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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 53/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e p.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Torino, via Nota 7, in persona del legale rappresentante CP
.
[...]
* * * * *
Ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 3/4/2025; letto il ricorso presentato dalla per l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale della e la comparsa di costituzione e risposta della Società Controparte_1 resistente;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, titolare di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo che risulta valido ed efficace, non essendo stato oggetto di opposizione da parte della debitrice ingiunta (sentenza n. 3687/2023 del Tribunale di Torino); rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che oltre al credito della parte ricorrente di 78.911,66, dall'informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione è emerso un ulteriore credito nei confronti della resistente di
€ 80.169,44;
1 rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che
- la parte debitrice, convocata all'udienza con le modalità previste dall'art. 40 CCII, si è costituita in giudizio e, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo di non presentare i requisiti dimensionali presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- a sostegno dell'eccezione sollevata, la parte resistente ha prodotto una relazione del commercialista della Società, il bilancio relativo all'esercizio 2022, tre documenti contabili (“acquisti esercizio 2023”, “corrispettivi esercizi 2022” e
“corrispettivi esercizio 2023”) e un documento di sintesi intitolato “Simulazione 2023”;
- la parte ha inoltre dato atto che la Società è stata posta in liquidazione in data 20/2/2025; considerato che,
- è pacifico che grava sul debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità (cfr. tra le tante Cass. n. 13542/2012, riferita all'analogo art. 1, comma 2, l. fall., secondo la quale “ciò che la norma stabilisce con chiarezza è che spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità. Tanto, del resto, in piena coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento”);
- a tal fine i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi depositati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rappresentano senz'altro
“strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa” (Cass., I, 30516/2018; Corte Appello Torino, sez. I, 372/2019), ma non anche l'unico mezzo di prova utilizzabile, giacché “in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, l. fall. [oggi art. 41, comma 4, CCII, n.d.a.] che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati nell'art. 1, comma 2, l.fall. [oggi art. 2, lett. d), CCII, n.d.a.]” (Cass. Civ. sez. I, 26/11/2018, n. 30541);
- la giurisprudenza è anche chiara nell'affermare che i bilanci non rappresentano prova esclusiva del mancato superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.: la formula di legge secondo cui il debitore costituito deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto minore durata, è da interpretarsi “nel senso che l'imprenditore può avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile (da ultimo Cass. 23 luglio 2021, n. 21188)” (cfr. Cass. 6054/2022);
2 - ne deriva che l'imprenditore è ammesso a provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità mediante documenti diversi (bilanci approvati ancorché non depositati, situazioni contabili di fine anno, libro giornale, libro inventari, registri IVA, dichiarazioni fiscali, ecc.), la cui rilevanza e attendibilità sarà liberamente valutata dal Tribunale ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; ritenuto che, in applicazione di tali principi, la parte resistente non abbia fornito la prova di essere un'impresa minore, per le ragioni che seguono:
- l'unico bilancio prodotto dalla parte è quello relativo all'esercizio 2022, non depositato presso la Camera di Commercio. L'attendibilità di quel bilancio è messa in dubbio dallo stesso commercialista della Società, il quale, nella relazione in atti, ha dichiarato che “stante l'oggettiva difficoltà nel reperire informazioni necessarie per la redazione di un bilancio ispirato a corretti principi contabili, non è stato possibile in primis redigere un bilancio attendibile per il 2022 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e, conseguentemente, rescindere la collaborazione nel 2023”;
- con riferimento all'esercizio 2023 non si dispone di alcun bilancio, ma solo dei seguenti documenti:
o un “Prospetto simulazione attivo stato patrimoniale 2023” che, in assenza di alcun riscontro documentale, rappresenta un'allegazione di parte scarsamente significativa sul piano probatorio e, in ogni caso, pare riportare un attivo patrimoniale di poco inferiore alla soglia degli € 300.000 (€ 280.767,36);
o due prospetti dei corrispettivi e degli acquisti del 2023, probabilmente depositati per dare conto dei ricavi realizzati nell'esercizio, ma che anch'essi, sono da considerare alla stregua di mere allegazioni, non essendo idonei a fornire la prova di quanto in essi esposto;
- nessun documento è stato prodotto con riferimento all'esercizio 2024 – ultimo esercizio rilevante ai fini dell'art. 2, lett. d), CCII - con riferimento al quale, pertanto, non si è in grado di formulare nemmeno un'ipotesi verosimile sulla consistenza dell'attivo patrimoniale e dei ricavi;
- dalle informative acquisite, non risultano dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio, fatta eccezione per la dichiarazione IVA 2023, relativa all'esercizio 2022; ritenuto, pertanto, che la Società resistente, non qualificabile come impresa minore, la Società resistente può essere sottoposta, pertanto, alla liquidazione giudiziale;
ritenuto che, ove, come nel caso in esame, una società sia stata posta in liquidazione, la valutazione del Tribunale ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b) e 121 CCII “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 03/08/2017, n. 19414; Cass. 07/12/2016, n. 25167)” (cfr. tra le tante Cass., Sez. I, n. 6658/2018). Inoltre, “la
3 valutazione del giudice […] non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito” (Cass., Sez. I, n. 24948/2019); ritenuto che nel caso di specie la situazione di insolvenza della Società convenuta sia desumibile dalla persistenza di un ingente indebitamento quanto meno nei confronti della ricorrente e dell'Erario (cfr. l'informativa acquisita d'ufficio, da cui emerge un debito di € 82.169,44) e dall'insussistenza, a quanto consta, di risorse finanziarie e beni prontamente liquidabili con cui fare fronte a tale indebitamento;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e p.IVA , con sede legale in Torino, via Controparte_1 P.IVA_1
Nota 7, in persona del legale rappresentante;
Controparte_2 nomina Giudice delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore la dott.ssa con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in Cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, co. 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la Società debitrice;
ordina alla Società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il 26/6/2025, alle ore 14:50, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'istante intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 8 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 53/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e p.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Torino, via Nota 7, in persona del legale rappresentante CP
.
[...]
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Ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 3/4/2025; letto il ricorso presentato dalla per l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale della e la comparsa di costituzione e risposta della Società Controparte_1 resistente;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, titolare di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo che risulta valido ed efficace, non essendo stato oggetto di opposizione da parte della debitrice ingiunta (sentenza n. 3687/2023 del Tribunale di Torino); rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che oltre al credito della parte ricorrente di 78.911,66, dall'informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione è emerso un ulteriore credito nei confronti della resistente di
€ 80.169,44;
1 rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che
- la parte debitrice, convocata all'udienza con le modalità previste dall'art. 40 CCII, si è costituita in giudizio e, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo di non presentare i requisiti dimensionali presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- a sostegno dell'eccezione sollevata, la parte resistente ha prodotto una relazione del commercialista della Società, il bilancio relativo all'esercizio 2022, tre documenti contabili (“acquisti esercizio 2023”, “corrispettivi esercizi 2022” e
“corrispettivi esercizio 2023”) e un documento di sintesi intitolato “Simulazione 2023”;
- la parte ha inoltre dato atto che la Società è stata posta in liquidazione in data 20/2/2025; considerato che,
- è pacifico che grava sul debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità (cfr. tra le tante Cass. n. 13542/2012, riferita all'analogo art. 1, comma 2, l. fall., secondo la quale “ciò che la norma stabilisce con chiarezza è che spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità. Tanto, del resto, in piena coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento”);
- a tal fine i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi depositati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rappresentano senz'altro
“strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa” (Cass., I, 30516/2018; Corte Appello Torino, sez. I, 372/2019), ma non anche l'unico mezzo di prova utilizzabile, giacché “in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, l. fall. [oggi art. 41, comma 4, CCII, n.d.a.] che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati nell'art. 1, comma 2, l.fall. [oggi art. 2, lett. d), CCII, n.d.a.]” (Cass. Civ. sez. I, 26/11/2018, n. 30541);
- la giurisprudenza è anche chiara nell'affermare che i bilanci non rappresentano prova esclusiva del mancato superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.: la formula di legge secondo cui il debitore costituito deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto minore durata, è da interpretarsi “nel senso che l'imprenditore può avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile (da ultimo Cass. 23 luglio 2021, n. 21188)” (cfr. Cass. 6054/2022);
2 - ne deriva che l'imprenditore è ammesso a provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità mediante documenti diversi (bilanci approvati ancorché non depositati, situazioni contabili di fine anno, libro giornale, libro inventari, registri IVA, dichiarazioni fiscali, ecc.), la cui rilevanza e attendibilità sarà liberamente valutata dal Tribunale ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; ritenuto che, in applicazione di tali principi, la parte resistente non abbia fornito la prova di essere un'impresa minore, per le ragioni che seguono:
- l'unico bilancio prodotto dalla parte è quello relativo all'esercizio 2022, non depositato presso la Camera di Commercio. L'attendibilità di quel bilancio è messa in dubbio dallo stesso commercialista della Società, il quale, nella relazione in atti, ha dichiarato che “stante l'oggettiva difficoltà nel reperire informazioni necessarie per la redazione di un bilancio ispirato a corretti principi contabili, non è stato possibile in primis redigere un bilancio attendibile per il 2022 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e, conseguentemente, rescindere la collaborazione nel 2023”;
- con riferimento all'esercizio 2023 non si dispone di alcun bilancio, ma solo dei seguenti documenti:
o un “Prospetto simulazione attivo stato patrimoniale 2023” che, in assenza di alcun riscontro documentale, rappresenta un'allegazione di parte scarsamente significativa sul piano probatorio e, in ogni caso, pare riportare un attivo patrimoniale di poco inferiore alla soglia degli € 300.000 (€ 280.767,36);
o due prospetti dei corrispettivi e degli acquisti del 2023, probabilmente depositati per dare conto dei ricavi realizzati nell'esercizio, ma che anch'essi, sono da considerare alla stregua di mere allegazioni, non essendo idonei a fornire la prova di quanto in essi esposto;
- nessun documento è stato prodotto con riferimento all'esercizio 2024 – ultimo esercizio rilevante ai fini dell'art. 2, lett. d), CCII - con riferimento al quale, pertanto, non si è in grado di formulare nemmeno un'ipotesi verosimile sulla consistenza dell'attivo patrimoniale e dei ricavi;
- dalle informative acquisite, non risultano dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio, fatta eccezione per la dichiarazione IVA 2023, relativa all'esercizio 2022; ritenuto, pertanto, che la Società resistente, non qualificabile come impresa minore, la Società resistente può essere sottoposta, pertanto, alla liquidazione giudiziale;
ritenuto che, ove, come nel caso in esame, una società sia stata posta in liquidazione, la valutazione del Tribunale ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b) e 121 CCII “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 03/08/2017, n. 19414; Cass. 07/12/2016, n. 25167)” (cfr. tra le tante Cass., Sez. I, n. 6658/2018). Inoltre, “la
3 valutazione del giudice […] non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito” (Cass., Sez. I, n. 24948/2019); ritenuto che nel caso di specie la situazione di insolvenza della Società convenuta sia desumibile dalla persistenza di un ingente indebitamento quanto meno nei confronti della ricorrente e dell'Erario (cfr. l'informativa acquisita d'ufficio, da cui emerge un debito di € 82.169,44) e dall'insussistenza, a quanto consta, di risorse finanziarie e beni prontamente liquidabili con cui fare fronte a tale indebitamento;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e p.IVA , con sede legale in Torino, via Controparte_1 P.IVA_1
Nota 7, in persona del legale rappresentante;
Controparte_2 nomina Giudice delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore la dott.ssa con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in Cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, co. 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la Società debitrice;
ordina alla Società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il 26/6/2025, alle ore 14:50, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'istante intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 8 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
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