Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6287/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/05/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- appellante
E
+ 1 Controparte_1
- appellata
Fino alle ore 11.00, nessuno compare.
Il Giudice
Letto l' art. 348, comma2 c.p.c. decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisio- ne redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6287/2024 r.g.a.c. tra
1
cura in atti dall' Avv. PICCOLO GAETANO;
- appellante
e
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
- appellata contumace nonché
CP_2
- appellata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, 2° comma c.p.c..
Ed invero, l'appellante , ritualmente costituitosi, non è comparso alla Parte_1
prima udienza fissata per il 20 maggio 2025; pertanto, in mancanza di comparizione anche delle parti appellate, non costituite, letto l'art. 348, 2° comma c.p.c. si dispone-
va, con ordinanza resa in data 20 maggio 2025 e ritualmente comunicata al procurato- re dell' appellante in data 21 maggio 2025, il rinvio alla odierna udienza, alla quale le parti non comparivano.
Va, sul punto, richiamato l' art. 348, 2° comma c.p.ca mente del quale se l'appellante si costituisce in termini ma non compare alla prima udienza, il giudice, (indipenden-
temente dalla circostanza che l'appellato si sia a propria volta costituito e sia compar-
so), rinvia la causa ad altra udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante: se l'appellante non compare neanche all'udienza di rinvio l'appello è
dichiarato improcedibile.
Ne consegue che l' appello va dichiarato improcedibile.
Com'è noto, a seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 l. 26 novembre 1990 n. 353
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(confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della legge n. 533 del 1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, comma 2, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio),
ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo caratte-
re definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza,
e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguen-
ziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio (con la conseguenza che, in mancanza di detta pronunzia, la decisione del giudice del gravame è suscettibile di ri-
corso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., il cui accoglimento determina il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunziato la sentenza cassata, atteso che la condanna alle spese del giudizio a carico della parte soccombente - o la compensa-
zione (totale o parziale) di dette spese - è di esclusiva competenza del giudice di me-
rito: Cass. 12636 del 2004).
Nella fattispecie nulla va disposto sulle spese di lite, stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002
(TU Spese di Giustizia), dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presen-
te appello.
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E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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