Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00487/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2007, proposto da
HE Immobiliare S.r.l. e EG NI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio eletto presso lo studio Silvano Ciscato in Vicenza, Contrà S. Corona, 9;
contro
Comune di Castelgomberto - (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I;
Ministero Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
Patto Territoriale Agno.Chiampo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Responsabile del Settore IV - LL.PP. del Comune di Castelgomberto n. 01/2007 del 05.02.2007, prot. n. 1432, avente ad oggetto "Espropriazione immobili per la realizzazione della strada denominata "Bretella di collegamento della Zona Industriale con la S.P. Peschiera dei Muzzi ad ovest della Praderia ". - Decreto di esproprio (Ditte: UZ DA, EG NI, EG RT, HE Immobiliare s.r.l.)"; della nota del Responsabile del Settore IV - LL.PP. del Comune di Castelgomberto 05.02.2007, prot. n. 1434; dei verbali di accertamento dello stato di consistenza con processo verbale relativo all'immissione nel possesso prot. n. 2075 e n. 2077 del 20.02.2007; del decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - Programmazione negoziata-Patti territoriali 08.08.2006, prot. n. PT5818, avente ad oggetto "Rimodulazione del Patto Territoriale di Agna Chiampo - approvazione esiti istruttori"; dell' "Atto di accettazione delle risultanze istruttorie di rimodulazione delle risorse del patto territoriale Agna Chiampo" sottoscritto il 26.09.2006; degli atti connessi, presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelgomberto - (Vi) e del Ministero Sviluppo Economico;
Vista la nota del 17.03.2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma RO AM , il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano il decreto di esproprio dei fondi di loro proprietà, emanato dal comune di Castelgomberto per la realizzazione della strada denominata " Bretella di collegamento della Zona Industtiale con la S.P. Peschiera dei Muzzi ad ovest della Praderia ". Gli atti prodromici al decreto di esproprio sono stati impugnati con separati ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
2. Il Ministero dello Sviluppo economico ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione di censure specificamente dirette verso il provvedimento impugnato. Ha altresì dato atto dell’intervenuta reiezione di uno dei ricorsi straordinari, avente ad oggetto il parere della Soprintendenza.
3. Con memoria del 17.03.2021 i ricorrenti hanno dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse, sottoscritta dal Comune in accettazione della proposta compensazione delle spese di lite.
4. Il Tribunale prende atto di quanto sopra e dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
4.1. In punto di spese, il Tribunale ne dispone l’integrale compensazione tra tutte le parti costituite, in ragione del carattere risalente nel tempo del contenzioso e delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma RO AM con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
NI Bardino, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO