TRIB
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2024, n. 7828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7828 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 18934/2023 all'udienza del 02/07/2024, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Fonti– Parte_1 pec. - giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Rg. 31135/2022.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/23 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio diritto al riconoscimento delle condizioni medico-legali di cui all'art. 12 L. 118/71 per la concessione del diritto alla pensione di inabilità. A sostegno deduceva:
- che in data 19.11.2021 presentava domanda amministrativa per vedersi riconosciuti i diritti ed i benefici dell'invalidità civile;
- che in data 07.07.2022 effettuava la visita presso il Centro Medico Legale di CP_1
Roma con esito negativo;
1 - che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità 100% art 12 Legge 118/71 e dell'handicap lieve e/o grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92 (procedimento R.G. 31135/2022);
- che il CTU nominato, concludeva ritenendo sussistente solo il requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92;
- che in data 06/06/2023 depositava atto di contestazione limitatamente al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari della pensione di inabilità 100% art. 12 legge
118/71;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare, secondo parte ricorrente, venivano sottovalutate le patologie, irreversibili, attribuendo delle percentuali di invalidità non corrette, non venendo adeguatamente valutata la sindrome ansioso depressiva in trattamento farmacologico continuativo con spunti fobici tale depressione, la spondilodiscoartrosi con protrusioni discali e riduzione del canale vertebrale, la cardiopatia ipertensiva in II -III classe NYHA.
Concludeva come sopra.
All'udienza del 20.02.2024, stante la regolarità della notifica del ricorso, veniva dichiarata la contumacia dell' CP_1
Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
La parte ricorrente in data 06/06/2023 ha depositato la contestazione con riferimento al mancato riconoscimento della pensione di inabilità 100% art. 12 legge 118/71, come appare dalla consolle del giudice e in data 07/06/2023 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo.
La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile.
Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dello stato di invalidità per l'art. 12 legge 118/71.
Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che “per la ricorrente sussistono le condizioni medico-legali di cui all'art. 12 L. 118/71 per la concessione del diritto alla pensione di inabilità, in quanto il complesso morboso accertato è responsabile di una totale e permanente inabilità lavorativa (100%). Si ritiene di poter far risalire il suddetto diritto sin dal mese di ottobre 2022 (duemilaventidue)”.
Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice.
Le spese di lite dell'opposizione vengono interamente compensate, tenuto conto che il ricorso per ATP è stato depositato a ottobre 2022, il riconoscimento del requisito è intervenuto dall'ottobre 2022, ma in ogni caso successivo alla visita medica effettuata
2 dall' Si pongono a carico dell' le spese di ctu liquidate separatamente, dato CP_1 CP_1
l'esito positivo della perizia.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso,
- dichiara per la ricorrente il diritto sotto il profilo sanitario all'assegno di cui all'art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
- compensa le spese di lite;
- condanna l le spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 02/07/2024
Il giudice
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
3