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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 965 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Pt_1
), con l'avv. DURI DANISA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione all'esecuzione minacciata Pt_1
dall con intimazione di pagamento n. Controparte_2
29520229004987435, notificatagli il 28.2.2023, con esclusivo
Pagina 1 di 4 riferimento a due avvisi di addebito : 59720160002666178, che CP_1
sarebbe stato notificato il 22.12.2016 afferente il mancato pagamento
DM10 anno 2016 dell'importo di € 6.064,88; 59720160002718645 che sarebbe stato notificato il 22.12.2016 afferente il mancato pagamento
DM10 anno 2016 dell'importo di € 2.212,61.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che gli avvisi di addebito non gli sarebbero mai stati notificati e che sarebbe intervenuta la prescrizione del credito, sia anteriore che successiva all'eventuale notifica.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
*
Il ricorso è infondato.
L' ha documentato la notificazione degli avvisi mediante pec del CP_1
22.12.2016.
Pertanto l'eccezione di prescrizione anteriore alla notificazione del titolo
è inammissibile trattandosi di opposizione al ruolo da proporsi entro 40 giorni (art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999).
L'eccezione di prescrizione successiva è parimenti infondata. L'art. 68
d.l. 18/2020 ha previsto che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Pagina 2 di 4 Il richiamo all'art. 30 d.l. 78/2010, che disciplina gli avvisi di addebito
, comporta l'applicabilità della disposizione a tutti gli atti oggetto CP_1
del presente giudizio.
Il richiamato art. 12 d.lgs. 159/2015 al primo comma prevede alla sospensione dei termini di versamento corrisponde la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza “in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”; ed al secondo comma prevede che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Dal combinato disposto di tali previsioni normative deriva che:
- il termine di prescrizione che sarebbe scaduto tra l'8.3.2020 ed il
31.12.2021 è automaticamente prorogato al 31.12.2023 (cfr. anche
Tribunale di Napoli Nord n. 3182/2023);
- il termine di prescrizione che sarebbe comunque scaduto oltre il
31.12.2021 subisce la sospensione di 542 giorni disposta dall'art. 68 d.l.
18/2020.
Nel caso di specie, la prescrizione sarebbe decorsa il 22.12.2021 e dunque la scadenza è automaticamente prorogata al 31.12.2023 con
Pagina 3 di 4 conseguente tempestività dell'intimazione qui opposta, notificata il
28.2.2023.
Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere all' Pt_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in € 3.800 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
12/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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