Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 10/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2024, proposto da
RD TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Felato e Vittoria Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 32/2024, pubblicata in data 12 aprile 2024, emessa dal Tribunale civile di Urbino - Sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Urbino, riconosciuto il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, in relazione agli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024, ha condannato l’Amministrazione resistente ad erogare in suo favore la prestazione di cui alla Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; ha, altresì, condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.
La citata sentenza, ritualmente notificata, non è stata oggetto di impugnazione, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 8 ottobre 2024, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce, con la presente iniziativa giudiziaria, per il pagamento delle somme liquidate in sentenza e per la spettanza di quanto dovuto.
1.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, rappresentando di aver provveduto all’invio della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza agli Uffici centrali del Ministero per gli adempimenti di competenza, lamentando l’assenza della diffida ad adempiere e precisando che le spese di lite liquidate in sentenza sono state già pagate.
1.2. All’udienza camerale del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto.
2.2. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, le argomentazioni difensive dell’Amministrazione non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
2.3. Pertanto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
2.4. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando ogni atto (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc.) necessario all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
3. Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione resistente al momento della presentazione del ricorso, la stessa va condannata al pagamento delle spese di causa, che si reputa equo liquidare nell’importo indicato in dispositivo. Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe e condanna l’Amministrazione resistente a darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si reputa congruo liquidare nell’importo di € 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO