Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1398 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati:
dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1398 /2025 promossa da: (c.f. ), nato a MAGENTA (MI) in [...]_1 C.F._1
08/11/2003 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara alla via San Francesco d'Assisi n. 18/E, presso lo studio dell'avv. RAINERI SABRINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e (c.f. ), nata in [...] in data [...], CP_1 C.F._2 residente in Trecate (NO) Vicolo Bordiga n. 21, elettivamente domiciliata in Milano (MI), via Conca del Naviglio n. 35 presso lo studio dell'avv. TINELLI SAMANTHA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
2) Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 100,00 sul conto corrente della madre anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese MARZO 2025, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) il padre concorrerà nella misura 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016 e quindi:
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero c lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e. ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Spese straordinarie che non necessitano di accordo preventivo:
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico”.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola: e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente”.
Spese medico sanitarie Tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 4) l'assegno unico verrà incassato in via esclusiva dalla madre (in attualità percepito in via esclusiva dalla madre) pari ad
€ 223,00 mensili circa;
5) Disciplinare le modalità di frequentazione padre figlio come segue:
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 10,00 del mattino in caso di chiusura e/o festività asilo) sino al lunedì mattina successivo con accompagnamento a scuola (oppure alle 10,00 del mattino in caso di festività e/o chiusura asilo);
- nella settimana in cui cade il week end di pertinenza materno, il padre preleverà il mercoledì dall'uscita dell'asilo Per_1
e lo terrà con sé sino al venerdì mattina curandone l'accompagnamento a scuola;
- al temine dell'anno di asilo e del centro estivo (fine giugno/inizio luglio) le modalità di visita rimarranno le medesime del palinsesto ordinario;
- con riferimento a festività e vacanze, trascorrerà con ciascun genitore metà delle festività natalizie e pasquali, ponti Per_1 ed altre festività verranno trascorsi con ciascun genitore in via alternata annuale;
- con riferimento alle vacanze estive, trascorrerà con il papà due settimane anche non consecutive da concordare entro Per_1
e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- i compleanni verranno festeggiati con ciascun genitore in via alternata di anno in anno, in ogni caso verrà garantita la possibilità di incontro con l'altro genitore per lo scambio di auguri e regali;
- festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà;
- entrambi i genitori dovranno garantire a il rispetto degli impegni cadenziati e non, siano essi scolastici, sportivi o Per_1 ricreativi, attivandosi per la gestione degli stessi;
- dovrà sempre essere garantita la facoltà, per ciascun genitore, di comunicare con quando il medesimo si trovi presso Per_1
l'altro genitore, e di essere a conoscenza degli spostamenti e degli impegni di quando lo stesso si trovi presso l'altro Per_1 genitore;
- tutto quanto sopra salvo diversi accordi presi congiuntamente dai genitori per esigenze di scolastiche, sanitarie, Per_1 ludiche o per impegni lavorativi dei genitori. In tal ultimo caso, il genitore che si dovesse trovare impossibilitato a mantenere gli impegni presi, dovrà comunicarlo con anticipo all'altro genitore, affinché il medesimo possa per tempo compiutamente organizzarsi;
- spese di giudizio integralmente compensate”.
Per il PM.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 CP_1
nato (19/02/2020) riconosciuto da entrambi i genitori.
[...] Persona_2
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 30/05/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole minorenne all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e provvede in conformità ad esse;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12 giugno 2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST Dott. Niccolò Bencini