Articolo 20 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 19Articolo 21
Versione
18 febbraio 1979
Art. 20.
Il personale ferroviario, incluso nelle graduatorie di trasferibilita', nonche' quello assunto con vincolo quinquennale, che sia celibe o coniugato, con nucleo familiare avente residenza anagrafica diversa da quella di servizio, e' ammesso a fruire delle mense aziendali a prezzo politico nelle giornate in cui presta servizio.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979