Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 9877/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Dr. Antonio Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9877/2023, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
all'esito dell'udienza del 10.2.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco p.t., con sede in Sant'Arpino (CE) alla Piazza Umberto I,
rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Casaburi (CF: C.F._1
) ed elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla Via
[...]
XXXI Maggio n. 15 presso lo studio del predetto difensore
PARTE OPPONENTE
CONTRO
l.r.p.t., con sede in Milano al largo Augusto 1/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Frasca (CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio del predetto difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui
alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
opponeva il D.I. n. 3095/2023 reso dal Tribunale di Napoli Nord il 15.10.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. 8843/2023, e con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €. Controparte_1
162.787,16 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per fatture cedute alla banca dalla soc. Heracomm S.r.l.
L'ente comunale contestava il credito deducendo l'insussistenza di qualsivoglia rapporto tra lo stesso e la società cedente, l'inesigibilità della prestazione stante lo stato di dissesto dell'ente, nonché l'insussistenza del diritto di parte opposta agli interessi ex D.Lgs. 231/2002.
Ciò premesso, il chiedeva la revoca dell'opposto Parte_1
D.I. e, in subordine, la rideterminazione del credito con esclusione degli interessi ex D.Lgs. 231/2002.
La costituitasi deduceva il titolo legale del credito, Controparte_1
precisando che la fornitura di energia era stata effettuata dalla cedente Heracomm
S.r.l. in regime di salvaguardia ex L. 125/2007, circostanza questa che giustificava l'assenza di contratto scritto.
Contestava ancora le ulteriori deduzioni del e Parte_1
chiedeva confermarsi l'opposto D.I.
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione sollevata dal
[...]
alla luce del dissesto dichiarato con deliberazione n. 17 del Parte_1
27.5.2019, se ne deve rilevare l'infondatezza, atteso che “Alla data della
dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di
cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente
dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale
dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi
istituzionali dell'ente (Cass. n. 1191/2001, Cass. n. 15498/2001). Dunque, l'ente
dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né, si
verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali
dell'ente (Cass. n. 1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad
esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass. sez. un. n. 16059/2001;
Cass. 16959/2016).” (Cfr. Cass. n. 6692/2020).
Nel merito, orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è quello secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi ad avanzare contestazioni generiche, ma deve supportare la propria domanda allegando in maniera specifica fatti estintivi,
impeditivi e modificativi del credito.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è una semplice duplicazione del procedimento monitorio, in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario in cui l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto.
Al riguardo, il Tribunale di Roma ha precisato che “nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta
invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso
sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri
probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria”
(Trib. Roma, sez. XVII, 7/8/2018, n.16333).
Una volta promossa l'opposizione a d.i., quindi, il procedimento si svolgerà
nel pieno contraddittorio tra le parti, dove, tuttavia, l'onere probatorio ricadrà
interamente sul convenuto opposto che, in qualità di attore sostanziale, dovrà
dimostrare quanto preteso e concesso nella precedente fase monitoria.
Ciò in quanto, perché con l'opposizione a d.i. si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
Tale valutazione va effettuata indipendentemente dalla esistenza del decreto, in quanto si tratta di un provvedimento pronunciato in base ad una cognizione sommaria, priva di alcuna certezza in tal senso (Cass. Civ. sez. VI ord.
n. 14473/2019).
La cognizione piena caratterizzante il giudizio di opposizione a d.i., inoltre,
consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice di merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità
dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. Sez. III, ord. 15877/2019). La ha dato piena prova del proprio credito, sia con Controparte_1
riferimento all'an che al quantum della pretesa.
Innanzitutto, l'opposta ha prodotto l'atto di cessione del credito per notaio
Dott.ssa del 26.9.2019 n. 15114 serie 1T, notificato al comune Persona_1
il 17.10.2019 (Cfr. all. fascicolo monitorio e comparsa di costituzione
[...]
. CP_1
Per quanto riguarda il titolo della pretesa, e cioè il rapporto intercorrente tra l'ente comunale e la cedente Heracomm S.r.l., la ne ha dedotto la CP_1
natura legale, per essere la prestazione avvenuta in regime di salvaguardia ex L.
125/2007 negli anni 2019 -2020, circostanza questa non contestata dal
[...]
e provata dall'esito della procedura concorsuale per Parte_1
l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo
1, comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2019 e 2020, nonché dalla welcome letter inoltrata all'ente in data 8.1.2019 e dal richiamo allo specifico regime legale della salvaguardia nelle fatture agli atti, depositate unitamente alle ricevute generate dal SDI (Cfr. all. fascicolo monitorio e comparsa di costituzione
[...]
. CP_1
Orbene, dalla circostanza che la fornitura di energia sia avvenuta in regime di salvaguardia deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'ente relativamente all'assenza di contratto scritto.
Il regime di salvaguardia, infatti, si applica nei confronti dei soggetti non disalimentabili (tra cui, appunto, gli enti pubblici) nel momento in cui non operano una scelta relativamente ad un fornitore nel regime di libero mercato, con conseguente subentro ex lege del soggetto fornitore individuato all'esito di procedura pubblica e con applicazione delle condizioni economiche pubblicate sul sito internet dell'esercente, unitamente alle condizioni generali di contratto.
Tale circostanza esclude, quindi, la necessità di un contratto scritto volto a disciplinare la fornitura, la cui mancanza è anzi presupposto per l'applicazione del regime di salvaguardia, ed è parimenti idonea ad escludere la necessità di adozione preventiva dell'impegno contabile da parte dell'ente (in tal senso v. per giurisprudenza di legittimità Cass. 19036/2010, v. per giurisprudenza di merito
Corte d'Appello di Napoli n. 2143/2024).
Ciò chiarito rispetto all'an della pretesa, la ha altresì provato il CP_1
quantum della stessa tramite produzione in giudizio, come detto, delle fatture cedute e delle relative ricevute di invio generate dal SDI, né d'altro canto il ha dedotto l'eventuale inadempimento della cedente Parte_1
nell'erogazione del servizio.
L'ente comunale ha infine contestato la debenza degli interessi ex D.lgs.
231/2002 alla luce del dettato dell'art. 248 co. 4 TUEL e deducendo altresì che la prestazione, riguardando fornitura di energia elettrica, costituirebbe servizio pubblico essenziale si dà non essere riconducibile a transazione commerciale,
bensì a servizio di pubblica utilità.
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che dal disposto dell'art. 248 co. 4
Parte TUEL deriva l'inopponibilità all e alla massa dei creditori degli interessi maturati dalla data del dissesto, ma con possibilità di procedere alla richiesta al ritorno in bonis dell'ente.
Infine, non vi è dubbio che la fornitura di energia effettuata dalla Heracomm
rientri nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002, atteso che l'art. 2
co. 1 lett. a) di detta norma specificamente definisce le transazioni commerciali come “a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il
pagamento di un prezzo”.
Tutto quanto detto comporta, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. n. 3095/2023 reso dal Tribunale di Napoli Nord il 15.10.2023
nell'ambito del procedimento recante R.G. 8843/2023.
Le spese seguono la soccombenza dell'ente comunale e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale ed effettivamente svolte, con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n.
19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2
comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ.
sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 3095/2023
reso dal Tribunale di Napoli Nord il 15.10.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. 8843/2023 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna il al rimborso, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in €. 7.052,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Fulvio Frasca.
Aversa, 10.3.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Caradonna