TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
IU ND ON - Presidente
CE BE - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
, nata a [...] il [...] (Avv. Cardella Gaspare) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Cardella Gaspare) CP_1
PARTE RESISTENTE
Rilevato che , con ricorso depositato il 9.06.2025, premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 08/08/1978, matrimonio concordatario con chiedeva CP_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
che, con memoria del 8.10.2025, si costituiva il convenuto chiedendo unitamente alla ricorrente la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. “i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento, dovendosi ritenere entrambi i coniugi separandi economicamente indipendenti;
1
2. nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale, stante che il sig. CP_1
vive in Germania, mentre la sig.ra risulta essere assegnataria di
[...] Parte_1
un alloggio popolare in;
Pt_1
3. i coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio”.
Che, all'udienza del 10.12.2025, le parti hanno confermando la volontà di volersi separare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 21 c.p.c.; che le spese di lite devono essere compensate stante la natura del procedimento;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(Avv. Cardella Gaspare) e nato a [...] il [...] i quali CP_1 hanno contratto matrimonio in data 08/08/1978 a , trascritto nei registri dello Stato Pt_1
Civile del Comune di al n. 135, parte II, serie A, dell'anno 1978; Pt_1
omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del rito depositata l'8.10.2025, sopra riportate autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
compensa le spese di lite;
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 15.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE BE IU ND ON
(atto firmato digitalmente)
2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
IU ND ON - Presidente
CE BE - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
, nata a [...] il [...] (Avv. Cardella Gaspare) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Cardella Gaspare) CP_1
PARTE RESISTENTE
Rilevato che , con ricorso depositato il 9.06.2025, premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 08/08/1978, matrimonio concordatario con chiedeva CP_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
che, con memoria del 8.10.2025, si costituiva il convenuto chiedendo unitamente alla ricorrente la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. “i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento, dovendosi ritenere entrambi i coniugi separandi economicamente indipendenti;
1
2. nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale, stante che il sig. CP_1
vive in Germania, mentre la sig.ra risulta essere assegnataria di
[...] Parte_1
un alloggio popolare in;
Pt_1
3. i coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio”.
Che, all'udienza del 10.12.2025, le parti hanno confermando la volontà di volersi separare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 21 c.p.c.; che le spese di lite devono essere compensate stante la natura del procedimento;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(Avv. Cardella Gaspare) e nato a [...] il [...] i quali CP_1 hanno contratto matrimonio in data 08/08/1978 a , trascritto nei registri dello Stato Pt_1
Civile del Comune di al n. 135, parte II, serie A, dell'anno 1978; Pt_1
omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del rito depositata l'8.10.2025, sopra riportate autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
compensa le spese di lite;
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di . Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 15.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE BE IU ND ON
(atto firmato digitalmente)
2