TRIB
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/03/2024, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 43-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 43 -1/2024 rg. PU da:
ST ER, nata a [...] il [...], C.F. [...]e residente in [...];
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024, IC OS ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).
pagina 1 di 8 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268,
IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
pagina 2 di 8 Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Collegio dei Gestori della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Paola Gallegati e Lorenza Migliorini, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto la debitrice, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la società con la quale in passato la ricorrente ha esercitato attività di impresa quale socia illimitatamente responsabile ovvero la “Lucky Sun S.n.c. di OS IC & C.” (P.I. 03152800276), della documentazione prodotta si evince non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei non raggiunti limiti dimensionali.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
La ricorrente – sulla scorta della documentazione in atti – non risulta proprietaria di alcun bene immobile o mobile registrato.
La sola fonte di guadagno dell'istante scaturisce dal reddito da lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato full time presso la società “MG IMPORT S.r.l.” (P.I.
03550971208) per cui percepisce una retribuzione netta mensile pari a circa euro 1.500,00
(calcolata su 14 mensilità).
Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento della debitrice, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (anche eventualmente a titolo di anticipo
TFR).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di pagina 3 di 8 supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.500,00 per dodici mensilità, mentre i redditi ulteriori (ovvero le mensilità aggiuntive) dovranno essere posti a disposizione dei creditori
Con riguardo alla durata della procedura, osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt.
14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).
Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito
(cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it, questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione - un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019
(Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).
Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio
2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questione di illegittimità sollevata dal
Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: “da un lato, deve raccordarsi con
l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”.
La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019),
“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai
pagina 4 di 8 crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.
Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, “l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento” (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.
Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, dev'essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCI, facente riferimento all'Albo istituito presso il
Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.” Tale coordinamento impone – secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire – la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo di coloro che sono iscritti non solo - stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCI – “nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, ma anche – in considerazione del carattere generale della previsione contenuta all'art. 356 CCI - all'Albo dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”, (cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno
10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023).
Ritenuto, pertanto, che non possa confermarsi quale Liquidatore nessuno dei due Gestori della Crisi che hanno svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCI, in quanto i suddetti non pagina 5 di 8 risultano iscritti all'Albo di cui all'art. 356 CCI, è necessaria la nomina a Liquidatore di un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
ST ER, nata a [...] il [...], C.F. [...]e residente in [...];
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Liquidatore l'avv. Monica Montefusco, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270,
III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
dispone che il Liquidatore
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
pagina 6 di 8 − esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it), nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni della debitrice (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste della debitrice;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria
(unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali pagina 7 di 8 osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
a u t o r i z z a
il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
debitore, anche se estinti;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
dispone che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente ST ER la somma mensile netta di euro 1.500,00 per dodici mensilità, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento e della figlia minore, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 27 febbraio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Alessandra Mirabelli Michele Guernelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 43 -1/2024 rg. PU da:
ST ER, nata a [...] il [...], C.F. [...]e residente in [...];
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024, IC OS ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).
pagina 1 di 8 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268,
IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
pagina 2 di 8 Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Collegio dei Gestori della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Paola Gallegati e Lorenza Migliorini, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto la debitrice, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la società con la quale in passato la ricorrente ha esercitato attività di impresa quale socia illimitatamente responsabile ovvero la “Lucky Sun S.n.c. di OS IC & C.” (P.I. 03152800276), della documentazione prodotta si evince non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei non raggiunti limiti dimensionali.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
La ricorrente – sulla scorta della documentazione in atti – non risulta proprietaria di alcun bene immobile o mobile registrato.
La sola fonte di guadagno dell'istante scaturisce dal reddito da lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato full time presso la società “MG IMPORT S.r.l.” (P.I.
03550971208) per cui percepisce una retribuzione netta mensile pari a circa euro 1.500,00
(calcolata su 14 mensilità).
Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento della debitrice, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (anche eventualmente a titolo di anticipo
TFR).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di pagina 3 di 8 supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.500,00 per dodici mensilità, mentre i redditi ulteriori (ovvero le mensilità aggiuntive) dovranno essere posti a disposizione dei creditori
Con riguardo alla durata della procedura, osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt.
14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).
Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito
(cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it, questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione - un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019
(Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).
Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio
2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questione di illegittimità sollevata dal
Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: “da un lato, deve raccordarsi con
l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”.
La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019),
“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai
pagina 4 di 8 crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.
Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, “l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento” (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.
Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, dev'essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCI, facente riferimento all'Albo istituito presso il
Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.” Tale coordinamento impone – secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire – la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo di coloro che sono iscritti non solo - stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCI – “nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, ma anche – in considerazione del carattere generale della previsione contenuta all'art. 356 CCI - all'Albo dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”, (cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno
10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023).
Ritenuto, pertanto, che non possa confermarsi quale Liquidatore nessuno dei due Gestori della Crisi che hanno svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCI, in quanto i suddetti non pagina 5 di 8 risultano iscritti all'Albo di cui all'art. 356 CCI, è necessaria la nomina a Liquidatore di un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
ST ER, nata a [...] il [...], C.F. [...]e residente in [...];
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Liquidatore l'avv. Monica Montefusco, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270,
III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
dispone che il Liquidatore
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
pagina 6 di 8 − esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it), nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni della debitrice (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste della debitrice;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria
(unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali pagina 7 di 8 osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
a u t o r i z z a
il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
debitore, anche se estinti;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
dispone che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente ST ER la somma mensile netta di euro 1.500,00 per dodici mensilità, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento e della figlia minore, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 27 febbraio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Alessandra Mirabelli Michele Guernelli
pagina 8 di 8