI BINONI Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE 16 20122 MILANOpresso Controparte_2 il difensore avv. TRISCARI BINONI PAOLO FRANCESCO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 550 del 2022 ex art. 281 sexies c.p.c., emessa dal Tribunale di Modena 28 aprile 2022 nel proc. RG n. 2143 del 2018.
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione in opposizione, e i opponevano al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 4215/2017 emesso per € 29.443,45 in relazione ad un contratto di finanziamento concluso con l'opposta, oltre interessi e spese del monitorio.
2. Eccepivano, in sintesi: la mancata prova del credito;
l'applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate (117 T.U.B.); anatocismo del piano di ammortamento alla francese (piano che non sarebbe stato consegnato); l'usurarietà del finanziamento;
la nullità per assenza di firma del mutuatario;
l'erroneità dell'importo ingiunto in considerazione di avvenuti pagamenti per € 21.021,51.
3. Costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza delle eccezioni di Controparte_1 controparte.
4. Il Tribunale rigettava l'opposizione.
5. Secondo il Tribunale, l'opposta aveva assolto l'onere della prova del credito su di sé incombente, producendo documentazione contrattuale – il contratto non era peraltro contestato – ed allegando in modo specifico l'inadempimento di controparte che, da parte sua, non aveva fornito prova del fatto estintivo del pagamento.
L'opponente, nell'atto introduttivo, aveva dichiarato di aver versato l'importo di euro 21.021,51 e, tuttavia, di non essere perfettamente in grado di provare il numero di rate effettivamente pagate per non aver conservato tutta la relativa documentazione.
In atti, erano state versate numerose contabili di pagamento, tuttavia, piuttosto confusionarie alla luce del fatto – incontestato – che sul medesimo c/c venivano addebitate rate di rimborso relativamente ad altri finanziamenti. Inoltre, risultavano duplicazioni e cioè la produzione di più contabili in relazione allo stesso pagamento.
Secondo il Tribunale, il CTU - con affermazione, tuttavia, non sufficientemente argomentata – aveva ritenuto che i pagamenti effettuati fossero addirittura superiori a quelli dichiarati dall'opponente e, cioè, pari ad € 34.330,72.
Secondo il Tribunale, l'unico soggetto, che aveva fornito una allegazione analitica e chiara, era stata la parte opposta, che, sulla base di una ricostruzione basata sugli atti e scevra da duplicazioni (in cui, verosimilmente, era caduto il CTU, considerato che l'opponente aveva prodotto anche documentazione doppia), aveva fornito un conteggio analitico e preciso, con specifica indicazione degli importi pagati, della data di pagamento e fondato sulla base delle causali risultanti dai documenti.
Dai conteggi dell'opposta risultava infatti che gli attori avessero pagato regolarmente: le rate dalla n. 1 alla rata n. 25; la rata n. 26 era stata coperta per € 300,00 con un saldo negativo di € 170,70; la rata n.
27 era stata interamente pagata;
le rate n. 28 e n. 29 non erano state pagate;
anche le rate da n. 30 a n.
34 non erano state pagate e, infatti, la voce presente era . ; le rate da n. Persona_1 CP_3
pagina 2 di 7 35 a n. 63 erano state regolarmente pagate;
la rata n. 64 era stata coperta per € 405,12 con un saldo negativo di € 80,49; le rate da n. 65 a n. 120 non risultavano essere state coperte da alcun pagamento.
6. Quanto al presunto anatocismo – la forma di finanziamento era quella di un mutuo, non un finanziamento a forma flessibile –, secondo l'orientamento assolutamente consolidato, “In tema di mutuo, sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese, in quanto, appunto, l' art. 1194
c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo.”
L'eccezione era pertanto infondata.
7. Quanto alla presunta usura, il CTU aveva riscontrato usura sia dei tassi corrispettivi, sia di quelli moratori soltanto nel caso di inclusione del costo della polizza assicurativa, polizza che tuttavia non era stata prodotta in atti.
Come noto, in materia di contratti di finanziamento, la inclusione delle spese derivanti dalla conclusione di una polizza assicurativa per il riscontro dell'eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito, era ammessa nel caso in cui il mutuatario dimostrasse, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che la polizza aveva carattere obbligatorio ex art. 121 T.U.B., quanto meno, nel senso che la stipulazione della stessa avesse costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, non essendo sufficiente, al riguardo, la mera contestualità della stipulazione dei predetti contratti.
Ora, considerato che l'onere di provare la natura obbligatoria della polizza incombeva sull'attore – presumendosi, altrimenti, la polizza facoltativa (non essendo un caso in cui era prevista come obbligatoria per legge, come per le cessioni del quinto) – e osservato che tale onere non era stato assolto, in assenza di documentazione, doveva escludersi che tale onere andasse considerato nel calcolo ai fini usura.
Risultava dunque, come accertato dal CTU, che escludendosi tale onere, nessuna violazione della normativa usura si era verificata.
8. Infine, del tutto superata era, secondo il Tribunale, la questione del c.d. contratto monofirma.
Ex multis, “Il requisito della forma scritta di cui all' art. 117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale e risulta assolto se il contratto è sottoscritto dal solo cliente cui una copia deve essere consegnata” (Cassazione civile sez. I 02 aprile 2021 n. 9196).
pagina 3 di 7 Il rapporto aveva avuto esecuzione e, dunque, doveva ritenersi vincolante anche per il soggetto non firmatario.
9. Quanto alla presunta applicazione di condizioni non concordate, al di là della genericità dell'eccezione, non risultavano applicati costi o oneri non previsti in contratto.
10. Il Tribunale dunque così statuiva.
1- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo, cui conferisce l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c.
2- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
3- PONE le spese della consulenza d'ufficio, già liquidate con decreto del 21.06.2021, definitivamente in capo a parte opponente soccombente.
11. Proponevano appello e Parte_1 Parte_2
12. Col primo, secondo e quinto motivo di gravame veniva denunciata la erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto l'avvenuto pagamento di euro 34.330,72, come invece accertato dal ctu e sostenuto anche dalla ctp di parte appellante.
13. Col terzo motivo veniva denunziata la erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva accertato l'anatocismo contenuto nel piano di ammortamento ala francese.
14. Col quarto motivo di gravame parte appellante si doleva della “erroneità della sentenza per mancata inclusione dei costi della polizza assicurativa nella determinazione e verifica TAEG e contrarietà all'art. 117 TUB, comma 6”.
15. Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
16. L'appello è fondato.
17. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Secondo la Suprema Corte (si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 , da cui è tratta la massima che segue), “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della
pagina 4 di 7 pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.
Nel caso de quo, il contratto di finanziamento riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”.
Ne consegue l'inesistenza della dedotta nullità.
18. Fondato è il quarto motivo di gravame.
Secondo la Suprema Corte (si veda cass. Numero registro generale 11152/2021 Numero sezionale
2236/2025 Numero di raccolta generale 15114/2025 Data pubblicazione 06/06/2025, da cui è tratta la parte di motivazione che segue,) ai fini della valutazione della natura usuraria del mutuo, rilevano le polizze assicurative che siano “collegate alla concessione del credito”, dovendosi presumere il collegamento, in caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo.
“Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio). Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.
Nel caso di specie, non è stata prodotta in atti la copia della polizza assicurativa.
Peraltro, è provata la contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del finanziamento, come si evince dalla inclusione del premio assicurativo nelle condizioni economiche e in particolare nell'importo totale del finanziamento (si veda il contratto in atti).
La mancata acquisizione della copia della polizza assicurativa e dunque del contenuto della medesima
(testo contrattuale) impedisce, in ogni caso, il superamento della presunzione di collegamento tra spesa assicurativa e concessione del credito, così imponendosi il calcolo del costo assicurativo de quo ai fini della valutazione di usurarietà.
Il CTU, con valutazione incontestata in giudizio, ha accertato la natura usuraria del tasso corrispettivo, laddove venga conteggiato anche il costo assicurativo de quo.
pagina 5 di 7 Ne conseguono gli effetti di cui all'art. 1815 secondo comma c.c..
Ne consegue altresì che l'obbligo di restituzione incombente sulla parte finanziata (oggi appellante) abbia ad oggetto soltanto l'importo oggetto di finanziamento, pari a euro 32.886,00.
19. Sono fondati i motivi di gravame primo, secondo e quinto.
Come si è visto, il credito originario ammonta ad euro 32.886,00.
In atti risultano pagamenti, pari a euro 34.330,72, come accertato dal ctu nella propria relazione di consulenza.
L'accertamento dei fatti estintivi rappresentati da pagamenti non è subordinato all'eccezione di parte né alla documentazione e alle prove fornite dalla parte eccipiente.
L'eccezione di pagamento ha natura di eccezione in senso lato e il giudice deve valutarne la fondatezza sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Si veda sez. L - , Ordinanza n. 41474 del 24/12/2021: “L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Si veda anche la recente sez. 2 - , Sentenza n. 3155 del 07/02/2025: “L'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato.
Il CTU ha individuato l'ammontare dei pagamenti eseguiti, sulla base dell'estratto conto allegato dal creditore nella fase monitoria e dunque sulla base della documentazione prodotta dal creditore stesso.
Il Tribunale ha disatteso le conclusioni del CTU, ipotizzando errori dovuti a duplicazione di contabili di pagamento e alla possibile confusione ingenerata dall'accredito sul medesimo conto corrente di rate relative ad atri finanziamenti.
Peraltro, il Tribunale non indica specificamente quali pagamenti, riportati nell'estratto conto suddetto, il CTU avrebbe conteggiato due volte o comunque erroneamente attribuito al rapporto dedotto in giudizio.
Ne consegue che non emergono apprezzabili ragioni per disattendere le conclusioni del CTU.
L'ammontare dei pagamenti (evidentemente riferito all'originario piano di ammortamento di 120 rate di euro 469,70 ciascuna) è superiore al dovuto, corrispondente all'importo del capitale finanziato.
20. Ne conseguono:
- l'accertamento che il credito è stato già estinto per avvenuto pagamento integrale;
- il rigetto della domanda monitoria;
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 - la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto opposto, qui revocato, e della sentenza di primo grado, qui riformata, quale conseguenza della riforma medesima.
21. Non si fa luogo, invece, alla ripetizione in favore dell'appellante dell'eccedenza rispetto alla somma di euro 32.886,00, in quanto la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto tale differenza, è stata proposta solo in grado di appello ed è dunque inammissibile.
22. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara che nulla è dovuto per i titoli in esso dedotti;
II – condanna alla refusione in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 7.254,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, oltre al rimborso di spese per compenso di ctu, come liquidate dal primo giudice, e, quanto al grado di appello, in €
10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 agosto 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1106/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI CHIARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 80 VIGNOLApresso il difensore avv.
BONFIGLIOLI CHIARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI Parte_2 C.F._2
CHIARA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 80 41058 VIGNOLApresso il difensore avv.
BONFIGLIOLI CHIARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRISCARI BINONI Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE 16 20122 MILANOpresso Controparte_2 il difensore avv. TRISCARI BINONI PAOLO FRANCESCO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 550 del 2022 ex art. 281 sexies c.p.c., emessa dal Tribunale di Modena 28 aprile 2022 nel proc. RG n. 2143 del 2018.
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione in opposizione, e i opponevano al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 4215/2017 emesso per € 29.443,45 in relazione ad un contratto di finanziamento concluso con l'opposta, oltre interessi e spese del monitorio.
2. Eccepivano, in sintesi: la mancata prova del credito;
l'applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate (117 T.U.B.); anatocismo del piano di ammortamento alla francese (piano che non sarebbe stato consegnato); l'usurarietà del finanziamento;
la nullità per assenza di firma del mutuatario;
l'erroneità dell'importo ingiunto in considerazione di avvenuti pagamenti per € 21.021,51.
3. Costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza delle eccezioni di Controparte_1 controparte.
4. Il Tribunale rigettava l'opposizione.
5. Secondo il Tribunale, l'opposta aveva assolto l'onere della prova del credito su di sé incombente, producendo documentazione contrattuale – il contratto non era peraltro contestato – ed allegando in modo specifico l'inadempimento di controparte che, da parte sua, non aveva fornito prova del fatto estintivo del pagamento.
L'opponente, nell'atto introduttivo, aveva dichiarato di aver versato l'importo di euro 21.021,51 e, tuttavia, di non essere perfettamente in grado di provare il numero di rate effettivamente pagate per non aver conservato tutta la relativa documentazione.
In atti, erano state versate numerose contabili di pagamento, tuttavia, piuttosto confusionarie alla luce del fatto – incontestato – che sul medesimo c/c venivano addebitate rate di rimborso relativamente ad altri finanziamenti. Inoltre, risultavano duplicazioni e cioè la produzione di più contabili in relazione allo stesso pagamento.
Secondo il Tribunale, il CTU - con affermazione, tuttavia, non sufficientemente argomentata – aveva ritenuto che i pagamenti effettuati fossero addirittura superiori a quelli dichiarati dall'opponente e, cioè, pari ad € 34.330,72.
Secondo il Tribunale, l'unico soggetto, che aveva fornito una allegazione analitica e chiara, era stata la parte opposta, che, sulla base di una ricostruzione basata sugli atti e scevra da duplicazioni (in cui, verosimilmente, era caduto il CTU, considerato che l'opponente aveva prodotto anche documentazione doppia), aveva fornito un conteggio analitico e preciso, con specifica indicazione degli importi pagati, della data di pagamento e fondato sulla base delle causali risultanti dai documenti.
Dai conteggi dell'opposta risultava infatti che gli attori avessero pagato regolarmente: le rate dalla n. 1 alla rata n. 25; la rata n. 26 era stata coperta per € 300,00 con un saldo negativo di € 170,70; la rata n.
27 era stata interamente pagata;
le rate n. 28 e n. 29 non erano state pagate;
anche le rate da n. 30 a n.
34 non erano state pagate e, infatti, la voce presente era . ; le rate da n. Persona_1 CP_3
pagina 2 di 7 35 a n. 63 erano state regolarmente pagate;
la rata n. 64 era stata coperta per € 405,12 con un saldo negativo di € 80,49; le rate da n. 65 a n. 120 non risultavano essere state coperte da alcun pagamento.
6. Quanto al presunto anatocismo – la forma di finanziamento era quella di un mutuo, non un finanziamento a forma flessibile –, secondo l'orientamento assolutamente consolidato, “In tema di mutuo, sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese, in quanto, appunto, l' art. 1194
c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo.”
L'eccezione era pertanto infondata.
7. Quanto alla presunta usura, il CTU aveva riscontrato usura sia dei tassi corrispettivi, sia di quelli moratori soltanto nel caso di inclusione del costo della polizza assicurativa, polizza che tuttavia non era stata prodotta in atti.
Come noto, in materia di contratti di finanziamento, la inclusione delle spese derivanti dalla conclusione di una polizza assicurativa per il riscontro dell'eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito, era ammessa nel caso in cui il mutuatario dimostrasse, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che la polizza aveva carattere obbligatorio ex art. 121 T.U.B., quanto meno, nel senso che la stipulazione della stessa avesse costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, non essendo sufficiente, al riguardo, la mera contestualità della stipulazione dei predetti contratti.
Ora, considerato che l'onere di provare la natura obbligatoria della polizza incombeva sull'attore – presumendosi, altrimenti, la polizza facoltativa (non essendo un caso in cui era prevista come obbligatoria per legge, come per le cessioni del quinto) – e osservato che tale onere non era stato assolto, in assenza di documentazione, doveva escludersi che tale onere andasse considerato nel calcolo ai fini usura.
Risultava dunque, come accertato dal CTU, che escludendosi tale onere, nessuna violazione della normativa usura si era verificata.
8. Infine, del tutto superata era, secondo il Tribunale, la questione del c.d. contratto monofirma.
Ex multis, “Il requisito della forma scritta di cui all' art. 117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale e risulta assolto se il contratto è sottoscritto dal solo cliente cui una copia deve essere consegnata” (Cassazione civile sez. I 02 aprile 2021 n. 9196).
pagina 3 di 7 Il rapporto aveva avuto esecuzione e, dunque, doveva ritenersi vincolante anche per il soggetto non firmatario.
9. Quanto alla presunta applicazione di condizioni non concordate, al di là della genericità dell'eccezione, non risultavano applicati costi o oneri non previsti in contratto.
10. Il Tribunale dunque così statuiva.
1- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo, cui conferisce l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c.
2- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
3- PONE le spese della consulenza d'ufficio, già liquidate con decreto del 21.06.2021, definitivamente in capo a parte opponente soccombente.
11. Proponevano appello e Parte_1 Parte_2
12. Col primo, secondo e quinto motivo di gravame veniva denunciata la erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto l'avvenuto pagamento di euro 34.330,72, come invece accertato dal ctu e sostenuto anche dalla ctp di parte appellante.
13. Col terzo motivo veniva denunziata la erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva accertato l'anatocismo contenuto nel piano di ammortamento ala francese.
14. Col quarto motivo di gravame parte appellante si doleva della “erroneità della sentenza per mancata inclusione dei costi della polizza assicurativa nella determinazione e verifica TAEG e contrarietà all'art. 117 TUB, comma 6”.
15. Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
16. L'appello è fondato.
17. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Secondo la Suprema Corte (si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 , da cui è tratta la massima che segue), “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della
pagina 4 di 7 pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.
Nel caso de quo, il contratto di finanziamento riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”.
Ne consegue l'inesistenza della dedotta nullità.
18. Fondato è il quarto motivo di gravame.
Secondo la Suprema Corte (si veda cass. Numero registro generale 11152/2021 Numero sezionale
2236/2025 Numero di raccolta generale 15114/2025 Data pubblicazione 06/06/2025, da cui è tratta la parte di motivazione che segue,) ai fini della valutazione della natura usuraria del mutuo, rilevano le polizze assicurative che siano “collegate alla concessione del credito”, dovendosi presumere il collegamento, in caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo.
“Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio). Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.
Nel caso di specie, non è stata prodotta in atti la copia della polizza assicurativa.
Peraltro, è provata la contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del finanziamento, come si evince dalla inclusione del premio assicurativo nelle condizioni economiche e in particolare nell'importo totale del finanziamento (si veda il contratto in atti).
La mancata acquisizione della copia della polizza assicurativa e dunque del contenuto della medesima
(testo contrattuale) impedisce, in ogni caso, il superamento della presunzione di collegamento tra spesa assicurativa e concessione del credito, così imponendosi il calcolo del costo assicurativo de quo ai fini della valutazione di usurarietà.
Il CTU, con valutazione incontestata in giudizio, ha accertato la natura usuraria del tasso corrispettivo, laddove venga conteggiato anche il costo assicurativo de quo.
pagina 5 di 7 Ne conseguono gli effetti di cui all'art. 1815 secondo comma c.c..
Ne consegue altresì che l'obbligo di restituzione incombente sulla parte finanziata (oggi appellante) abbia ad oggetto soltanto l'importo oggetto di finanziamento, pari a euro 32.886,00.
19. Sono fondati i motivi di gravame primo, secondo e quinto.
Come si è visto, il credito originario ammonta ad euro 32.886,00.
In atti risultano pagamenti, pari a euro 34.330,72, come accertato dal ctu nella propria relazione di consulenza.
L'accertamento dei fatti estintivi rappresentati da pagamenti non è subordinato all'eccezione di parte né alla documentazione e alle prove fornite dalla parte eccipiente.
L'eccezione di pagamento ha natura di eccezione in senso lato e il giudice deve valutarne la fondatezza sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Si veda sez. L - , Ordinanza n. 41474 del 24/12/2021: “L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Si veda anche la recente sez. 2 - , Sentenza n. 3155 del 07/02/2025: “L'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato.
Il CTU ha individuato l'ammontare dei pagamenti eseguiti, sulla base dell'estratto conto allegato dal creditore nella fase monitoria e dunque sulla base della documentazione prodotta dal creditore stesso.
Il Tribunale ha disatteso le conclusioni del CTU, ipotizzando errori dovuti a duplicazione di contabili di pagamento e alla possibile confusione ingenerata dall'accredito sul medesimo conto corrente di rate relative ad atri finanziamenti.
Peraltro, il Tribunale non indica specificamente quali pagamenti, riportati nell'estratto conto suddetto, il CTU avrebbe conteggiato due volte o comunque erroneamente attribuito al rapporto dedotto in giudizio.
Ne consegue che non emergono apprezzabili ragioni per disattendere le conclusioni del CTU.
L'ammontare dei pagamenti (evidentemente riferito all'originario piano di ammortamento di 120 rate di euro 469,70 ciascuna) è superiore al dovuto, corrispondente all'importo del capitale finanziato.
20. Ne conseguono:
- l'accertamento che il credito è stato già estinto per avvenuto pagamento integrale;
- il rigetto della domanda monitoria;
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 - la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto opposto, qui revocato, e della sentenza di primo grado, qui riformata, quale conseguenza della riforma medesima.
21. Non si fa luogo, invece, alla ripetizione in favore dell'appellante dell'eccedenza rispetto alla somma di euro 32.886,00, in quanto la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto tale differenza, è stata proposta solo in grado di appello ed è dunque inammissibile.
22. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara che nulla è dovuto per i titoli in esso dedotti;
II – condanna alla refusione in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 7.254,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, oltre al rimborso di spese per compenso di ctu, come liquidate dal primo giudice, e, quanto al grado di appello, in €
10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 agosto 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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