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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 344/2025, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in CORSO DI PORTA
ROMANA, 54 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. FANTINI UMBERTO, che li rappresenta e difende come da delega in atti appellanti principali contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentate pro tempore, e (C.F. P.IVA_2 CP_3
), elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 - C.F._3
20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. FLOCCARI MANUELA, che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 25 appellati e
avente ad oggetto: Diritti della personalità
Conclusioni per e Parte_1
OVIMENTO : Parte_2 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in parziale riforma della impugnata sentenza n.
6522/2024, resa dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, pubblicata il 28/06/2024, non notificata, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e/o riconvenzione rejetta, accogliere tutte le eccezioni e i motivi sopra dedotti, ovvero le conclusioni rassegnate in primo grado, ut infra, sinteticamente ritrascritti, anche in relazione alle domande pregiudiziali, cautelari, istruttorie e di merito.
NEL MERITO
Dato atto che alle testate telematiche registrate si estendono le fattispecie incriminatrici previste per la carta stampata, sicché il direttore della testata on line può essere chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 57 c.p.34 , laddove il medesimo scritto diffamatorio risulti visibile anche nella versione telematica, Accertare e dichiarare che la pervicace inottemperanza alla richiesta di rettifica/replica/aggiornamento allegata in atti, costituisce violazione degli artt. 8 e 11 della legge sulla stampa, per cui il quotidiano è tenuto a rispondere civilmente per i fatti denunciati in forza di un autonomo titolo giuridico, previo ogni necessario accertamento circa la lesività delle affermazioni e dei giudizi contenuti nei due articoli in formato cartaceo e on line incriminati, così voler provvedere:
1- Accertare e dichiarare che le informazioni e i giudizi riferiti negli articoli pubblicati da
“ ”, sia in versione cartacea, sia on line, costituiscono lesione della reputazione, dell'onore e CP_2 dell'immagine pubblica degli attori – e, conseguentemente, dichiarare tutti i convenuti concorsualmente responsabili di diffamazione aggravata a mezzo stampa ed internet, ai sensi degli artt. 81, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e art. 13 legge 47/1948, oltreché, ex art. 57 c.p., per quanto attiene la posizione del direttore responsabile;
2- E, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori, in seguito ai fatti di causa, da liquidarsi in misura eequitativa, secondo i parametri di legge, che vengono, sin d'ora, quantificati in € pagina 2 di 25 100.000,00 (€ 50.000 pro-capite), comprensivi dei danni ex art. 185 c.p.. e art. 2059 c.c., nonchè in ulteriori € 20.000,00, pro-capite, a titolo di riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 1. 47/1948,
e/o comunque al pagamento delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia in corso di causa, tenendo conto in particolare della qualità e notorietà della persona offesa, ovvero della sua collocazione professionale nell'ambito della Società civile, e della grande diffusione di “ ” su CP_2 tutto il territorio nazionale e anche all'estero, risultando indubbio che nella presente fattispecie processuale sia stato leso un bene giuridico della personalità umana, quale la reputazione, l'onore e
l'immagine della persona offesa e dell'Associazione dalla stessa rappresentata (concetti che vanno intesi in relazione all'opinione del gruppo sociale in cui essa vive ed opera da oltre 70 anni, generando di conseguenza gravi pregiudizi);
3- Ex art. 120 c.p.c., ordinare, altresì, la pubblicazione della emananda sentenza resa ad epilogo del presente giudizio, per intero e/o per estratto, per almeno volta, in uno o più giornali e riviste
(“Corriere della Sera”, “la Repubblica” e “L'Espresso”), a spese dei convenuti, e a cura dell'attore, oltreché sul quotidiano ”, sia in versione cartacea che on-line, nelle pagine CP_2 dedicate alla cronaca nazionale, sia sui profili facebook e twitter dei convenuti, nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia, per la durata di 30 giorni, da eseguirsi d'ufficio e a spese dei condannati, fissando, ex art. 614-bis c.p.c., una sanzione pecuniaria di € 10.000,00 o, nella diversa minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, per ogni inosservanza e per ogni giorno di ritardo;
4- ORDINARE, inoltre, la riproduzione della sentenza sul sito on line dei convenuti, con una permanenza e per un periodo pari a quello in cui risultano accessibili gli articoli censurati de quibus, fissando a titolo di sanzione una somma non inferiore ad € 10.000,00, per ogni inosservanza
e per ogni giorno di ritardo;
5- Disporre la deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca generali e la creazione nell'articolo archiviato di un link di riferimento all'emananda sentenza di merito;
6- Condannare, infine, i convenuti, in solido fra loro, alle spese di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 28/2010;
7- Ex art. 96 c. III c.p.c., condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di € 20.000,00= o, nella diversa minore o maggiore misura che più sarà ritenuta equa, ove ritenessero di opporre temerariamente ulteriore resistenza in giudizio.
8- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi riuniti, del giudizio di legittimità e del presente grado di appello. Si producono gli atti di cui alla narrative che precede.
pagina 3 di 25 Conclusioni per , e : Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione in via principale:
- rigettare le domande avversarie svolte in primo e secondo grado per tutti i motivi esposti;
in via incidentale nel merito:
- riformare parzialmente la sentenza n. 6522/2024, Rep. 5724/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, dott.ssa Nicotra, in data 27.6.2024 a definizione della causa R.G. 21290/2019, pubblicata il
28.6.2024, non notificata, nella parte in cui ha accertato la natura lesiva dell'inesattezza della notizia relativa alla condanna per calunnia ai danni del sig. Parte_1
e della dell'articolo pubblicato sul
[...] CP_4 Controparte_5 quotidiano “Libero” in data 10.5.2011 dal titolo: “Un pazzo aggredisce e, per l'effetto, CP_6 stante la marginalità dell'omissione e dell'assenza di concreto pregiudizio reputazionale, revocare
o ridurre la condanna a carico della società editrice, al direttore responsabile e al giornalista al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 9.000,00 in favore degli appellanti. Per
l'effetto azzerare o ridurre l'importo riconosciuto a ciascun appellato a tale titolo in primo grado e conseguentemente condannare gli appellanti principali a restituire alla società editrice quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento di primo grado con interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
- riformare parzialmente la sentenza n. 6522/2024, Rep. 5724/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, dott.ssa Nicotra, in data 27.6.2024 a definizione della causa R.G. 21290/2019, pubblicata il
28.6.2024, non notificata, nella parte in cui ha liquidato la somma di € 9.000,00 a titolo di risarcimento e, per l'effetto, azzerare o ridurre l'importo riconosciuto a tale titolo in primo grado e conseguentemente condannare gli appellanti principali a restituire alla società editrice quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento di primo grado con interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
- riformare parzialmente la sentenza n. 6522/2024, Rep. 5724/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, dott.ssa Nicotra, in data 27.6.2024 a definizione della causa R.G. 21290/2019, pubblicata il
28.6.2024, non notificata, nella parte in cui ha condannato il dot. al pagamento CP_3 dell'ulteriore somma di € 1.000,00 ex art. 12 L. n. 47/1948 e, per l'effetto, azzerare o ridurre
l'importo riconosciuto a tale titolo in primo grado e conseguentemente condannare gli appellanti
pagina 4 di 25 principali a restituire quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento di primo grado a tale titolo con interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
- riformare parzialmente la sentenza n. 6522/2024, Rep. 5724/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, dott.ssa Nicotra, in data 27.6.2024 a definizione della causa R.G. 21290/2019, pubblicata il
28.6.2024, non notificata, nella parte in cui ha compensato le spese di lite nella misura del 50% fra le parti e, per l'effetto, azzerare o ridurre gli importi riconosciuti a tale titolo in primo grado e conseguentemente condannare gli appellanti principali a restituire alla società editrice quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento di primo grado;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, la conferma del provvedimento nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dell'applicabilità delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del presente giudizio e del primo grado, anche in misura della riforma.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6522/2024 - pubblicata il 28.6.2024 – accoglieva parzialmente le domande proposte da (d'ora in poi: Parte_1
e (d'ora in poi: Parte_1 Parte_2
l' ), condannando , e - in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 solido tra loro – al pagamento di € 9.000,00 in favore degli attori e per la precisione di € 6.000,00 in favore di e di € 3.000,00 in favore dell , a titolo di risarcimento Parte_1 Parte_2 del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
condannava, altresì, al pagamento in favore degli attori dell'importo di € CP_3
1.000,00 ex art. 12 L n. 47/1948, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
compensava nella misura del 50% le spese di lite tra le parti, con condanna dei convenuti e dello Stato, attesa l'ammissione del Parte_3 sig. al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
pagina 5 di 25 2. Per quanto di interesse in questo grado, il procedimento veniva instaurato da e Parte_1
l' da questi rappresentata, i quali deducevano che: Parte_2
⎯ in data 10.5.2011 veniva pubblicato sul quotidiano Libero - sia nella versione cartacea che online - un articolo dal seguente titolo, altamente suggestivo ed infamante, “Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce ; CP_6
⎯ detto articolo si collocava nell'ambito di una più ampia campagna diffamatoria e di discredito mediatico da parte di un cartello di quotidiani filoberlusconiani, che malvedevano le attività del a tutela dei diritti umani e dei soggetti più deboli;
Parte_2
⎯ il titolo dell'articolo, con cui si intendeva vi fosse stata una concreta minaccia all'incolumità fisica di tale da giustificare l'allontanamento forzoso del signor Parte_4 [...]
doveva essere collegato alle successive, pesanti offese contenute nell'articolo: “Tutti i Parte_1 pazzi portano a ”; “e intanto s'ode uno che sbraita… e vedi che lo trascinano via di peso”; “ Pt_4
l'esagitato di turno ha i capelli bianchi, si guadagna il quarto d'ora di celebrità"; "poi si scopre che il soggetto in questione è agitatore - qualcuno preferisce provocatore - in servizio permanente effettivo"; "si chiama RO PA TT… e ha fondato un Movimento per la Giustizia
OB HO ed anche una rete chiamata Avvocati senza Frontiere”;
⎯ l'articolo conteneva accuse e notizie false, al fine di denigrare sia la persona che si sarebbe resa responsabile della pretesa ed inesistente aggressione, nominativamente identificata in Parte_1
sia la stessa immagine pubblica e la reputazione dell' espressamente
[...] Parte_2 citata;
⎯ come risultante dai vari video, interviste pubblicate sui maggiori quotidiani e televisioni italiane ed estere, il signor era stato vittima, all'uscita del Tribunale di Milano, di Parte_1 un'aggressione fisica e di un fermo illegale da parte di due agenti della Digos in borghese, senza aver aggredito alcuna persona e tantomeno l'allora Presidente del Consiglio CP_6
⎯ le videoriprese dimostravano l'ingiustificato intervento ed uso della forza da parte della a CP_7 danno di una persona inerme, la quale stava cercando di esprimere la propria opinione in merito alla manifestazione in corso, così come i sostenitori del Premier radunati dinanzi al Tribunale di
Milano;
⎯ per tali fatti, con riferimento al solo articolo cartaceo, era stato disposto il rinvio a giudizio del giornalista e del direttore del quotidiano;
pagina 6 di 25 ⎯ gli attori avevano recentemente scoperto l'esistenza anche di una versione online dell'articolo incriminato, decidendo quindi di agire anche in sede civile;
⎯ il titolo ed il contenuto dell'articolo assumevano una connotazione gravemente lesiva della personalità e dell'immagine degli attori, sia per la intrinseca valenza diffamatoria, che per la assoluta falsità della ricostruzione dei fatti ivi contenuta;
⎯ le espressioni utilizzate nel definire l'attore (“pazzo”, “esagitato” ed “agitatore”) erano altamente infamanti ed esulavano dai limiti del diritto di cronaca e di critica per difetto di continenza;
⎯ all'attore venivano attribuite anche dichiarazioni che lo stesso non aveva mai rilasciato, non avendo questi mai dichiarato di essere avvocato;
⎯ nell'articolo venivano esposte altre notizie false e tendenziose, come la condanna per il delitto di calunnia nei confronti dell'ex Procuratore di Milano dott. tenuto conto Persona_1 che i procedimenti a suo danno si erano invece conclusi con sentenza di assoluzione e di proscioglimento;
⎯ fatti e giudizi contenuti nell'articolo erano quindi da considerarsi gravemente diffamatori, in quanto diretti a denigrare gratuitamente la persona dell'attore e le battaglie portate avanti dal sig.
e dal Pt_1 Controparte_8
Ciò premesso, gli attori chiedevano al Tribunale di Milano:
• di accertare che le informazioni e i giudizi riferiti nell'articolo del 10.5.2011, pubblicato sia in versione cartacea che online costituivano lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine pubblica degli attori, con conseguente responsabilità dei convenuti per diffamazione aggravata a mezzo stampa ed internet ai sensi degli artt. 81, 110, 595 commi 2 e 3 c.p. e art. 13 della L.
47/1948, oltre che ai sensi dell'art. 57 c.p. quanto al direttore responsabile;
Controparte_1
• la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella complessiva somma di € 100.000,00 (€ 50.000 per ciascun attore), oltre ad € 20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L 47/1948, oltre agli esborsi sostenuti per le pubblicazioni alternative;
• di ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti e a cura degli attori nelle pagine dedicate alla cronaca nazionale di “Libero”, sia in versione cartacea che online, sui profili
Facebook e Twitter dei convenuti, nonché sul quotidiano “la Repubblica” e i periodici “Famiglia
Cristiana” e “L'Espresso”; pagina 7 di 25 • di ordinare la riproduzione della sentenza sul sito online dei convenuti con una permanenza per un periodo pari a quello in cui risultano accessibili gli articoli censurabili;
• la condanna dei convenuti alle spese di mediazione ed al pagamento della somma di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in caso di temeraria resistenza in giudizio.
3. I convenuti si costituivano in giudizio deducendo l'infondatezza delle domande attoree.
Nel merito, rilevavano che:
⎯ l'articolo oggetto di causa era stato pubblicato soltanto nella versione cartacea, posto che il doc.
n. 1 allegato all'atto di citazione si riferiva alla versione acquistabile online dagli abbonati al quotidiano, da ritenersi equiparabile all'acquisto della copia cartacea, in quanto non fruibile da chiunque sul web, ma solo dagli abbonati;
ciò escludeva quindi la configurabilità della dedotta diffamazione a mezzo internet;
⎯ nell'articolo in parola il giornalista si era limitato a riportare ciò che era CP_3 realmente accaduto il 9 maggio 2011 e ad una sintetica descrizione dei soggetti coinvolti, senza stravolgere i fatti;
⎯ il 9 maggio 2011, davanti al Tribunale di Milano, era radunata una grande folla di giornalisti e curiosi per l'arrivo di in occasione di un'udienza del processo MI;
Parte_4
⎯ in tale frangente erano accaduti tre episodi: il primo aveva visto come protagonista
[...]
mentre gli altri due, noto “disturbatore” e Parte_1 Parte_5 Parte_6
⎯ con riguardo all'attore, il giornalista si era limitato a raccontare che vi era stato un confronto dialettico tra il signor e il “fan club” di tale da comportare Pt_1 Parte_4
l'identificazione e l'allontanamento di da parte delle forze dell'ordine, nonché a riportare tra Pt_1 virgolette le frasi esatte proferite dal nei confronti dei giornalisti accorsi per l'intervento della Pt_1
CP_7
⎯ nell'articolo erano state riportate alcune notizie riferite al signor , riprese fedelmente dalla Pt_1 biografia dello stesso e non oggetto di contestazione avversaria;
⎯ il titolo dell'articolo era in linea con gli argomenti trattati nel corpo dell'articolo giornalistico e non riportava né il nome del signor , né dell' da questi rappresentata;
Pt_1 Parte_2
⎯ il titolo si riferiva all'episodio relativo al signor il quale, sempre in data 9.5.2011, aveva Pt_5 fatto una sorta di “rito tribale”, dapprima denudandosi e bruciando una foto raffigurante per poi lanciare del sale grosso verso urlando la parola “pedofilo”; CP_6 CP_6
pagina 8 di 25 ⎯ da ciò emergeva come le parole “pazzo” e “rissa” fossero riferite a detto episodio e non agli altri descritti nell'articolo;
⎯ non era configurabile l'asserita campagna diffamatoria a danno degli attori, atteso che l'articolo oggetto delle doglianze avversarie era uno solo;
⎯ sussistevano i presupposti per ritenere operanti le scriminanti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica;
⎯ non vi era alcuna prova della sussistenza dei danni allegati dai convenuti.
4. La causa veniva iscritta al n. 21290/2019 R.G. del Tribunale di Milano. Il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 75, co. 3, c.p.p. (con ordinanza del 6.11.2019) e poi riassunto a seguito della pronuncia della sentenza n. 50 del 20.1.2022 della Corte d'Appello di Cagliari (a definizione del giudizio penale R.G.N.R. 1382/2019), con cui veniva disposta l'assoluzione di . Controparte_1
5. Con separato ricorso cautelare in corso di causa, gli attori chiedevano di ordinare ai convenuti la pubblicazione – sia nella versione cartacea che online del quotidiano - della richiesta di rettifica/replica e/o aggiornamento tramessa in data 3.11.2019, nonché la deindicizzazione dell'articolo censurato dai motori di ricerca. Con ordinanza del 14.1.2020 il giudice designato rigettava il ricorso. In seguito, gli attori proponevano un nuovo ricorso cautelare, avente il medesimo oggetto del precedente, rigettato con ordinanza del 18.5.2023. Avverso quest'ultima gli attori proponevano reclamo, rigettato dal Tribunale di Milano con ordinanza dell'11 luglio 2023.
6. Con ulteriore atto di citazione e contestuale ricorso cautelare, gli attori convenivano in giudizio – sempre dinanzi al Tribunale di Milano - Quotidiano, svolgendo le medesime domande CP_2 avanzate nei confronti di , e . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_9
La causa veniva iscritta al n. 41107/2022 R.G. del Tribunale di Milano.
7. Disposta la riunione dei due procedimenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Il giudice di prime cure riteneva, in primo luogo, che quanto esposto nell'articolo fosse conforme a quanto accaduto e che fatti, qualifiche e termini riferibili al signor , ivi contenuti, non Pt_1 avessero una portata lesiva della reputazione dell'attore.
Con riguardo poi al titolo dell'articolo, il primo giudice riteneva che lo stesso non avesse un'autonoma portata diffamatoria, “atteso che il riferimento generico ad un pazzo che aggredisce nel titolo, senza indicazione di un nominativo specifico, comporta che il lettore, per CP_6 potere individuare tale figura, debba leggere il contenuto dell'articolo da cui si evince l'estraneità
pagina 9 di 25 dell'attore alla condotta descritta nel titolo stesso” (v. p. sentenza impugnata). Veniva invece considerata fondata la doglianza degli attori circa l'inesattezza di quanto rappresentato nell'articolo in ordine alla condanna riportata dal signor per calunnia nei confronti dell'ex P.M. dott. Pt_1
Sul punto, il primo giudice evidenziava come il giornalista avesse Persona_1 esposto un fatto storico vero, rappresentato dalla condanna in primo grado del signor per Pt_1 detto reato, ma non aggiornato e inesatto alla data di pubblicazione dell'articolo, posto che il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di cassazione. Riteneva, pertanto, che l'inesattezza della notizia fosse idonea a determinare una lesione dell'onore e della reputazione professionale sia del signor , che dell' dallo stesso rappresentata, “considerata
Pt_1 Parte_2 la espressa citazione di tale associazione nell'articolo, in quanto fondata da e tenuto conto
Pt_1 del fatto che non è contestata la coincidenza tra l'attività e le battaglie portate avanti dalla associazione con quelle svolte dal suo presidente ”. Ciò premesso, il danno risarcibile veniva
Pt_1 quantificato, in via equitativa, in € 6.000,00 in favore del signor ed € 3.000,00 in favore
Pt_1 dell'Associazione e posto a carico di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Oltre al risarcimento, in favore degli attori veniva riconosciuto, limitatamente alla pubblicazione dell'articolo in esame sul quotidiano online, l'importo di € 1.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/1948, posto a carico del solo giornalista . CP_3
Quanto alle ulteriori domande degli attori, svolte anche in sede cautelare, il primo giudice riteneva che l'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. a spese dei convenuti, nonché di riproduzione della stessa sul sito online dei convenuti fosse una “misura ultronea alla riparazione del danno, tenuto conto del lungo tempo decorso dai fatti” (v. p. 15 sentenza impugnata). In ordine poi alla richiesta deindicizzazione dell'articolo in parola dai motori di ricerca, il giudice di prime cure rilevava come gli attori non avessero provato la reperibilità in rete dello stesso mediante la digitazione dei loro nominativi.
9. Avverso la decisione di primo grado hanno interposto appello il signor e Parte_1
l' , chiedendone l'integrale riforma. Parte_2
10. , e hanno chiesto il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2 CP_3 domande avversarie e proposto appello incidentale, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata.
11. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza dell'11 novembre 2025, previa concessione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
pagina 10 di 25 Motivi della decisione
12. I rapporti tra il presente giudizio ed il giudizio penale a carico di e CP_3 CP_1
.
[...]
Il presente giudizio civile ha ad oggetto la domanda di accertamento – proposta da e Parte_1 dall' dallo stesso rappresentata – della responsabilità di Parte_2 CP_3 CP_1
ed per il reato di diffamazione aggravata in relazione all'articolo
[...] Controparte_2 pubblicato il 10.5.2011 sia sull'edizione cartacea che sul sito web del quotidiano “Libero”.
In sede penale, invece, - in proprio e quale legale rappresentante dell' Parte_1 [...]
Avvocati senza Frontiere” - sporgeva denuncia/querela nei confronti di CP_10 CP_1
, quale direttore responsabile del quotidiano ”, per il reato ex art. 57 c.p., nonché di
[...] CP_2
per il reato di cui all'art. 595 commi 2 e 3 c.p., quale articolista identificato con CP_3
l'acronimo , ritenuto l'autore dell'articolo asseritamente diffamatorio, titolato “Al Circo del CP_11
Tribunale. Un pazzo aggredisce pubblicato su ” il 10.5.2011. CP_6 CP_2
Con atto del 25.11.2013, si costituiva parte civile nel procedimento penale n. Parte_1
33734/11 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti di e Controparte_1
il primo, per il delitto di cui all'art. 57 c.p., in relazione agli artt. 595 commi 2 e 3 CP_3
c.p., e art. 13 legge n. 47/1948, perché ometteva di esercitare, sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario per impedire che con la pubblicazione dell'articolo del 10.5.2011 fosse commesso il reato di diffamazione a mezzo della stampa;
il secondo, del delitto di cui agli artt. 595 co.
2 e 3 c.p. e art. 13 legge n. 47/1948, perché, in qualità di autore dell'articolo sopra indicato, offendeva la reputazione di Quest'ultimo chiedeva che fosse liquidata a suo favore la somma Parte_1 di € 100.000,00, a titolo di provvisionale, da porsi a carico solidale degli imputati, oltre ad €
20.000,00, a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12, L. n. 47/1948, oltre la pubblicazione della sentenza, ex art. 36 c.p., per intero e/o per estratto, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Con sentenza n. 2012/2014, il Tribunale di Milano rimetteva gli atti al Tribunale di Cagliari, territorialmente competente.
Il Gip di Cagliari, sentite le parti, escludeva la costituzione di parte civile del
[...]
, osservando che la stessa non risultava titolare “iure proprio” di una pretesa Controparte_5 risarcitoria, dal momento che non riscontrava alcuna frase offensiva nei confronti della stessa.
Con sentenza n. 1440/2019, depositata l'1.8.2019, il Tribunale di Cagliari assolveva CP_3
“perché il fatto non sussiste” e condannava per il reato di cui all'art. 57 c.p., in Controparte_1
pagina 11 di 25 relazione agli artt. 595, co. 2 e 3, c.p., “perché, in qualità di direttore del quotidiano , ometteva CP_2 di esercitare sul periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione dell'articolo” del 10.5.2011, firmato da “fosse commesso il reato di diffamazione a CP_3 mezzo stampa”; condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore della parte Controparte_1 civile, rimettendo le parti al competente giudice civile per una corretta quantificazione, con una provvisionale di € 5.000,00 (v. p. 2 doc. 6 fasc. I grado appellati).
Avverso la stessa proponevano appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, sia CP_1
che
[...] Parte_1
Con sentenza n. 50/2022 del 24.1.2022, la Corte d'Appello di Cagliari assolveva Controparte_1 in ordine al reato ascrittogli, “in quanto il fatto non sussiste”, revocando le statuizioni civili (v. p. 38 doc. 6 fasc. I grado appellati).
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile.
Con sentenza n. 19908/2023, depositata il 10.5.2023, la Suprema Corte accoglieva il ricorso limitatamente alle censure mosse dal con riguardo all'omessa decisione sull'appello dello stesso Pt_1 avverso l'assoluzione di Sul punto, la S.C. rilevava che la Corte territoriale, pur CP_3 esponendo in motivazione le ragioni del rigetto del gravame proposto dal , nulla aveva esposto Pt_1 relativamente alle statuizioni civili nei confronti di Invero, in tale dispositivo era CP_3 assente ogni riferimento ad e si trovavano riferimenti alle statuizioni nei confronti di CP_3
. Pertanto, la S.C. annullava la sentenza impugnata, nella parte relativa alle statuizioni civili CP_1 nei confronti di , rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, CP_3 rimanendo assorbite tutte le altre censure proposte dal ricorrente avverso l'assoluzione dello . CP_3
Attesa poi l'inammissibilità del ricorso per cassazione del quanto all'assoluzione di Pt_1 CP_1
, sulla relativa statuizione della Corte d'Appello di Cagliari, si era formato il giudicato.
[...] riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Milano. Il relativo giudizio, Parte_1 iscritto al n. 2412/2012 R.G., veniva definito con sentenza n. 1207/2025 (pubblicata il 29.4.2025).
Tanto premesso, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, soltanto nei confronti di e limitatamente alla domanda svolta dal con riguardo alla pubblicazione Controparte_1 Pt_1 dell'articolo de quo sul quotidiano cartaceo, trova applicazione nel caso di specie l'art. 652 c.p.p. sull'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, essendovi per l'appunto stata la costituzione di come parte civile. Parte_1
pagina 12 di 25 Conseguentemente, in questa sede, come per il primo grado, debbono essere valutate:
⎯ quanto alla pubblicazione dell'articolo sul sito internet del quotidiano, la domanda di entrambi gli attori nei confronti di tutti e tre i convenuti;
⎯ quanto all'articolo cartaceo, la domanda dell' nei confronti di tutti e tre convenuti, Parte_2 nonché del nei confronti di , che non ha partecipato al giudizio penale. Pt_1 Controparte_2
13. L'appello principale di e Parte_1 [...]
. Parte_2
I motivi dell'appello principale sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
13.1. violazione e falsa applicazione artt. 700 c.p.c. e L. n. 47/1948 in relazione al rifiuto di pubblicazione della rettifica nonché, quantomeno, della sentenza ex art. 120 c.p.c.;
13.2. necessaria, conseguente condanna ex art. 120 c.p.c. alla pubblicazione dell'emananda sentenza di appello, oltre all'applicazione di una sanzione ex art. 614 bis c.p.c.;
13.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 81, 110, 595, commi 2° e 3°, c.p., e art. 13 L n.
47/1948, per manifesta insussistenza di qualsiasi esimente, anche putativa, del diritto di cronaca e di critica;
13.4. inapplicabilità di qualsiasi scriminante per assenza di continenza, veridicità e difformità tra le notizie pubblicate e l'intervista rilasciata dalla P.O. alla stampa;
13.5. violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove in sede penale, nonché degli artt. 192, 652 e 654 c.p.p.;
13.6. incongruenza e ininfluenza delle statuizioni penali in virtù del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile;
13.7. valenza offensiva del termine “esagitato”;
13.8. valenza offensiva della qualità di “provocatore” e/o “agitatore” “in servizio permanente effettivo”;
13.9. valenza calunniosa del titolo di avvocato;
13.10. irrisoria quantificazione dei danni morali e patrimoniali in violazione delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano;
13.11. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
14. Quanto ai motivi sub nn. 13.1 e 13.2, gli appellanti principali si dolgono del rigetto delle domande di pubblicazione della rettifica dell'articolo, nonché della sentenza di primo grado, svolte sia nei giudizi di merito riuniti, che nei ricorsi cautelari. Assumono che tale rigetto si fonderebbe su di una pagina 13 di 25 erronea lettura degli atti, anche a fronte della permanenza in rete dell'articolo oggetto di causa che, secondo il primo giudice, non sarebbe provata. Insistono, pertanto, nella richiesta di pubblicazione della sentenza e deindicizzazione dell'articolo in parola dai motori di ricerca. Chiedono, altresì, la fissazione di una sanzione pecuniaria ex art. 614 bis c.p.c. in ipotesi di mancato rispetto dell'ordine di pubblicazione da parte degli odierni appellati.
15. Con riguardo ai motivi sub nn. 13.3 e 13.4, gli appellanti principali deducono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il titolo, l'articolo e le espressioni ivi contenute sono considerate come prive di portata diffamatoria. Sostengono che il primo giudice sarebbe giunto a tali conclusioni mediante una “lettura atomistica dello scritto” e una “distorta ricostruzione dei fatti” (v. p. 20 atto di appello).
16. In ordine ai motivi sub nn. 13.5 e 13.6, gli appellanti principali lamentano che il primo giudice non avrebbe valutato l'intera domanda attorea, senza porre alla base della propria decisione tutti gli elementi offerti, anche in sede penale. La sentenza impugnata sarebbe, quindi, caratterizzata da una
“plateale confusione e distorsione delle risultanze probatorie raccolte in atti”, tale da escludere l'attendibilità della stessa, oltre che delle sentenze rese in sede penale (v. p. 29 atto di appello).
17. Circa i motivi sub nn. 13.7, 13.8 e 13.9, gli appellanti principali affermano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto insussistente la natura diffamatoria dei termini, contenuti nell'articolo, “esagitato”, “provocatore” e/o “agitatore in servizio permanente effettivo”, oltre alla valenza calunniosa del titolo di avvocato affibbiato al signor . Pt_1
18. Quanto ai motivi sub nn. 13.10 e 13.11, gli appellanti principali deducono che la quantificazione dei danni loro patiti operata in primo grado sarebbe irrisoria e che la liquidazione delle spese di lite, compensate del 50%, ridotte sotto gli importi minimi tabellari, sarebbe esigua.
19. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 13.1 e 13.2.
La Corte rileva che la permanenza in rete dell'articolo oggetto di causa risulta provata sino alla data dell'11 aprile 2019, come da copia autentica di pagina web allegata dagli attori in primo grado (v. doc.
1 fasc. I grado ). Invero, ad oggi, cliccando sul link presente in tale documento, l'articolo non Pt_1 risulta più visibile nella testata online di;
peraltro, la versione web dell'articolo non era fruibile CP_2 da chiunque, ma solo dagli abbonati al quotidiano online di . CP_2
La permanenza dell'articolo in epoca successiva non può dirsi provata dalla riproduzione sul sito
“Pressreader” (v. doc. 34 fasc. I grado e link nelle note). Trattasi, infatti, di un sito di terzi - Pt_1
pagina 14 di 25 totalmente estraneo a e fuori dalla sfera di controllo del quotidiano - in cui vengono aggregate CP_2 notizie, riviste, giornali da tutto il mondo, la cui fruizione è comunque riservata soltanto agli abbonati.
Ciò premesso e considerato il notevole lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della notizia
(10.5.2011) già alla data di introduzione del giudizio di primo grado, quindi all'anno 2019 e, di poi, ad oggi (ben 14 anni) è venuta meno l'esigenza di un rimedio quale la chiesta rettifica.
Le medesime considerazioni valgono anche per la richiesta di pubblicazione della sentenza, essendo venuto meno un concreto interesse alla stessa in ragione del lungo tempo decorso dai fatti, già alla data dell'instaurazione del giudizio in prime cure.
Ne deriva che la domanda di rettifica dell'articolo e di pubblicazione della sentenza, già disattese in primo grado (oltre che nei procedimenti cautelari per la rettifica), non possono trovare accoglimento in questa sede. Per l'effetto, anche la domanda di fissazione di una sanzione pecuniaria ex art. 614 bis c.p.c., quale conseguenza della mancata pubblicazione dell'articolo, deve essere disattesa.
Gli appellanti insistono poi nella richiesta di deindicizzazione dell'articolo de quo dai principali motori di ricerca.
In particolare, l'indicizzazione rappresenta il meccanismo usato dai motori di ricerca al fine di evidenziare un contenuto presente in rete.
Gli appellanti principali avrebbero dovuto quindi provare che, digitando in rete i loro nominativi, il titolo dello scritto o l'episodio cui si riferisce, l'articolo viene reperito in rete.
Tale onere probatorio non è stato adempiuto.
Anche con riguardo al solo sito Press Reader, gli attori non hanno provato e nemmeno compiutamente allegato che, collegandosi in rete e digitando i loro nominativi o un riferimento alla vicenda, i motori di ricerca mostrano l'articolo.
In assenza, dunque, del necessario supporto probatorio, l'istanza di deindicizzazione non può essere accolta.
20. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9.
Tali motivi di gravame, in quanto logicamente connessi e incentrati sul preteso carattere diffamatorio dell'articolo oggetto di causa, vengono trattati congiuntamente.
La Corte osserva che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, “in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito,
pagina 15 di 25 nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” (Cass. civ., n. 12012/2017).
Il primo giudice ha escluso la natura diffamatoria dell'articolo oggetto di causa proprio richiamando tale principio di diritto, procedendo ad una lettura dello stesso nel suo insieme e non in maniera
“atomistica”, come sostenuto dagli appellanti principali.
Parimenti, alla base della decisione del Tribunale non può dirsi sussistente una “distorta ricostruzione dei fatti” o una “plateale confusione e distorsione delle risultanze probatorie raccolte in atti”.
In ordine poi alle risultanze penali, si rileva che “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia
e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente” (Cass. civ. n.
17316/2018).
Nel caso di specie, il primo giudice valutava autonomamente l'intera domanda attorea sulla base di tutta la documentazione in suo possesso, ivi comprese le risultanze penali, tenuto conto dell'efficacia ex art. 652 c.p.p. soltanto con riguardo all'assoluzione di in rapporto all'articolo Controparte_1 cartaceo. Peraltro, nell'accertare l'assenza della natura diffamatoria dell'articolo, faceva riferimento alla sentenza penale del Tribunale di Cagliari e al verbale di audizione del sig. in soli due punti Pt_1
(v. lett. f) e g) p. 9 sentenza impugnata).
Con riguardo, nello specifico, ai diversi profili di offensività dell'articolo lamentati dagli appellanti principali, si osserva che:
⎯ manca nell'articolo qualsivoglia riferimento a condotte aggressive del signor nei confronti di Pt_1
La condotta attribuita allo stesso è infatti rappresentata dall'aver gridato “vergogna, CP_6 vergogna” contro il fan club di mentre veniva trascinato via;
inoltre, la frase “come ogni CP_6 lunedì appostato davanti all'uscita laterale del Palazzo di Giustizia milanese” si riferisce proprio al fan club e non al signor , come emerge leggendo l'intero periodo (“E intanto s'ode uno che Pt_1
pagina 16 di 25 sbraita, «...vergogna! vergogna!...», e vedi che lo trascinano via di peso. Ce l'ha con il fan - club del
Cavaliere, come ogni lunedì appostato davanti all'uscita laterale del Palazzo di Giustizia milanese”,
v. doc. 2 fasc. I grado appellati);
⎯ l'articolo richiama le dichiarazioni del rivolte ai sostenitori di nonché il fatto che Pt_1 CP_6 il primo veniva identificato e poi rilasciato (“L'esagitato di turno ha i capelli bianchi, si guadagna il quarto d'ora di celebrità e parla coni giornalisti, «mi sono scandalizzato vedendo i sostenitori del premier. Mi è sembrato normale dirgli che i veri abusi giudiziari sono altri». E racconta d'essere stato identificato e però rilasciato «perché non ho fatto niente. Volevano impedirmi di parlare, in questo Paese non c'è più libertà di espressione»”). L'articolo riporta le testuali dichiarazioni rese dal su ciò che avrebbe detto ai sostenitori di (ossia che i veri abusi giudiziari erano altri), Pt_1 CP_6 nonché la circostanza che egli stesso sarebbe stato fermato ed allontanato al fine di impedire di esprimere il proprio pensiero, menzionando, altresì, l'avvenuto immediato rilascio dello stesso . Pt_1
Peraltro, nell'articolo viene evidenziato che il sia stato forzosamente allontanato, nonostante Pt_1 non fosse emersa alcuna condotta aggressiva o pericolosa tenuta dallo stesso, ma, sostanzialmente, per avere manifestato il proprio pensiero. Quanto narrato risulta, quindi, conforme rispetto a quanto accaduto e, come tale, privo di una portata lesiva della reputazione del e dell'Associazione; Pt_1
⎯ l'uso del termine “l'esagitato di turno”, riferito al , non ha natura offensiva. Per esagitato si Pt_1 intende “persona scalmanata, in preda a forte agitazione” (v. vocabolario “Treccani”). Trattasi, infatti, di un aggettivo privo di un'autonoma portata denigratoria dell'altrui reputazione. Peraltro, dal video allegato dalle parti emerge chiaramente la concitazione dell'attore nel momento in cui lo stesso veniva trascinato via dagli agenti della Digos, lamentandosi del trattamento ricevuto e urlando. Ne deriva che l'uso dell'aggettivo “esagitato” sia da considerarsi pertinente rispetto all'accaduto;
⎯ l'utilizzo degli aggettivi “agitatore in servizio permanente” o “provocatore” non esula dai limiti della continenza oggettiva (“Poi si scopre che il soggetto in questione è agitatore -qualcuno preferisce provocatore - in servizio permanente effettivo”). Il termine agitatore indica “chi eccita e infiamma gli animi con dottrine e idee nuove, rivoluzionarie o comunque ricche di fermenti”, mentre per “provocatore” si intende chi provoca, ovvero chi incita o spinge altri a reagire, spesso in modo violento o aggressivo, con parole o azioni irritanti. Tali aggettivi risultano coerenti rispetto alla figura del , quale fondatore dell'Associazione appellante e della rete Avvocati senza Frontiere e Pt_1 all'attività portate avanti dallo stesso, anche mediante tali enti, contro i c.d. poteri forti ed occulti, come desumibile dalla sua biografia presente in rete;
pagina 17 di 25 ⎯ l'erronea attribuzione al signor del titolo di avvocato, contenuta nell'articolo, è inidonea a Pt_1 ledere l'onore e la reputazione dello stesso (“Si chiama ha 56anni, è Parte_1 avvocato e ha fondato un Movimento per la Giustizia e anche una rete chiamata Avvocati CP_5
Senza Frontiere”);
⎯ l'articolo non si focalizza sull'accadimento avvenuto al sig. , ma racconta anche di altri due Pt_1 episodi con protagonisti e Il primo lanciava “il malocchio su Parte_5 Parte_7
tirando sale grosso”, mentre il secondo si infiltrava tra i sostenitori di CP_6 CP_6 innalzando un cartello;
⎯ dalla dichiarazione di un astante, riportata nell'incipit dell'articolo, “tutti i pazzi portano a
, si evince il tono ironico che contraddistingue la narrazione sia dell'episodio del , CP_6 Pt_1 che degli altri soggetti menzionati;
⎯ il titolo dell'articolo, ovverosia “Al circo del Tribunale, Un pazzo aggredisce , non può CP_6 ritenersi come riferito al , posto che nell'articolo vengono menzionati tre diversi episodi e Pt_1 nessuna condotta aggressiva viene allo stesso attribuita. Il riferimento ad un “pazzo” è totalmente generico in assenza di un nominativo specifico. Ne consegue che il lettore, al fine di individuare tale figura, avrebbe dovuto leggere l'articolo per intero, da cui emerge comunque l'estraneità del Pt_1 rispetto a tale condotta. Per l'effetto, non può essere attribuita al titolo dell'articolo un'autonoma portata diffamatoria.
Poste tali premesse, è opportuno evidenziare che “la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando
i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. civ., n.
14822/2012)
Ancora poi, “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di
pagina 18 di 25 esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto” (Cass. civ. n. 4955/2024).
Infatti, sebbene il diritto di critica vada incontro a limiti meno stringenti, rispetto quello di cronaca, risulta comunque soggetto ai seguenti criteri: “a) la sussistenza dell'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, cioè la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere proprio per la violazione del criterio di correttezza formale e sostanziale un contenuto lesivo dell'immagine e del decoro degli interessati;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.”. (Cfr. Cass. civ., n. 19892/2023).
Nel caso di specie, tali requisiti risultano rispettati, atteso che in sintesi:
⎯ nell'articolo sono riportati fatti realmente accaduti, né sono ricostruiti in maniera fuorviante;
⎯ vi era un interesse pubblico alla notizia, riguardando la stessa l'allora Primo Ministro
[...]
Parte_4
⎯ il linguaggio usato, seppur colorito e pungente, non lede l'integrità morale degli odierni appellanti principali.
In conclusione, i fatti riportati nell'articolo, gli aggettivi riferiti al e il titolo dell'articolo – ad Pt_1 esclusione, come si vedrà nel prosieguo, della parte relativa alla condanna per calunnia nei confronti del dott. - non sono idonei a ledere l'onore e la reputazione dello stesso e dell'Associazione e, Per_1 in ogni caso, si è in presenza della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca.
Tanto premesso, le doglianze dell'appellante debbono ritenersi infondate.
21. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 13.10 e 13.11.
Il Tribunale, come innanzi rilevato, riteneva che il mancato aggiornamento della notizia, riportata nell'articolo, relativa alla condanna del per calunnia nei confronti del dott. reato poi Pt_1 Per_1 dichiarato estinto per prescrizione, fosse lesivo della reputazione e dell'onore del e Pt_1 dell'Associazione dallo stesso rappresentata. Conseguentemente, liquidava in favore degli stessi la somma complessiva di € 9.000,00 – di cui € 6.000,00 in favore del primo ed € 3.000,00 per la seconda pagina 19 di 25 – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché € 1.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/1948.
Gli appellanti principali lamentano l'irrisorietà dell'importo liquidato a fronte degli asseriti ingenti danni patiti e patiendi.
Questa Corte ritiene che tale notizia, in relazione al contesto ed all'oggetto dell'articolo, abbia una tenue portata offensiva. Ciò tenuto conto che l'articolo non è incentrato sulla figura del PA in quanto il focus è rappresentato dagli accadimenti avvenuti il giorno dell'udienza del processo MI e, inoltre, le espressioni ivi contenute e censurate dagli odierni appellanti principali sono prive di portata diffamatoria.
Peraltro, le ricadute negative sulla reputazione del e dell' sono state allegati dagli Pt_1 Parte_2 stessi e ritenute provate per presunzioni dal primo giudice.
In assenza, dunque, di una specifica prova idonea a dimostrare gli ingenti danni lamentati dagli odierni appellanti, la quantificazione operata dal primo giudice deve essere confermata.
Parimenti, deve essere confermata la parziale compensazione delle spese di lite e la relativa liquidazione svolte dal primo giudice.
La compensazione delle spese nella misura del 50% è infatti giustificata dall'accoglimento solo parziale delle molteplici domande attoree nel procedimento di merito e della soccombenza dello stesso nei plurimi procedimenti cautelari.
Infondata è, infine, la doglianza degli appellanti principali secondo cui la liquidazione delle spese di lite sarebbe avvenuta al di sotto dei minimi tabellari.
Invero, il primo giudice statuiva che: “le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, aggiornato secondo il valore dell'accolto (scaglione € 5.200,00 – 26.000,00), con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria, non essendosi proceduto ad istruzione e con aumento dei complessivi compensi nella misura del 30%, data la pluralità di parti” (v. p. 16 sentenza impugnata).
È chiaro, dunque, come il giudice di prime cure abbia utilizzato nella liquidazione delle spese i valori medi di cui al corretto scaglione di riferimento, riducendoli solo per la fase istruttoria e operando, anzi, un complessivo aumento dei compensi in ragione della pluralità di parti.
22. L'appello incidentale di , e . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
I motivi dell'appello incidentale sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 20 di 25 22.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 595 comma 3 e 185 c.p., artt. 2 e 21 Cost. erroneità e contraddittorietà della sentenza in merito alla sussistenza del danno da diffamazione a mezzo stampa;
22.2. violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. n. 47/1948, degli artt. 1223, 1226 e 2043, 2056,
2059 c.c., erroneità e contraddittorietà della sentenza in punto di riconoscimento e liquidazione del quantum risarcitorio;
22.3. violazione e falsa applicazione dell'art. 12 L. n. 47/1948, erroneità e contraddittorietà della sentenza in merito all'accoglimento della domanda di condanna accessoria;
22.4. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c., erroneità e contraddittorietà della sentenza in punto di compensazione delle spese legali.
23. Con riguardo al motivo sub n. 22.1, gli appellanti incidentali censurano la decisione nella parte in cui il giudice ha riconosciuto la portata diffamatoria della notizia – riportata nell'articolo in esame – relativa alla condanna per calunnia del signor nei confronti dell'ex P.M. reato dichiarato Pt_1 Per_1 poi estinto per prescrizione. Assumono che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il mancato aggiornamento della notizia integrasse gli estremi della diffamazione, in quanto – contrariamente a quanto affermato dal giudicante in primo grado – l'inesattezza della notizia avrebbe un carattere marginale rispetto al focus dell'articolo, rappresentato dal processo MI e il coinvolgimento dell'ex Premier CP_6
24. Quanto al motivo sub n. 22.2, gli appellanti incidentali deducono che, oltre a non essere ravvisabile alcun profilo diffamatorio dell'articolo oggetto di causa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in primo grado non era stata provata.
Invero, il signor e l' non avrebbero fornito alcuna prova concreta dei pregiudizi Pt_1 Parte_2 subiti, essendosi limitati ad affermare genericamente la lesione della propria rispettiva reputazione.
25. Circa il motivo sub n. 22.3, gli appellanti incidentali lamentano che il primo giudice avrebbe erroneamente liquidato in favore degli attori l'importo di € 1.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12
L. n. 47/1948, attesa l'assenza di un previo accertamento penale della condotta diffamatoria del giornalista . Sostengono che tale sanzione accessoria può essere comminata soltanto in CP_3 presenza dell'accertamento di detto reato.
26. In ordine al motivo sub n. 22.4, gli appellanti incidentali si dolgono della parziale compensazione delle spese di lite stabilita dal primo giudice. Deducono che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, la soccombenza delle controparti sarebbe stata prevalente, visto anche l'esito dei giudizi cautelari e il rigetto della maggior parte delle domande svolte dagli attori in primo grado.
pagina 21 di 25 27. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 22.1.
La Corte rileva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione, senza che assuma rilievo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale, atteso che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo” (Cass. civ., n.
11233/2017).
A tale proposito, si osserva che la pubblicazione di una notizia di cronaca giudiziaria inizialmente vera costituisce una condotta legittima;
tuttavia, qualora tale notizia sia superata nelle ipotesi di archiviazione del processo, assoluzione, o estinzione del reato, la pubblicazione cessa di essere lecita in caso di mancato aggiornamento con lo stesso risalto conferito alla notizia originaria. La verità della notizia deve essere, infatti, riferita agli sviluppi processuali risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo, in ragione del naturale e non affatto prevedibile percorso processuale della vicenda (cfr.
Cass. pen., n. 36244/2004).
Nel caso di specie, è incontestato che alla data di pubblicazione dell'articolo (10.5.2011) fosse già intervenuta l'estinzione del reato di calunnia per il quale il era stato condannato in primo grado Pt_1
(v. sentenza Cassazione del 2009 - doc. 19 fasc. grado appellanti principali). Dal mancato aggiornamento della notizia discende, dunque, l'inesattezza della stessa al momento della pubblicazione dell'articolo.
Atteso che la notizia in questione viene riportata nell'articolo subito dopo il riferimento alle molteplici condanne subite dal (“E insomma, ha accumulato anni di condanna tanto che adesso rischia Pt_1 davvero la cella”), tale inesattezza non può essere considerata marginale, potendo ingenerare nel lettore la convinzione dell'accertamento definitivo della condanna del anche per calunnia. Pt_1
Pertanto, questa Corte ritiene che la discrasia tra il narrato e la verità oggettiva assuma idoneità offensiva della reputazione, considerato che i fatti, se narrati con rigorosa esattezza, non sarebbero stati lesivi della reputazione del e dell' dallo stesso rappresentata, espressamente Pt_1 Parte_2 menzionata nell'articolo. Ne deriva che, come correttamente osservato dal primo giudice, sussistono nel caso di specie gli estremi dell'illecito diffamatorio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo,
pagina 22 di 25 attesa la negligenza nella verifica riguardante la perdurante veridicità del fatto narrato al momento della redazione dell'articolo. Deve, quindi, essere confermato l'accertamento della responsabilità, con riferimento all'articolo pubblicato online, del giornalista autore dell'articolo e, in via solidale, del direttore responsabile del quotidiano per omesso controllo e della società editrice ai sensi dell'art. 11
L, n. 47/1948, nonché di tutti e tre i convenuti anche nei confronti dell'associazione
[...]
ed anche per l'articolo cartaceo. Controparte_5
28. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 22.2.
La Corte osserva che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione;
conseguentemente, la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del di lui inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cfr. Cass. Civ., sez. I, n.
9068/2024; Cass. Civ., sez. III, n. 34635/2024).
Sul punto, il primo giudice riteneva che: “nel caso in esame, le ricadute negative sulla reputazione degli attori risultano oggetto di specifica allegazione nell'atto introduttivo (cfr. pag. 10,11 e 16 par. 2 dell'atto di citazione) e vengono presunte considerata la accertata portata diffamatoria dell'affermazione, la diffusione della testata sia nella versione cartacea che nella versione on line destinata agli abbonati, la notorietà di in relazione alle numerose attività svolte dallo stesso in Pt_1 proprio e come legale rappresentante di varie associazioni senza scopo di lucro, tra cui CP_5
” (v. p. 14 sentenza impugnata).
[...]
Il primo giudice, dunque, proprio in conformità al richiamato principio di diritto, ha ritenuto i danni lamentati dagli attori provati in via presuntiva, tenuto conto della diffusione del quotidiano (sia online che cartaceo), della notorietà del e della posizione sociale dello stesso in relazione alle attività Pt_1 svolte personalmente e quale legale rappresentante dell attrice in prime cure. La Corte Parte_2 condivide tale motivazione per scalfire la quale gli appellanti incidentali adducono significativi elementi, se non il carattere marginale dell'accertata diffamazione. La prospettazione degli appellanti si pone, dunque, in termini tautologici, senza considerare, soprattutto, che l'art. 368 del codice penale - che disciplina il reato di calunnia - prevede, come pena base, la reclusione da due a sei anni.
32.Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 22.3.
pagina 23 di 25 La Corte rileva che la sanzione civile, aggiuntiva al risarcimento, della riparazione prevista dall'art. 12 della L. n. 47/1948 presuppone la sussistenza di tutti gli elementi del reato di diffamazione - la cui valutazione può essere compiuta anche in sede civile - al ricorrere dei quali ben può essere liquidata dal giudice civile (Cass. civ., n. 10347/2021).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, non è quindi necessario il previo accertamento penale del reato di diffamazione, potendo il giudice civile liberamente valutare la sussistenza dei relativi elementi e comminare la sanzione in parola.
Atteso dunque l'accertamento dell'illecito diffamatorio da parte del giudice di prime cure, corretta è la condanna di al pagamento della sanzione accessoria ex art. 12 L. n. 47/1948. CP_3
33. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 22.4.
La Corte osserva che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ., Sez. Un, n.
32061/2022).
Nel caso di specie, non si può ritenere che la soccombenza degli attori sia stata prevalente come predicato dagli appellanti incidentali, posto che comunque, seppure in misura ridotta, le domande attoree sono state accolte.
Ne deriva che, atteso il parziale accoglimento delle domande degli attori in primo grado, risulta giustificata la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% operata dal primo giudice.
34. Conclusivamente, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati e, per l'effetto, la sentenza n. 6522/2024 del Tribunale di Milano deve essere confermata.
35. Alla luce della reciproca soccombenza delle parti nel presente giudizio di appello, sussistono giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
36. Infine, in virtù del rigetto di entrambi gli appelli, sussistono, per gli impugnanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 344/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello principale di Parte_8
, nonché l'appello
[...] CP_5 incidentale di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6522/2024 del Tribunale di Milano;
II. compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 18 novembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 344/2025, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in CORSO DI PORTA
ROMANA, 54 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. FANTINI UMBERTO, che li rappresenta e difende come da delega in atti appellanti principali contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentate pro tempore, e (C.F. P.IVA_2 CP_3
), elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 - C.F._3
20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. FLOCCARI MANUELA, che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 25 appellati e
avente ad oggetto: Diritti della personalità
Conclusioni per e Parte_1
OVIMENTO : Parte_2 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in parziale riforma della impugnata sentenza n.
6522/2024, resa dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, pubblicata il 28/06/2024, non notificata, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e/o riconvenzione rejetta, accogliere tutte le eccezioni e i motivi sopra dedotti, ovvero le conclusioni rassegnate in primo grado, ut infra, sinteticamente ritrascritti, anche in relazione alle domande pregiudiziali, cautelari, istruttorie e di merito.
NEL MERITO
Dato atto che alle testate telematiche registrate si estendono le fattispecie incriminatrici previste per la carta stampata, sicché il direttore della testata on line può essere chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 57 c.p.34 , laddove il medesimo scritto diffamatorio risulti visibile anche nella versione telematica, Accertare e dichiarare che la pervicace inottemperanza alla richiesta di rettifica/replica/aggiornamento allegata in atti, costituisce violazione degli artt. 8 e 11 della legge sulla stampa, per cui il quotidiano è tenuto a rispondere civilmente per i fatti denunciati in forza di un autonomo titolo giuridico, previo ogni necessario accertamento circa la lesività delle affermazioni e dei giudizi contenuti nei due articoli in formato cartaceo e on line incriminati, così voler provvedere:
1- Accertare e dichiarare che le informazioni e i giudizi riferiti negli articoli pubblicati da
“ ”, sia in versione cartacea, sia on line, costituiscono lesione della reputazione, dell'onore e CP_2 dell'immagine pubblica degli attori – e, conseguentemente, dichiarare tutti i convenuti concorsualmente responsabili di diffamazione aggravata a mezzo stampa ed internet, ai sensi degli artt. 81, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e art. 13 legge 47/1948, oltreché, ex art. 57 c.p., per quanto attiene la posizione del direttore responsabile;
2- E, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori, in seguito ai fatti di causa, da liquidarsi in misura eequitativa, secondo i parametri di legge, che vengono, sin d'ora, quantificati in € pagina 2 di 25 100.000,00 (€ 50.000 pro-capite), comprensivi dei danni ex art. 185 c.p.. e art. 2059 c.c., nonchè in ulteriori € 20.000,00, pro-capite, a titolo di riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 1. 47/1948,
e/o comunque al pagamento delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia in corso di causa, tenendo conto in particolare della qualità e notorietà della persona offesa, ovvero della sua collocazione professionale nell'ambito della Società civile, e della grande diffusione di “ ” su CP_2 tutto il territorio nazionale e anche all'estero, risultando indubbio che nella presente fattispecie processuale sia stato leso un bene giuridico della personalità umana, quale la reputazione, l'onore e
l'immagine della persona offesa e dell'Associazione dalla stessa rappresentata (concetti che vanno intesi in relazione all'opinione del gruppo sociale in cui essa vive ed opera da oltre 70 anni, generando di conseguenza gravi pregiudizi);
3- Ex art. 120 c.p.c., ordinare, altresì, la pubblicazione della emananda sentenza resa ad epilogo del presente giudizio, per intero e/o per estratto, per almeno volta, in uno o più giornali e riviste
(“Corriere della Sera”, “la Repubblica” e “L'Espresso”), a spese dei convenuti, e a cura dell'attore, oltreché sul quotidiano ”, sia in versione cartacea che on-line, nelle pagine CP_2 dedicate alla cronaca nazionale, sia sui profili facebook e twitter dei convenuti, nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia, per la durata di 30 giorni, da eseguirsi d'ufficio e a spese dei condannati, fissando, ex art. 614-bis c.p.c., una sanzione pecuniaria di € 10.000,00 o, nella diversa minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, per ogni inosservanza e per ogni giorno di ritardo;
4- ORDINARE, inoltre, la riproduzione della sentenza sul sito on line dei convenuti, con una permanenza e per un periodo pari a quello in cui risultano accessibili gli articoli censurati de quibus, fissando a titolo di sanzione una somma non inferiore ad € 10.000,00, per ogni inosservanza
e per ogni giorno di ritardo;
5- Disporre la deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca generali e la creazione nell'articolo archiviato di un link di riferimento all'emananda sentenza di merito;
6- Condannare, infine, i convenuti, in solido fra loro, alle spese di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 28/2010;
7- Ex art. 96 c. III c.p.c., condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di € 20.000,00= o, nella diversa minore o maggiore misura che più sarà ritenuta equa, ove ritenessero di opporre temerariamente ulteriore resistenza in giudizio.
8- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi riuniti, del giudizio di legittimità e del presente grado di appello. Si producono gli atti di cui alla narrative che precede.
pagina 3 di 25 Conclusioni per , e : Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione in via principale:
- rigettare le domande avversarie svolte in primo e secondo grado per tutti i motivi esposti;
in via incidentale nel merito:
- riformare parzialmente la sentenza n. 6522/2024, Rep. 5724/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, dott.ssa Nicotra, in data 27.6.2024 a definizione della causa R.G. 21290/2019, pubblicata il
28.6.2024, non notificata, nella parte in cui ha accertato la natura lesiva dell'inesattezza della notizia relativa alla condanna per calunnia ai danni del sig. Parte_1
e della dell'articolo pubblicato sul
[...] CP_4 Controparte_5 quotidiano “Libero” in data 10.5.2011 dal titolo: “Un pazzo aggredisce e, per l'effetto, CP_6 stante la marginalità dell'omissione e dell'assenza di concreto pregiudizio reputazionale, revocare
o ridurre la condanna a carico della società editrice, al direttore responsabile e al giornalista al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 9.000,00 in favore degli appellanti. Per
l'effetto azzerare o ridurre l'importo riconosciuto a ciascun appellato a tale titolo in primo grado e conseguentemente condannare gli appellanti principali a restituire alla società editrice quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento di primo grado con interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
- riformare parzialmente la sentenza n. 6522/2024, Rep. 5724/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, dott.ssa Nicotra, in data 27.6.2024 a definizione della causa R.G. 21290/2019, pubblicata il
28.6.2024, non notificata, nella parte in cui ha liquidato la somma di € 9.000,00 a titolo di risarcimento e, per l'effetto, azzerare o ridurre l'importo riconosciuto a tale titolo in primo grado e conseguentemente condannare gli appellanti principali a restituire alla società editrice quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento di primo grado con interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
- riformare parzialmente la sentenza n. 6522/2024, Rep. 5724/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, dott.ssa Nicotra, in data 27.6.2024 a definizione della causa R.G. 21290/2019, pubblicata il
28.6.2024, non notificata, nella parte in cui ha condannato il dot. al pagamento CP_3 dell'ulteriore somma di € 1.000,00 ex art. 12 L. n. 47/1948 e, per l'effetto, azzerare o ridurre
l'importo riconosciuto a tale titolo in primo grado e conseguentemente condannare gli appellanti
pagina 4 di 25 principali a restituire quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento di primo grado a tale titolo con interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
- riformare parzialmente la sentenza n. 6522/2024, Rep. 5724/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, dott.ssa Nicotra, in data 27.6.2024 a definizione della causa R.G. 21290/2019, pubblicata il
28.6.2024, non notificata, nella parte in cui ha compensato le spese di lite nella misura del 50% fra le parti e, per l'effetto, azzerare o ridurre gli importi riconosciuti a tale titolo in primo grado e conseguentemente condannare gli appellanti principali a restituire alla società editrice quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento di primo grado;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, la conferma del provvedimento nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dell'applicabilità delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del presente giudizio e del primo grado, anche in misura della riforma.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6522/2024 - pubblicata il 28.6.2024 – accoglieva parzialmente le domande proposte da (d'ora in poi: Parte_1
e (d'ora in poi: Parte_1 Parte_2
l' ), condannando , e - in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 solido tra loro – al pagamento di € 9.000,00 in favore degli attori e per la precisione di € 6.000,00 in favore di e di € 3.000,00 in favore dell , a titolo di risarcimento Parte_1 Parte_2 del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
condannava, altresì, al pagamento in favore degli attori dell'importo di € CP_3
1.000,00 ex art. 12 L n. 47/1948, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
compensava nella misura del 50% le spese di lite tra le parti, con condanna dei convenuti e dello Stato, attesa l'ammissione del Parte_3 sig. al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
pagina 5 di 25 2. Per quanto di interesse in questo grado, il procedimento veniva instaurato da e Parte_1
l' da questi rappresentata, i quali deducevano che: Parte_2
⎯ in data 10.5.2011 veniva pubblicato sul quotidiano Libero - sia nella versione cartacea che online - un articolo dal seguente titolo, altamente suggestivo ed infamante, “Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce ; CP_6
⎯ detto articolo si collocava nell'ambito di una più ampia campagna diffamatoria e di discredito mediatico da parte di un cartello di quotidiani filoberlusconiani, che malvedevano le attività del a tutela dei diritti umani e dei soggetti più deboli;
Parte_2
⎯ il titolo dell'articolo, con cui si intendeva vi fosse stata una concreta minaccia all'incolumità fisica di tale da giustificare l'allontanamento forzoso del signor Parte_4 [...]
doveva essere collegato alle successive, pesanti offese contenute nell'articolo: “Tutti i Parte_1 pazzi portano a ”; “e intanto s'ode uno che sbraita… e vedi che lo trascinano via di peso”; “ Pt_4
l'esagitato di turno ha i capelli bianchi, si guadagna il quarto d'ora di celebrità"; "poi si scopre che il soggetto in questione è agitatore - qualcuno preferisce provocatore - in servizio permanente effettivo"; "si chiama RO PA TT… e ha fondato un Movimento per la Giustizia
OB HO ed anche una rete chiamata Avvocati senza Frontiere”;
⎯ l'articolo conteneva accuse e notizie false, al fine di denigrare sia la persona che si sarebbe resa responsabile della pretesa ed inesistente aggressione, nominativamente identificata in Parte_1
sia la stessa immagine pubblica e la reputazione dell' espressamente
[...] Parte_2 citata;
⎯ come risultante dai vari video, interviste pubblicate sui maggiori quotidiani e televisioni italiane ed estere, il signor era stato vittima, all'uscita del Tribunale di Milano, di Parte_1 un'aggressione fisica e di un fermo illegale da parte di due agenti della Digos in borghese, senza aver aggredito alcuna persona e tantomeno l'allora Presidente del Consiglio CP_6
⎯ le videoriprese dimostravano l'ingiustificato intervento ed uso della forza da parte della a CP_7 danno di una persona inerme, la quale stava cercando di esprimere la propria opinione in merito alla manifestazione in corso, così come i sostenitori del Premier radunati dinanzi al Tribunale di
Milano;
⎯ per tali fatti, con riferimento al solo articolo cartaceo, era stato disposto il rinvio a giudizio del giornalista e del direttore del quotidiano;
pagina 6 di 25 ⎯ gli attori avevano recentemente scoperto l'esistenza anche di una versione online dell'articolo incriminato, decidendo quindi di agire anche in sede civile;
⎯ il titolo ed il contenuto dell'articolo assumevano una connotazione gravemente lesiva della personalità e dell'immagine degli attori, sia per la intrinseca valenza diffamatoria, che per la assoluta falsità della ricostruzione dei fatti ivi contenuta;
⎯ le espressioni utilizzate nel definire l'attore (“pazzo”, “esagitato” ed “agitatore”) erano altamente infamanti ed esulavano dai limiti del diritto di cronaca e di critica per difetto di continenza;
⎯ all'attore venivano attribuite anche dichiarazioni che lo stesso non aveva mai rilasciato, non avendo questi mai dichiarato di essere avvocato;
⎯ nell'articolo venivano esposte altre notizie false e tendenziose, come la condanna per il delitto di calunnia nei confronti dell'ex Procuratore di Milano dott. tenuto conto Persona_1 che i procedimenti a suo danno si erano invece conclusi con sentenza di assoluzione e di proscioglimento;
⎯ fatti e giudizi contenuti nell'articolo erano quindi da considerarsi gravemente diffamatori, in quanto diretti a denigrare gratuitamente la persona dell'attore e le battaglie portate avanti dal sig.
e dal Pt_1 Controparte_8
Ciò premesso, gli attori chiedevano al Tribunale di Milano:
• di accertare che le informazioni e i giudizi riferiti nell'articolo del 10.5.2011, pubblicato sia in versione cartacea che online costituivano lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine pubblica degli attori, con conseguente responsabilità dei convenuti per diffamazione aggravata a mezzo stampa ed internet ai sensi degli artt. 81, 110, 595 commi 2 e 3 c.p. e art. 13 della L.
47/1948, oltre che ai sensi dell'art. 57 c.p. quanto al direttore responsabile;
Controparte_1
• la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella complessiva somma di € 100.000,00 (€ 50.000 per ciascun attore), oltre ad € 20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L 47/1948, oltre agli esborsi sostenuti per le pubblicazioni alternative;
• di ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti e a cura degli attori nelle pagine dedicate alla cronaca nazionale di “Libero”, sia in versione cartacea che online, sui profili
Facebook e Twitter dei convenuti, nonché sul quotidiano “la Repubblica” e i periodici “Famiglia
Cristiana” e “L'Espresso”; pagina 7 di 25 • di ordinare la riproduzione della sentenza sul sito online dei convenuti con una permanenza per un periodo pari a quello in cui risultano accessibili gli articoli censurabili;
• la condanna dei convenuti alle spese di mediazione ed al pagamento della somma di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in caso di temeraria resistenza in giudizio.
3. I convenuti si costituivano in giudizio deducendo l'infondatezza delle domande attoree.
Nel merito, rilevavano che:
⎯ l'articolo oggetto di causa era stato pubblicato soltanto nella versione cartacea, posto che il doc.
n. 1 allegato all'atto di citazione si riferiva alla versione acquistabile online dagli abbonati al quotidiano, da ritenersi equiparabile all'acquisto della copia cartacea, in quanto non fruibile da chiunque sul web, ma solo dagli abbonati;
ciò escludeva quindi la configurabilità della dedotta diffamazione a mezzo internet;
⎯ nell'articolo in parola il giornalista si era limitato a riportare ciò che era CP_3 realmente accaduto il 9 maggio 2011 e ad una sintetica descrizione dei soggetti coinvolti, senza stravolgere i fatti;
⎯ il 9 maggio 2011, davanti al Tribunale di Milano, era radunata una grande folla di giornalisti e curiosi per l'arrivo di in occasione di un'udienza del processo MI;
Parte_4
⎯ in tale frangente erano accaduti tre episodi: il primo aveva visto come protagonista
[...]
mentre gli altri due, noto “disturbatore” e Parte_1 Parte_5 Parte_6
⎯ con riguardo all'attore, il giornalista si era limitato a raccontare che vi era stato un confronto dialettico tra il signor e il “fan club” di tale da comportare Pt_1 Parte_4
l'identificazione e l'allontanamento di da parte delle forze dell'ordine, nonché a riportare tra Pt_1 virgolette le frasi esatte proferite dal nei confronti dei giornalisti accorsi per l'intervento della Pt_1
CP_7
⎯ nell'articolo erano state riportate alcune notizie riferite al signor , riprese fedelmente dalla Pt_1 biografia dello stesso e non oggetto di contestazione avversaria;
⎯ il titolo dell'articolo era in linea con gli argomenti trattati nel corpo dell'articolo giornalistico e non riportava né il nome del signor , né dell' da questi rappresentata;
Pt_1 Parte_2
⎯ il titolo si riferiva all'episodio relativo al signor il quale, sempre in data 9.5.2011, aveva Pt_5 fatto una sorta di “rito tribale”, dapprima denudandosi e bruciando una foto raffigurante per poi lanciare del sale grosso verso urlando la parola “pedofilo”; CP_6 CP_6
pagina 8 di 25 ⎯ da ciò emergeva come le parole “pazzo” e “rissa” fossero riferite a detto episodio e non agli altri descritti nell'articolo;
⎯ non era configurabile l'asserita campagna diffamatoria a danno degli attori, atteso che l'articolo oggetto delle doglianze avversarie era uno solo;
⎯ sussistevano i presupposti per ritenere operanti le scriminanti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica;
⎯ non vi era alcuna prova della sussistenza dei danni allegati dai convenuti.
4. La causa veniva iscritta al n. 21290/2019 R.G. del Tribunale di Milano. Il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 75, co. 3, c.p.p. (con ordinanza del 6.11.2019) e poi riassunto a seguito della pronuncia della sentenza n. 50 del 20.1.2022 della Corte d'Appello di Cagliari (a definizione del giudizio penale R.G.N.R. 1382/2019), con cui veniva disposta l'assoluzione di . Controparte_1
5. Con separato ricorso cautelare in corso di causa, gli attori chiedevano di ordinare ai convenuti la pubblicazione – sia nella versione cartacea che online del quotidiano - della richiesta di rettifica/replica e/o aggiornamento tramessa in data 3.11.2019, nonché la deindicizzazione dell'articolo censurato dai motori di ricerca. Con ordinanza del 14.1.2020 il giudice designato rigettava il ricorso. In seguito, gli attori proponevano un nuovo ricorso cautelare, avente il medesimo oggetto del precedente, rigettato con ordinanza del 18.5.2023. Avverso quest'ultima gli attori proponevano reclamo, rigettato dal Tribunale di Milano con ordinanza dell'11 luglio 2023.
6. Con ulteriore atto di citazione e contestuale ricorso cautelare, gli attori convenivano in giudizio – sempre dinanzi al Tribunale di Milano - Quotidiano, svolgendo le medesime domande CP_2 avanzate nei confronti di , e . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_9
La causa veniva iscritta al n. 41107/2022 R.G. del Tribunale di Milano.
7. Disposta la riunione dei due procedimenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Il giudice di prime cure riteneva, in primo luogo, che quanto esposto nell'articolo fosse conforme a quanto accaduto e che fatti, qualifiche e termini riferibili al signor , ivi contenuti, non Pt_1 avessero una portata lesiva della reputazione dell'attore.
Con riguardo poi al titolo dell'articolo, il primo giudice riteneva che lo stesso non avesse un'autonoma portata diffamatoria, “atteso che il riferimento generico ad un pazzo che aggredisce nel titolo, senza indicazione di un nominativo specifico, comporta che il lettore, per CP_6 potere individuare tale figura, debba leggere il contenuto dell'articolo da cui si evince l'estraneità
pagina 9 di 25 dell'attore alla condotta descritta nel titolo stesso” (v. p. sentenza impugnata). Veniva invece considerata fondata la doglianza degli attori circa l'inesattezza di quanto rappresentato nell'articolo in ordine alla condanna riportata dal signor per calunnia nei confronti dell'ex P.M. dott. Pt_1
Sul punto, il primo giudice evidenziava come il giornalista avesse Persona_1 esposto un fatto storico vero, rappresentato dalla condanna in primo grado del signor per Pt_1 detto reato, ma non aggiornato e inesatto alla data di pubblicazione dell'articolo, posto che il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di cassazione. Riteneva, pertanto, che l'inesattezza della notizia fosse idonea a determinare una lesione dell'onore e della reputazione professionale sia del signor , che dell' dallo stesso rappresentata, “considerata
Pt_1 Parte_2 la espressa citazione di tale associazione nell'articolo, in quanto fondata da e tenuto conto
Pt_1 del fatto che non è contestata la coincidenza tra l'attività e le battaglie portate avanti dalla associazione con quelle svolte dal suo presidente ”. Ciò premesso, il danno risarcibile veniva
Pt_1 quantificato, in via equitativa, in € 6.000,00 in favore del signor ed € 3.000,00 in favore
Pt_1 dell'Associazione e posto a carico di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Oltre al risarcimento, in favore degli attori veniva riconosciuto, limitatamente alla pubblicazione dell'articolo in esame sul quotidiano online, l'importo di € 1.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/1948, posto a carico del solo giornalista . CP_3
Quanto alle ulteriori domande degli attori, svolte anche in sede cautelare, il primo giudice riteneva che l'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. a spese dei convenuti, nonché di riproduzione della stessa sul sito online dei convenuti fosse una “misura ultronea alla riparazione del danno, tenuto conto del lungo tempo decorso dai fatti” (v. p. 15 sentenza impugnata). In ordine poi alla richiesta deindicizzazione dell'articolo in parola dai motori di ricerca, il giudice di prime cure rilevava come gli attori non avessero provato la reperibilità in rete dello stesso mediante la digitazione dei loro nominativi.
9. Avverso la decisione di primo grado hanno interposto appello il signor e Parte_1
l' , chiedendone l'integrale riforma. Parte_2
10. , e hanno chiesto il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2 CP_3 domande avversarie e proposto appello incidentale, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata.
11. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza dell'11 novembre 2025, previa concessione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
pagina 10 di 25 Motivi della decisione
12. I rapporti tra il presente giudizio ed il giudizio penale a carico di e CP_3 CP_1
.
[...]
Il presente giudizio civile ha ad oggetto la domanda di accertamento – proposta da e Parte_1 dall' dallo stesso rappresentata – della responsabilità di Parte_2 CP_3 CP_1
ed per il reato di diffamazione aggravata in relazione all'articolo
[...] Controparte_2 pubblicato il 10.5.2011 sia sull'edizione cartacea che sul sito web del quotidiano “Libero”.
In sede penale, invece, - in proprio e quale legale rappresentante dell' Parte_1 [...]
Avvocati senza Frontiere” - sporgeva denuncia/querela nei confronti di CP_10 CP_1
, quale direttore responsabile del quotidiano ”, per il reato ex art. 57 c.p., nonché di
[...] CP_2
per il reato di cui all'art. 595 commi 2 e 3 c.p., quale articolista identificato con CP_3
l'acronimo , ritenuto l'autore dell'articolo asseritamente diffamatorio, titolato “Al Circo del CP_11
Tribunale. Un pazzo aggredisce pubblicato su ” il 10.5.2011. CP_6 CP_2
Con atto del 25.11.2013, si costituiva parte civile nel procedimento penale n. Parte_1
33734/11 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti di e Controparte_1
il primo, per il delitto di cui all'art. 57 c.p., in relazione agli artt. 595 commi 2 e 3 CP_3
c.p., e art. 13 legge n. 47/1948, perché ometteva di esercitare, sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario per impedire che con la pubblicazione dell'articolo del 10.5.2011 fosse commesso il reato di diffamazione a mezzo della stampa;
il secondo, del delitto di cui agli artt. 595 co.
2 e 3 c.p. e art. 13 legge n. 47/1948, perché, in qualità di autore dell'articolo sopra indicato, offendeva la reputazione di Quest'ultimo chiedeva che fosse liquidata a suo favore la somma Parte_1 di € 100.000,00, a titolo di provvisionale, da porsi a carico solidale degli imputati, oltre ad €
20.000,00, a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12, L. n. 47/1948, oltre la pubblicazione della sentenza, ex art. 36 c.p., per intero e/o per estratto, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Con sentenza n. 2012/2014, il Tribunale di Milano rimetteva gli atti al Tribunale di Cagliari, territorialmente competente.
Il Gip di Cagliari, sentite le parti, escludeva la costituzione di parte civile del
[...]
, osservando che la stessa non risultava titolare “iure proprio” di una pretesa Controparte_5 risarcitoria, dal momento che non riscontrava alcuna frase offensiva nei confronti della stessa.
Con sentenza n. 1440/2019, depositata l'1.8.2019, il Tribunale di Cagliari assolveva CP_3
“perché il fatto non sussiste” e condannava per il reato di cui all'art. 57 c.p., in Controparte_1
pagina 11 di 25 relazione agli artt. 595, co. 2 e 3, c.p., “perché, in qualità di direttore del quotidiano , ometteva CP_2 di esercitare sul periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione dell'articolo” del 10.5.2011, firmato da “fosse commesso il reato di diffamazione a CP_3 mezzo stampa”; condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore della parte Controparte_1 civile, rimettendo le parti al competente giudice civile per una corretta quantificazione, con una provvisionale di € 5.000,00 (v. p. 2 doc. 6 fasc. I grado appellati).
Avverso la stessa proponevano appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, sia CP_1
che
[...] Parte_1
Con sentenza n. 50/2022 del 24.1.2022, la Corte d'Appello di Cagliari assolveva Controparte_1 in ordine al reato ascrittogli, “in quanto il fatto non sussiste”, revocando le statuizioni civili (v. p. 38 doc. 6 fasc. I grado appellati).
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile.
Con sentenza n. 19908/2023, depositata il 10.5.2023, la Suprema Corte accoglieva il ricorso limitatamente alle censure mosse dal con riguardo all'omessa decisione sull'appello dello stesso Pt_1 avverso l'assoluzione di Sul punto, la S.C. rilevava che la Corte territoriale, pur CP_3 esponendo in motivazione le ragioni del rigetto del gravame proposto dal , nulla aveva esposto Pt_1 relativamente alle statuizioni civili nei confronti di Invero, in tale dispositivo era CP_3 assente ogni riferimento ad e si trovavano riferimenti alle statuizioni nei confronti di CP_3
. Pertanto, la S.C. annullava la sentenza impugnata, nella parte relativa alle statuizioni civili CP_1 nei confronti di , rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, CP_3 rimanendo assorbite tutte le altre censure proposte dal ricorrente avverso l'assoluzione dello . CP_3
Attesa poi l'inammissibilità del ricorso per cassazione del quanto all'assoluzione di Pt_1 CP_1
, sulla relativa statuizione della Corte d'Appello di Cagliari, si era formato il giudicato.
[...] riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Milano. Il relativo giudizio, Parte_1 iscritto al n. 2412/2012 R.G., veniva definito con sentenza n. 1207/2025 (pubblicata il 29.4.2025).
Tanto premesso, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, soltanto nei confronti di e limitatamente alla domanda svolta dal con riguardo alla pubblicazione Controparte_1 Pt_1 dell'articolo de quo sul quotidiano cartaceo, trova applicazione nel caso di specie l'art. 652 c.p.p. sull'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, essendovi per l'appunto stata la costituzione di come parte civile. Parte_1
pagina 12 di 25 Conseguentemente, in questa sede, come per il primo grado, debbono essere valutate:
⎯ quanto alla pubblicazione dell'articolo sul sito internet del quotidiano, la domanda di entrambi gli attori nei confronti di tutti e tre i convenuti;
⎯ quanto all'articolo cartaceo, la domanda dell' nei confronti di tutti e tre convenuti, Parte_2 nonché del nei confronti di , che non ha partecipato al giudizio penale. Pt_1 Controparte_2
13. L'appello principale di e Parte_1 [...]
. Parte_2
I motivi dell'appello principale sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
13.1. violazione e falsa applicazione artt. 700 c.p.c. e L. n. 47/1948 in relazione al rifiuto di pubblicazione della rettifica nonché, quantomeno, della sentenza ex art. 120 c.p.c.;
13.2. necessaria, conseguente condanna ex art. 120 c.p.c. alla pubblicazione dell'emananda sentenza di appello, oltre all'applicazione di una sanzione ex art. 614 bis c.p.c.;
13.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 81, 110, 595, commi 2° e 3°, c.p., e art. 13 L n.
47/1948, per manifesta insussistenza di qualsiasi esimente, anche putativa, del diritto di cronaca e di critica;
13.4. inapplicabilità di qualsiasi scriminante per assenza di continenza, veridicità e difformità tra le notizie pubblicate e l'intervista rilasciata dalla P.O. alla stampa;
13.5. violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove in sede penale, nonché degli artt. 192, 652 e 654 c.p.p.;
13.6. incongruenza e ininfluenza delle statuizioni penali in virtù del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile;
13.7. valenza offensiva del termine “esagitato”;
13.8. valenza offensiva della qualità di “provocatore” e/o “agitatore” “in servizio permanente effettivo”;
13.9. valenza calunniosa del titolo di avvocato;
13.10. irrisoria quantificazione dei danni morali e patrimoniali in violazione delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano;
13.11. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
14. Quanto ai motivi sub nn. 13.1 e 13.2, gli appellanti principali si dolgono del rigetto delle domande di pubblicazione della rettifica dell'articolo, nonché della sentenza di primo grado, svolte sia nei giudizi di merito riuniti, che nei ricorsi cautelari. Assumono che tale rigetto si fonderebbe su di una pagina 13 di 25 erronea lettura degli atti, anche a fronte della permanenza in rete dell'articolo oggetto di causa che, secondo il primo giudice, non sarebbe provata. Insistono, pertanto, nella richiesta di pubblicazione della sentenza e deindicizzazione dell'articolo in parola dai motori di ricerca. Chiedono, altresì, la fissazione di una sanzione pecuniaria ex art. 614 bis c.p.c. in ipotesi di mancato rispetto dell'ordine di pubblicazione da parte degli odierni appellati.
15. Con riguardo ai motivi sub nn. 13.3 e 13.4, gli appellanti principali deducono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il titolo, l'articolo e le espressioni ivi contenute sono considerate come prive di portata diffamatoria. Sostengono che il primo giudice sarebbe giunto a tali conclusioni mediante una “lettura atomistica dello scritto” e una “distorta ricostruzione dei fatti” (v. p. 20 atto di appello).
16. In ordine ai motivi sub nn. 13.5 e 13.6, gli appellanti principali lamentano che il primo giudice non avrebbe valutato l'intera domanda attorea, senza porre alla base della propria decisione tutti gli elementi offerti, anche in sede penale. La sentenza impugnata sarebbe, quindi, caratterizzata da una
“plateale confusione e distorsione delle risultanze probatorie raccolte in atti”, tale da escludere l'attendibilità della stessa, oltre che delle sentenze rese in sede penale (v. p. 29 atto di appello).
17. Circa i motivi sub nn. 13.7, 13.8 e 13.9, gli appellanti principali affermano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto insussistente la natura diffamatoria dei termini, contenuti nell'articolo, “esagitato”, “provocatore” e/o “agitatore in servizio permanente effettivo”, oltre alla valenza calunniosa del titolo di avvocato affibbiato al signor . Pt_1
18. Quanto ai motivi sub nn. 13.10 e 13.11, gli appellanti principali deducono che la quantificazione dei danni loro patiti operata in primo grado sarebbe irrisoria e che la liquidazione delle spese di lite, compensate del 50%, ridotte sotto gli importi minimi tabellari, sarebbe esigua.
19. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 13.1 e 13.2.
La Corte rileva che la permanenza in rete dell'articolo oggetto di causa risulta provata sino alla data dell'11 aprile 2019, come da copia autentica di pagina web allegata dagli attori in primo grado (v. doc.
1 fasc. I grado ). Invero, ad oggi, cliccando sul link presente in tale documento, l'articolo non Pt_1 risulta più visibile nella testata online di;
peraltro, la versione web dell'articolo non era fruibile CP_2 da chiunque, ma solo dagli abbonati al quotidiano online di . CP_2
La permanenza dell'articolo in epoca successiva non può dirsi provata dalla riproduzione sul sito
“Pressreader” (v. doc. 34 fasc. I grado e link nelle note). Trattasi, infatti, di un sito di terzi - Pt_1
pagina 14 di 25 totalmente estraneo a e fuori dalla sfera di controllo del quotidiano - in cui vengono aggregate CP_2 notizie, riviste, giornali da tutto il mondo, la cui fruizione è comunque riservata soltanto agli abbonati.
Ciò premesso e considerato il notevole lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della notizia
(10.5.2011) già alla data di introduzione del giudizio di primo grado, quindi all'anno 2019 e, di poi, ad oggi (ben 14 anni) è venuta meno l'esigenza di un rimedio quale la chiesta rettifica.
Le medesime considerazioni valgono anche per la richiesta di pubblicazione della sentenza, essendo venuto meno un concreto interesse alla stessa in ragione del lungo tempo decorso dai fatti, già alla data dell'instaurazione del giudizio in prime cure.
Ne deriva che la domanda di rettifica dell'articolo e di pubblicazione della sentenza, già disattese in primo grado (oltre che nei procedimenti cautelari per la rettifica), non possono trovare accoglimento in questa sede. Per l'effetto, anche la domanda di fissazione di una sanzione pecuniaria ex art. 614 bis c.p.c., quale conseguenza della mancata pubblicazione dell'articolo, deve essere disattesa.
Gli appellanti insistono poi nella richiesta di deindicizzazione dell'articolo de quo dai principali motori di ricerca.
In particolare, l'indicizzazione rappresenta il meccanismo usato dai motori di ricerca al fine di evidenziare un contenuto presente in rete.
Gli appellanti principali avrebbero dovuto quindi provare che, digitando in rete i loro nominativi, il titolo dello scritto o l'episodio cui si riferisce, l'articolo viene reperito in rete.
Tale onere probatorio non è stato adempiuto.
Anche con riguardo al solo sito Press Reader, gli attori non hanno provato e nemmeno compiutamente allegato che, collegandosi in rete e digitando i loro nominativi o un riferimento alla vicenda, i motori di ricerca mostrano l'articolo.
In assenza, dunque, del necessario supporto probatorio, l'istanza di deindicizzazione non può essere accolta.
20. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9.
Tali motivi di gravame, in quanto logicamente connessi e incentrati sul preteso carattere diffamatorio dell'articolo oggetto di causa, vengono trattati congiuntamente.
La Corte osserva che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, “in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito,
pagina 15 di 25 nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” (Cass. civ., n. 12012/2017).
Il primo giudice ha escluso la natura diffamatoria dell'articolo oggetto di causa proprio richiamando tale principio di diritto, procedendo ad una lettura dello stesso nel suo insieme e non in maniera
“atomistica”, come sostenuto dagli appellanti principali.
Parimenti, alla base della decisione del Tribunale non può dirsi sussistente una “distorta ricostruzione dei fatti” o una “plateale confusione e distorsione delle risultanze probatorie raccolte in atti”.
In ordine poi alle risultanze penali, si rileva che “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia
e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente” (Cass. civ. n.
17316/2018).
Nel caso di specie, il primo giudice valutava autonomamente l'intera domanda attorea sulla base di tutta la documentazione in suo possesso, ivi comprese le risultanze penali, tenuto conto dell'efficacia ex art. 652 c.p.p. soltanto con riguardo all'assoluzione di in rapporto all'articolo Controparte_1 cartaceo. Peraltro, nell'accertare l'assenza della natura diffamatoria dell'articolo, faceva riferimento alla sentenza penale del Tribunale di Cagliari e al verbale di audizione del sig. in soli due punti Pt_1
(v. lett. f) e g) p. 9 sentenza impugnata).
Con riguardo, nello specifico, ai diversi profili di offensività dell'articolo lamentati dagli appellanti principali, si osserva che:
⎯ manca nell'articolo qualsivoglia riferimento a condotte aggressive del signor nei confronti di Pt_1
La condotta attribuita allo stesso è infatti rappresentata dall'aver gridato “vergogna, CP_6 vergogna” contro il fan club di mentre veniva trascinato via;
inoltre, la frase “come ogni CP_6 lunedì appostato davanti all'uscita laterale del Palazzo di Giustizia milanese” si riferisce proprio al fan club e non al signor , come emerge leggendo l'intero periodo (“E intanto s'ode uno che Pt_1
pagina 16 di 25 sbraita, «...vergogna! vergogna!...», e vedi che lo trascinano via di peso. Ce l'ha con il fan - club del
Cavaliere, come ogni lunedì appostato davanti all'uscita laterale del Palazzo di Giustizia milanese”,
v. doc. 2 fasc. I grado appellati);
⎯ l'articolo richiama le dichiarazioni del rivolte ai sostenitori di nonché il fatto che Pt_1 CP_6 il primo veniva identificato e poi rilasciato (“L'esagitato di turno ha i capelli bianchi, si guadagna il quarto d'ora di celebrità e parla coni giornalisti, «mi sono scandalizzato vedendo i sostenitori del premier. Mi è sembrato normale dirgli che i veri abusi giudiziari sono altri». E racconta d'essere stato identificato e però rilasciato «perché non ho fatto niente. Volevano impedirmi di parlare, in questo Paese non c'è più libertà di espressione»”). L'articolo riporta le testuali dichiarazioni rese dal su ciò che avrebbe detto ai sostenitori di (ossia che i veri abusi giudiziari erano altri), Pt_1 CP_6 nonché la circostanza che egli stesso sarebbe stato fermato ed allontanato al fine di impedire di esprimere il proprio pensiero, menzionando, altresì, l'avvenuto immediato rilascio dello stesso . Pt_1
Peraltro, nell'articolo viene evidenziato che il sia stato forzosamente allontanato, nonostante Pt_1 non fosse emersa alcuna condotta aggressiva o pericolosa tenuta dallo stesso, ma, sostanzialmente, per avere manifestato il proprio pensiero. Quanto narrato risulta, quindi, conforme rispetto a quanto accaduto e, come tale, privo di una portata lesiva della reputazione del e dell'Associazione; Pt_1
⎯ l'uso del termine “l'esagitato di turno”, riferito al , non ha natura offensiva. Per esagitato si Pt_1 intende “persona scalmanata, in preda a forte agitazione” (v. vocabolario “Treccani”). Trattasi, infatti, di un aggettivo privo di un'autonoma portata denigratoria dell'altrui reputazione. Peraltro, dal video allegato dalle parti emerge chiaramente la concitazione dell'attore nel momento in cui lo stesso veniva trascinato via dagli agenti della Digos, lamentandosi del trattamento ricevuto e urlando. Ne deriva che l'uso dell'aggettivo “esagitato” sia da considerarsi pertinente rispetto all'accaduto;
⎯ l'utilizzo degli aggettivi “agitatore in servizio permanente” o “provocatore” non esula dai limiti della continenza oggettiva (“Poi si scopre che il soggetto in questione è agitatore -qualcuno preferisce provocatore - in servizio permanente effettivo”). Il termine agitatore indica “chi eccita e infiamma gli animi con dottrine e idee nuove, rivoluzionarie o comunque ricche di fermenti”, mentre per “provocatore” si intende chi provoca, ovvero chi incita o spinge altri a reagire, spesso in modo violento o aggressivo, con parole o azioni irritanti. Tali aggettivi risultano coerenti rispetto alla figura del , quale fondatore dell'Associazione appellante e della rete Avvocati senza Frontiere e Pt_1 all'attività portate avanti dallo stesso, anche mediante tali enti, contro i c.d. poteri forti ed occulti, come desumibile dalla sua biografia presente in rete;
pagina 17 di 25 ⎯ l'erronea attribuzione al signor del titolo di avvocato, contenuta nell'articolo, è inidonea a Pt_1 ledere l'onore e la reputazione dello stesso (“Si chiama ha 56anni, è Parte_1 avvocato e ha fondato un Movimento per la Giustizia e anche una rete chiamata Avvocati CP_5
Senza Frontiere”);
⎯ l'articolo non si focalizza sull'accadimento avvenuto al sig. , ma racconta anche di altri due Pt_1 episodi con protagonisti e Il primo lanciava “il malocchio su Parte_5 Parte_7
tirando sale grosso”, mentre il secondo si infiltrava tra i sostenitori di CP_6 CP_6 innalzando un cartello;
⎯ dalla dichiarazione di un astante, riportata nell'incipit dell'articolo, “tutti i pazzi portano a
, si evince il tono ironico che contraddistingue la narrazione sia dell'episodio del , CP_6 Pt_1 che degli altri soggetti menzionati;
⎯ il titolo dell'articolo, ovverosia “Al circo del Tribunale, Un pazzo aggredisce , non può CP_6 ritenersi come riferito al , posto che nell'articolo vengono menzionati tre diversi episodi e Pt_1 nessuna condotta aggressiva viene allo stesso attribuita. Il riferimento ad un “pazzo” è totalmente generico in assenza di un nominativo specifico. Ne consegue che il lettore, al fine di individuare tale figura, avrebbe dovuto leggere l'articolo per intero, da cui emerge comunque l'estraneità del Pt_1 rispetto a tale condotta. Per l'effetto, non può essere attribuita al titolo dell'articolo un'autonoma portata diffamatoria.
Poste tali premesse, è opportuno evidenziare che “la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando
i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. civ., n.
14822/2012)
Ancora poi, “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di
pagina 18 di 25 esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto” (Cass. civ. n. 4955/2024).
Infatti, sebbene il diritto di critica vada incontro a limiti meno stringenti, rispetto quello di cronaca, risulta comunque soggetto ai seguenti criteri: “a) la sussistenza dell'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, cioè la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere proprio per la violazione del criterio di correttezza formale e sostanziale un contenuto lesivo dell'immagine e del decoro degli interessati;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.”. (Cfr. Cass. civ., n. 19892/2023).
Nel caso di specie, tali requisiti risultano rispettati, atteso che in sintesi:
⎯ nell'articolo sono riportati fatti realmente accaduti, né sono ricostruiti in maniera fuorviante;
⎯ vi era un interesse pubblico alla notizia, riguardando la stessa l'allora Primo Ministro
[...]
Parte_4
⎯ il linguaggio usato, seppur colorito e pungente, non lede l'integrità morale degli odierni appellanti principali.
In conclusione, i fatti riportati nell'articolo, gli aggettivi riferiti al e il titolo dell'articolo – ad Pt_1 esclusione, come si vedrà nel prosieguo, della parte relativa alla condanna per calunnia nei confronti del dott. - non sono idonei a ledere l'onore e la reputazione dello stesso e dell'Associazione e, Per_1 in ogni caso, si è in presenza della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca.
Tanto premesso, le doglianze dell'appellante debbono ritenersi infondate.
21. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 13.10 e 13.11.
Il Tribunale, come innanzi rilevato, riteneva che il mancato aggiornamento della notizia, riportata nell'articolo, relativa alla condanna del per calunnia nei confronti del dott. reato poi Pt_1 Per_1 dichiarato estinto per prescrizione, fosse lesivo della reputazione e dell'onore del e Pt_1 dell'Associazione dallo stesso rappresentata. Conseguentemente, liquidava in favore degli stessi la somma complessiva di € 9.000,00 – di cui € 6.000,00 in favore del primo ed € 3.000,00 per la seconda pagina 19 di 25 – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché € 1.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/1948.
Gli appellanti principali lamentano l'irrisorietà dell'importo liquidato a fronte degli asseriti ingenti danni patiti e patiendi.
Questa Corte ritiene che tale notizia, in relazione al contesto ed all'oggetto dell'articolo, abbia una tenue portata offensiva. Ciò tenuto conto che l'articolo non è incentrato sulla figura del PA in quanto il focus è rappresentato dagli accadimenti avvenuti il giorno dell'udienza del processo MI e, inoltre, le espressioni ivi contenute e censurate dagli odierni appellanti principali sono prive di portata diffamatoria.
Peraltro, le ricadute negative sulla reputazione del e dell' sono state allegati dagli Pt_1 Parte_2 stessi e ritenute provate per presunzioni dal primo giudice.
In assenza, dunque, di una specifica prova idonea a dimostrare gli ingenti danni lamentati dagli odierni appellanti, la quantificazione operata dal primo giudice deve essere confermata.
Parimenti, deve essere confermata la parziale compensazione delle spese di lite e la relativa liquidazione svolte dal primo giudice.
La compensazione delle spese nella misura del 50% è infatti giustificata dall'accoglimento solo parziale delle molteplici domande attoree nel procedimento di merito e della soccombenza dello stesso nei plurimi procedimenti cautelari.
Infondata è, infine, la doglianza degli appellanti principali secondo cui la liquidazione delle spese di lite sarebbe avvenuta al di sotto dei minimi tabellari.
Invero, il primo giudice statuiva che: “le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, aggiornato secondo il valore dell'accolto (scaglione € 5.200,00 – 26.000,00), con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria, non essendosi proceduto ad istruzione e con aumento dei complessivi compensi nella misura del 30%, data la pluralità di parti” (v. p. 16 sentenza impugnata).
È chiaro, dunque, come il giudice di prime cure abbia utilizzato nella liquidazione delle spese i valori medi di cui al corretto scaglione di riferimento, riducendoli solo per la fase istruttoria e operando, anzi, un complessivo aumento dei compensi in ragione della pluralità di parti.
22. L'appello incidentale di , e . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
I motivi dell'appello incidentale sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 20 di 25 22.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 595 comma 3 e 185 c.p., artt. 2 e 21 Cost. erroneità e contraddittorietà della sentenza in merito alla sussistenza del danno da diffamazione a mezzo stampa;
22.2. violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. n. 47/1948, degli artt. 1223, 1226 e 2043, 2056,
2059 c.c., erroneità e contraddittorietà della sentenza in punto di riconoscimento e liquidazione del quantum risarcitorio;
22.3. violazione e falsa applicazione dell'art. 12 L. n. 47/1948, erroneità e contraddittorietà della sentenza in merito all'accoglimento della domanda di condanna accessoria;
22.4. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c., erroneità e contraddittorietà della sentenza in punto di compensazione delle spese legali.
23. Con riguardo al motivo sub n. 22.1, gli appellanti incidentali censurano la decisione nella parte in cui il giudice ha riconosciuto la portata diffamatoria della notizia – riportata nell'articolo in esame – relativa alla condanna per calunnia del signor nei confronti dell'ex P.M. reato dichiarato Pt_1 Per_1 poi estinto per prescrizione. Assumono che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il mancato aggiornamento della notizia integrasse gli estremi della diffamazione, in quanto – contrariamente a quanto affermato dal giudicante in primo grado – l'inesattezza della notizia avrebbe un carattere marginale rispetto al focus dell'articolo, rappresentato dal processo MI e il coinvolgimento dell'ex Premier CP_6
24. Quanto al motivo sub n. 22.2, gli appellanti incidentali deducono che, oltre a non essere ravvisabile alcun profilo diffamatorio dell'articolo oggetto di causa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in primo grado non era stata provata.
Invero, il signor e l' non avrebbero fornito alcuna prova concreta dei pregiudizi Pt_1 Parte_2 subiti, essendosi limitati ad affermare genericamente la lesione della propria rispettiva reputazione.
25. Circa il motivo sub n. 22.3, gli appellanti incidentali lamentano che il primo giudice avrebbe erroneamente liquidato in favore degli attori l'importo di € 1.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12
L. n. 47/1948, attesa l'assenza di un previo accertamento penale della condotta diffamatoria del giornalista . Sostengono che tale sanzione accessoria può essere comminata soltanto in CP_3 presenza dell'accertamento di detto reato.
26. In ordine al motivo sub n. 22.4, gli appellanti incidentali si dolgono della parziale compensazione delle spese di lite stabilita dal primo giudice. Deducono che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, la soccombenza delle controparti sarebbe stata prevalente, visto anche l'esito dei giudizi cautelari e il rigetto della maggior parte delle domande svolte dagli attori in primo grado.
pagina 21 di 25 27. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 22.1.
La Corte rileva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione, senza che assuma rilievo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale, atteso che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo” (Cass. civ., n.
11233/2017).
A tale proposito, si osserva che la pubblicazione di una notizia di cronaca giudiziaria inizialmente vera costituisce una condotta legittima;
tuttavia, qualora tale notizia sia superata nelle ipotesi di archiviazione del processo, assoluzione, o estinzione del reato, la pubblicazione cessa di essere lecita in caso di mancato aggiornamento con lo stesso risalto conferito alla notizia originaria. La verità della notizia deve essere, infatti, riferita agli sviluppi processuali risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo, in ragione del naturale e non affatto prevedibile percorso processuale della vicenda (cfr.
Cass. pen., n. 36244/2004).
Nel caso di specie, è incontestato che alla data di pubblicazione dell'articolo (10.5.2011) fosse già intervenuta l'estinzione del reato di calunnia per il quale il era stato condannato in primo grado Pt_1
(v. sentenza Cassazione del 2009 - doc. 19 fasc. grado appellanti principali). Dal mancato aggiornamento della notizia discende, dunque, l'inesattezza della stessa al momento della pubblicazione dell'articolo.
Atteso che la notizia in questione viene riportata nell'articolo subito dopo il riferimento alle molteplici condanne subite dal (“E insomma, ha accumulato anni di condanna tanto che adesso rischia Pt_1 davvero la cella”), tale inesattezza non può essere considerata marginale, potendo ingenerare nel lettore la convinzione dell'accertamento definitivo della condanna del anche per calunnia. Pt_1
Pertanto, questa Corte ritiene che la discrasia tra il narrato e la verità oggettiva assuma idoneità offensiva della reputazione, considerato che i fatti, se narrati con rigorosa esattezza, non sarebbero stati lesivi della reputazione del e dell' dallo stesso rappresentata, espressamente Pt_1 Parte_2 menzionata nell'articolo. Ne deriva che, come correttamente osservato dal primo giudice, sussistono nel caso di specie gli estremi dell'illecito diffamatorio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo,
pagina 22 di 25 attesa la negligenza nella verifica riguardante la perdurante veridicità del fatto narrato al momento della redazione dell'articolo. Deve, quindi, essere confermato l'accertamento della responsabilità, con riferimento all'articolo pubblicato online, del giornalista autore dell'articolo e, in via solidale, del direttore responsabile del quotidiano per omesso controllo e della società editrice ai sensi dell'art. 11
L, n. 47/1948, nonché di tutti e tre i convenuti anche nei confronti dell'associazione
[...]
ed anche per l'articolo cartaceo. Controparte_5
28. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 22.2.
La Corte osserva che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione;
conseguentemente, la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del di lui inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cfr. Cass. Civ., sez. I, n.
9068/2024; Cass. Civ., sez. III, n. 34635/2024).
Sul punto, il primo giudice riteneva che: “nel caso in esame, le ricadute negative sulla reputazione degli attori risultano oggetto di specifica allegazione nell'atto introduttivo (cfr. pag. 10,11 e 16 par. 2 dell'atto di citazione) e vengono presunte considerata la accertata portata diffamatoria dell'affermazione, la diffusione della testata sia nella versione cartacea che nella versione on line destinata agli abbonati, la notorietà di in relazione alle numerose attività svolte dallo stesso in Pt_1 proprio e come legale rappresentante di varie associazioni senza scopo di lucro, tra cui CP_5
” (v. p. 14 sentenza impugnata).
[...]
Il primo giudice, dunque, proprio in conformità al richiamato principio di diritto, ha ritenuto i danni lamentati dagli attori provati in via presuntiva, tenuto conto della diffusione del quotidiano (sia online che cartaceo), della notorietà del e della posizione sociale dello stesso in relazione alle attività Pt_1 svolte personalmente e quale legale rappresentante dell attrice in prime cure. La Corte Parte_2 condivide tale motivazione per scalfire la quale gli appellanti incidentali adducono significativi elementi, se non il carattere marginale dell'accertata diffamazione. La prospettazione degli appellanti si pone, dunque, in termini tautologici, senza considerare, soprattutto, che l'art. 368 del codice penale - che disciplina il reato di calunnia - prevede, come pena base, la reclusione da due a sei anni.
32.Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 22.3.
pagina 23 di 25 La Corte rileva che la sanzione civile, aggiuntiva al risarcimento, della riparazione prevista dall'art. 12 della L. n. 47/1948 presuppone la sussistenza di tutti gli elementi del reato di diffamazione - la cui valutazione può essere compiuta anche in sede civile - al ricorrere dei quali ben può essere liquidata dal giudice civile (Cass. civ., n. 10347/2021).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, non è quindi necessario il previo accertamento penale del reato di diffamazione, potendo il giudice civile liberamente valutare la sussistenza dei relativi elementi e comminare la sanzione in parola.
Atteso dunque l'accertamento dell'illecito diffamatorio da parte del giudice di prime cure, corretta è la condanna di al pagamento della sanzione accessoria ex art. 12 L. n. 47/1948. CP_3
33. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 22.4.
La Corte osserva che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ., Sez. Un, n.
32061/2022).
Nel caso di specie, non si può ritenere che la soccombenza degli attori sia stata prevalente come predicato dagli appellanti incidentali, posto che comunque, seppure in misura ridotta, le domande attoree sono state accolte.
Ne deriva che, atteso il parziale accoglimento delle domande degli attori in primo grado, risulta giustificata la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% operata dal primo giudice.
34. Conclusivamente, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati e, per l'effetto, la sentenza n. 6522/2024 del Tribunale di Milano deve essere confermata.
35. Alla luce della reciproca soccombenza delle parti nel presente giudizio di appello, sussistono giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
36. Infine, in virtù del rigetto di entrambi gli appelli, sussistono, per gli impugnanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 344/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello principale di Parte_8
, nonché l'appello
[...] CP_5 incidentale di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6522/2024 del Tribunale di Milano;
II. compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 18 novembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
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