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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3398/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. con studio in VIALE MONZA, 40 20127 MILANO Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELL'ELCE LORENZO, con studio in VIA G. SERBELLONI, P.IVA_1
1 20122 MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la dott.ssa e l' Controparte_1 [...]
per sentire accertare la responsabilità contrattuale e Controparte_3 solidale degli stessi per l'errata diagnosi di celiachia posta nei confronti dell'attore e per ottenere la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti conseguenti.
L'attore ha dedotto di avere effettuato nell'anno 2015 EGDS con biopsia per indagare la causa dei disturbi intestinali di cui soffriva e di avere ricevuto dalla dott.ssa medico che aveva effettuato Controparte_1 la visita gastroenterologica di refertazione di tali esami, la diagnosi di “malattia celiaca tipo 3a sec. Marsh-
, con prescrizione di sottoporsi a nuova visita gastroenterologica a distanza di un anno. Per_1
pagina 1 di 10 Dopo la conferma della diagnosi in occasione dei successivi controlli eseguiti nel 2017, l'attore si era sottoposto nel mese di maggio 2019 a nuova visita specialistica, dopo avere inserito per errore per alcuni giorni cibi con glutine senza accusare disturbi.
L'esecuzione del test genetico prescritto dallo specialista aveva dato esito negativo, escludendo la presenza della celiachia.
Secondo la prospettazione attorea era configurabile una condotta colposa della dott.ssa fonte dell'errata CP_1 diagnosi, in quanto la stessa si era basata soltanto sul referto dell' del 13 gennaio 2015, senza tenere in Pt_2 considerazione i protocolli medici esistenti in tema di diagnosi e monitoraggio della malattia celiaca, prescriventi l'esecuzione di test sierologici e la ricerca di anticorpi anti endomisio in caso di positività degli anticorpi anti- transglutaminasi.
Inoltre, l'attore ha censurato il fatto che la convenuta avesse immediatamente prescritto una dieta senza glutine così pregiudicando ogni ulteriore possibile accertamento tramite gli esami sierologici, lamentando altresì che, dopo la errata diagnosi, non aveva ricevuto alcuna indicazione né assistenza su come affrontare la malattia.
L'attore ha quindi dedotto che la condotta colposa dei convenuti gli aveva provocato un danno di natura non patrimoniale sotto il profilo psico-fisico e come danno morale ed esistenziale in quanto il cambiamento di stile di vita derivante dalla diagnosi della celiachia si era tradotto in un disagio psicologico permanente, gli aveva causato uno stato di grave sofferenza e paura ed aveva alterato tutte le sue abitudini di vita, portandolo al ritiro dalle relazioni sociali e dai momenti di convivialità.
L'attore ha poi allegato di avere subito un danno di natura patrimoniale, a causa dei maggiori esborsi sostenuti per acquistare alimenti senza glutine, in quanto, pur avendo ricevuto il tesserino di esenzione per celiachia, non aveva avuto accesso ai contributi previsti non disponendo di esami sierologici.
Si sono costituiti i convenuti che hanno contestato la fondatezza della domanda svolta dall'attrice.
I convenuti hanno in particolare allegato la genericità delle allegazioni dell'attore sulla condotta inadempiente dei sanitari e sul nesso causale, non essendo stati forniti elementi da cui inferire la possibilità di un diverso esito in caso di corretta diagnosi e per ricollegare i danni fatti valere alla non corretta diagnosi.
I convenuti hanno poi dedotto che parte dei danni erano ascrivibili alla condotta colposa dell'attore che, dopo avere eseguito i controlli sierologici nel dicembre 2017, non aveva svolto ulteriori controlli fino a maggio 2019.
I convenuti hanno altresì contestato le domande risarcitorie svolte dall'attore sia sotto il profilo dell'an che del quantum, evidenziando l'assenza di prova sia dei pregiudizi di natura non patrimoniali allegati, sia del danno patrimoniale lamentato.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
pagina 2 di 10
1. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti e dott.ssa in relazione alla dedotta errata Controparte_2 CP_1 diagnosi di celiachia resa nei confronti dell'attore e sulla verifica del nesso causale tra la condotta colposa ascritta ai convenuti e i plurimi eventi di danno lamentati dall'attore.
Sul punto, si rileva che si verte in materia di responsabilità contrattuale non soltanto con riferimento alla struttura sanitaria ma anche con riferimento al sanitario dott.ssa considerato che le prestazioni dalla stessa svolta CP_1 sono state rese nel 2015, prima dell'entrata in vigore della legge Gelli n. 24 del 2017 e avuto riguardo a Per_2 quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura non retroattiva della disposizione di cui all'art. 7 comma 3 della L. 24 2017, prevedente che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cod.civ, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (cfr. Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28994).
2. La consulenza tecnica
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. , medico legale, e dott.ssa Persona_3 Persona_4 Per_
specialista in gastroenterologia, nonché con l'ausilio del dott. , specialista in psichiatria,
[...] emergono i seguenti dati:
a) l'attore si è sottoposto, in data 13 gennaio 2015, ad una esofagogastroduodenoscopia con biopsie presso ospedale di Milano per la presenza di sintomatologia dispeptica. Nel corso Controparte_2 dell'esame veniva riscontrata una esofagite erosiva da reflusso di tipo A e si procedeva a svolgere la biopsia delle pliche duodenali. Il referto istologico evidenziava la presenza di gastrite cronica e duodenite cronica atrofica compatibile con malattia celiaca tipo 3a secondo la classificazione Marsh;
b) in data 19 marzo 2015 l'attore veniva visitato dalla dott.ssa la quale gli consigliava di attenersi CP_1
a comportamenti alimentari corretti e terapia farmacologica per la patologia da reflusso e gli prescriveva, sulla base della clinica e del referto istologico della biopsia duodenale, l'esenzione per celiachia, l'uso delle farine alternative consentite, con previsione di controllo endoscopico/bioptico a distanza di 12 mesi. Secondo quanto riferito dal paziente, durante la visita la dott.ssa lo aveva invitato a CP_1 contattare;
Controparte_4
c) il paziente, dopo circa 21 mesi di dieta priva di glutine, si sottoponeva a nuova EGDS in data 6 dicembre 2016 presso IRCCS Città Studi. L'esame confermava la diagnosi di esofagite erosiva da reflusso tipo A, mostrando un aspetto normale delle pliche duodenali. La biopsia delle pliche evidenziava reperto compatibile con malattia celiaca di tipo 1 secondo la classificazione di Marsh;
d) il paziente veniva visitato in data 10 gennaio 2017 dalla specialista dott.ssa , che lo invitava a Per_6 proseguire la dieta aglutinata ed effettuare ricerca di HLA predisponente a celiachia e ab anti transglutaminasi, prescrivendo un nuovo controllo endoscopico/bioptico a distanza di 12 mesi;
e) gli esami eseguiti dal paziente in data 23 novembre 2017 e refertati in data 9 dicembre evidenziavano il mancato riscontro di aplotipi HLA associati all'insorgenza della malattia celiaca;
pagina 3 di 10 f) dopo la visita gastroenterologica eseguita a fine dicembre 2017 con il dott. presso la casa di cura Per_7
Villa dei Pini di Civitanova Marche, i successivi controlli venivano eseguiti nel maggio 2019, dopo che il paziente, a causa di per un errore nell'acquisto di un prodotto alimentare da parte del padre, aveva Per assunto glutine senza accusare disturbi. Il paziente veniva quindi visitato dallo specialista dott. in data 30 maggio 2019, cui venivano al quale mostrati i risultati dei precedenti esami HLA effettuati
Per nel 2017 (“HLA non compatibile con celiachia”). Il dott. consigliava una graduale reintroduzione del glutine con supporto da parte di nutrizionista, escludendo “pressoché totalmente” la presenza di malattia celiaca e consigliando esami ematici per valutare malassorbimento e ab anti trans-glutaminasi a distanza di 6 mesi;
g) i successivi esami Antitransglutaminasi IgA davano esito negativo ed al controllo eseguito nel gennaio
2020 presso l' IRCCS Policlinico, si riscontrava la normalità degli esami ematici e l'assenza di segni di malassorbimento;
h) con riferimento alla condotta della dott.ssa si è rilevato che la stessa non ha proceduto a fare CP_1 eseguire l'approfondimento diagnostico ematochimico mediante la ricerca della positività degli anticorpi antitransglutaminasi HLA, esame che le linee guida prescrivono al fine della diagnosi di celiachia;
i) alla luce del fatto che la seconda gastroscopia effettuata dal paziente aveva evidenziato un quadro di normalizzazione dei villi intestinali, si è osservato che il paziente aveva tratto un beneficio “clinico” dalla dieta senza glutine, che aveva portato alla normalizzazione del quadro infiammatorio ed atrofico duodenale oltre che ad una sensazione di benessere;
j) si è poi rilevato che la terapia farmacologica assunta dal paziente, consigliata dalla prima visita del
2015, inerente al trattamento dei sintomi da reflusso ed alla esofagite per ipotonia del cardias, sarebbe stata prescritta e necessaria anche in assenza di atrofia dei villi, cosi come le indicazioni di corretto stile di vita, con limitazione di cibi grassi o elaborati;
k) con riferimento alle conseguenze dannose derivanti dall'errata diagnosi, i consulenti hanno ritenuto ascrivibile all'iniziale condotta tenuta dal sanitario, costituita dell'avvio di una dieta aglutinata prima del doveroso completamento delle indagini, una condizione di privazione dietetica e ragionevolmente sociale, configurante un danno biologico temporaneo di lieve entità (quantificabile al 10% circa) dal marzo 2015 al maggio 2019. La quota iatrogena ascrivibile alla condotta del CP_5
è stata circoscritta la periodo fino a dicembre 2017, momento di esecuzione delle doverose indagini che hanno di fatto escluso la diagnosi di celiachia;
l) dalla visita psichiatrica eseguita sul paziente è emerso che lo stesso aveva vissuto il momento della diagnosi in modo traumatico in quanto effettuata in modo riferito come sbrigativo e che in seguito le preoccupazioni conseguenti alla diagnosi e la necessità di sottoporsi ad una dieta escludente molti alimenti, avevano determinato un quadro di isolamento sociale, di depressione dell'umore, apatia.
Tale quadro sintomatologico, dopo la scoperta di non essere affetto da tale patologia, si era lentamente ridotto pur persistendo un lieve stato depressivo con apatia e con difficoltà relazionali;
pagina 4 di 10 m) il quadro sintomatologico è stato definito come una “distimia di grado lieve”, corrispondente al quadro finale di un disturbo dell'adattamento seguito alla diagnosi di celiachia e alla conseguente dieta, vissuti dal paziente come un trauma emotivo-esperienziale. Si è evidenziato che tali disturbi si erano inscritti in un quadro preesistente in parte evidenziato in sede anamnestico-clinica, nella perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto il paziente, ed in parte nella valutazione psicodiagnostica eseguita nel corso delle operazioni peritali, le cui conclusioni hanno evidenziato la presenza di due elementi preponderanti: la presenza di un Disturbo di Personalità Ossessivo-Compulsivo con elementi personologici coesistenti rientranti nei Disturbi di Personalità di Cluster A e B;
un n quadro Distimico lieve con coesistente ansia situazionale (in risposta a stimoli anche di modesta entità);
n) si è quindi ritenuto che tale disturbo distimico lieve conseguito alla diagnosi di celiachia ed alla conseguente dieta - in quanto eventi vissuti dall'attore come traumatici nella sua rappresentazione psichica- si sia inserito in un disturbo di personalità preesistente, favorendo la comparsa dei sintomi riscontrati, aggravando la sintomatologia depressiva e di disfunzione personale e sociale che il soggetto avvertiva in modo lieve precedentemente;
o) il disturbo distimico riscontrato è stato valutato come di entità lieve, data la parziale regressione dopo la risoluzione degli eventi diagnosi/dieta e il ritorno ad un regime alimentare e di vita consoni al paziente.
Il quadro psicopatologico residuale, concretante un danno biologico di natura psichica, è stato valutato considerando sia l'effettivo potere psico-traumatizzante dell'evento in esame sia del preesistente e rilevante disturbo di personalità del soggetto ed è stato stimato quindi nella misura del 6%;
p) con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di alimenti privi di glutine, i consulenti hanno espresso delle perplessità di fronte al dato riferito di mancato utilizzo dei “bonus celiachia” previsti pur a diagnosi di celiachia indicata nel marzo 2015, buoni ammontanti mediamente tra 600 e 1500 euro all'anno. Si è poi rilevato che i costi resi necessari per osservare una dieta aglutinata, non sono precisabili: è solo possibile affermare che il costo medio di tali prodotti è mediamente superiore di circa il 30% rispetto a quelli ordinari.
All'esito della trasmissione delle osservazioni delle parti, i consulenti hanno risposto alle note critiche inviate dai
CTP dell'attore, evidenziando quanto segue:
q) si è rilevata la non adeguata compliance del paziente non soltanto per essersi sottoposto a nuove indagini dopo 10 mesi, ovvero a novembre 2017, anziché dopo il decorso di un anno dalla diagnosi, (gennaio
2017), ma altresì perché, a fronte di un referto delle analisi eseguite a novembre 2017 dal contenuto comprensibile anche ad una persona “non addetta ai lavori”, non aveva chiesto un consulto al proprio medico di base o ad uno specialista. In base a tali considerazioni si è confermato il giudizio del riconoscimento di un danno biologico temporaneo ascrivibile a malpractice esteso dal marzo 2015 al dicembre 2017, per un periodo di 34 mesi;
r) si è confermata la valutazione del danno biologico permanente nella misura del 6%, valutato all'esito della stabilizzazione dei postumi e quindi del periodo in cui è stato riconosciuto il danno biologico pagina 5 di 10 temporaneo parziale.
3. La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto risultato della valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro.
In particolare, in base a tali conclusioni risulta raggiunta la prova della dedotta responsabilità della struttura convenuta e della dott.ssa , ricorrendo i presupposti dell'illecito contrattuale e segnatamente: CP_1
1) la condotta di inesatto adempimento, per avere i sanitari posto la diagnosi di celiachia senza fare eseguire le ulteriori indagini diagnostiche di conferma prescritte dalle linee guida, e segnatamente, senza avere prescritto l'esecuzione dei doverosi esami sierologici;
2) l'evento di danno, costituito dai riflessi negativi sulla salute psichica del paziente, derivanti dalla diagnosi della malattia e dalle connesse prescrizioni in tema di regime alimentare da eseguire;
3) il nesso causale tra il verificarsi dei citati postumi e la condotta di inadempimento.
In particolare, come si desume dall'elaborato peritale, laddove fosse stata prescritta l'esecuzione di tali esami, si sarebbe pervenuti alle conclusioni dell'assenza della malattia, come confermato dai risultati delle successive analisi eseguite dal paziente a fine del 2017. Ciò avrebbe quindi evitato la sottoposizione del paziente ad una dieta priva di glutine per tutto il periodo successivo alla erronea diagnosi e, ragionevolmente, l'aggravarsi del disturbo psicopatologico preesistente del paziente con l'instaurarsi del disturbo distimico riscontrato dai consulenti tecnici.
Alla luce dei rilievi fin qui formulati, e non avendo i convenuti assolto all'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 1218 cod.civ., va quindi ravvisata la responsabilità contrattuale delle parti convenute , con conseguente diritto dell'attore al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali emergenti che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
4.Il danno risarcibile
In base alle condivisibili valutazioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio, che il giudicante fa proprie, vi è un nesso causale diretto ed immediato tra la condotta ascritta ai convenuti ed il danno alla salute lamentato dall'attore, che si è manifestato con l'insorgenza del disturbo distimico di grado lieve accertato dai consulenti e manifestato dal paziente in termini di isolamento sociale, depressione dell'umore, apatia.
Va quindi sia risarcito il danno di natura temporanea direttamente conseguente ai postumi derivanti dalle citate condotte inadempienti, sia quello di natura permanente, da quantificarsi nella misura del 6%, ritenendosi corretta ed adeguata la stima compiuta, in considerazione del rilievo del carattere lieve dei disturbi e della regressione degli stessi dopo la scoperta della erroneità della diagnosi e dell'assenza della malattia.
Per quanto riguarda il danno da inabilità temporanea, è condivisibile il giudizio di limitazione di tale danno fino al mese di dicembre 2017, quando è stato reso il referto degli esami di ricerca degli anticorpi, indicante il mancato riscontro di “aplotipi HLA associati all'insorgenza della malattia celiaca”.
pagina 6 di 10 Invero, i consulenti hanno in sostanza ritenuto configurabile una condotta colposa del paziente per non essersi attivato per un consulto con il medico di base ed altro specialista.
Al riguardo, occorre considerare che, come emerge dalla stessa analisi del decorso clinico compiuto dai consulenti, l'attore, ottenuto l'esito di tali esami, si era sottoposto in data 22 dicembre 2017 a visita del dott.
, gastroenterologo della casa di cura Villa dei Pini di Civitanova Marche, il quale gli aveva prescritto Per_7
l'esecuzione di ecografia addome completo + studio intestinale e le analisi emocromo, glicemia creatinuria transaminasi gammaGT bilirubina ferroferritina elettroforesi K calcio Vid D3.
Risulta poi che l'attore ha eseguito tali analisi, comprensive degli anticorpi antitransglutaminasi e di quelli anti endomisio, risultati entrambi negativi, mentre non vi è evidenza del fatto che, ottenuti tali referti, lo stesso si sia recato da tale gastroenterologo o dal medico di base per una lettura di tali referti.
Orbene, tale condotta appare in rapporto causale con il prolungarsi del danno di natura temporanea in quanto, qualora l'attore si fosse attivato per un consulto con il quadro degli esami eseguiti a fine 2017, si sarebbe, con elevata probabilità, arrivati alla scoperta dell'erroneità della diagnosi già in tale data, come dimostrato dal fatto Per che il successivo specialista dott. che aveva visitato il paziente nel maggio 2019, ha concluso per l'assenza di celiachia proprio sulla base dell'esito dei controlli ematochimici eseguiti nel 2017 (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo).
Venendo alla liquidazione, sia il danno di natura permanente sia quello di natura temporanea va determinato facendo applicazione dell'art. 7 comma 4 L.24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito in base alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, trattandosi di norma applicabile anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge Gelli.
Utilizzando il citato criterio, spetta all'attore a titolo di danno permanente l'importo di € 8841,15, considerando l'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi (ovvero a partire dal 2019 alla luce di quanto rilevato nell'elaborato peritale) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni aggiornate al 2024 e considerando un valore intermedio rispetto alla forbice indicata dai CTU.
In relazione all'inabilità temporanea si condivide la valutazione espressa dal consulente e, quindi, va riconosciuta all'attore la somma di euro € 5617,90 determinata considerando come valore base la somma di €
55,24 per ogni giorno di invalidità ridotta proporzionalmente in ragione della percentuale di inabilità temporanea riconosciuta, valore moltiplicato per 1017 giorni, corrispondenti al periodo di tempo dal 19 marzo 2015 a fine dicembre 2017.
In considerazione delle specifiche deduzioni svolte nell'atto di citazione, si ritiene, altresì, risarcibile il danno da sofferenza patito dall'attore, derivante dal senso di insicurezza, dalla paura per la contaminazione dei cibi e per i rischi per la sua salute provati nel periodo successivo alla diagnosi.
Al riguardo, si sottolinea che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, mentre il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, il danno morale contraddistingue la pagina 7 di 10 sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ. sez. 3, 19 febbraio
2019 n. 4878).
Nella specie, ricorrono i presupposti per ritenere raggiunta la prova presuntiva di tale voce di danno, sia alla luce del vissuto dell'attore riscontrato dai consulenti in sede di esame della parte e nel corso dei colloqui psicodiagnostici, sia in quanto la sintomatologia allegata appare congruente con le rinunce e con i rischi connessi alla diagnosi della celiachia.
In base al comma terzo del citato art. 139, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al
20 per cento.
Avuto riguardo alla sofferenza morale patita dall'attore per il periodo della errata diagnosi ed ai riverberi dell'errore medico sul suo benessere psichico, si ritiene che la somma riconosciuta all'attore a titolo di inabilità temporanea che permanente possa essere aumentata del 20% per il danno da sofferenza, mediante il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 2891,81 (pari al 20% della complessiva somma di € 14.459,05)
Il danno non patrimoniale va, quindi, liquidato nella complessiva somma di € 17.350,86.
Il riconoscimento dell'aumento per la sofferenza soggettiva previsto dall'art. 139 cod.ass. esclude che possa essere riconosciuto un ulteriore incremento del danno per la richiesta personalizzazione.
Peraltro, non si ravvisano comunque i presupposti per accogliere tale richiesta.
Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle milanesi” può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, soltanto quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato. La personalizzazione rimane quindi esclusa quando le conseguenze lamentate siano quelle che derivano normalmente da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. sez. 3, , 11 novembre 2019 n.28988, Cass. ord. n 4 marzo 2021 n.5865).
Nel caso in esame, da un lato, come indicato dallo stesso attore nell'atto di citazione, parte delle emozioni e dei riflessi negativi lamentati dall'attore, quali il ritiro sociale, gli sbalzi d'umore, le sensazioni di smarrimento ed estraneità nel corso di ritrovi sociali o nella frequentazione dei ristoranti costituiscono conseguenze comuni a chi viene diagnosticata la celiachia, tanto da essere stati codificati dalla Celiac Disease Foundation (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Dall'altro lato, il riconoscimento di un danno alla salute temporaneo e permanente tiene per l'appunto conto del peculiare vissuto dell'attore, che ha visto consolidarsi il senso di disagio psicologico e di tristezza ed assumere la rilevanza di un disturbo incidente, seppure in modo lieve, sul suo benessere psichico.
Parimenti, va esclusa la risarcibilità del danno cd. esistenziale.
pagina 8 di 10 Invero, la liquidazione del danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, esclude la possibilità di liquidazione autonoma di tale pregiudizio che individua quell'aspetto del danno inerente ai riflessi modificativi in peius delle abitudini e della vita quotidiana, posto che, diversamente, si sarebbe di fronte ad una inammissibile duplicazione risarcitoria (cfr. Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23469).
Non può neppure essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attore.
In primo luogo, trattandosi di un danno emergente, relativo ad esborsi sostenuti per l'acquisto di alimenti privi di glutine, l'attore avrebbe dovuto assolvere all'onere della prova dei costi sostenuti in concreto ed avrebbe dovuto quanto meno allegare la tipologia di questi specifici alimenti utilizzati nel proprio regime alimentare e la frequenza dell'acquisto, al fine di consentire una presumibile stima della spesa.
Non è sufficiente, a tal fine, la constatazione del fatto che gli alimenti per celiaci abbiano un costo pari al 30% in più degli altri alimenti, né il deposito di un documento, peraltro non ufficiale, indicando la spesa media delle famiglie per categorie di alimenti, occorrendo al riguardo dei riferimento concreti sull'ammontare della spesa alimentare effettuata dall'attore, a maggior ragione se si considera che interi gruppi di elementi che rientrano nei comuni regimi alimentari, come riso e altri cereali, legumi, carne, pesce, uova e frutta, essendo privi di glutine, non risentono di tale aumento di prezzo.
Va poi osservato che gli articoli prodotti dall'attore attestano l'esistenza di un maggior costo per i biscotti, gli alimenti a base di farine, la pasta e il pane (cfr. doc. 17) e non per gli altri alimenti e che, come allegato nei capitoli di prova 7 e 13 della memoria istruttoria dell'attore, la dieta seguita dallo stesso si sarebbe fondata principalmente su alimenti diversi, quali riso, pollo, lenticchie e fagioli.
In questo contesto, mancano gli elementi minimi per potere arrivare alla stima del danno, anche facendo uso dei poteri di liquidazione in via equitativa.
In definitiva i convenuti vanno condannato, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di €
17.350,86, già espressa in moneta attuale.
4.Le spese del giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori medi. Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti convenute.
Spetta inoltre all'attore il rimborso delle spese per il procedimento di mediazione, liquidate per la sola fase dell'attivazione, data la conclusione della procedura all'atto del primo incontro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 [...]
della complessiva somma di €17.350,88, oltre ad interessi al Parte_1 tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
pagina 9 di 10 -condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate in
€ 5077,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo a carico dei convenuti le spese di CTU;
-condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in €441,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3398/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. con studio in VIALE MONZA, 40 20127 MILANO Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELL'ELCE LORENZO, con studio in VIA G. SERBELLONI, P.IVA_1
1 20122 MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la dott.ssa e l' Controparte_1 [...]
per sentire accertare la responsabilità contrattuale e Controparte_3 solidale degli stessi per l'errata diagnosi di celiachia posta nei confronti dell'attore e per ottenere la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti conseguenti.
L'attore ha dedotto di avere effettuato nell'anno 2015 EGDS con biopsia per indagare la causa dei disturbi intestinali di cui soffriva e di avere ricevuto dalla dott.ssa medico che aveva effettuato Controparte_1 la visita gastroenterologica di refertazione di tali esami, la diagnosi di “malattia celiaca tipo 3a sec. Marsh-
, con prescrizione di sottoporsi a nuova visita gastroenterologica a distanza di un anno. Per_1
pagina 1 di 10 Dopo la conferma della diagnosi in occasione dei successivi controlli eseguiti nel 2017, l'attore si era sottoposto nel mese di maggio 2019 a nuova visita specialistica, dopo avere inserito per errore per alcuni giorni cibi con glutine senza accusare disturbi.
L'esecuzione del test genetico prescritto dallo specialista aveva dato esito negativo, escludendo la presenza della celiachia.
Secondo la prospettazione attorea era configurabile una condotta colposa della dott.ssa fonte dell'errata CP_1 diagnosi, in quanto la stessa si era basata soltanto sul referto dell' del 13 gennaio 2015, senza tenere in Pt_2 considerazione i protocolli medici esistenti in tema di diagnosi e monitoraggio della malattia celiaca, prescriventi l'esecuzione di test sierologici e la ricerca di anticorpi anti endomisio in caso di positività degli anticorpi anti- transglutaminasi.
Inoltre, l'attore ha censurato il fatto che la convenuta avesse immediatamente prescritto una dieta senza glutine così pregiudicando ogni ulteriore possibile accertamento tramite gli esami sierologici, lamentando altresì che, dopo la errata diagnosi, non aveva ricevuto alcuna indicazione né assistenza su come affrontare la malattia.
L'attore ha quindi dedotto che la condotta colposa dei convenuti gli aveva provocato un danno di natura non patrimoniale sotto il profilo psico-fisico e come danno morale ed esistenziale in quanto il cambiamento di stile di vita derivante dalla diagnosi della celiachia si era tradotto in un disagio psicologico permanente, gli aveva causato uno stato di grave sofferenza e paura ed aveva alterato tutte le sue abitudini di vita, portandolo al ritiro dalle relazioni sociali e dai momenti di convivialità.
L'attore ha poi allegato di avere subito un danno di natura patrimoniale, a causa dei maggiori esborsi sostenuti per acquistare alimenti senza glutine, in quanto, pur avendo ricevuto il tesserino di esenzione per celiachia, non aveva avuto accesso ai contributi previsti non disponendo di esami sierologici.
Si sono costituiti i convenuti che hanno contestato la fondatezza della domanda svolta dall'attrice.
I convenuti hanno in particolare allegato la genericità delle allegazioni dell'attore sulla condotta inadempiente dei sanitari e sul nesso causale, non essendo stati forniti elementi da cui inferire la possibilità di un diverso esito in caso di corretta diagnosi e per ricollegare i danni fatti valere alla non corretta diagnosi.
I convenuti hanno poi dedotto che parte dei danni erano ascrivibili alla condotta colposa dell'attore che, dopo avere eseguito i controlli sierologici nel dicembre 2017, non aveva svolto ulteriori controlli fino a maggio 2019.
I convenuti hanno altresì contestato le domande risarcitorie svolte dall'attore sia sotto il profilo dell'an che del quantum, evidenziando l'assenza di prova sia dei pregiudizi di natura non patrimoniali allegati, sia del danno patrimoniale lamentato.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
pagina 2 di 10
1. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti e dott.ssa in relazione alla dedotta errata Controparte_2 CP_1 diagnosi di celiachia resa nei confronti dell'attore e sulla verifica del nesso causale tra la condotta colposa ascritta ai convenuti e i plurimi eventi di danno lamentati dall'attore.
Sul punto, si rileva che si verte in materia di responsabilità contrattuale non soltanto con riferimento alla struttura sanitaria ma anche con riferimento al sanitario dott.ssa considerato che le prestazioni dalla stessa svolta CP_1 sono state rese nel 2015, prima dell'entrata in vigore della legge Gelli n. 24 del 2017 e avuto riguardo a Per_2 quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura non retroattiva della disposizione di cui all'art. 7 comma 3 della L. 24 2017, prevedente che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cod.civ, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (cfr. Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28994).
2. La consulenza tecnica
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. , medico legale, e dott.ssa Persona_3 Persona_4 Per_
specialista in gastroenterologia, nonché con l'ausilio del dott. , specialista in psichiatria,
[...] emergono i seguenti dati:
a) l'attore si è sottoposto, in data 13 gennaio 2015, ad una esofagogastroduodenoscopia con biopsie presso ospedale di Milano per la presenza di sintomatologia dispeptica. Nel corso Controparte_2 dell'esame veniva riscontrata una esofagite erosiva da reflusso di tipo A e si procedeva a svolgere la biopsia delle pliche duodenali. Il referto istologico evidenziava la presenza di gastrite cronica e duodenite cronica atrofica compatibile con malattia celiaca tipo 3a secondo la classificazione Marsh;
b) in data 19 marzo 2015 l'attore veniva visitato dalla dott.ssa la quale gli consigliava di attenersi CP_1
a comportamenti alimentari corretti e terapia farmacologica per la patologia da reflusso e gli prescriveva, sulla base della clinica e del referto istologico della biopsia duodenale, l'esenzione per celiachia, l'uso delle farine alternative consentite, con previsione di controllo endoscopico/bioptico a distanza di 12 mesi. Secondo quanto riferito dal paziente, durante la visita la dott.ssa lo aveva invitato a CP_1 contattare;
Controparte_4
c) il paziente, dopo circa 21 mesi di dieta priva di glutine, si sottoponeva a nuova EGDS in data 6 dicembre 2016 presso IRCCS Città Studi. L'esame confermava la diagnosi di esofagite erosiva da reflusso tipo A, mostrando un aspetto normale delle pliche duodenali. La biopsia delle pliche evidenziava reperto compatibile con malattia celiaca di tipo 1 secondo la classificazione di Marsh;
d) il paziente veniva visitato in data 10 gennaio 2017 dalla specialista dott.ssa , che lo invitava a Per_6 proseguire la dieta aglutinata ed effettuare ricerca di HLA predisponente a celiachia e ab anti transglutaminasi, prescrivendo un nuovo controllo endoscopico/bioptico a distanza di 12 mesi;
e) gli esami eseguiti dal paziente in data 23 novembre 2017 e refertati in data 9 dicembre evidenziavano il mancato riscontro di aplotipi HLA associati all'insorgenza della malattia celiaca;
pagina 3 di 10 f) dopo la visita gastroenterologica eseguita a fine dicembre 2017 con il dott. presso la casa di cura Per_7
Villa dei Pini di Civitanova Marche, i successivi controlli venivano eseguiti nel maggio 2019, dopo che il paziente, a causa di per un errore nell'acquisto di un prodotto alimentare da parte del padre, aveva Per assunto glutine senza accusare disturbi. Il paziente veniva quindi visitato dallo specialista dott. in data 30 maggio 2019, cui venivano al quale mostrati i risultati dei precedenti esami HLA effettuati
Per nel 2017 (“HLA non compatibile con celiachia”). Il dott. consigliava una graduale reintroduzione del glutine con supporto da parte di nutrizionista, escludendo “pressoché totalmente” la presenza di malattia celiaca e consigliando esami ematici per valutare malassorbimento e ab anti trans-glutaminasi a distanza di 6 mesi;
g) i successivi esami Antitransglutaminasi IgA davano esito negativo ed al controllo eseguito nel gennaio
2020 presso l' IRCCS Policlinico, si riscontrava la normalità degli esami ematici e l'assenza di segni di malassorbimento;
h) con riferimento alla condotta della dott.ssa si è rilevato che la stessa non ha proceduto a fare CP_1 eseguire l'approfondimento diagnostico ematochimico mediante la ricerca della positività degli anticorpi antitransglutaminasi HLA, esame che le linee guida prescrivono al fine della diagnosi di celiachia;
i) alla luce del fatto che la seconda gastroscopia effettuata dal paziente aveva evidenziato un quadro di normalizzazione dei villi intestinali, si è osservato che il paziente aveva tratto un beneficio “clinico” dalla dieta senza glutine, che aveva portato alla normalizzazione del quadro infiammatorio ed atrofico duodenale oltre che ad una sensazione di benessere;
j) si è poi rilevato che la terapia farmacologica assunta dal paziente, consigliata dalla prima visita del
2015, inerente al trattamento dei sintomi da reflusso ed alla esofagite per ipotonia del cardias, sarebbe stata prescritta e necessaria anche in assenza di atrofia dei villi, cosi come le indicazioni di corretto stile di vita, con limitazione di cibi grassi o elaborati;
k) con riferimento alle conseguenze dannose derivanti dall'errata diagnosi, i consulenti hanno ritenuto ascrivibile all'iniziale condotta tenuta dal sanitario, costituita dell'avvio di una dieta aglutinata prima del doveroso completamento delle indagini, una condizione di privazione dietetica e ragionevolmente sociale, configurante un danno biologico temporaneo di lieve entità (quantificabile al 10% circa) dal marzo 2015 al maggio 2019. La quota iatrogena ascrivibile alla condotta del CP_5
è stata circoscritta la periodo fino a dicembre 2017, momento di esecuzione delle doverose indagini che hanno di fatto escluso la diagnosi di celiachia;
l) dalla visita psichiatrica eseguita sul paziente è emerso che lo stesso aveva vissuto il momento della diagnosi in modo traumatico in quanto effettuata in modo riferito come sbrigativo e che in seguito le preoccupazioni conseguenti alla diagnosi e la necessità di sottoporsi ad una dieta escludente molti alimenti, avevano determinato un quadro di isolamento sociale, di depressione dell'umore, apatia.
Tale quadro sintomatologico, dopo la scoperta di non essere affetto da tale patologia, si era lentamente ridotto pur persistendo un lieve stato depressivo con apatia e con difficoltà relazionali;
pagina 4 di 10 m) il quadro sintomatologico è stato definito come una “distimia di grado lieve”, corrispondente al quadro finale di un disturbo dell'adattamento seguito alla diagnosi di celiachia e alla conseguente dieta, vissuti dal paziente come un trauma emotivo-esperienziale. Si è evidenziato che tali disturbi si erano inscritti in un quadro preesistente in parte evidenziato in sede anamnestico-clinica, nella perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto il paziente, ed in parte nella valutazione psicodiagnostica eseguita nel corso delle operazioni peritali, le cui conclusioni hanno evidenziato la presenza di due elementi preponderanti: la presenza di un Disturbo di Personalità Ossessivo-Compulsivo con elementi personologici coesistenti rientranti nei Disturbi di Personalità di Cluster A e B;
un n quadro Distimico lieve con coesistente ansia situazionale (in risposta a stimoli anche di modesta entità);
n) si è quindi ritenuto che tale disturbo distimico lieve conseguito alla diagnosi di celiachia ed alla conseguente dieta - in quanto eventi vissuti dall'attore come traumatici nella sua rappresentazione psichica- si sia inserito in un disturbo di personalità preesistente, favorendo la comparsa dei sintomi riscontrati, aggravando la sintomatologia depressiva e di disfunzione personale e sociale che il soggetto avvertiva in modo lieve precedentemente;
o) il disturbo distimico riscontrato è stato valutato come di entità lieve, data la parziale regressione dopo la risoluzione degli eventi diagnosi/dieta e il ritorno ad un regime alimentare e di vita consoni al paziente.
Il quadro psicopatologico residuale, concretante un danno biologico di natura psichica, è stato valutato considerando sia l'effettivo potere psico-traumatizzante dell'evento in esame sia del preesistente e rilevante disturbo di personalità del soggetto ed è stato stimato quindi nella misura del 6%;
p) con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di alimenti privi di glutine, i consulenti hanno espresso delle perplessità di fronte al dato riferito di mancato utilizzo dei “bonus celiachia” previsti pur a diagnosi di celiachia indicata nel marzo 2015, buoni ammontanti mediamente tra 600 e 1500 euro all'anno. Si è poi rilevato che i costi resi necessari per osservare una dieta aglutinata, non sono precisabili: è solo possibile affermare che il costo medio di tali prodotti è mediamente superiore di circa il 30% rispetto a quelli ordinari.
All'esito della trasmissione delle osservazioni delle parti, i consulenti hanno risposto alle note critiche inviate dai
CTP dell'attore, evidenziando quanto segue:
q) si è rilevata la non adeguata compliance del paziente non soltanto per essersi sottoposto a nuove indagini dopo 10 mesi, ovvero a novembre 2017, anziché dopo il decorso di un anno dalla diagnosi, (gennaio
2017), ma altresì perché, a fronte di un referto delle analisi eseguite a novembre 2017 dal contenuto comprensibile anche ad una persona “non addetta ai lavori”, non aveva chiesto un consulto al proprio medico di base o ad uno specialista. In base a tali considerazioni si è confermato il giudizio del riconoscimento di un danno biologico temporaneo ascrivibile a malpractice esteso dal marzo 2015 al dicembre 2017, per un periodo di 34 mesi;
r) si è confermata la valutazione del danno biologico permanente nella misura del 6%, valutato all'esito della stabilizzazione dei postumi e quindi del periodo in cui è stato riconosciuto il danno biologico pagina 5 di 10 temporaneo parziale.
3. La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto risultato della valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro.
In particolare, in base a tali conclusioni risulta raggiunta la prova della dedotta responsabilità della struttura convenuta e della dott.ssa , ricorrendo i presupposti dell'illecito contrattuale e segnatamente: CP_1
1) la condotta di inesatto adempimento, per avere i sanitari posto la diagnosi di celiachia senza fare eseguire le ulteriori indagini diagnostiche di conferma prescritte dalle linee guida, e segnatamente, senza avere prescritto l'esecuzione dei doverosi esami sierologici;
2) l'evento di danno, costituito dai riflessi negativi sulla salute psichica del paziente, derivanti dalla diagnosi della malattia e dalle connesse prescrizioni in tema di regime alimentare da eseguire;
3) il nesso causale tra il verificarsi dei citati postumi e la condotta di inadempimento.
In particolare, come si desume dall'elaborato peritale, laddove fosse stata prescritta l'esecuzione di tali esami, si sarebbe pervenuti alle conclusioni dell'assenza della malattia, come confermato dai risultati delle successive analisi eseguite dal paziente a fine del 2017. Ciò avrebbe quindi evitato la sottoposizione del paziente ad una dieta priva di glutine per tutto il periodo successivo alla erronea diagnosi e, ragionevolmente, l'aggravarsi del disturbo psicopatologico preesistente del paziente con l'instaurarsi del disturbo distimico riscontrato dai consulenti tecnici.
Alla luce dei rilievi fin qui formulati, e non avendo i convenuti assolto all'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 1218 cod.civ., va quindi ravvisata la responsabilità contrattuale delle parti convenute , con conseguente diritto dell'attore al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali emergenti che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
4.Il danno risarcibile
In base alle condivisibili valutazioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio, che il giudicante fa proprie, vi è un nesso causale diretto ed immediato tra la condotta ascritta ai convenuti ed il danno alla salute lamentato dall'attore, che si è manifestato con l'insorgenza del disturbo distimico di grado lieve accertato dai consulenti e manifestato dal paziente in termini di isolamento sociale, depressione dell'umore, apatia.
Va quindi sia risarcito il danno di natura temporanea direttamente conseguente ai postumi derivanti dalle citate condotte inadempienti, sia quello di natura permanente, da quantificarsi nella misura del 6%, ritenendosi corretta ed adeguata la stima compiuta, in considerazione del rilievo del carattere lieve dei disturbi e della regressione degli stessi dopo la scoperta della erroneità della diagnosi e dell'assenza della malattia.
Per quanto riguarda il danno da inabilità temporanea, è condivisibile il giudizio di limitazione di tale danno fino al mese di dicembre 2017, quando è stato reso il referto degli esami di ricerca degli anticorpi, indicante il mancato riscontro di “aplotipi HLA associati all'insorgenza della malattia celiaca”.
pagina 6 di 10 Invero, i consulenti hanno in sostanza ritenuto configurabile una condotta colposa del paziente per non essersi attivato per un consulto con il medico di base ed altro specialista.
Al riguardo, occorre considerare che, come emerge dalla stessa analisi del decorso clinico compiuto dai consulenti, l'attore, ottenuto l'esito di tali esami, si era sottoposto in data 22 dicembre 2017 a visita del dott.
, gastroenterologo della casa di cura Villa dei Pini di Civitanova Marche, il quale gli aveva prescritto Per_7
l'esecuzione di ecografia addome completo + studio intestinale e le analisi emocromo, glicemia creatinuria transaminasi gammaGT bilirubina ferroferritina elettroforesi K calcio Vid D3.
Risulta poi che l'attore ha eseguito tali analisi, comprensive degli anticorpi antitransglutaminasi e di quelli anti endomisio, risultati entrambi negativi, mentre non vi è evidenza del fatto che, ottenuti tali referti, lo stesso si sia recato da tale gastroenterologo o dal medico di base per una lettura di tali referti.
Orbene, tale condotta appare in rapporto causale con il prolungarsi del danno di natura temporanea in quanto, qualora l'attore si fosse attivato per un consulto con il quadro degli esami eseguiti a fine 2017, si sarebbe, con elevata probabilità, arrivati alla scoperta dell'erroneità della diagnosi già in tale data, come dimostrato dal fatto Per che il successivo specialista dott. che aveva visitato il paziente nel maggio 2019, ha concluso per l'assenza di celiachia proprio sulla base dell'esito dei controlli ematochimici eseguiti nel 2017 (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo).
Venendo alla liquidazione, sia il danno di natura permanente sia quello di natura temporanea va determinato facendo applicazione dell'art. 7 comma 4 L.24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito in base alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, trattandosi di norma applicabile anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge Gelli.
Utilizzando il citato criterio, spetta all'attore a titolo di danno permanente l'importo di € 8841,15, considerando l'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi (ovvero a partire dal 2019 alla luce di quanto rilevato nell'elaborato peritale) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni aggiornate al 2024 e considerando un valore intermedio rispetto alla forbice indicata dai CTU.
In relazione all'inabilità temporanea si condivide la valutazione espressa dal consulente e, quindi, va riconosciuta all'attore la somma di euro € 5617,90 determinata considerando come valore base la somma di €
55,24 per ogni giorno di invalidità ridotta proporzionalmente in ragione della percentuale di inabilità temporanea riconosciuta, valore moltiplicato per 1017 giorni, corrispondenti al periodo di tempo dal 19 marzo 2015 a fine dicembre 2017.
In considerazione delle specifiche deduzioni svolte nell'atto di citazione, si ritiene, altresì, risarcibile il danno da sofferenza patito dall'attore, derivante dal senso di insicurezza, dalla paura per la contaminazione dei cibi e per i rischi per la sua salute provati nel periodo successivo alla diagnosi.
Al riguardo, si sottolinea che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, mentre il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, il danno morale contraddistingue la pagina 7 di 10 sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ. sez. 3, 19 febbraio
2019 n. 4878).
Nella specie, ricorrono i presupposti per ritenere raggiunta la prova presuntiva di tale voce di danno, sia alla luce del vissuto dell'attore riscontrato dai consulenti in sede di esame della parte e nel corso dei colloqui psicodiagnostici, sia in quanto la sintomatologia allegata appare congruente con le rinunce e con i rischi connessi alla diagnosi della celiachia.
In base al comma terzo del citato art. 139, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al
20 per cento.
Avuto riguardo alla sofferenza morale patita dall'attore per il periodo della errata diagnosi ed ai riverberi dell'errore medico sul suo benessere psichico, si ritiene che la somma riconosciuta all'attore a titolo di inabilità temporanea che permanente possa essere aumentata del 20% per il danno da sofferenza, mediante il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 2891,81 (pari al 20% della complessiva somma di € 14.459,05)
Il danno non patrimoniale va, quindi, liquidato nella complessiva somma di € 17.350,86.
Il riconoscimento dell'aumento per la sofferenza soggettiva previsto dall'art. 139 cod.ass. esclude che possa essere riconosciuto un ulteriore incremento del danno per la richiesta personalizzazione.
Peraltro, non si ravvisano comunque i presupposti per accogliere tale richiesta.
Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle milanesi” può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, soltanto quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato. La personalizzazione rimane quindi esclusa quando le conseguenze lamentate siano quelle che derivano normalmente da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. sez. 3, , 11 novembre 2019 n.28988, Cass. ord. n 4 marzo 2021 n.5865).
Nel caso in esame, da un lato, come indicato dallo stesso attore nell'atto di citazione, parte delle emozioni e dei riflessi negativi lamentati dall'attore, quali il ritiro sociale, gli sbalzi d'umore, le sensazioni di smarrimento ed estraneità nel corso di ritrovi sociali o nella frequentazione dei ristoranti costituiscono conseguenze comuni a chi viene diagnosticata la celiachia, tanto da essere stati codificati dalla Celiac Disease Foundation (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Dall'altro lato, il riconoscimento di un danno alla salute temporaneo e permanente tiene per l'appunto conto del peculiare vissuto dell'attore, che ha visto consolidarsi il senso di disagio psicologico e di tristezza ed assumere la rilevanza di un disturbo incidente, seppure in modo lieve, sul suo benessere psichico.
Parimenti, va esclusa la risarcibilità del danno cd. esistenziale.
pagina 8 di 10 Invero, la liquidazione del danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, esclude la possibilità di liquidazione autonoma di tale pregiudizio che individua quell'aspetto del danno inerente ai riflessi modificativi in peius delle abitudini e della vita quotidiana, posto che, diversamente, si sarebbe di fronte ad una inammissibile duplicazione risarcitoria (cfr. Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23469).
Non può neppure essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attore.
In primo luogo, trattandosi di un danno emergente, relativo ad esborsi sostenuti per l'acquisto di alimenti privi di glutine, l'attore avrebbe dovuto assolvere all'onere della prova dei costi sostenuti in concreto ed avrebbe dovuto quanto meno allegare la tipologia di questi specifici alimenti utilizzati nel proprio regime alimentare e la frequenza dell'acquisto, al fine di consentire una presumibile stima della spesa.
Non è sufficiente, a tal fine, la constatazione del fatto che gli alimenti per celiaci abbiano un costo pari al 30% in più degli altri alimenti, né il deposito di un documento, peraltro non ufficiale, indicando la spesa media delle famiglie per categorie di alimenti, occorrendo al riguardo dei riferimento concreti sull'ammontare della spesa alimentare effettuata dall'attore, a maggior ragione se si considera che interi gruppi di elementi che rientrano nei comuni regimi alimentari, come riso e altri cereali, legumi, carne, pesce, uova e frutta, essendo privi di glutine, non risentono di tale aumento di prezzo.
Va poi osservato che gli articoli prodotti dall'attore attestano l'esistenza di un maggior costo per i biscotti, gli alimenti a base di farine, la pasta e il pane (cfr. doc. 17) e non per gli altri alimenti e che, come allegato nei capitoli di prova 7 e 13 della memoria istruttoria dell'attore, la dieta seguita dallo stesso si sarebbe fondata principalmente su alimenti diversi, quali riso, pollo, lenticchie e fagioli.
In questo contesto, mancano gli elementi minimi per potere arrivare alla stima del danno, anche facendo uso dei poteri di liquidazione in via equitativa.
In definitiva i convenuti vanno condannato, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di €
17.350,86, già espressa in moneta attuale.
4.Le spese del giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori medi. Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti convenute.
Spetta inoltre all'attore il rimborso delle spese per il procedimento di mediazione, liquidate per la sola fase dell'attivazione, data la conclusione della procedura all'atto del primo incontro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 [...]
della complessiva somma di €17.350,88, oltre ad interessi al Parte_1 tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
pagina 9 di 10 -condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate in
€ 5077,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo a carico dei convenuti le spese di CTU;
-condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in €441,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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