Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1937/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
già con sede in Parte_1 Parte_2
Roma, viale Regina Margherita, 125, c.f.: P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Mauro;
- appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, Via Dante 58/a, c.f.: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Lo Giudice,
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1
al decreto ingiuntivo n. 6119 del 23.10.2017 col quale, su ricorso di
[...]
il medesimo Tribunale aveva intimato il Parte_1
n. 1937/2021 r.g.
pagamento della somma di euro 14.476,28 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per prelievo irregolare di energia elettrica, con sentenza n. 3547 del
23.9.2021 accoglieva l'opposizione e condannava la convenuta alle spese di lite. ha interposto appello, di cui , Parte_1 Controparte_1 costituendosi, ha invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. decorrenti dal 12.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di appello si ascrive al giudice l'erronea valutazione del materiale probatorio.
La pretesa della ricorrente in monitorio scaturisce dall'asserita omissione del pagamento di fatture emesse il 10.11.2014 per prelievo irregolare di energia elettrica nell'immobile sito in Palermo, via Salita Mezzagno n. 4/B, utenza intestata all'opponente.
ha disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento del decreto CP_1
ingiuntivo e con la prima memoria istruttoria ha esteso il disconoscimento alla sottoscrizione del contratto di fornitura e al verbale di verifica, del quale ha contestato la veridicità del contenuto e persino l'intestazione del misuratore sottoposto a verifica.
Il Tribunale si è basato sostanzialmente sull'esito degli accertamenti della c.t.u. grafica.
Ritiene la Corte che tale indagine tecnica fosse irrilevante. L'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta, infatti, è un atto pubblico e per contestarne le attestazioni sarebbe occorsa la querela di falso, e peraltro la tempestiva opposizione avrebbe comunque determinato la sanatoria della nullità; mentre la questione dell'autenticità della firma apposta al verbale di accertamento dei tecnici non ha valore essenziale nel giudizio, posto che l'atto sarebbe Pt_2
ugualmente valido in mancanza della firma o persino della presenza dell'utente.
n. 1937/2021 r.g. 3
Quanto agli esiti dell'accertamento tecnico condotto dai tecnici di
[...]
sulla manomissione del gruppo di misura e sulla sottomisurazione Parte_3 dei consumi di energia elettrica, l'opponente ha negato l'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura e l'efficacia probatoria del verbale di verifica, di cui ha disconosciuto la sottoscrizione.
Premesso che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta neppure ad probationem, l'esistenza del rapporto di fornitura, ormai indispensabile per i bisogni del vivere civile, ha trovato riscontro nell'attestazione dei tecnici della società di distribuzione, ai quali si deve anche la constatazione del fatto e della consistenza del prelievo irregolare. La misura e la durata degli irregolari consumi sono stati ricostruiti dall'ente proprietario della rete di distribuzione, rispettivamente, sulla base della percentuale di sottomisurazione riscontrata nel gruppo di misura manomesso e sulla base della flessione dei consumi registrata nell'arco temporale tra il 26.6.2008 e il 25.6.2013. A fronte di tali dati oggettivi, puntuali e attendibili, la contestazione generale e generica sulla quale l'opponente ha ritenuto di poter fondare la propria difesa si rivela inefficace e dev'essere senz'altro disattesa.
L'appello deve in conclusione essere accolto, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, l'opposizione proposta da va respinta. Controparte_1
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellato alle spese dei due gradi di giudizio, da liquidarsi, con riguardo all'esiguo valore e alla modesta complessità della causa, per il primo grado, in complessivi euro 2.600,00, e per il grado di appello, in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3547 del 23.9.2021, appellata da rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
n. 1937/2021 r.g. 4
al decreto ingiuntivo n. 6119 del 23.10.2017, di cui dichiara Controparte_1
l'esecutorietà; condanna alle spese di lite, che liquida, in favore dell'appellante, Controparte_1 per il primo grado, in complessivi euro 2.600,00, e per il grado di appello, in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 17.4.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1937/2021 r.g.