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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott. ssa Silvia Governatori Presidente relatore
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5333/2019 R.G.V.G., avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da:
, nato a [...] il [...] , elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. DE CILLIS STEFANO che la rappresenta e assiste come da mandato in atti - per l'adozione di:
, nata a [...] il [...] Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/11/2024 ha chiesto di adottare Parte_1
, ai sensi degli artt.291 ss c.c. Parte_2
All'udienza del 19.2.2025 comparivano l'adottante e l'adottanda che prestavano il loro consenso, oltreché il padre e il marito dell'adottanda, che davano il proprio assenso e la causa veniva rimessa al collegio
* * * * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso di adottante, adottanda e del padre della stessa (mentre la madre
è deceduta nel 2024); la ricorrente non ha alcun discendente, come risultante da atto notorio prodotto;
la ricorrente è nata il [...] mentre l'adottanda è nata il [...]
e pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c circa l'età di adottante e adottanda. Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottanda in primo luogo da un punto di vista morale - considerato che l'adottante è coniugata con il padre dell'adottanda con la quale ha instaurato un forte legame affettivo al quale vuole dare veste giuridica.
Da un punto di vista economico dalle informative assunte è emerso che la ricorrente ha una pensione ed è proprietaria di beni immobili.
Il PM ha espresso parere favorevole e dalle informative di P.S. non emergono segnalazioni pregiudizievoli.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottata che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
Può essere accolta la richiesta formulata anche nelle conclusioni da ultimo rassegnate perché non sia aggiunto il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda, e ciò in quanto l'art. 299 c.c. dispone che “Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei”, norma dalla quale si ricava che essendo nel caso di specie l'adozione compiuta da una donna maritata della figlia del proprio marito, non è previsto che assuma il cognome della famiglia dell'adottante.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale fa luogo all'adozione di , nata a [...] il Parte_2
21/12/1970 da parte di ata a FIRENZE (FI) il 03/07/1939 Parte_1
Manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata -
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, 6/06/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori