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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7568 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Reina, attore
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_1
Prestigiacomo convenuto
E nei confronti di non rappresentato né difeso, Persona_1 terzo chiamato
* * * * * *
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio Il Sig.
[...] Controparte_1 chiedendo di: ”annullare, ex art. 184 c.c., l'atto di vendita sottoscritto dal signor ed il fratello Controparte_1
come in narrativa meglio precisato, per le Persona_1 ragioni tutte su esposte”.
La domanda trae origine dall'avvenuta vendita, da parte dell'odierno convenuto in favore del di lui fratello di Per_1 una autovettura mod. Fiat 169 targata EJ100CD intestata a ed acquistata in costanza di matrimonio Controparte_1 con , matrimonio cui ha fatto seguito una Parte_1 separazione giudiziale (all.2 e 3 atto di citazione).
Asserisce parte attrice che detto bene, rientrante nella comunione legale tra i coniugi, sarebbe stato venduto dal
“arbitrariamente e senza il consenso della moglie”. CP_1
Si costituiva eccependo: CP_1 la necessità di integrare il contraddittorio con il terzo acquirente;
l'improcedibilità della domanda per non essere stato azionato il procedimento di mediazione nei confronti del terzo acquirente;
la prescrizione del diritto azionato;
proponendo altresì domanda riconvenzionale.
A tali difese replicava parte attrice contestandone gli assunti e proponendo, a sua volta, ulteriore domanda riconvenzionale.
Su disposizione del giudice, veniva integrato il contraddittorio nei confronti di il quale, benché Persona_1 ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Con provvedimento del 4.1.2025 il giudice, ai sensi degli artt.185 bis e 91 C.p.c. invitava le parti a definire la vicenda mediante un accordo conciliativo/transattivo ivi formulato.
All'udienza del 16.1.2025 il difensore dell'attrice dichiarava la disponibilità della sua assistita ad accettare tale proposta mentre il difensore del convenuto dichiarava “che il suo assistito non è disponibile ad accettare la suddetta proposta transattiva perché ritiene che la definizione debba comprendere
2 anche la chiusura del giudizio penale attualmente pendente in fase di appello tra le parti a seguito di querela proposta da parte attrice”.
All'udienza del 27.3.2025 entrambi i difensori chiedevano che la causa venisse decisa ed il giudice rinviava all'udienza del
27.5.2025 ai sensi dll'art.281 sexies C.p.c. con termine per note, depositate da entrambe le parti costituite.
Motivi della decisione
Oggetto del presente giudizio è esclusivamente l'azione, ex art.184 C.C., incoata dalla , volta all'annullamento Pt_1 dell'atto di vendita dell'autovettura mod. Fiat 169 targata
EJ100CD.
Le questioni successivamente introdotte dalle parti attraverso le rispettive domande riconvenzionali esulano, pertanto, dall'oggetto della domanda riguardando rispettive pretese risarcitorie, estranee al presente giudizio, e conseguentemente non può trovare ingresso la copiosa documentazione prodotta da entrambe le parti in allegato alle rispettive memorie ex art. 183 VI comma C.p.c., e del tutto superfluo è il chiesto interrogatorio formale del convenuto richiesto da parte attrice nella sua memoria istruttoria n.2, in quanto vertente su fatti del tutto ininfluenti o già pacificamente dimostrati o riconosciuti.
Per quanto attiene, poi, all'eccezione di improcedibilità, formulata dal convenuto, per non avere l'attrice esteso al terzo acquirente il tentativo di mediazione, tale eccezione non può essere accolta in quanto riferentesi a diritti di un terzo soggetto titolare di un proprio interesse il quale, regolarmente citato nel presente giudizio, non ha ritenuto di intervenire.
Per quanto attiene, ancora, all'eccezione di avvenuta prescrizione dell'azione proposta dalla nei confronti del Pt_1
l'art.184 c.c., in deroga ai principi generali dettati CP_1 dall'art.1442 c.c., stabilisce il principio secondo il quale “Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso
3 dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.
L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione.
Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso”.
Pertanto, chiaro e troncante il superiore dettato, in particolare laddove recita “in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione”, e rilevato che la formalità della trascrizione è stata espletata in data 29.4.2021 (vds all.6 prod. ) Pt_1 mentre la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio che propone l'azione è stata effettuata il
27.5.2022; per tale motivo, assorbente rispetto ad ogni ulteriore, l'azione ex art.184 c.p.c. proposta da nei confronti di Parte_1
è prescritta e la relativa domanda va Controparte_1 rigettata.
In ordine alle spese del presente giudizio, tenuto conto dell'esito e del comportamento processuale delle parti, le stesse restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dott. Roberto Lanza, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande tutte formulate da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
- nulla in ordine alle spese;
Così deciso in Palermo, il 14 giugno 2025
4
Il Giudice On.
Dott. Roberto Lanza
Il presente provvedimeto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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