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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 435/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 435/2025 avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio proposta da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti BOERO Parte_1
ES e MO DI, come da procura allegata
-ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FOTI Controparte_1
MARIALUISA, come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“A modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Asti n. 379/2022 del 24.05.2022, resa al termine del giudizio recante R.G. 801/2022: disporre che il Sig. corrisponda la somma mensile di € 325,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento per la figlia minore CA.
Fatte salve tutte le altre condizioni”.
Per il P.M.: .
--- Con ricorso depositato il 07/03/2025 il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre la modifica delle condizioni stabilite di divorzio stabilite con la sentenza n. 379/2022 resa dal Tribunale di Asti in data 24/05/2022, nell'ambito del procedimento n. 801/2022, chiedendo una modifica in punto al contributo al mantenimento ordinario per la figlia minore Per_1 da rideterminarsi nella somma mensile di € 250,00, fatte salve tutte le altre condizioni
[...]
In data 15/05/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra contestando in fatto e in Controparte_1 diritto le allegazioni di controparte.
Il Giudice delegato fissava udienza al 23/06/2025 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis. 17 e ss. c.p.c.
All'udienza di comparizione, le parti confermavano quanto scritto in atti e concordemente chiedevano un rinvio essendo pendenti trattative per addivenire ad una soluzione condivisa della controversia e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10/11/2025 per verificare lo stato delle trattative e per l'eventuale decisione sulle istanze istruttorie.
A tale udienza, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile, essendo le conclusioni formulate, congrue, non contrarie alla legge e all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia minore.
Non essendo ravvisabile una piena soccombenza, le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 379/2022 resa da questo
Tribunale in data 24/05/2022, dispone che il Sig. corrisponda la somma Parte_1 mensile di € 325,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore CA.
Fermo nel resto.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 20 novembre 2025
Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
La Presidente
Dr. Ssa Ombretta Salvetti
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 435/2025 avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio proposta da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti BOERO Parte_1
ES e MO DI, come da procura allegata
-ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FOTI Controparte_1
MARIALUISA, come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“A modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Asti n. 379/2022 del 24.05.2022, resa al termine del giudizio recante R.G. 801/2022: disporre che il Sig. corrisponda la somma mensile di € 325,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento per la figlia minore CA.
Fatte salve tutte le altre condizioni”.
Per il P.M.: .
--- Con ricorso depositato il 07/03/2025 il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre la modifica delle condizioni stabilite di divorzio stabilite con la sentenza n. 379/2022 resa dal Tribunale di Asti in data 24/05/2022, nell'ambito del procedimento n. 801/2022, chiedendo una modifica in punto al contributo al mantenimento ordinario per la figlia minore Per_1 da rideterminarsi nella somma mensile di € 250,00, fatte salve tutte le altre condizioni
[...]
In data 15/05/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra contestando in fatto e in Controparte_1 diritto le allegazioni di controparte.
Il Giudice delegato fissava udienza al 23/06/2025 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis. 17 e ss. c.p.c.
All'udienza di comparizione, le parti confermavano quanto scritto in atti e concordemente chiedevano un rinvio essendo pendenti trattative per addivenire ad una soluzione condivisa della controversia e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10/11/2025 per verificare lo stato delle trattative e per l'eventuale decisione sulle istanze istruttorie.
A tale udienza, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile, essendo le conclusioni formulate, congrue, non contrarie alla legge e all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia minore.
Non essendo ravvisabile una piena soccombenza, le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 379/2022 resa da questo
Tribunale in data 24/05/2022, dispone che il Sig. corrisponda la somma Parte_1 mensile di € 325,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore CA.
Fermo nel resto.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 20 novembre 2025
Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
La Presidente
Dr. Ssa Ombretta Salvetti