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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5622 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14080/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14080 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Antonio Napolitano presso il cui studio, sito in Napoli alla
Via Pietro Castellino n. 114, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti;
CP_1
E
, residente in [...]
n. 30, CAP 80135;
-APPELLATA CONTUMACE-
NONCHE'
(P. I. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Gelormini
presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Rossini n. 22, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 39371/2020 del G.d.P. di Napoli, depositata in data 24/11/2020;
Conclusioni: all'udienza del 27 maggio 2025 il procuratore di parte appellante “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e a tutto quanto con essi dedotto, prodotto ed eccepito;
contesta ed impugna tutto quanto ex adverso dedotto e eccepito perché infondato sia in fatto che in diritto. Come già rilevato nel proprio atto d'appello la prima sentenza di improponibilità della domanda emessa dal Gdp di Napoli seconda sezione Dott Di Meo n rg
49821/17 è errata in quanto ha applicato una normativa entrata in vigore successivamente all'introduzione del giudizio ( obbligo di indicare il testimone per la richiesta di risarcimento di danni materiali). Come stabilito dalla Suprema Corte (in ultimo ord. n 21008/22 e sez unite 7299/2025) una statuizione su una questione di rito, per giunta totalmente errata, dà comunque luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata. Essa pertanto non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale e non può precludere la riproposizione della domanda in altro giudizio. Pertanto, la sentenza qui impugnata di inammissibilità della domanda resa dal medesimo ufficio giudiziario, sezione quinta, è chiaramente da riformare, CP_4
poiché la preliminare sentenza di improponibilità alcuna efficacia preclusiva poteva esplicare nel secondo ed autonomo giudizio incardinato. Alla luce di quanto sopra si insiste per l'accertamento della piena proponibilità ammissibilità e procedibilità della domanda con conseguente accoglimento integrale di tutte le conclusioni rassegnate nel proprio atto d'appello e successivi scritti difensivi il tutto con vittoria e spese di lite con attribuzione;
chiede che la causa sia decisa con rinuncia ai termini per il deposito delle
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comparse conclusionali”; il procuratore della “fa Controparte_3
presente che il procuratore costituito ha provveduto in data 21/05/2025 al deposito telematico dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza numero 16783/18, emessa dal giudice di pace di Napoli nel procedimento numero RG. 49821/17 così come disposto dal Tribunale. Si riporta ai propri scritti difensivi e a tutto quanto ivi dedotto, eccepito e rilevato e ne chiede
l'accoglimento integrale. Impugna l'avverso dedotto e quanto richiesto e chiede introitarsi nuovamente la causa a sentenza con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, e CP_2
della per sentirle condannare, in solido tra loro, al Controparte_3
risarcimento di tutti danni patrimoniali subiti dal motociclo di sua proprietà in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05/12/2016.
A tal fine l'istante ha dedotto: - che in data 05/12/2016, alle ore 16:00 circa, nel mentre era alla guida del proprio motociclo tg. DT53082 e percorreva Via Ventaglieri, in Napoli, improvvisamente veniva tamponato dal motociclo tg. EF86285 il quale, all'epoca dei fatti, risultava essere di proprietà di ed assicurato per la RCA con la compagnia CP_2
- che, nello specifico, il conducente del motociclo tg. Controparte_5
EF86285, procedendo a velocità sostenuta e non avvedendosi dei rallentamenti di marcia, finiva per collidere lo scooter sul quale viaggiava l'istante; - che in conseguenza dell'urto il motociclo dell'attore riportava sia danni meccanici che alla carrozzeria nella parte posteriore per effetto dell'urto diretto nonché nella parte laterale sinistra per effetto della collisione al suolo;
- che detti danni ammontavano complessivamente ad € 2.500,00.
In primo grado non si è costituita. CP_2
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La invece, si è costituita impugnando Controparte_3 estensivamente l'avversa pretesa ed insistendo per il rigetto della domanda. In particolare la difesa della compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità e improponibilità della domanda per essere tra le stesse parti già stato incardinato, sempre innanzi al Giudice di Pace di Napoli, altro precedente giudizio, recante n.r.g. 49821/2017, avente il medesimo oggetto, conclusosi con la sentenza n. 16783 del 07/05/2018 che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda in quanto la lettera di messa in mora, inoltrata con pec del 26/01/2017 alla non conteneva Controparte_3
tutte le indicazioni nonché allegazioni necessarie previsti degli artt. 145, 148 del d.lgs. 209/2005.
Tale eccezione è stata ritenuta fondata dal Giudice di Pace di Napoli, in persona di un diverso giudicante, nel procedimento n. 104176/2018, che con la pronuncia n. 39371, depositata in data 24/11/2020, ha dichiarato inammissibile e improponibile la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti di e della
[...] CP_2 Controparte_3
Più nello specifico, nella parte motiva della sentenza il giudice di prime cure ha rilevato che “…risulta depositata in atti, da entrambe le parti, la sentenza n. 16783/2018 con cui il giudice di pace di Napoli, il dott. Mario
Di Meo ha dichiarato la improponibilità della domanda perché l'attore non ha indicato i testi e non ha descritto le circostanze e la dinamica del sinistro.
Giova evidenziare che parte attrice ha riproposto la domanda sulla base dei medesimi elementi e senza integrare la denuncia di sinistro con la indicazione dei testi, come previsto dalla normativa vigente in materia di ass.ni.
Esaminata la richiesta di risarcimento danno, proposta da Parte_1
, alla società di assicurazioni, emerge che il predetto attore non ha
[...]
indicato la esistenza di testimoni ed in caso di presenza di testimoni, le loro generalità”.
Tanto premesso, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 39371/2020 ritenendo tale decisione ingiusta e illegittima.
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Nel dettaglio parte appellante ha sostenuto l'ammissibilità e proponibilità della domanda in quanto formulata nel rispetto della vigente normativa del codice delle assicurazioni. Ha, altresì, rilevato che la pronuncia resa nell'ambito del primo giudizio instauratosi presso il Giudice di Pace di
Napoli, la n. 16783/2018, era idonea a spiegare effetti solo nel rapporto processuale nel cui ambito era stata emanata;
alla stessa, pertanto, non potevano essere riconosciuti gli effetti del giudicato in senso sostanziale e, di conseguenza, non era precluso all'attore riproporre la medesima domanda in altro giudizio.
Nel merito ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza di primo grado con condanna di unica responsabile della causazione del sinistro CP_2
oggetto di causa, in solido con la al risarcimento di Controparte_3
tutti i danni patiti dal motoveicolo, vinte le spese di lite.
Sebbene regolarmente citata in giudizio non si è CP_2 costituita neanche nel giudizio d'appello.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27/09/2021 la
[...] ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del gravame ai CP_3 sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.; ha, poi, insistito per il rigetto dell'appello in quanto correttamente il secondo Giudice di Pace adito ha ritenuto di non potersi discostare dalla precedente pronuncia di improponibilità ed inammissibilità della domanda non avendo l'attore sanato i vizi rilevati dal precedente giudicante nelle sentenza n. 16783/2018.
Dopo una serie di rinvii concessi ai fini dell'acquisizione del fascicolo di I grado, parte appellata ha depositato copia dei verbali del giudizio di primo grado;
pertanto, con provvedimento reso in data 27/12/2024 la scrivete ha riservato la causa in decisione salvo poi rimetterla sul ruolo per acquisire l'attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia n. 16783/2018.
Alla successiva udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata nuovamente riservata in decisione previa espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito della comparse conclusionali.
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In via preliminare rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza della prova della notifica della sentenza, in data 24/05/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata (24/11/2020); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 28/05/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c.
L'appello, inoltre, risulta anche ammissibile e procedibile, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1
ha indicato in modo chiaro ed esaustivo le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da
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cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge in cui è incorso il giudice di prime cure.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Il gravame è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
ha, dapprima, proposto innanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Napoli, domanda risarcitoria nei confronti di e della CP_2
iscritta con n.r.g. 49821/2017 dichiarata con sentenza Controparte_3
n.16783/2017 improponibile poiché la lettera di messa in mora inviata via pec dall'attore alla in data 26/01/2017 non rispettava la Controparte_3 disciplina dettata dal D.lgs. n. 209/2005: “In particolare manca la denuncia ex art. 143 del DLGV 209/2005; non contiene la descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro, né indica in modo esaustivo le caratteristiche principali del veicolo investitore. Né risulta indicato,
l'esistenza o meno di testimoni e, in caso di esistenza, le loro generalità”.
A seguito della sentenza n.16783/2017, di cui all'ultima udienza del 27 maggio 2025, è stata data prova del passaggio in giudicato, Parte_1
ha presentato altra domanda, avverso le medesime parti, sempre
[...]
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, in persona di un diverso giudice, iscritta al r.g.n. 104176/2018, sempre al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti al motoveicolo di sua proprietà in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5/12/2006. Tale giudizio si è concluso con la sentenza n.
39371/2020 in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la domanda inammissibile e improponibile in quanto riproposta sulla base dei medesimi elementi e senza integrare la denuncia di sinistro
Ebbene, ritiene il Tribunale di dover confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, ribadito anche nel suo massimo consesso, “la pronuncia di
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inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio
(ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n.
10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n.
13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110) (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024 (Rv. 671956 - 01))
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche precisato anche che tutte le volte in cui una domanda viene dichiarata improponibile, tale decisione non dev'essere intesa in senso preclusivo per la parte, la quale può riproporre la domanda di merito in un diverso ed autonomo giudizio, sempreché “in esso non si ponga più la questione processuale preliminare che ha impedito
l'esame da parte del giudice del merito della causa perché superata (dallo scorrere del tempo o dal comportamento di una o di entrambe le parti, o dal verificarsi di un determinato comportamento) (cfr. Cassazione sez. III, sentenza n. 26377/2014).
Traslando tali principi di diritto nella fattispecie in esame la questione processuale che aveva determinato la pronuncia in rito nel giudizio n.
49821/2017 non poteva dirsi superata: ciò sarebbe accaduto solo qualora la nuova domanda risarcitoria proposta da fosse stata preceduta da una Pt_1
nuova lettera di messa in mora alla emendata dai vizi Controparte_3
rilevati dal primo giudice.
Solo in tal modo, mutati i presupposti processuali della nuova domanda, il Giudice di Pace adito nella procedura n. 104176/2018 poteva spingersi ad esaminare nel merito la domanda proposta.
Al contrario, ha agito nei confronti delle medesime Parte_1
parti, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti al proprio motociclo in data 5/12/2016, sempre sulla base della originaria lettera di
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messa in mora inviata alla compagnia assicuratrice via pec in data
26/01/2017.
In assenza di alcun nuovo elemento la questione della proponibilità della domanda era da ritenersi oramai coperta dal giudicato formale e ciò ha precluso al secondo giudice di tornare ad esaminare l'identica questione già scrutinata con la pronuncia n. 16783/2017.
La sentenza impugnata va, quindi, condivisa.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato va rigettato l'appello con conseguente conferma della sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 39371 del 24/11/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia
(valore da € 1.101,00 a 5.200) e dell'attività processuale svolta con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni particolarmente complesse di fatto e di diritto.
Nulla per spese nei rapporti tra l'appellante e stante la CP_2 contumacia di quest'ultima.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore
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importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 39371 depositata il 24/11/2020, proposto da nei confronti di e della Parte_1 CP_2 Controparte_3
così provvede:
[...]
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 39371 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 12/11/2020 e depositata in data 24/11/2020;
3) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di Controparte_3 giudizio che si liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) Nulla per spese nei confronti di stante la sua CP_2
contumacia;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14080 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Antonio Napolitano presso il cui studio, sito in Napoli alla
Via Pietro Castellino n. 114, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti;
CP_1
E
, residente in [...]
n. 30, CAP 80135;
-APPELLATA CONTUMACE-
NONCHE'
(P. I. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Gelormini
presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Rossini n. 22, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 39371/2020 del G.d.P. di Napoli, depositata in data 24/11/2020;
Conclusioni: all'udienza del 27 maggio 2025 il procuratore di parte appellante “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e a tutto quanto con essi dedotto, prodotto ed eccepito;
contesta ed impugna tutto quanto ex adverso dedotto e eccepito perché infondato sia in fatto che in diritto. Come già rilevato nel proprio atto d'appello la prima sentenza di improponibilità della domanda emessa dal Gdp di Napoli seconda sezione Dott Di Meo n rg
49821/17 è errata in quanto ha applicato una normativa entrata in vigore successivamente all'introduzione del giudizio ( obbligo di indicare il testimone per la richiesta di risarcimento di danni materiali). Come stabilito dalla Suprema Corte (in ultimo ord. n 21008/22 e sez unite 7299/2025) una statuizione su una questione di rito, per giunta totalmente errata, dà comunque luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata. Essa pertanto non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale e non può precludere la riproposizione della domanda in altro giudizio. Pertanto, la sentenza qui impugnata di inammissibilità della domanda resa dal medesimo ufficio giudiziario, sezione quinta, è chiaramente da riformare, CP_4
poiché la preliminare sentenza di improponibilità alcuna efficacia preclusiva poteva esplicare nel secondo ed autonomo giudizio incardinato. Alla luce di quanto sopra si insiste per l'accertamento della piena proponibilità ammissibilità e procedibilità della domanda con conseguente accoglimento integrale di tutte le conclusioni rassegnate nel proprio atto d'appello e successivi scritti difensivi il tutto con vittoria e spese di lite con attribuzione;
chiede che la causa sia decisa con rinuncia ai termini per il deposito delle
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comparse conclusionali”; il procuratore della “fa Controparte_3
presente che il procuratore costituito ha provveduto in data 21/05/2025 al deposito telematico dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza numero 16783/18, emessa dal giudice di pace di Napoli nel procedimento numero RG. 49821/17 così come disposto dal Tribunale. Si riporta ai propri scritti difensivi e a tutto quanto ivi dedotto, eccepito e rilevato e ne chiede
l'accoglimento integrale. Impugna l'avverso dedotto e quanto richiesto e chiede introitarsi nuovamente la causa a sentenza con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, e CP_2
della per sentirle condannare, in solido tra loro, al Controparte_3
risarcimento di tutti danni patrimoniali subiti dal motociclo di sua proprietà in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05/12/2016.
A tal fine l'istante ha dedotto: - che in data 05/12/2016, alle ore 16:00 circa, nel mentre era alla guida del proprio motociclo tg. DT53082 e percorreva Via Ventaglieri, in Napoli, improvvisamente veniva tamponato dal motociclo tg. EF86285 il quale, all'epoca dei fatti, risultava essere di proprietà di ed assicurato per la RCA con la compagnia CP_2
- che, nello specifico, il conducente del motociclo tg. Controparte_5
EF86285, procedendo a velocità sostenuta e non avvedendosi dei rallentamenti di marcia, finiva per collidere lo scooter sul quale viaggiava l'istante; - che in conseguenza dell'urto il motociclo dell'attore riportava sia danni meccanici che alla carrozzeria nella parte posteriore per effetto dell'urto diretto nonché nella parte laterale sinistra per effetto della collisione al suolo;
- che detti danni ammontavano complessivamente ad € 2.500,00.
In primo grado non si è costituita. CP_2
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La invece, si è costituita impugnando Controparte_3 estensivamente l'avversa pretesa ed insistendo per il rigetto della domanda. In particolare la difesa della compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità e improponibilità della domanda per essere tra le stesse parti già stato incardinato, sempre innanzi al Giudice di Pace di Napoli, altro precedente giudizio, recante n.r.g. 49821/2017, avente il medesimo oggetto, conclusosi con la sentenza n. 16783 del 07/05/2018 che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda in quanto la lettera di messa in mora, inoltrata con pec del 26/01/2017 alla non conteneva Controparte_3
tutte le indicazioni nonché allegazioni necessarie previsti degli artt. 145, 148 del d.lgs. 209/2005.
Tale eccezione è stata ritenuta fondata dal Giudice di Pace di Napoli, in persona di un diverso giudicante, nel procedimento n. 104176/2018, che con la pronuncia n. 39371, depositata in data 24/11/2020, ha dichiarato inammissibile e improponibile la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti di e della
[...] CP_2 Controparte_3
Più nello specifico, nella parte motiva della sentenza il giudice di prime cure ha rilevato che “…risulta depositata in atti, da entrambe le parti, la sentenza n. 16783/2018 con cui il giudice di pace di Napoli, il dott. Mario
Di Meo ha dichiarato la improponibilità della domanda perché l'attore non ha indicato i testi e non ha descritto le circostanze e la dinamica del sinistro.
Giova evidenziare che parte attrice ha riproposto la domanda sulla base dei medesimi elementi e senza integrare la denuncia di sinistro con la indicazione dei testi, come previsto dalla normativa vigente in materia di ass.ni.
Esaminata la richiesta di risarcimento danno, proposta da Parte_1
, alla società di assicurazioni, emerge che il predetto attore non ha
[...]
indicato la esistenza di testimoni ed in caso di presenza di testimoni, le loro generalità”.
Tanto premesso, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 39371/2020 ritenendo tale decisione ingiusta e illegittima.
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Nel dettaglio parte appellante ha sostenuto l'ammissibilità e proponibilità della domanda in quanto formulata nel rispetto della vigente normativa del codice delle assicurazioni. Ha, altresì, rilevato che la pronuncia resa nell'ambito del primo giudizio instauratosi presso il Giudice di Pace di
Napoli, la n. 16783/2018, era idonea a spiegare effetti solo nel rapporto processuale nel cui ambito era stata emanata;
alla stessa, pertanto, non potevano essere riconosciuti gli effetti del giudicato in senso sostanziale e, di conseguenza, non era precluso all'attore riproporre la medesima domanda in altro giudizio.
Nel merito ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza di primo grado con condanna di unica responsabile della causazione del sinistro CP_2
oggetto di causa, in solido con la al risarcimento di Controparte_3
tutti i danni patiti dal motoveicolo, vinte le spese di lite.
Sebbene regolarmente citata in giudizio non si è CP_2 costituita neanche nel giudizio d'appello.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27/09/2021 la
[...] ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del gravame ai CP_3 sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.; ha, poi, insistito per il rigetto dell'appello in quanto correttamente il secondo Giudice di Pace adito ha ritenuto di non potersi discostare dalla precedente pronuncia di improponibilità ed inammissibilità della domanda non avendo l'attore sanato i vizi rilevati dal precedente giudicante nelle sentenza n. 16783/2018.
Dopo una serie di rinvii concessi ai fini dell'acquisizione del fascicolo di I grado, parte appellata ha depositato copia dei verbali del giudizio di primo grado;
pertanto, con provvedimento reso in data 27/12/2024 la scrivete ha riservato la causa in decisione salvo poi rimetterla sul ruolo per acquisire l'attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia n. 16783/2018.
Alla successiva udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata nuovamente riservata in decisione previa espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito della comparse conclusionali.
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In via preliminare rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza della prova della notifica della sentenza, in data 24/05/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata (24/11/2020); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 28/05/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c.
L'appello, inoltre, risulta anche ammissibile e procedibile, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1
ha indicato in modo chiaro ed esaustivo le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da
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cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge in cui è incorso il giudice di prime cure.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Il gravame è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
ha, dapprima, proposto innanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Napoli, domanda risarcitoria nei confronti di e della CP_2
iscritta con n.r.g. 49821/2017 dichiarata con sentenza Controparte_3
n.16783/2017 improponibile poiché la lettera di messa in mora inviata via pec dall'attore alla in data 26/01/2017 non rispettava la Controparte_3 disciplina dettata dal D.lgs. n. 209/2005: “In particolare manca la denuncia ex art. 143 del DLGV 209/2005; non contiene la descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro, né indica in modo esaustivo le caratteristiche principali del veicolo investitore. Né risulta indicato,
l'esistenza o meno di testimoni e, in caso di esistenza, le loro generalità”.
A seguito della sentenza n.16783/2017, di cui all'ultima udienza del 27 maggio 2025, è stata data prova del passaggio in giudicato, Parte_1
ha presentato altra domanda, avverso le medesime parti, sempre
[...]
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, in persona di un diverso giudice, iscritta al r.g.n. 104176/2018, sempre al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti al motoveicolo di sua proprietà in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5/12/2006. Tale giudizio si è concluso con la sentenza n.
39371/2020 in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la domanda inammissibile e improponibile in quanto riproposta sulla base dei medesimi elementi e senza integrare la denuncia di sinistro
Ebbene, ritiene il Tribunale di dover confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, ribadito anche nel suo massimo consesso, “la pronuncia di
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inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio
(ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n.
10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n.
13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110) (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024 (Rv. 671956 - 01))
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche precisato anche che tutte le volte in cui una domanda viene dichiarata improponibile, tale decisione non dev'essere intesa in senso preclusivo per la parte, la quale può riproporre la domanda di merito in un diverso ed autonomo giudizio, sempreché “in esso non si ponga più la questione processuale preliminare che ha impedito
l'esame da parte del giudice del merito della causa perché superata (dallo scorrere del tempo o dal comportamento di una o di entrambe le parti, o dal verificarsi di un determinato comportamento) (cfr. Cassazione sez. III, sentenza n. 26377/2014).
Traslando tali principi di diritto nella fattispecie in esame la questione processuale che aveva determinato la pronuncia in rito nel giudizio n.
49821/2017 non poteva dirsi superata: ciò sarebbe accaduto solo qualora la nuova domanda risarcitoria proposta da fosse stata preceduta da una Pt_1
nuova lettera di messa in mora alla emendata dai vizi Controparte_3
rilevati dal primo giudice.
Solo in tal modo, mutati i presupposti processuali della nuova domanda, il Giudice di Pace adito nella procedura n. 104176/2018 poteva spingersi ad esaminare nel merito la domanda proposta.
Al contrario, ha agito nei confronti delle medesime Parte_1
parti, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti al proprio motociclo in data 5/12/2016, sempre sulla base della originaria lettera di
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messa in mora inviata alla compagnia assicuratrice via pec in data
26/01/2017.
In assenza di alcun nuovo elemento la questione della proponibilità della domanda era da ritenersi oramai coperta dal giudicato formale e ciò ha precluso al secondo giudice di tornare ad esaminare l'identica questione già scrutinata con la pronuncia n. 16783/2017.
La sentenza impugnata va, quindi, condivisa.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato va rigettato l'appello con conseguente conferma della sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 39371 del 24/11/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia
(valore da € 1.101,00 a 5.200) e dell'attività processuale svolta con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni particolarmente complesse di fatto e di diritto.
Nulla per spese nei rapporti tra l'appellante e stante la CP_2 contumacia di quest'ultima.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore
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importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 39371 depositata il 24/11/2020, proposto da nei confronti di e della Parte_1 CP_2 Controparte_3
così provvede:
[...]
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 39371 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 12/11/2020 e depositata in data 24/11/2020;
3) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di Controparte_3 giudizio che si liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) Nulla per spese nei confronti di stante la sua CP_2
contumacia;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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