Ordinanza cautelare 27 febbraio 2023
Sentenza breve 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 27/03/2023, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00525/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2023, proposto da
MA AN IN e NI IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Parise e Giuseppina Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 88248 del 22.11.2022, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela di permesso a costruire in sanatoria;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota prot. n. 88248 del 22 novembre 2022, il Comune di Crotone ha annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art 36 del D.P.R. n. 380/2001 con provvedimento n. 71/NC – Anno 2021, in quanto “ è emerso che il fabbricato di cui alla particella n. 804 sub 1, ad oggi, così come al momento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, risulta e risultava essere di proprietà dell’ente comunale, giusta nota di trascrizione R.G. N. 2929 R.P. n. 2030 del 08/02/2005, conseguente all’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 54 del 24/09/2002 contro IN MA AN, quale responsabile dell’abuso, e al sig. IA NI, quale proprietario del terreno identificato al foglio di mappa 23 particella n. 804 sub 1 (ex particella 321) ”.
Avverso l’anzidetto annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria propongono ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra MA AN IN e il sig. IA NI, articolando i seguenti motivi di censura:
I.I. Violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della l. n. 241/90. I.II. Eccesso di potere per violazione delle garanzie partecipative. I.III. Violane del diritto di difesa per come costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione.
I ricorrenti lamentano la mancata notifica al sig. NI IA della comunicazione di avvio del procedimento e del provvedimento finale dell’annullamento d’ufficio impugnato, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio.
Inoltre, l’Amministrazione avrebbe frapposto ostacoli alla difesa dei ricorrenti, impedendo di adeguatamente interloquire prima dell’adozione del provvedimento gravato;
II II.I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990. Assenza dei presupposti dell’autotutela di annullamento di specie. I.II. Violazione del principio del buon andamento e dell’affidamento della posizione del privato. I.III. Difetto di motivazione: motivazione insufficiente e parziale. I.IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’Art. 6 e 8 CEDU, anche in combinato disposto con la sentenza della Corte ED 21/4/2016, n. 46577/15 e della sentenza della Corte EDU del 4 agosto 2020. I.V. Violazione del principio di legalità e del superiore interesse pubblico della collettività. Contraddittorietà ed abnormità dell’azione amministrativa. Violazione del buon andamento.
Secondo i ricorrenti, il provvedimento impugnato sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, non essendo esplicate le ragioni di pubblico interesse sottese alla sua adozione, anche tenuto conto del lasso di tempo decorso dalla data di realizzazione dell’abuso e dell’affidamento ingenerato nel privato circa la legittimità dell’opera;
III.I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 6 giugno 2001, n. 380, commi 3 e 4. III.II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n. 267/2000. III.III. Mancata notifica dell’accertamento dell’inottemperanza al sig. IA NI, nella sua qualità di proprietario dell’area di sedime. III.IV. Mancata notifica dell’ordinanza di acquisizione. III.V. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. III.VI. Difetto di istruttoria: errore e travisamento. III.VII Violazione e falsa applicazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Crotone – anno 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 delle N.T.A del nuovo P.R.G.
In ultimo, i ricorrenti deducono la mancata adozione dell’atto dirigenziale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione in violazione dell’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001.
Con memoria del 17 febbraio 2023, si costituisce in giudizio il Comune di Crotone, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e deducendo la sua infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 96 del 27 febbraio 2023, questo Tribunale ha chiesto al Comune di Crotone la produzione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato oggetto del permesso di costruire in sanatoria annullato in autotutela con nota prot. n. 88248 del 22 novembre 2022, e dell’area di sedime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, con la prova dell’avvenuta notifica agli odierni ricorrenti.
Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 22 marzo 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene priva di pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione resistente, avendo entrambi i ricorrenti evidente interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato in sanatoria per le opere abusivamente realizzate dalla sig.ra IN su terreno di proprietà del sig. IA.
Tanto chiarito, il ricorso è fondato.
L’annullamento in autotutela del titolo edilizio rilasciato in sanatoria è motivato con esclusivo riferimento alla presunta titolarità in capo al Comune della proprietà del fondo in cui insiste il manufatto abusivo realizzato dalla ricorrente; acquisto che il Comune ritiene si sia perfezionato in forza dei seguenti atti: 1) l’ordinanza di demolizione n. 65/2002, notificata alla sig.ra IN in data 20 marzo 2002; 2) il verbale n. 924/Urb del 13 settembre 2002, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio; 3) la nota prot. n. 13 dell’11 gennaio 2005, con cui il Comune ha provveduto ad attivare la procedura di trascrizione della proprietà acquisita nei registri immobiliari.
I ricorrenti lamentano, tuttavia, la mancata notifica dell’atto formale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e conseguente acquisizione dell’area di sedime in cui insiste il manufatto abusivo.
In effetti, non risulta agli atti che tale provvedimento formale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione sia stato adottato.
Sul punto, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ seppure è vero che l’acquisizione gratuita opera di diritto a seguito dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione - in via generale ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, e nel caso di specie ex art. art. 1, comma 1104, L. n. 296/2006 trattandosi di area naturale protetta, il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. è costituito dall’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo.
Per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale, ma solo il formale accertamento compiuto dall’organo dell’ente dotato della relativa potestà provvedimentale.
In generale, mentre il mero verbale di accertamento redatto dai vigili ha valenza endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, dal ricorso, al contrario è il formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce, previo notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II..
Solo a seguito di quest’ultimo atto formale di accertamento di inottemperanza ed acquisizione dell’area avviene il trasferimento della proprietà dell’area ” (Consiglio di Stato sez. II, 22 giugno 2022, n. 5132).
In conseguenza, il privato può legittimamente presentare l’istanza di accertamento di conformità anche dopo il decorso del termine di 90 giorni di cui all’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, fintantoché l’Amministrazione non abbia portato a termine il procedimento sanzionatorio e abbia, dunque, accertato formalmente l’inottemperanza all’ordine di demolizione e disposto la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
Tanto premesso, il Comune ha illegittimamente annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato, posto che la sig.ra MA AN IN era legittimata alla presentazione della domanda di accertamento di conformità.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 88248 del 22 novembre 2022 del Comune di Crotone.
Condanna il Comune di Crotone alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Alberto Ugo, Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO