Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.18711/2024
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata ex art
281 sexies e 281 terdecies cpc all'udienza del 15/4/2025 nella causa civile iscritta al
N.R.G.18711/2024 RG
tra
(C.F. - P.IVA ) nato a Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
NAPOLI il 04/07/1954 procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c. e Parte_2
(C.F. ), procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c. ambo elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati presso il proprio studio in NAPOLI alla VIA RIBERA N. 1 e reciprocamente rappresentati e difesi, giusta procura in atti Ricorrenti
e
(C.F. ), via Montagna Spaccata 290 Napoli in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo amministratore legale rappresentante pro tempore dott. ed Controparte_2
Resistenti contumaci Controparte_2
Oggetto: azione ex art 63 disp att cc
MOTIVI DELLA DECISIONE
deducendo che in forza dell'ordinanza giudiziale del Tribunale di Napoli emessa nel procedimento n. 5353/2023 R.G. in data 12/10/2023, sono creditori del in Napoli via Parte_3
Montagna Spaccata 290 delle somme come indicate in dispositivo: “in favore del ricorrente
avv. , quale corrispettivo dell'attività professionale oggetto del ricorso, Parte_1
la complessiva somma di € 5.128,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso); condanna il Controparte_3
al pagamento, in favore del ricorrente avv. , delle spese
[...] Parte_1
di lite che, previo aumento ex art. 4, comma I bis, del D.M. 55/2014, si liquidano in € 1.560,00 per
compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avv. Parte_1
e , per dichiarato anticipo”;che il resistente non ha
[...] Parte_2 CP_1
provveduto ad effettuare alcun pagamento né ha consegnato l'elenco dei condomini morosi;
ciò
premesso in questa sede e chiedono: “ - accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la consegna dell'elenco dei condomini morosi, e per
l'effetto - condannare il , in persona del suo amministratore pro tempore Controparte_1
dott. ed in via meramente gradata e subordinata il dott. Controparte_2 CP_2
in proprio, o in subordine ciascuno per quanto di ragione, alla consegna a ciascun
[...]
ricorrente del predetto elenco dei condomini morosi comprensivo di nome, cognome, luogo e data
di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, dati catastali della relativa unità immobiliare, i
rispettivi millesimi e le somme dovute dal condomino a ciascun creditore. - condannare altresì
parte resistente a pagare una penale a titolo di astreinte ex art. 614 bis c.p.c., nella misura di euro
100,00 per ciascun giorno di ritardo ed in favore di ciascun ricorrente, ovvero la maggiore o
minore somma determinata dal Magistrato”. Non si è costituito nessuno dei resistenti e la qualifica di è comprovata dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, in atti. Controparte_2
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
In proposito deve osservarsi che la legge 220/2012, modificando l'art. 63 delle disp.att.c.c., ha espressamente previsto l'obbligo per il condominio in persona dell'amministratore, di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti e che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Tale disposizione, in vigore dal 18/6/2013, positivizza un obbligo che era da ritenersi preesistente in quanto conseguenza necessaria del principio della parziarietà delle obbligazioni gravanti sul
Condominio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 9148/2008).
Una volta che queste avevano affermato che con riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del , in difetto di una norma che stabilisca il principio della solidarietà e venendo in CP_1
rilievo un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità
dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, doveva riconoscersi il diritto del creditore ad ottenere le informazioni necessarie ad azionare il proprio credito per la quota gravante su ciascun singolo condomino.
D'altra parte deve osservarsi che l'obbligo di comunicare i dati necessari ad azionare in via esecutiva il credito vantato dal ricorrente grava, a parere di questo giudice, consapevole dell'esistenza di contraria giurisprudenza di legittimità non condivisibile, sull'intero condominio e non sull'amministratore persona fisica come emerge sia dalla lettura dell'art. 63 disp att cc che in modo inequivoco fa riferimento all'amministratore come espressione del , sia in CP_1
quanto nei confronti dei terzi il soggetto obbligato è il condominio, a prescindere dalla persona fisica dell'amministratore (che può mutare nel tempo), salva eventuale azione di responsabilità del mandante nei confronti del mandatario in altra sede.
Nel caso in esame è provata la qualità di creditori dei ricorrenti tenuto conto delle statuizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 12/10/2023 all'esito del procedimento n. 5353/2023 e provvisoriamente esecutiva, così come è dimostrato che l'amministratore è stato investito della richiesta di fornire il piano di riparto del debito nascente dalla pronuncia e non ha riscontrato la richiesta ( invito ritualmente recapitato via PEC il 21/6/2024).
Consegue che il condominio P.co I.C.L.I.S. in Napoli via Montagna Spaccata 290 in persona dell'amministratore p.t., va condannato a consegnare a e Parte_1 Parte_2 relativamente al credito vantato e non ancora soddisfatto, il nominativo dei condomini morosi completi dei dati anagrafici e della quota di spettanza.
Va, altresì, accolta la domanda ex art. 614 bis c.p.c. e condannato il resistente a versare CP_1
alla ricorrente € 50,00 giornaliere decorsi 20 giorni dalla notifica della sentenza, in caso di inottemperanza alla stessa e fino all'esecuzione dell'ordine.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza cosicché vanno poste a carico del CP_1
resistente e liquidate in base al DM 55/2014 scaglione fino ad € 26.000,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni e l'esiguità dell'istruttoria.
P. Q. M.
Condanna il condominio P.co in Napoli via Montagna Spaccata 290 in persona CP_1
dell'amministratore p.t. a consegnare a relativamente al Controparte_4 Parte_2
credito vantato e non ancora soddisfatto, il nominativo dei condomini morosi completi dei dati anagrafici , dei millesimi e della quota di spettanza ed a versare ai ricorrenti complessivi € 50,00
giornalieri decorsi 20 giorni dalla notifica della sentenza, in caso di inottemperanza alla stessa e fino all'esecuzione dell'ordine.
Condanna il in Napoli via Montagna Spaccata 290 in persona Parte_3
dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese del giudizio sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi €290,00 per esborsi ed €2.540,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A. se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Napoli 15/4/2025 Il Giudice
Dott.ssa Barbara Tango