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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 11251/2022 R.G., chiamato all'udienza del 10/11/2025, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. N. R. Toscano e dall'avv. O. Parte_1
Fortunato
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/10/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in qualità di titolare della ditta “Liso Francesco HI-TECH BUILDING”, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 l.n. 689/1981 e dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000026581, emessa dall' in data 2/9/2022 e CP_1 notificata in data 20/9/2022, avente per oggetto la violazione di cui all'art. 2, co. 1 bis,
D.L. n. 463/1983, convertito nella l.n. 638/1983 e ss.mm.ii., per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità 2010 con cui veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 20.000,00.
Esponeva parte opponente che, in data 14/3/2017, veniva formato l'atto di accertamento in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità 2010; eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, in ragione della tardiva notificazione dei preliminari atti di accertamento, in violazione del termine perentorio decadenziale previsto dal disposto normativo di cui all'art. 14 della
L. n. 689/1981 nonché per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 l.n. 689/81. Invocava l'annullamento del provvedimento opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
Disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del Controparte_2 ricorso di cui chiedeva il rigetto. Allegava, altresì, provvedimento di rettifica in autotutela datato 23/3/2023 con cui la sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione veniva rideterminata in € 10.000,00.
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso in opposizione è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'illecito amministrativo sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta è quello di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla l.n.
638/1983, relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
trattasi di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa per effetto dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016.
In particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, trattasi di contestazione relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali con riferimento all'annualità 2010.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 907/2025, pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, in data 7/10/2025, nell'ambito del giudizio, iscritto al n. 247/2025 R.G., avente per oggetto una fattispecie speculare a quella sottoposta al vaglio del Tribunale, dalle quali non vi è motivo di discostarsi: “8.1. Sulla questione giuridica controversa si è recentemente espressa la S.C. con plurime pronunce di tenore sfavorevole per l'Istituto
Pag. 2 di 9 (v. Cass., 7845/2025; 8784-8785-8786/2025; 8078/2025; 9015-9016/2025), che questa
Corte condivide, non essendovi ragione per discostarsene.
In particolare, la S.C. ha chiarito (cfr. n. 8078/2025 del 27/03/2025) che il D.lgs. n. 8 del 2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che «le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso», ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che «l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi»
(comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che
l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che «l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti»(comma 4).
L'art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016, stabilisce in forma assolutamente generale che «nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689»; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le «sanzioni amministrative previste dal presente decreto» debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, «si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso»: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che
l'art. 9, come già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare «gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti», vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 (costantemente interpretato in giurisprudenza come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria: così ex multis Cass., 9456/2004 e Cass., 4345/2024).
Pag. 3 di 9 Sul punto la Cassazione ha chiarito che “si tratta ... di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche «la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere», in quanto «la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale
e speciale», e la sua individuazione in un momento «non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.» (Corte cost. nr. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'«esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato», resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, 1. nr. 689 del 1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi «inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa,
Pag. 4 di 9 che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione» (così ancora Corte cost. nr. 151 del 2021, cit.)".
Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni, la S.C. ha confermato che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Igs. n. 8 del 2016 va letta alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 e che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989,
10412 del 1997, 7093 del 2003).
Ha poi scrutinato il caso - del tutto analogo a quello che ci occupa - in cui nessuna trasmissione degli atti risulti effettuata dall'autorità giudiziaria all evidenziando CP_1 che "in tale ipotesi ... non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2°, legge nr. 689 del 1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all' possa ridondare a danno dell'incolpato, CP_1 privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
(Cass. S.U. nr. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare,
Pag. 5 di 9 dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. In applicazione di tali principi, deriva che, se gli atti relativi al procedimento penale non risultano trasmessi all' , la decorrenza del termine di novanta giorni entro cui effettuare la CP_2 contestazione dell'addebito va collocata al momento di entrata in vigore del d. Igs. n. 8 del 2016 (6.2.2016) ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque CP_1 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione, salvo la dimostrazione della necessità di successivi e ulteriori accertamenti istruttori".
8.2. In applicazione dei suesposti ed ormai consolidati principi, va rilevato che correttamente il Tribunale ha individuato nell la parte processuale onerata di CP_1 provare il rispetto dei termini previsti a pena di decadenza, evidenziando che, nel caso di specie, l'Ente non aveva neppure dedotto se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli erano stati nuovamente inviati in sede amministrativa, né dimostrato che la notificazione della violazione era avvenuta in termini comunque ragionevoli, alla stregua di specifici accertamenti prodromici posti in essere nel relativo procedimento.
8.3. D'altro canto, è pacifico che la notifica della violazione è avvenuta in data
7.7.2017 ed è stata seguita da quella delle ordinanze-ingiunzione opposte in data
26.8.2022 - come accertato dal primo giudice sulla base della documentazione in atti e rimasto incontroverso in questa sede - sicché, avuto riguardo all'epoca di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 (6.2.2016), la decadenza dal termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 cit. è certamente maturata e, conseguentemente, l'obbligazione di pagamento della sanzione è estinta.
8.4. Quanto alla doglianza concernente il mancato apprezzamento delle circostanze relative alla onerosità e complessità degli accertamenti che l' avrebbe dovuto CP_2 effettuare in relazione all'illecito depenalizzato, va innanzi tutto osservato che - come
Pag. 6 di 9 puntualmente eccepito da parte appellata - trattasi di elementi di fatto del tutto nuovi ed inediti, perché mai neppure accennati negli atti difensivi di primo grado, ove l' si CP_1 era limitato a sostenere che l'accertamento era stato notificato il 7.7.2017, preceduto dalla notificazione di altro atto interruttivo del 2014, nel quale si avvertiva la controparte della irrogazione di sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento entro il termine di tre mesi (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione in atti).
Va pure evidenziato che l' , senza alcun riferimento ad indagini strumentali alla CP_2 determinazione della sanzione, espressamente precisava di avere regolarmente notificato al trasgressore, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione, un provvedimento di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNI-EMENS trasmessi dal ricorrente.
Tanto a riprova che l' fosse in possesso di tutti i dati necessari ai fini di una CP_1 tempestiva contestazione, in quanto nelle condizioni di ricavare la debenza e
l'ammontare dei contributi dalle stesse dichiarazioni periodiche trasmesse dall'interessata; circostanza, questa, in definitiva, pure attestata nella diffida in atti, laddove si fa presente che l'inadempienza all'obbligo di versamento delle ritenute era emersa da una semplice verifica negli archivi sui modelli UNI-EMENS aziendali.
Del resto, a ben vedere, anche in questa sede di gravame, l' nulla deduce in modo CP_1 specifico e circostanziato a proposito di un'eventuale istruttoria, necessaria per
l'accertamento dei singoli fatti ascritti all'odierna appellata, dal momento che tutte le considerazioni svolte nell'atto di appello si esauriscono in una ricostruzione di massima dell'iter amministrativo gestito dall'Istituto a seguito della depenalizzazione dell'illecito e, quindi, del tutto disancorate dal caso di specie”.
Alla stregua delle motivazioni che precedono ed applicando il principio di diritto surrichiamato alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, va osservato che costituisce circostanza pacifica, in quanto incontestata, quella secondo cui l'atto di accertamento relativo all'ordinanza ingiunzione opposta è avvenuto con diffida del
27/2/2017 (cfr. all. memoria), così come l'ordinanza-ingiunzione risulta formata in data
2/9/2022 e notificata in data 20/9/2022 (cfr. all. ricorso); inoltre, dalla piana lettura della
Pag. 7 di 9 diffida accertativa, nella cui premessa è specificato che la verifica è stata disposta dall' nei propri archivi (“da una verifica nei nostri archivi…”), emerge che tutti i CP_1 dati erano in possesso dell' previdenziale e che l'accertamento delle violazioni CP_2 non abbia richiesto all' alcuna attività istruttoria. CP_1
Ne discende che deve ritenersi che l' sia incorso nella decadenza dall'esercizio CP_1 della potestà sanzionatoria per l'illecito relativo all'annualità 2010, essendo evidentemente decorso il termine di novanta giorni dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6/2/2016) ed essendo emerso, dal vaglio di merito, che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_1 istruttoria.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione, con annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
In ordine alle spese di lite, in considerazione della complessità della questione giuridica affrontata, in merito alla quale si è registrato un vivace contrasto giurisprudenziale, risolto dalla giurisprudenza di legittimità solamente in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 20/10/2022 da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000026581;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 11251/2022 R.G., chiamato all'udienza del 10/11/2025, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. N. R. Toscano e dall'avv. O. Parte_1
Fortunato
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/10/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in qualità di titolare della ditta “Liso Francesco HI-TECH BUILDING”, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 l.n. 689/1981 e dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000026581, emessa dall' in data 2/9/2022 e CP_1 notificata in data 20/9/2022, avente per oggetto la violazione di cui all'art. 2, co. 1 bis,
D.L. n. 463/1983, convertito nella l.n. 638/1983 e ss.mm.ii., per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità 2010 con cui veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 20.000,00.
Esponeva parte opponente che, in data 14/3/2017, veniva formato l'atto di accertamento in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità 2010; eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, in ragione della tardiva notificazione dei preliminari atti di accertamento, in violazione del termine perentorio decadenziale previsto dal disposto normativo di cui all'art. 14 della
L. n. 689/1981 nonché per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 l.n. 689/81. Invocava l'annullamento del provvedimento opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
Disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del Controparte_2 ricorso di cui chiedeva il rigetto. Allegava, altresì, provvedimento di rettifica in autotutela datato 23/3/2023 con cui la sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione veniva rideterminata in € 10.000,00.
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso in opposizione è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'illecito amministrativo sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta è quello di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla l.n.
638/1983, relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
trattasi di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa per effetto dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016.
In particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, trattasi di contestazione relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali con riferimento all'annualità 2010.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 907/2025, pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, in data 7/10/2025, nell'ambito del giudizio, iscritto al n. 247/2025 R.G., avente per oggetto una fattispecie speculare a quella sottoposta al vaglio del Tribunale, dalle quali non vi è motivo di discostarsi: “8.1. Sulla questione giuridica controversa si è recentemente espressa la S.C. con plurime pronunce di tenore sfavorevole per l'Istituto
Pag. 2 di 9 (v. Cass., 7845/2025; 8784-8785-8786/2025; 8078/2025; 9015-9016/2025), che questa
Corte condivide, non essendovi ragione per discostarsene.
In particolare, la S.C. ha chiarito (cfr. n. 8078/2025 del 27/03/2025) che il D.lgs. n. 8 del 2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che «le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso», ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che «l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi»
(comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che
l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che «l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti»(comma 4).
L'art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016, stabilisce in forma assolutamente generale che «nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689»; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le «sanzioni amministrative previste dal presente decreto» debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, «si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso»: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che
l'art. 9, come già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare «gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti», vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 (costantemente interpretato in giurisprudenza come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria: così ex multis Cass., 9456/2004 e Cass., 4345/2024).
Pag. 3 di 9 Sul punto la Cassazione ha chiarito che “si tratta ... di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche «la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere», in quanto «la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale
e speciale», e la sua individuazione in un momento «non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.» (Corte cost. nr. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'«esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato», resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, 1. nr. 689 del 1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi «inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa,
Pag. 4 di 9 che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione» (così ancora Corte cost. nr. 151 del 2021, cit.)".
Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni, la S.C. ha confermato che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Igs. n. 8 del 2016 va letta alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 e che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989,
10412 del 1997, 7093 del 2003).
Ha poi scrutinato il caso - del tutto analogo a quello che ci occupa - in cui nessuna trasmissione degli atti risulti effettuata dall'autorità giudiziaria all evidenziando CP_1 che "in tale ipotesi ... non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2°, legge nr. 689 del 1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all' possa ridondare a danno dell'incolpato, CP_1 privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
(Cass. S.U. nr. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare,
Pag. 5 di 9 dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. In applicazione di tali principi, deriva che, se gli atti relativi al procedimento penale non risultano trasmessi all' , la decorrenza del termine di novanta giorni entro cui effettuare la CP_2 contestazione dell'addebito va collocata al momento di entrata in vigore del d. Igs. n. 8 del 2016 (6.2.2016) ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque CP_1 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione, salvo la dimostrazione della necessità di successivi e ulteriori accertamenti istruttori".
8.2. In applicazione dei suesposti ed ormai consolidati principi, va rilevato che correttamente il Tribunale ha individuato nell la parte processuale onerata di CP_1 provare il rispetto dei termini previsti a pena di decadenza, evidenziando che, nel caso di specie, l'Ente non aveva neppure dedotto se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli erano stati nuovamente inviati in sede amministrativa, né dimostrato che la notificazione della violazione era avvenuta in termini comunque ragionevoli, alla stregua di specifici accertamenti prodromici posti in essere nel relativo procedimento.
8.3. D'altro canto, è pacifico che la notifica della violazione è avvenuta in data
7.7.2017 ed è stata seguita da quella delle ordinanze-ingiunzione opposte in data
26.8.2022 - come accertato dal primo giudice sulla base della documentazione in atti e rimasto incontroverso in questa sede - sicché, avuto riguardo all'epoca di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 (6.2.2016), la decadenza dal termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 cit. è certamente maturata e, conseguentemente, l'obbligazione di pagamento della sanzione è estinta.
8.4. Quanto alla doglianza concernente il mancato apprezzamento delle circostanze relative alla onerosità e complessità degli accertamenti che l' avrebbe dovuto CP_2 effettuare in relazione all'illecito depenalizzato, va innanzi tutto osservato che - come
Pag. 6 di 9 puntualmente eccepito da parte appellata - trattasi di elementi di fatto del tutto nuovi ed inediti, perché mai neppure accennati negli atti difensivi di primo grado, ove l' si CP_1 era limitato a sostenere che l'accertamento era stato notificato il 7.7.2017, preceduto dalla notificazione di altro atto interruttivo del 2014, nel quale si avvertiva la controparte della irrogazione di sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento entro il termine di tre mesi (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione in atti).
Va pure evidenziato che l' , senza alcun riferimento ad indagini strumentali alla CP_2 determinazione della sanzione, espressamente precisava di avere regolarmente notificato al trasgressore, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione, un provvedimento di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNI-EMENS trasmessi dal ricorrente.
Tanto a riprova che l' fosse in possesso di tutti i dati necessari ai fini di una CP_1 tempestiva contestazione, in quanto nelle condizioni di ricavare la debenza e
l'ammontare dei contributi dalle stesse dichiarazioni periodiche trasmesse dall'interessata; circostanza, questa, in definitiva, pure attestata nella diffida in atti, laddove si fa presente che l'inadempienza all'obbligo di versamento delle ritenute era emersa da una semplice verifica negli archivi sui modelli UNI-EMENS aziendali.
Del resto, a ben vedere, anche in questa sede di gravame, l' nulla deduce in modo CP_1 specifico e circostanziato a proposito di un'eventuale istruttoria, necessaria per
l'accertamento dei singoli fatti ascritti all'odierna appellata, dal momento che tutte le considerazioni svolte nell'atto di appello si esauriscono in una ricostruzione di massima dell'iter amministrativo gestito dall'Istituto a seguito della depenalizzazione dell'illecito e, quindi, del tutto disancorate dal caso di specie”.
Alla stregua delle motivazioni che precedono ed applicando il principio di diritto surrichiamato alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, va osservato che costituisce circostanza pacifica, in quanto incontestata, quella secondo cui l'atto di accertamento relativo all'ordinanza ingiunzione opposta è avvenuto con diffida del
27/2/2017 (cfr. all. memoria), così come l'ordinanza-ingiunzione risulta formata in data
2/9/2022 e notificata in data 20/9/2022 (cfr. all. ricorso); inoltre, dalla piana lettura della
Pag. 7 di 9 diffida accertativa, nella cui premessa è specificato che la verifica è stata disposta dall' nei propri archivi (“da una verifica nei nostri archivi…”), emerge che tutti i CP_1 dati erano in possesso dell' previdenziale e che l'accertamento delle violazioni CP_2 non abbia richiesto all' alcuna attività istruttoria. CP_1
Ne discende che deve ritenersi che l' sia incorso nella decadenza dall'esercizio CP_1 della potestà sanzionatoria per l'illecito relativo all'annualità 2010, essendo evidentemente decorso il termine di novanta giorni dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6/2/2016) ed essendo emerso, dal vaglio di merito, che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_1 istruttoria.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione, con annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
In ordine alle spese di lite, in considerazione della complessità della questione giuridica affrontata, in merito alla quale si è registrato un vivace contrasto giurisprudenziale, risolto dalla giurisprudenza di legittimità solamente in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 20/10/2022 da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000026581;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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