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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 54/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 54/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Lavanna Marta - Ingegneri;
Parte_1 Per_1
- convenuta); CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente chiedeva il pagamento delle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (doc. 2), non corrisposte;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo la lettera di assunzione,
, che dimostrano l'esistenza e la durata del rapporto, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione;
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del contratto prodotto e del
C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
1 R.G.L. 54/2025
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 5.936,60 (di cui €
409,42 a titolo di t.f.r.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500 oltre rimborso forfettario, oltre IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore della legale anticipataria.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 54/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Lavanna Marta - Ingegneri;
Parte_1 Per_1
- convenuta); CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente chiedeva il pagamento delle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (doc. 2), non corrisposte;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo la lettera di assunzione,
, che dimostrano l'esistenza e la durata del rapporto, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione;
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del contratto prodotto e del
C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
1 R.G.L. 54/2025
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 5.936,60 (di cui €
409,42 a titolo di t.f.r.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500 oltre rimborso forfettario, oltre IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore della legale anticipataria.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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